32003L0083

Direttiva 2003/83/CE della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 238 del 25/09/2003 pag. 0023 - 0027


Direttiva 2003/83/CE della Commissione

del 24 settembre 2003

che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni negli Stati membri e relative ai prodotti cosmetici(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/80/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP),

considerando quanto segue:

(1) Il perossido di benzoile e l'idrochinone dimetiletere (sinonimo di 4-metossifenolo) figurano attualmente nell'allegato II, e l'idrochinone è già soggetto a restrizioni e condizioni riportate nell'allegato III. Il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, indicato nel seguito con la sigla SCCNFP, è giunto alla conclusione che, stante l'esposizione estremamente ridotta per il consumatore, l'impiego di perossido di benzoile, idrochinone ed idrochinone dimetiletere nei kit di unghie finte non costituisce un rischio. Il numero d'ordine 178 dell'allegato II ed il numero d'ordine 14 dell'allegato III, parte 1, vanno quindi modificati di conseguenza, mentre nell'allegato III, parte 1, va cancellato il numero d'ordine 382 dell'allegato II e vanno aggiunti i numeri d'ordine 94 e 95.

(2) Il SCCNFP è del parere che gli effetti tossicologici dei sali di dialcanolamine, ed in particolare la loro propensione a formare nitrosamine, risultano simili alle corrispettive proprietà delle dialcanolamine e che le dialchilamine ed i loro sali presentano proprietà molto simili a quelle delle corrispondenti dialcanolamine per quanto concerne la formazione di nitrosamine. I termini "dialcanolamine" e "dialchilamine" sono sinonimi rispettivamente di "alcanolamine secondarie" e "alchilamine secondarie", che risultano meno ambigui. È quindi opportuno modificare di conseguenza il numero d'ordine 411 dell'allegato II ed i numeri d'ordine 60, 61 e 62 dell'allegato III, parte 1.

(3) Il SCCNFP è altresì giunto alla conclusione che il composto 2,4-diamino-pirimidina-3 ossido (n. CAS 74638-76-9) possa venir impiegato in condizioni di sicurezza nei prodotti cosmetici a concentrazioni pari od inferiori all'1,5 %. Il 2,4-diamino-pirimidina-3 ossido va quindi inserito nell'allegato III, parte 1, col numero d'ordine 93.

(4) A parere del SCCNFP è opportuno limitare l'impiego di 1,2-dibromo-2,4-dicianobutano ai prodotti con risciacquo, mantenendo l'attuale tenore massimo consentito dello 0,1 %. Il numero d'ordine 36 dell'allegato VI, parte 1, va quindi modificato di conseguenza.

(5) La direttiva 76/768/CEE va dunque modificata di conseguenza.

(6) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari a garantire che a partire dal 24 marzo 2005 i fabbricanti della Comunità o gli importatori ivi aventi sede non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari a garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non vengano venduti od altrimenti ceduti al consumatore finale dopo il 24 settembre 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 24 settembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2) GU L 224 del 6.9.2003, pag. 27.

ALLEGATO

Gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati come segue:

1) L'allegato II è modificato come segue:

a) Il numero d'ordine 178 è sostituito da:

"178. 4-Benzoilossifenolo e 4-etossifenolo".

b) Il numero d'ordine 382 è cancellato.

c) Il numero d'ordine 411 è sostituito da:

"411. Alchil- ed alcanolamine secondarie e loro sali".

2) La parte 1 dell'allegato III è modificata come segue:

a) Il numero d'ordine 14 è sostituito da:

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b) I numeri d'ordine 60, 61 e 62 sono sostituiti da:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) Vengono aggiunti i numeri d'ordine 93, 94 e 95:

">SPAZIO PER TABELLA>"

3) Nell'allegato VI, parte 1, il numero d'ordine 36 è sostituito da:

">SPAZIO PER TABELLA>"