32002D0071

2002/71/CE: Decisione della Commissione, del 3 luglio 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di KHK Verbindetechnik GmbH di Brotterode (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1781]

Gazzetta ufficiale n. L 031 del 01/02/2002 pag. 0080 - 0087


Decisione della Commissione

del 3 luglio 2001

relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di KHK Verbindetechnik GmbH di Brotterode

[notificata con il numero C(2001) 1781]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/71/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli(1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 14 giugno 1999 la Commissione è stata informata della concessione da parte della Germania di un aiuto a favore della KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (di seguito "KHK"). Con lettere dell'8 ottobre 1999, del 20 dicembre 1999, del 13 gennaio 2000, del 27 marzo 2000 e del 3 luglio 2000 la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione.

(2) Con lettera del 17 ottobre 2000 la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione di avviare in merito all'aiuto in oggetto il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto in oggetto.

(4) Le osservazioni che la Commissione ha ricevuto dai terzi interessati sono state trasmesse alla Repubblica federale di Germania, cui è stata data l'opportunità di commentarle.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

1. L'impresa

(5) La KHK è stata costituita nel 1996 a seguito della vendita da parte del curatore fallimentare degli attivi della Metallverarbeitung Brotterode GmbH (MVB)(3), impresa sottoposta a procedimento fallimentare.

(6) Il procedimento fallimentare a carico della MVB è stato avviato il 1o luglio 1996. Mentre era alla ricerca di un nuovo investitore, il curatore fallimentare ha fatto proseguire la produzione. Sono state avviate trattative con sei candidati, e la scelta è caduta infine su quattro investitori privati, tre dei quali dipendenti della MVB, ritenuti gli offerenti migliori. Gli investitori privati hanno dato vita ad una nuova impresa, la KHK. La KHK ha acquisito una parte degli impianti produttivi della MVB, mediante un'operazione di salvataggio (una cosiddetta "Auffanglösung"). Gli attivi di MVB, in particolare i fabbricati e relativi macchinari, sono stati ceduti dal curatore fallimentare alla KHK al prezzo di 1,2 milioni di DEM.

(7) L'impresa ha sede legale nella città di Brotterode, in Turingia, Land che rientra tra le aree assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. La KHK appartiene alla categoria delle "piccole e medie imprese" (PMI) e produce staffe di supporto per radiatori, pioli metallici per pali elettrici e tiranti utilizzati in edilizia per il trasporto di elementi prefabbricati in cemento.

2. La ristrutturazione

(8) I punti chiave del piano di ristrutturazione sono:

a) riunione delle attività in un'unica sede;

b) ammodernamento degli impianti produttivi;

c) automazione dei processi di produzione;

d) riduzione sostanziale di personale;

e) riduzione della gamma di prodotti e limitazione della produzione ai soli prodotti che generano un flusso di cassa positivo;

f) sviluppo di nuove linee di prodotto.

(9) La struttura della MVB consisteva in cinque stabilimenti di produzione tra loro separati, sparsi sul territorio della città di Brotterode. La KHK ha acquisito uno degli impianti già esistenti, compresi i relativi terreni, sul quale sono stati trasferiti gli stabilimenti di produzione. La KHK ha effettuato investimenti per automatizzare le varie linee di produzione. La gestione della produzione è stata computerizzata. I lavori di ristrutturazione hanno consentito di separare l'approvvigionamento energetico e il sistema di riscaldamento dell'impianto di produzione dai restanti stabilimenti di produzione della MVB.

(10) Delle tre linee originariamente rilevate dalla MVB due sono state proseguite con successo dalla KHK, ossia la produzione di staffe di supporto per radiatori e la produzione di pioli metallici. La linea di produzione degli strumenti ad aria compressa è stata abbandonata. Nel 1998 la KHK ha avviato la produzione di tiranti utilizzati in edilizia per il trasporto di elementi prefabbricati in cemento. Acquirenti dei prodotti KHK sono esclusivamente grossisti tedeschi.

(11) Nel 1996, all'epoca del procedimento fallimentare, la MVB contava 48 addetti e un fatturato di 3,515 milioni di DEM. All'inizio della sua attività, nel 1996, la KHK occupava 18 addetti. Nel 2000 il personale era costituito da 27 unità, e il fatturato ammontava a 4,6 milioni di DEM, con un totale di bilancio di 180000 DEM.

(12) Nella notifica si comunicava che il periodo di ristrutturazione sarebbe durato dal 1996 al 1999 e che i costi complessivi del risanamento sarebbero ammontati a 2,291 milioni di DEM.

>SPAZIO PER TABELLA>

(13) Il finanziamento del progetto con risorse pubbliche è così ripartito:

>SPAZIO PER TABELLA>

(14) Secondo i dati contenuti nella notifica il contributo dell'investitore risulta così ripartito:

>SPAZIO PER TABELLA>

(15) Con il prestito di 960000 DEM la KHK ha rilevato gli attivi della MVB. Una banca privata ha inoltre accordato all'impresa una linea di credito in conto corrente per 213000 DEM (con un massimale di 300000 DEM) e un credito all'investimento per 415000 DEM. Entrambi i crediti sono coperti dalle stesse garanzie, vale a dire: la garanzia dell'investitore, un'ipoteca fondiaria sul terreno aziendale per 715000 DEM, un trasferimento di proprietà su beni patrimoniali e una cessione globale dei crediti vantati nei confronti di terzi per forniture e servizi. Il credito all'investimento è altresì coperto da una fideiussione della Bürgschaftsbank Thüringen(4) ed è stato interamente rifinanziato dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) nel quadro del programma di sviluppo ERP(5) già autorizzato.

(16) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il credito all'investimento per 415000 DEM possa essere considerato integralmente come contributo dell'investitore in fondi propri, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(6) (nel prosieguo "orientamenti"), dato che il credito - al di là delle garanzie dell'investitore/dell'impresa - è coperto per l'80 % (332000 DEM) da una garanzia del Land. Inoltre è emerso che il credito è stato rifinanziato dalla KfW nel quadro del suo programma ERP, autorizzato dalla Commissione, ed è inoltre garantito da attivi acquisiti sostanzialmente grazie agli aiuti concessi.

(17) Inoltre dato che il credito di 213000 DEM (linea di credito in conto corrente), è garantito da attivi acquistati mediante l'aiuto di Stato, la Commissione metteva in dubbio il fatto che esso fosse stato accordato alle normali condizioni di mercato e potesse quindi essere considerato come contributo dell'investitore in fondi propri, ai sensi degli orientamenti.

(18) Per questi motivi, la Commissione esprimeva riserve sul fatto che il contributo alla ristrutturazione prestato dall'investitore in fondi propri potesse essere considerato significativo, ai sensi degli orientamenti, e pertanto che l'aiuto potesse essere considerato proporzionale ai costi e ai benefici della ristrutturazione.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(19) La Commissione ha ricevuto le osservazioni della KHK, la quale sottolinea che il piano di ristrutturazione è stato interamente realizzato e che, con un fatturato di 4,6 milioni di DEM e un totale di bilancio di 180000 DEM, i risultati aziendali per l'esercizio 2000 si presentano migliori del previsto. Tuttavia senza il sostegno finanziario della BvS e del Land della Turingia non sarebbe stato possibile costituire l'impresa e tutti i posti di lavoro sarebbero andati perduti. Gli azionisti dell'impresa sono decisi a continuare con successo l'attività e inoltre si sono legati finanziariamente all'impresa prestando garanzie personali.

IV. OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

(20) La Germania constata che i dubbi che la Commissione nutre sui due crediti scaturiscono dal fatto che si tratta di crediti garantiti da attivi dell'impresa che almeno in parte sono stati acquisiti tramite l'aiuto concesso alla KHK. Secondo la Germania, l'acquisto, tramite aiuti di Stato, di attivi utilizzati successivamente per la garanzia di un credito concesso da una banca privata, porta la Commissione a concludere che il credito stesso contenga elementi di aiuto. Ciò comporterebbe un inammissibile doppio conteggio dell'aiuto e quindi l'inammissibilità stessa della conclusione, per cui, ad esempio, il prestito della BvS verrebbe considerato una prima volta al 100 % come aiuto ad hoc e una seconda volta come elemento di aiuto di Stato contenuto nel credito della banca commerciale.

(21) A prescindere dall'inammissibilità di tale conclusione, la Germania ritiene che la Commissione dovrebbe determinare l'entità dell'elemento di aiuto di Stato. Sarebbe quasi impossibile stabilire quale importo impiegato per l'acquisto degli attivi utilizzati successivamente per la garanzia provenga da aiuti di Stato. Non esistendo formule per determinare l'entità dell'elemento di aiuto di Stato contenuto nel credito, si ottengono risultati non utilizzabili, a causa della non quantificabilità dell'elemento di aiuto.

(22) La Germania rileva che nella sua conclusione la Commissione trascura il fatto che la natura e lo scopo dell'aiuto consistono proprio nel rendere possibile al beneficiario la partecipazione agli scambi di un'economia di mercato. Pertanto la "sopravvivenza" dell'aiuto nello sviluppo economico dell'impresa sarebbe già predeterminata nell'aiuto stesso. Dalla conclusione della Commissione conseguirebbe quindi che l'intensità dell'aiuto aumenta ad ogni processo economico che sia in rapporto con l'aiuto accordato originariamente.

(23) Inoltre, la Germania ritiene che la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che i crediti sono coperti anche da una garanzia personale degli investitori, da un trasferimento di proprietà su beni patrimoniali e da una cessione globale dei crediti vantati nei confronti di terzi per forniture e servizi. Pertanto l'acquisizione di attività per mezzo di aiuti non dovrebbe avere come conseguenza che i crediti garantiti da attivi contengano a loro volta elementi di aiuto di Stato.

(24) Per quanto riguarda il credito all'investimento di 415000 DEM la Germania constata che l'elemento di aiuto di Stato relativo a questo credito ammonta al massimo all'80 %, vale a dire la percentuale del credito garantito dal Land, equivalente a 332000 DEM.

(25) Per quanto riguarda il credito d'esercizio per 213000 DEM, la Germania ha spiegato che la Deutsche Bank AG è una banca privata e che questo credito è stato accordato alle normali condizioni di mercato. Pertanto dovrebbe essere valutato come contributo dell'investitore, in linea con la prassi normalmente seguita dalla Commissione. La Germania afferma che l'importo massimo della linea di credito ammonta a 300000 DEM, che il tasso d'interesse applicato è del 9 % e che la linea di credito è coperta da garanzie degli investitori (417000 DEM), da un'ipoteca fondiaria sul terreno aziendale (715000 DEM), da un trasferimento di proprietà su beni patrimoniali e da una cessione globale dei crediti vantati nei confronti di terzi per forniture e servizi. La Germania ritiene queste condizioni in linea con le normali condizioni di mercato.

(26) La Germania ritiene inoltre che la linea di credito per un massimo di 300000 DEM concessa alla KHK dalla Deutsche Bank dovrebbe essere considerata per intero come contributo dell'investitore. Finora l'impresa ha fatto ricorso solo a 213000 DEM, per quanto non sia da escludere che, nel caso di un improvviso acuirsi delle esigenze di liquidità, l'impresa debba avvalersi anche dei restanti 87000 DEM. In ogni caso l'impresa può disporre dell'intero importo di 300000 DEM. Ne consegue che i costi di ristrutturazione dell'impresa andrebbero stimati a 2,378 milioni di DEM.

(27) A conclusione delle sue osservazioni la Germania si esprime in merito alle dimensioni dell'impresa e all'area in cui questa ha sede. La Germania sottolinea che la KHK è una PMI sorta a seguito di un management buyout da parte di alcuni ex collaboratori dell'impresa. L'impresa ha sede legale in un'area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, caratterizzata da alti tassi di disoccupazione. Gli investimenti in KHK consentono di conservare durevolmente 24 posti di lavoro nella regione, e di contribuire al suo sviluppo economico.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(28) A norma dell'articolo 87 del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il criterio degli effetti sugli scambi è soddisfatto quando l'impresa beneficiaria svolga un'attività economica che comporti uno scambio commerciale tra gli Stati membri.

(29) La Commissione constata che l'aiuto mediante risorse statali oggetto della notifica è stato concesso a favore di un'unica impresa, la quale è stata avvantaggiata, in quanto si sono ridotti i costi che in condizioni normali questa avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione del piano di ristrutturazione notificato. Inoltre l'impresa beneficiaria dell'aiuto, la KHK, produce elementi in metallo che sono oggetto di scambi commerciali tra gli Stati membri. Pertanto l'aiuto in esame ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

1. Aiuti alla ristrutturazione

(30) Il progetto notificato concerne la ristrutturazione dell'impresa secondo il piano di ristrutturazione presentato dagli investitori. La Commissione rileva che la valutazione degli aiuti alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà deve avvenire sulla base dei relativi orientamenti.

(31) La Commissione constata che la KHK, l'impresa di nuova costituzione, ha rilevato una parte degli attivi della MVB per poter procedere alla ristrutturazione. Gli attivi della MVB sono stati ceduti nel quadro di una procedura di gara aperta, ai sensi delle disposizioni del diritto tedesco in materia fallimentare. Dai documenti allegati alla notifica la Commissione conclude che gli attivi della MVB sono stati ceduti al miglior offerente ai prezzi di mercato.

(32) Di norma ad un'impresa di nuova costituzione non può applicarsi il concetto di "impresa in difficoltà". Per le particolari dimensioni del processo di trasformazione in atto nei nuovi Länder della Repubblica federale, la Commissione ha tuttavia dichiarato che gli orientamenti si applicano anche alle operazioni di salvataggio (le cosiddette "Auffanglösungen")(7), qualora la cessione di parti degli attivi di un'impresa insolvente consenta di proseguirne l'attività. L'applicazione degli orientamenti ad imprese rientranti in tale categoria si giustifica alla luce dei problemi dei nuovi Länder in generale e di quelli delle imprese in particolare.

(33) KHK ha sede nei nuovi Länder federali. Sono stati ceduti tutti gli attivi dell'ex MVB necessari per il proseguimento delle linee di produzione rilevate. Le attività economicamente redditizie di MVB sono state proseguite. Il rilevamento degli attivi della MVB costituisce pertanto una vera operazione di salvataggio (Auffanglösung), per cui le misure a favore della KHK devono considerarsi aiuti alla ristrutturazione.

(34) Va rilevato che il 9 ottobre 1999 sono entrati in vigore i nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(8). Ai sensi del punto 101, la Commissione valuta la compatibilità degli aiuti non notificati sulla base dei nuovi orientamenti qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto, in tutti gli altri casi. Dato che nel caso in esame tutti gli aiuti sono stati concessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti, la valutazione viene effettuata sulla base degli orientamenti del 1994(9).

(35) In linea con quanto previsto dagli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possano contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, quando siano rispettate le condizioni descritte negli orientamenti.

(36) La Commissione constata che sull'importo totale delle risorse statali, pari a 1643000 DEM, notificate per la seconda ristrutturazione, 653000 DEM costituiscono aiuti concessi sulla base di regimi autorizzati. Pertanto questi aiuti vengono considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(10), e di conseguenza nella presente decisione non è necessario che la Commissione proceda alla valutazione della compatibilità di tali aiuti con il mercato comune. Si terrà tuttavia conto di questi aiuti esistenti per un importo di 653000 DEM ai fini della valutazione della proporzionalità degli aiuti, ai sensi del paragrafo 3.2.2, punto iii), degli orientamenti.

(37) A norma degli orientamenti, gli aiuti devono essere proporzionali ai costi e ai benefici della ristrutturazione. Il paragrafo 3.2.2, punto iii), degli orientamenti prevede che gli aiuti debbano essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e debbano essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto devono contribuire con fondi propri in maniera significativa al piano di ristrutturazione.

(38) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione esprime dubbi sul fatto che i due crediti concessi all'impresa dalla Deutsche Bank possano entrambi essere considerati come contributo dell'investitore in fondi propri, essendo garantiti da attivi acquisiti con risorse provenienti dagli aiuti. Pertanto la Commissione ha espresso riserve sul fatto che il contributo dell'investitore potesse considerarsi significativo ai sensi degli orientamenti.

2. Credito all'investimento di 415000 milioni di DEM

(39) All'atto dell'avvio del procedimento sono stati espressi dubbi sul fatto che il credito all'investimento di 415000 DEM potesse essere considerato come un contributo dell'investitore in fondi propri, dato che oltre che essere coperto dalle garanzie dell'investitore/dell'impresa era altresì coperto da una garanzia(11) del Land sull'80 % dell'importo (332000). Inoltre il credito è stato rifinanziato nel quadro di un programma di aiuti autorizzato.

(40) La Commissione constata che la garanzia pubblica è stata concessa nel quadro del regime di garanzia autorizzato(12). Secondo le disposizioni di detto regime le garanzie concesse ad imprese in difficoltà possono raggiungere un'intensità d'aiuto del 100 %. Va rilevato che la Germania nelle sue osservazioni in merito all'avvio del procedimento ha sostenuto una posizione diversa da quella esposta nella notifica, affermando che l'elemento di aiuto contenuto nel credito in oggetto ammonta al massimo all'80 % dell'importo del credito, ossia ad un massimo di 332000 DEM. La Germania ritiene che solo i restanti 83000 DEM siano da considerare come contributo dell'investitore in fondi propri.

(41) Tenuto conto di quanto precede e partendo dal presupposto che all'epoca in cui il credito è stato accordato e la banca creditrice ha richiesto la fideiussione, la KHK era un'impresa in difficoltà, la Commissione ritiene che la fideiussione dell'80 % a garanzia del credito, ossia l'importo di 332000 DEM, sia da considerarsi un aiuto.

(42) A prescindere dalla garanzia va tenuto presente che il credito, anche se concesso da una banca privata, è stato rifinanziato dalla KfW nel quadro del programma di ricostruzione ERP. Il programma costituisce un regime autorizzato per la concessione di crediti a tasso agevolato ai privati per il rilevamento di imprese, quando ciò contribuisca ad assicurare il proseguimento dell'attività dell'impresa e nel caso in cui la persona interessata non potrebbe altrimenti procurarsi i necessari mezzi finanziari.

(43) La Commissione constata che il credito è stato concesso per un periodo di 12 anni (1997-2009), ad un tasso del 5 % annuo fino al 31 marzo 2007, rimborsabile in rate di pari importo dal 2000 al 2009. Nel marzo del 1997, quando il credito è stato erogato, il tasso di riferimento era pari al 6,86 %. Dato che l'impresa a quell'epoca era in difficoltà, e che il regime autorizzato prescrive, come una delle condizioni per la concessione del credito, che non vi siano altri finanziamenti, deve presumersi che nessuna banca sarebbe stata disposta a concedere all'impresa un credito per un pari importo alle normali condizioni di mercato.

(44) Per questi motivi - data l'impossibilità di un raffronto con il tasso d'interesse alle normali condizioni di mercato - ai sensi della comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione(13) sono stati messi a confronto il tasso del 5 %, concesso all'impresa, e il tasso di riferimento del 6,86 maggiorato del 4 %. La differenza tra i due tassi pari al 5,86 % viene considerata come aiuto a favore dell'impresa per il 20 % del credito non coperto da garanzia. Sulla base della durata del credito e una volta attualizzato il tasso d'interesse agevolato ai valori del 1997, si ottiene un ammontare dell'aiuto di 24966 DEM.

3. La linea di conto corrente per 213000 DEM (con un massimale di 300000 DEM)

(45) All'atto dell'avvio del procedimento la Commissione dubitava del fatto che la linea di credito di 213000 DEM fosse stata accordata alle condizioni di mercato e che potesse pertanto essere considerata come contributo dell'investitore in fondi propri, essendo garantita da attivi acquisiti mediante un aiuto di Stato.

(46) Di norma, quando è chiamata a verificare se un credito è stato concesso alle normali condizioni di mercato, la Commissione analizza le condizioni del credito e i fatti dal punto di vista della banca che ha accordato il credito. Se la banca è una banca privata, se gli interessi sono in linea con le normali condizioni di mercato, se le garanzie rientrano nella prassi normalmente seguita dalla banca e sono prestate dal debitore, la Commissione giunge alla conclusione che si tratta di un credito concesso alle normali condizioni di mercato.

(47) La Commissione constata che di norma le imprese impegnano i loro attivi/i loro ricavi futuri a garanzia di crediti commerciali. Si tratta delle garanzie tradizionali che anche le banche richiedono. Senza l'impegno degli attivi dell'impresa non sarebbe possibile il finanziamento futuro dell'attività, degli investimenti ecc.

(48) La Commissione constata inoltre di aver autorizzato in casi precedenti, rientranti nell'ambito di applicazione degli orientamenti, il ricorso ad aiuti di Stato per l'acquisizione di attivi dell'impresa in difficoltà(14). La Commissione condivide l'osservazione della Germania secondo cui la ragion d'essere e lo scopo dell'aiuto consistono proprio nel rendere possibile la partecipazione del beneficiario agli scambi in un'economia di mercato. La Commissione condivide altresì l'affermazione che le imprese in genere impiegano i loro beni patrimoniali, i crediti loro nei confronti di terzi, ecc. a garanzia del continuo finanziamento esterno delle sue attività e/o per ottenere crediti per ulteriori investimenti.

(49) Per questi motivi, a parere della Commissione, il semplice fatto che gli attivi acquisiti con gli aiuti di Stato siano stati impiegati a garanzia del credito non consente di concludere che il credito non sarebbe stato concesso alle normali condizioni di mercato e che contenga quindi un elemento di aiuto.

(50) La Commissione constata che il credito - a prescindere dal terreno e dai macchinari - è garantito anche da una cessione dei crediti vantati nei confronti di terzi e da un trasferimento della proprietà di prodotti finiti alla banca nonché da una garanzia personale dei quattro azionisti. Al credito si applica un tasso d'interesse del 9 %. Inoltre, in merito alla linea di credito, non vi sono indicazioni che il credito non sia stato concesso alle normali condizioni di mercato. Di conseguenza la Commissione considera il credito come un finanziamento da fonti esterne ai sensi degli orientamenti.

(51) La Commissione rinvia inoltre all'osservazione della Germania secondo la quale la linea di credito concessa alla KHK dalla Deutsche Bank per un massimo di 300000 DEM dovrebbe essere considerata nella sua interezza come contributo dell'investitore in fondi propri, in quanto, pur avendo fatto finora ricorso solo ad una somma di 213000 DEM, l'impresa ha comunque a disposizione l'intero importo di 300000 DEM per la copertura delle esigenze di liquidità nel corso del processo di ristrutturazione.

(52) La Commissione constata che il piano di ristrutturazione notificato prevede un fabbisogno di finanziamento per un totale di 2291000 DEM. Nel piano di ristrutturazione devono essere indicati tutti i costi di ristrutturazione e la loro ripartizione tra gli enti pubblici e il beneficiario. Nella notifica, che riporta tale ripartizione, solo i 213000 DEM del credito d'esercizio vengono indicati come contributo dell'investitore. In considerazione del fatto che una modifica del piano di ristrutturazione può essere presa in esame solo in determinate circostanze e che il periodo di ristrutturazione ha avuto termine nel 1999, la Commissione è giunta alla conclusione che non vi sia motivo di modificare con valore retroattivo il piano di ristrutturazione notificato. Pertanto la somma di 2291000 DEM viene considerata come costo complessivo della ristrutturazione e l'importo di 213000 come contributo prestato dall'investitore in fondi propri al finanziamento di tali costi, nella forma di una linea di credito della Deutsche Bank.

4. Proporzionalità dell'aiuto

(53) Sulla base di quanto esposto ai punti dal 39 al 52, per la Commissione il finanziamento pubblico della ristrutturazione è così ripartito:

>SPAZIO PER TABELLA>

(54) La Commissione constata che gli aiuti risultanti dalla garanzia del Land e dall'agevolazione sugli interessi, per un importo di 356966 DEM, si basano su regimi di aiuto già autorizzati. Questi aiuti sono pertanto considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 659/1999 e di conseguenza non è necessario nella presente decisione che la Commissione proceda alla valutazione della compatibilità di tali aiuti con il mercato comune. Si terrà tuttavia conto di questi aiuti esistenti ai fini della valutazione della proporzionalità degli aiuti, ai sensi del paragrafo 3.2.2, punto iii), degli orientamenti.

(55) Dato che gli elementi di aiuto insiti nel credito di 415000 DEM ammontano a 356966 DEM, deve essere esaminato se i restanti 58034 DEM possano essere considerati come contributo dell'investitore in fondi propri ai sensi degli orientamenti.

(56) Gli orientamenti prevedono che i beneficiari dell'aiuto debbano, di regola, contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Nella prassi seguita dalla Commissione la nozione di "finanziamento da fonti esterne" viene interpretata come equivalente a quella di finanziamento alle normali condizioni di mercato.

(57) La Commissione constata che nel caso in esame lo stesso credito contiene vari elementi di aiuto. Se la Commissione fosse chiamata a valutare un credito coperto solo da una garanzia del Land o munito solo di agevolazioni sugli interessi, da tale esame potrebbe risultare che la parte della misura non garantita con risorse pubbliche e il cui rischio è coperto da una banca privata ovvero da altre garanzie, venga considerata come contributo dell'investitore in fondi propri, fin tanto che le altre condizioni del credito corrispondano alle normali condizioni del mercato.

(58) Nel caso in esame non è tuttavia possibile trarre questa conclusione. Da un lato, per la parte non coperta da garanzie, le normali condizioni di mercato non sono soddisfatte, dato che il tasso di interesse applicato è stato sovvenzionato dallo Stato. Dall'altro, dopo l'esame dell'elemento di aiuto delle agevolazioni sugli interessi non può ritenersi che l'altra parte del credito corrisponda alle normali condizioni di mercato, e ciò a causa della garanzia del Land.

(59) Per questi motivi, la Commissione ritiene che l'effetto cumulativo dei vari elementi di aiuto non consentono di considerare i restanti 58034 DEM come finanziamento alle normali condizioni di mercato.

(60) Sulla base di quanto esposto ai punti dal 55 al 59, la Commissione ritiene che il contributo dell'investitore in fondi propri per la ristrutturazione sia così ripartito:

>SPAZIO PER TABELLA>

(61) La Commissione constata che l'intensità dell'aiuto della ristrutturazione è dell'86 % e che il contributo dell'investitore in fondi propri è pari all'11,5 %(15).

(62) La Commissione constata che la KHK è una PMI con sede in un'area assistita e che occupa attualmente 27 addetti. Nella prassi seguita finora, nei casi riguardanti le imprese della Germania orientale la Commissione ha autorizzato aiuti alle PMI con un contributo dell'investitore di entità equivalente(16). In questi casi gli aiuti concessi avevano un effetto limitato sulla liquidità, il che ha consentito di evitare che l'impresa disponesse di liquidità in eccesso che avrebbe potuto utilizzare per mettere in atto comportamenti aggressivi e distorsivi del mercato nei confronti dei concorrenti. Inoltre gli investitori hanno contribuito direttamente alla ristrutturazione con il proprio patrimonio privato.

(63) Nel caso in esame il grosso degli aiuti è stato concesso nel quadro di un regime autorizzato (1,01 milioni di DEM). L'aiuto ad hoc, un prestito condizionato rimborsabile per un importo di 960000 DEM, è stato utilizzato per l'acquisizione degli attivi dell'impresa. In questo modo gli aiuti hanno avuto un effetto limitato sulla liquidità. Inoltre entrambi i crediti concessi all'impresa sono coperti da garanzie personali degli investitori. In questo modo gli investitori hanno contribuito direttamente alla ristrutturazione con il proprio patrimonio privato.

(64) Per questi motivi, la Commissione ritiene che il contributo del beneficiario può considerarsi significativo, ai sensi degli orientamenti. Pertanto, a parere della Commissione l'aiuto soddisfa la condizione fissata al paragrafo 3.2.2, punto iii), degli orientamenti, che stabilisce che gli aiuti devono essere proporzionali ai costi ed ai benefici della ristrutturazione.

VI. CONCLUSIONI

(65) La Commissione ritiene che la Germania abbia concesso l'aiuto in oggetto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tuttavia, la Commissione ritiene che l'aiuto sia compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in quanto in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto che la Repubblica federale di Germania ha concesso a KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode per un importo di 491000 EUR (960000 DEM) è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU C 27 del 27.1.2001, pag. 30.

(2) Cfr. nota 1.

(3) Nella decisione della Commissione sull'avvio del procedimento formale di esame si constata al considerando 3 che gli aiuti concessi nel quadro della prima privatizzazione sono compatibili con il mercato comune, in quanto risultano in linea con il regime della Treuhand e con altri regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione. Per questo nella presente decisione la valutazione è limitata ai soli aiuti concessi nel quadro della seconda privatizzazione. Cfr. nota 1.

(4) Regime di garanzie, Thüringer Aufbaubank, aiuto di Stato n. N 117/96, autorizzato dalla Commissione il 27 dicembre 1996.

(5) Credito all'investimento della Deutsche Bank, 100 % di rifinanziamento tramite la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) nel quadro del programma di sviluppo ERP, aiuto di Stato n. N 563/c/94, autorizzato dalla Commissione il 1o dicembre 1994.

(6) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(7) Cfr. autorizzazioni della Commissione del 16 e del 30 aprile 1997: aiuto di Stato nn. N 874/96 e NN 139/96 a favore di UNION Werkzeugmaschinen GmbH - Lettera D/3428 del 2.5.1997; aiuto di Stato n. N 892/96 a favore di FORON Haus- und Küchentechnik GmbH - Lettera D/4047 del 28.5.1997. Questa interpretazione è ribadita nella nota 10 al punto 7 della versione del 1999 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2) attualmente in vigore: "Le uniche eccezioni a tale regola sono gli eventuali casi trattati dal Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben nel quadro della sua missione di privatizzazione e altri casi analoghi nei nuovi Länder, per quanto riguarda le imprese risultanti da una liquidazione o da un rilevamento realizzati fino al 31 dicembre 1999".

(8) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(9) Cfr. nota 6.

(10) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(11) Garanzia personale degli investitori, ipoteca fondiaria sul terreno aziendale, trasferimento di proprietà su beni patrimoniali nonché una cessione globale dei crediti vantati nei confronti di terzi per forniture e servizi.

(12) Regime di garanzie, Thüringer Aufbaubank, aiuto di Stato n. N 117/96.

(13) GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

(14) Sysma Antriebstechnik GmbH (aiuto n. N 220/98), FINOW Rohrleitungssystem- und Anlagenbau (aiuto n. NN 3/98), Schiess Wema GmbH (aiuto n. NN 68/98), Auerbach Maschinenfabrik GmbH (aiuto n. NN 46/98), Thüringer Pianoforte GmbH (aiuto n. N 18/2000).

(15) Anche la restante parte del credito di 58034 DEM, equivalenti al 2,5 % dei costi di ristrutturazione, non viene considerata né come contributo dell'investitore in fondi propri né come aiuto.

(16) Casi di aiuto n. NN 131/96 GMB Magnete Bitterfeld (12 %), NN 61/98 Stahl- und Maschinenbau Rostock (12 %) e C 27/98 Draiswerke (11 %).