32003R0864

Regolamento (CE) n. 864/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0012 - 0016


Regolamento (CE) n. 864/2003 della Commissione

del 19 maggio 2003

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000(4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96(6), stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dell'intervento.

(3) Con il regolamento (CE) n. 2441/2001(7), modificato dal regolamento (CE) n. 882/2002(8), e con il regolamento (CE) n. 1080/2002(9), modificato dal regolamento (CE) n. 1851/2002(10), la Commissione ha indetto gare per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso la zona VII e verso taluni paesi terzi. A fini di chiarezza e di razionalità, occorre sostituire i suddetti regolamenti con un testo unico.

(4) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 1200000 tonnellate di segala detenuto dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi.

(5) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(6) Qualora il ritiro di segala avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala da esso detenuta.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1200000 tonnellate di segala da esportare verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione di Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Georgia, Islanda, Isole Færoer, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.

2. Il quantitativo di segala di cui al paragrafo 1 è immagazzinato nelle regioni indicate all'allegato I.

Articolo 3

1. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(11).

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 22 maggio 2003, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 2004 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

2. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

- 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl,

- un punto percentuale per il tenore di umidità,

- mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione(12) e

- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta.

Se dal risultato finale delle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

- accettare la partita tal quale,

- rifiutare di prendere in consegna la partita in questione.

Nel caso previsto al secondo comma, secondo trattino, l'aggiudicatario è liberato da tutti i suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, mediante il formulario riportato all'allegato II.

Se dal risultato finale delle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. Egli è liberato da tutti i suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, mediante il formulario riportato all'allegato II. Nei casi previsti al paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, e al terzo comma, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione mediante il formulario riportato all'allegato II.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da lui presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento mediante il formulario riportato all'allegato II.

4. Tuttavia se l'uscita della segala ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

5. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle di cui al paragrafo 2, terzo comma, relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzi una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, i documenti relativi alla vendita di segala conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 864/2003

- Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 864/2003

- Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 864/2003

- Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2003

- Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 864/2003

- Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 864/2003

- Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 864/2003

- Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 864/2003

- Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 864/2003

- Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 864/2003

- Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 864/2003.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 70 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà è depositata prima del ritiro dei cereali.

3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92, la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

4. In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce le prove previste all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(13).

5. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dai paragrafi 1, 3 e 4 per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al FEAOG.

Articolo 9

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Esse devono essere trasmesse mediante il formulario riportato all'allegato III.

Articolo 10

I regolamenti (CE) n. 2441/2001 e (CE) n. 1080/2002 sono abrogati.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

(4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

(5) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

(6) GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

(7) GU L 329 del 14.12.2001, pag. 20.

(8) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 23.

(9) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 11.

(10) GU L 280 del 18.10.2002, pag. 3.

(11) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(12) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

(13) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi

[Articolo 6 del regolamento (CE) n. 864/2003]

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ALLEGATO III

gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi

[Regolamento (CE) n. 864/2003]

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