32001R2457

Regolamento (CE) n. 2457/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che fissa l'importo della riduzione applicabile nel quadro del regime particolare di importazione di sorgo in Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 15/12/2001 pag. 0008 - 0009


Regolamento (CE) n. 2457/2001 della Commissione

del 14 dicembre 2001

che fissa l'importo della riduzione applicabile nel quadro del regime particolare di importazione di sorgo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna una certa quantità di sorgo.

(2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000(4), prevede disposizioni in merito alla gestione di dette importazioni.

(3) Il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originali degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90(5), prevede segnatamente una riduzione del 60 % del dazio applicabile all'importazione di sorgo per un massimale di 100000 tonnellate per anno civile nonché del 50 % al di là di tale massimale. È specificato di evitare il cumulo di riduzioni a titolo di regimi differenti.

(4) L'importo della riduzione applicabile al dazio all'importazione di sorgo in Spagna deve essere fissato ad un livello che consenta di importare i quantitativi previsti dall'accordo sull'agricoltura e di evitare perturbazioni del mercato spagnolo dei cereali. Tenuto conto della situazione attuale dei prezzi internazionali del sorgo e dei prezzi dei cereali sul mercato spagnolo, detto importo di riduzione può essere fissato in modo da rendere nullo il dazio all'importazione in vigore sino alla fine del periodo di importazione previsto nell'accordo sull'agricoltura e su un quantitativo massimo totale di 250000 tonnellate.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riduzione del dazio all'importazione di sorgo in Spagna di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 è pari all'importo del dazio all'importazione applicabile al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica per un volume totale di 250000 tonnellate di sorgo, purché tale dichiarazione sia effettuata anteriormente al 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione nel quadro del presente regolamento sono ricevibili sino a raggiungimento del quantitativo di cui all'articolo 1 e comunque non oltre il 20 dicembre 2001.

Qualora la totalità delle quantità che hanno formato oggetto di domande di titoli d'importazione presentate in un giorno superi il quantitativo disponibile tale giorno, l'autorità competente spagnola applica un coefficiente di riduzione, al momento del rilascio dei titoli, rispetto alle quantità che hanno formato oggetto di domande.

L'autorità competente spagnola informa la Commissione sulle domande di titoli d'importazione presentate ogni giorno nel quadro del presente regolamento e sui titoli rilasciati ogni giorno nel quadro del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

(4) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

(5) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.