31998R0583

Regolamento (CE) n. 583/98 della Commissione del 13 marzo 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2641/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 14/03/1998 pag. 0014 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 583/98 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2641/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 (2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2122/95 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione dei mosti di uve per la fabbricazione di succhi di uve; che a norma di tale regolamento il prodotto ammissibile al pagamento dell'aiuto è il succo di uve destinato al consumo umano diretto; che questo succo di uve può essere mescolato con altri prodotti prima di essere condizionato; che l'esperienza ha dimostrato l'utilità di specificare i prodotti ottenuti da tale miscela e nei quali il succo di uve viene utilizzato come prodotto di base; che questa categoria di prodotti in cui viene utilizzato come tale il succo di uve, eventualmente in forma concentrata, non può riguardare le bevande non alcoliche;

considerando che per poter beneficiare dell'aiuto il trasformatore deve presentare una dichiarazione scritta sulle attività che intende effettuare in materia di elaborazione di succo di uve; che tale esigenza serve a garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto e di controllo; che, per evitare una gestione amministrativa eccessivamente pesante sia per i trasformatori interessati che per l'amministrazione, non è opportuno prevedere tale dichiarazione scritta preliminare per i trasformatori che utilizzano un quantitativo limitato di uve o di mosti di uve per campagna; che occorre fissare detto quantitativo; che i trasformatori interessati devono comunque informare, all'inizio della campagna, le autorità competenti dello Stato membro rispettivo sulla loro intenzione di trasformare un determinato quantitativo di uve o di mosti di uve;

considerando che negli articoli 6, 7 e 11 del regolamento citato viene fatto riferimento al termine «imbottigliatore»; che dalla prassi corrente nel commercio di succhi di uve risulta che il prodotto viene venduto anche a imprese intermediarie che immagazzinano il prodotto prima di venderlo agli imbottigliatori; che, inoltre alcune imprese acquistano i succhi presso i trasformatori per mescolarli con altri succhi o altri prodotti per la fabbricazione di bevande non alcoliche; che occorre tener conto di queste pratiche e stabilire disposizioni per tali operatori inserendo e definendo nel testo il termine «utilizzatore»;

considerando che, nel caso in cui il trasformatore non utilizza direttamente il prodotto in causa, non risulta sempre evidente alle autorità di controllo, soprattutto quando si trovano in uno Stato membro diverso da quello del trasformatore, se si tratta di un mosto di uve che non ha ancora beneficiato dell'aiuto previsto dal presente regolamento oppure di un succo di uve per il quale è già inoltrata una domanda di aiuto; che occorre prevedere sul documento che scorta il prodotto durante il trasporto un'indicazione relativa all'esistenza di una domanda di aiuto;

considerando che è necessario controllare i succhi di uve elaborati fino alla fase dell'imbottigliamento; che il controllo può essere limitato qualora tali succhi siano mescolati con altri prodotti al momento della miscelatura allorché risulta evidente che questi prodotti non possono più essere utilizzati per la vinificazione; che occorre prevedere una procedura adeguata per accertare che la miscelatura sia effettivamente avvenuta; che nel caso in cui i succhi di uve sono spediti verso un'impresa di magazzinaggio è necessario verificare che essi siano successivamente inviati ad un imbottigliatore o ad un'impresa di fabbricazione di bevande non alcoliche;

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2641/88 l'aiuto viene versato entro i tre mesi successivi alla ricezione di tutti i documenti giustificativi; che è possibile che sia avviata un'indagine amministrativa sul diritto all'aiuto; che in tal caso il pagamento può essere effettuato soltanto dopo il riconoscimento di tale diritto; che occorre completare il regolamento sotto questo aspetto;

considerando che occorre prevedere l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento a tutti gli operatori che ne facciano richiesta per le domande di aiuti e/o per le spedizioni di succhi di uve verso impianti di imbottigliamento, verso imprese di fabbricazione dei prodotti a base di succhi di uve definiti nel presente regolamento e verso impianti di magazzinaggio, relative ad un periodo recente; che tale periodo può riguardare soltanto le domande di aiuti inoltrate e/o le spedizioni effettuate a partire dalla data in cui sono stati segnalati i problemi che hanno motivato le modifiche qui previste;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2641/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 sono inseriti i paragrafi 3 bis e 3 ter seguenti:

«3 bis. Ai sensi del presente regolamento, per "miscelato con altri prodotti" si intende la miscela del succo di uve, eventualmente in forma concentrata e prima di essere imbottigliato, confezionato o condizionato, con altri succhi di cui al codice NC 2009 per la produzione di succhi miscelati e/o la miscela con altri prodotti, quali l'acqua, lo zucchero o aromi, per l'elaborazione di bevande non alcoliche o di prodotti di base per tali bevande o di bevande non alcoliche concentrate in forma di sciroppi. Per "bevanda non alcolica" si intende qualsiasi bevanda avente un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 1,2 % vol.

3 ter. Ai sensi del presente regolamento, per "utilizzatore" si intende qualsiasi operatore diverso dal trasformatore dei succhi di uve, che esegue una delle seguenti operazioni: imbottigliamento, confezionamento o condizionamento, conservazione per la vendita ad una o più imprese che effettuano le operazioni suindicate o successive, o preparazione mediante miscelatura con altri prodotti di bevande non alcoliche o prodotti di base per l'elaborazione di tali bevande.»

2) All'articolo 2 è inserito il paragrafo 4 seguente:

«4. I trasformatori che utilizzano per ciascuna campagna un quantitativo massimo di 50 tonnellate di uve o 800 hl di mosti di uve o 150 hl di mosti di uve concentrati per l'elaborazione di succhi di uve non sono obbligati a presentare le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. All'inizio della campagna essi presentano alle autorità competenti una dichiarazione recante le informazioni seguenti:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del trasformatore;

b) i seguenti elementi tecnici:

- natura delle materie prime (uve, mosti di uve o mosto di uve concentrato),

- luogo di magazzinaggio delle materie prime destinate alla trasformazione,

- località in cui verrà effettuata la trasformazione.

- data d'inizio prevista e durata delle operazioni di trasformazione.»

3) All'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 2, quarto e quinto trattino, il termine «imbottigliatore» è sostituito dal termine «utilizzatore».

4) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo del primo e del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- i quantitativi non condizionati di succhi di uve entrati ogni giorno nei propri impianti, nonché il nome e l'indirizzo dello speditore o del trasformatore;

- i quantitativi non condizionati di succhi di uve usciti ogni giorno dai propri impianti, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario;

- i quantitativi condizionati ogni giorno di succhi di uve e/o di succhi di uve miscelati con altri prodotti, con l'indicazione dei quantitativi di succhi di uve utilizzati nell'elaborazione dei prodotti considerati.»

5) L'articolo 7 è modificato come segue:

«Articolo 7

1. Se il trasformatore non effettua direttamente le operazioni di miscelatura del succo di uve con altri prodotti secondo quanto disposto all'articolo 1, paragrafo 3 bis, o l'imbottigliamento del succo, eventualmente miscelato con altri prodotti, egli deve indicare nella casella 10 del documento di accompagnamento di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2238/93 se è già stata inoltrata alle autorità competenti una domanda di aiuto nell'ambito del presente regolamento per la trasformazione del mosto di uve in tale prodotto.

2. Se i succhi di uve sono spediti ad un imbottigliatore nella Comunità dalla persona che li ha elaborati, entro i quindici giorni successivi alla ricezione del prodotto l'imbottigliatore trasmette una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente o al servizio a tal fine abilitato del luogo di scarico.

Entro quindici giorni dalla sua ricezione, l'autorità competente o il servizio abilitato del luogo di scarico rinvia detta copia debitamente vistata al trasformatore/speditore del succo di uve.

3. Se i succhi di uve sono spediti nella Comunità dalla persona che li ha elaborati ad un'impresa di fabbricazione di prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 3 bis:

- il fabbricante di tali prodotti invia il documento di accompagnamento dei succhi di uve, entro quindici giorni dalla sua ricezione, all'autorità competente o al servizio a tal fine abilitato del luogo di scarico.

- l'autorità di controllo o il servizio abilitato può apporre il visto sui documenti d'accompagnamento di cui al primo trattino soltanto se dispone di garanzie sufficienti sul fatto che i succhi di uve in causa sono effettivamente miscelati con altri prodotti per fabbricare le bevande di cui all'articolo 1, paragrafo 3 bis.

Se esistono tali garanzie, entro quindici giorni dalla ricezione del documento d'accompagnamento di cui al presente paragrafo, l'autorità competente o il servizio abilitato del luogo di scarico rinvia la copia del documento d'accompagnamento, debitamente vistata, al trasformatore/speditore dei succhi di uve considerati.

4. Se i succhi di uve sono spediti nella Comunità dalla persona che li ha elaborati ad un'impresa di magazzinaggio prima di essere imbottigliati o utilizzati nella fabbricazione di bevande non alcoliche definite all'articolo 1, paragrafo 3 bis:

- entro due settimane dalla loro ricezione, l'azienda di magazzinaggio invia il documento di accompagnamento dei succhi di uve all'autorità competente o al servizio a tal fine abilitato del luogo di scarico;

- l'autorità di controllo o il servizio abilitato può apporre il visto sul documento d'accompagnamento di cui al primo trattino soltanto previo accertamento che almeno un quantitativo equivalente a quello oggetto della spedizione in causa è stato spedito con un idoneo documento d'accompagnamento ad un imbottigliatore o ad un'impresa di fabbricazione di bevande non alcoliche di cui all'articolo 1, paragrafo 3 bis, ed è stato ricevuto da questi utilizzatori.

Qualora sussistano le condizioni di cui al primo comma, secondo trattino, e dopo aver ricevuto il documento d'accompagnamento, l'autorità competente o il servizio abilitato del luogo di scarico rinvia la copia del documento d'accompagnamento di cui al primo trattino, debitamente vistata, al trasformatore/speditore dei succhi di uve considerati.»

6) Il secondo comma attuale diventa paragrafo 5.

7) All'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Qualora sia stata avviata un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto, il pagamento viene effettuato soltanto dopo il riconoscimento di tale diritto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Su richiesta di un operatore, le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 5, del presente regolamento possono essere applicate alle domande di aiuto inoltrate e/o alle spedizioni di succhi di uve di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2641/88, modificato dal presente regolamento, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.

(3) GU L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25.

(4) GU L 212 del 7. 9. 1995, pag. 7.