32001R2082

Regolamento (CE) n. 2082/2001 della Commissione, del 25 ottobre 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 26/10/2001 pag. 0015 - 0015


Regolamento (CE) n. 2082/2001 della Commissione

del 25 ottobre 2001

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco(2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.

(2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la tredicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tredicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,851 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.