32002L0078

Direttiva 2002/78/CE della Commissione, del 1° ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 04/10/2002 pag. 0023 - 0026


Direttiva 2002/78/CE della Commissione

del 1o ottobre 2002

che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/12/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 71/320/CEE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e ai singoli dispositivi tecnici dei veicoli si applicano pertanto alla direttiva 71/320/CEE.

(2) Non si considera necessario applicare le disposizioni relative all'omologazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni ai gruppi utilizzati nell'omologazione del sistema di frenatura, a condizione che tali gruppi siano identificabili in base alle disposizioni della presente direttiva.

(3) È necessario chiarire l'applicazione della direttiva 71/320/CEE ai gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per quanto riguarda la marcatura e l'imballaggio. Si deve differenziare tra i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni che sono identici ai pezzi forniti originariamente per i veicoli specificati e quelli che non lo sono.

(4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 71/320/CEE.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, IX e XV della direttiva 71/320/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 1o gennaio 2003 gli Stati membri non possono, per motivi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli, vietare la vendita o la messa in circolazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se tali ricambi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1o giugno 2003 gli Stati membri possono, per motivi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli, vietare la vendita o la messa in circolazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se tali ricambi non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per i pezzi di ricambio, gli Stati membri consentono la vendita o la messa in circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati al montaggio su tipi di veicoli per i quali l'omologazione è stata concessa prima dell'entrata in vigore della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla direttiva 98/12/CE, a condizione che tali gruppi di ricambio siano conformi alle prescrizioni della versione precedente della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla direttiva 98/12/CE, applicabile al momento della messa in circolazione di detti veicoli. In nessun caso i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni in questione potranno contenere amianto.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2002.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(2) GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

(3) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37.

(4) GU L 81 del 18.3.1998, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 71/320/CEE sono modificati nel modo seguente.

1. Nell'allegato I, punto 2, si aggiungono i seguenti punti 2.3-2.3.4: "2.3. Guarnizioni dei freni e gruppi di guarnizioni dei freni

2.3.1. I gruppi di guarnizioni dei freni utilizzati per sostituire parti usurate devono rispettare le prescrizioni dell'allegato XV per le categorie di veicoli di cui al punto 1.1 dello stesso.

2.3.2. Se tuttavia i gruppi di guarnizioni dei freni sono di un tipo previsto dal punto 1.2 dell'appendice all'allegato IX e sono destinati al montaggio su un veicolo/asse/freno a cui si riferisce il documento di omologazione, non devono rispettare le prescrizioni dell'allegato XV, a condizione di rispettare le disposizioni dei punti da 2.3.2.1 a 2.3.2.2.

2.3.2.1. Marcatura

Sui gruppi di guarnizioni dei freni devono essere apposte almeno le seguenti informazioni d'identificazione:

2.3.2.1.1. Nome o marca del veicolo e/o del costruttore dei componenti

2.3.2.1.2. Marca e numero d'identificazione della parte del gruppo di guarnizioni dei freni come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.

2.3.2.2. Imballaggio

I gruppi di guarnizioni dei freni devono essere confezionati in set per asse conformemente alle disposizioni seguenti:

2.3.2.2.1. Ogni confezione deve essere sigillata e realizzata in modo da evidenziare eventuali aperture.

2.3.2.2.2. Ciascuna confezione deve recare almeno le seguenti informazioni:

2.3.2.2.2.1. Quantità di gruppi di guarnizioni dei freni contenuti nella confezione

2.3.2.2.2.2. Nome o denominazione commerciale del veicolo e/o del costruttore dei componenti

2.3.2.2.2.3. Marca e numero d'identificazione del pezzo del gruppo di guarnizioni dei freni, come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.

2.3.2.2.2.4. Numeri delle parti del set per asse come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.

2.3.2.2.2.5. Informazioni sufficienti da consentire al consumatore di identificare i veicoli/assi/freni per i quali il contenuto della confezione è omologato.

2.3.2.2.3. Ciascuna confezione deve contenere istruzioni di montaggio, le quali contengano un particolare riferimento alle parti accessorie e indichino che i gruppi di guarnizioni dei freni devono essere sostituiti in set per asse.

2.3.2.2.3.1. In alternativa le istruzioni per il montaggio possono essere fornite in una confezione trasparente separata insieme alla confezione del gruppo di guarnizioni dei freni.

2.3.3. I gruppi di guarnizioni dei freni forniti ai costruttori di veicoli esclusivamente per l'uso durante l'assemblaggio dei veicoli non devono rispettare le prescrizioni dei punti 2.3.2.1 e 2.3.2.2 di cui sopra.

2.3.4. Il costruttore del veicolo deve fornire al servizio tecnico e/o all'autorità di omologazione le informazioni necessarie in un formato elettronico che collega i numeri delle parti in questione e la documentazione di omologazione.

Tali informazioni devono includere:

- marche e tipi di veicoli,

- marche e tipi di guarnizioni dei freni,

- numeri dei pezzi e quantità di gruppi di guarnizioni dei freni,

- numeri dei pezzi del set per asse,

- numero di omologazione del sistema di frenatura per i tipi di veicoli in questione."

2. L'appendice 1 dell'allegato IX è modificata nel modo seguente:

a) La prima riga della scheda d'omologazione CE è sostituita da quanto segue: "Comunicazione(1) concernente"

b) Nell'addendum alla scheda di omologazione CE, i punti 1.2, 1.2.1 e 1.2.2 sono sostituiti da quanto segue: "1.2 Guarnizioni dei freni

1.2.1 Guarnizioni dei freni provate per tutte le prescrizioni pertinenti dell'allegato II

1.2.1.1 Marche e tipi di guarnizioni dei freni:

1.2.2. Guarnizioni dei freni alternative provate ai sensi dell'allegato XII

1.2.2.1 Marche e tipo di guarnizioni dei freni:"

3. L'allegato XV è modificato nel modo seguente:

a) Il punto 6.1 è sostituito da quanto segue: "I gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni conformi al tipo approvato a norma della presente direttiva devono essere confezionati in set per asse."

b) Il punto 6.3.4 è sostituito da quanto segue: "un'indicazione che consenta al consumatore d'identificare i veicoli/assi/freni per i quali i gruppi contenuti nella confezione sono omologati."

(1) Su richiesta di chi presenta una domanda di omologazione ai sensi dell'allegato XV della direttiva 71/320/CEE, le informazioni contenute nell'appendice 3 dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE saranno fornite dall'autorità che rilascia l'omologazione. Tali informazioni non saranno tuttavia fornite per scopi diversi dalle omologazioni ai sensi dell'allegato XV della direttiva 71/320/CEE.