32001R2009

Regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione, del 12 ottobre 2001, recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 13/10/2001 pag. 0017 - 0018


Regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione

del 12 ottobre 2001

recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 2001/2002.

(2) Per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara.

(3) È necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95(4), si applicano nell'ambito della presente gara.

(4) Per evitare le perturbazioni sui mercati dei paesi produttori, è opportuno prevedere la limitazione della gara a certe zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94(6).

(5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000(8), gli importi delle offerte presentate nel quadro di una gara indetta in virtù di un atto relativo alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine della presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano i momenti rilevanti applicabili agli anticipi e alle cauzioni.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per il riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A, dei codici NC 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 94 e 1006 30 96, per le zone da I a VI, esclusa la Bulgaria, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, l'Ungheria e la Turchia e per la zona VIII, esclusa la Guyana, il Madagascar e il Suriname, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara è aperta sino al 27 giugno 2002. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 3000 t al massimo.

Articolo 3

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(9), i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri previsti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95,

- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 25 ottobre 2001 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 27 giugno 2002.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

(3) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

(4) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

(5) GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.

(6) GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.

(7) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

(8) GU L 282 dell'8.11.2000, pag. 9.

(9) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

ALLEGATO

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