32002D0622(01)

Decisione del Consiglio del 13 giugno 2002 che modifica la decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. C 150 del 22/06/2002 pag. 0001 - 0001


Decisione del Consiglio

del 13 giugno 2002

che modifica la decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea

(2002/C 150/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4 e l'articolo 18 della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol)(1),

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell'Europol con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea(2), in particolare l'articolo 2,

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi(3), in particolare l'articolo 2,

visto l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi(4), in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Esigenze organizzative e la necessità di combattere in modo efficace le forme organizzate di criminalità attraverso l'Europol, in particolare la protezione dell'euro dalla falsificazione, richiedono che l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Repubblica federale di Jugoslavia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia siano inserite nell'elenco degli Stati terzi con cui il direttore dell'Europol è autorizzato ad avviare negoziati.

(2) Pertanto la decisione del Consiglio del 27 marzo 2000(5) dovrebbe essere modificata,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 è così modificata:

All'articolo 2, paragrafo 1,

a) al titolo "Stati terzi" inserire il seguente trattino prima di "Bolivia": "- Albania";

b) al titolo "Stati terzi", inserire il seguente trattino tra "Bolivia" e "Bulgaria": "- Bosnia-Erzegovina";

c) al titolo "Stati terzi" inserire il seguente trattino dopo "Colombia": "- Croazia";

d) al titolo "Stati terzi", inserire i seguenti trattini rispettivamente dopo "Islanda" e "Lituania": "- Repubblica federale di Jugoslavia";

"- ex Repubblica jugoslava di Macedonia".

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Rajoy Brey

(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

(2) GU C 26 del 30. 1.1999, pag. 19.

(3) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.

(4) GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1.

(5) GU C 106 del 13.4.2000, pag. 1.