32003R0861

Regolamento (CE) n. 861/2003 della Commissione, del 19 maggio 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0006 - 0007


Regolamento (CE) n. 861/2003 della Commissione

del 19 maggio 2003

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98(1),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare")(2),

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consigio e della decisione 2001/822/CE per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)(3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di maggio 2003, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2003 in virtù del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(2) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(3) GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di maggio 2003 e quantità riportate al lotto successivo

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