31998D0023

98/23/CE: Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1997 che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/1998 pag. 0024 - 0025


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1997 che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (98/23/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la precedente decisione 92/546/CEE (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettera registrata presso la Commissione il 21 febbraio 1997 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della misura di deroga che gli è stata in precedenza concessa, fino al 31 dicembre 1996, con la decisione 92/546/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 6 maggio 1997 della domanda del Regno Unito;

considerando che in forza della decisione 92/546/CEE il Regno Unito è autorizzato ad introdurre una misura particolare che autorizza l'amministrazione competente a prescrivere che, per gli acquisti intracomunitari di beni, venga assunto quale base imponibile il prezzo del mercato libero, quando la persona che acquista i beni non sia un soggetto passivo totale ed abbia con il fornitore determinati vincoli familiari, giuridici o economici, precisati nella normativa nazionale;

considerando che la decisione 92/546/CEE ha consentito al Regno Unito di completare il dispositivo di una misura particolare, autorizzata con decisione del Consiglio ritenuta acquisita l'11 aprile 1987 (3), che consente al Regno Unito di prescrivere che come base imponibile per le forniture di beni, le prestazioni di servizi o le importazioni venga assunto il prezzo del mercato libero qualora il beneficiario di tali operazioni sia una persona parzialmente o totalmente esente ed esistano legami familiari, giuridici o economici, precisati nella normativa nazionale, fra colui che effettua la fornitura o la prestazione e colui che ne è destinatario o fra colui che importa i beni e la persona a cui tali beni devono essere pagati;

considerando che la misura in questione ha lo scopo di impedire che persone legate da determinati vincoli familiari, giuridici o economici, precisati nella normativa nazionale, riducano artificiosamente i prezzi delle operazioni imponibili;

considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (4), misure nazionali di deroga idonee ad evitare le frodi o le evasioni fiscali vanno interpretate rigorosamente e possono derogare alle norme in materia di base imponibile dell'IVA soltanto nei limiti strettamente necessari al conseguimento dell'obiettivo;

considerando tuttavia che la misura particolare è applicabile solo quando l'amministrazione può provare che la base imponibile fissata in base all'articolo 28 sexies della direttiva 77/388/CEE è influenzata dai vincoli familiari, giuridici o economici tra la persona che acquista il bene e il fornitore, essendo escluso il ricorso a semplici presunzioni e fermo restando che le parti interessate devono essere ammesse a fornire la prova contraria in caso di contestazione del livello del prezzo del mercato libero stabilito dall'amministrazione;

considerando che inoltre detta misura si applica alle operazioni imponibili solo quando il beneficiario è una persona parzialmente o totalmente esente;

considerando che, tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è proporzionata allo scopo perseguito;

considerando che in data 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro corredato da un calendario di proposte che prevede un passaggio graduale e per tappe verso un sistema comune di IVA per il mercato interno;

considerando che, poiché l'ultimo pacchetto di proposte è previsto per la metà del 1999, l'autorizzazione va accordata fino al 31 dicembre 1999, il che permetterà di valutare a quella data la coerenza della misura di deroga rispetto all'impostazione complessiva del nuovo sistema comune di IVA;

considerando che tale deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato, fino al 31 dicembre 1999, ad applicare una misura particolare che autorizza l'amministrazione competente a prescrivere che per gli acquisti intracomunitari di beni venga assunto quale base imponibile il prezzo del mercato libero, allorché ricorrono i due seguenti presupposti:

- la persona che acquista i beni non è un soggetto passivo totale ed ha con il fornitore determinati vincoli familiari, giuridici o economici, precisati nella normativa nazionale;

- un insieme di elementi di fatto permette di concludere che tali vincoli familiari, giuridici o economici hanno influenzato la determinazione della base imponibile fissata dal suddetto articolo 28 sexies.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

(1) GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

(2) GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 34.

(3) GU L 132 del 21. 5. 1987, pag. 22.

(4) Vedi sentenze della Corte del 10 aprile 1984, 324/82, Commissione/Belgio (Racc. 1984, pag. 1861, punto 29) e del 29 maggio 1997, 63/96, Werner Skripalle (Racc. 1997, pag. I-2847).