31996L0038

Direttiva 96/38/CE della Commissione del 17 giugno 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE del Consiglio relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/1996 pag. 0095 - 0105


DIRETTIVA 96/38/CE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE del Consiglio relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (3), modificata da ultimo dalla direttiva 90/629/CEE della Commissione (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 76/115/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CEE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa, contenente i punti dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE che riguardano la direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che è possibile migliorare la protezione dei passeggeri contro il rischio di essere proiettati in avanti in caso di incidente rendendo obbligatorio l'uso di cinture addominali munite di riavvolgitore su tutti i sedili, rivolti verso l'avanti o l'indietro, dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 (con l'eccezione dei veicoli ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi), come previsto dalla direttiva 90/628/CEE della Commissione (5);

considerando che l'entrata in vigore di una modifica della direttiva 77/541/CEE del Consiglio (6), modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE, che renda obbligatorio l'uso di tali cinture di sicurezza nei veicoli delle categorie M2 e M3 è subordinata all'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 74/408/CEE del Consiglio (7), modificata da ultimo dalla direttiva 81/577/CEE (8), relativa alla resistenza dei sedili e della presente direttiva relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza;

considerando che si fa riferimento alla direttiva 74/60/CEE del Consiglio (9), modificata da ultimo dalla direttiva 78/632/CEE della Commissione (10), relativa alle finiture interne dei veicoli a motore;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/115/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

La presente direttiva si applica agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore destinate alle persone adulte che occupano i sedili rivolti verso l'avanti o verso l'indietro».

2) Nell'articolo 2 la dizione «allegato I» è sostituito da «allegato II A».

3) Negli articoli 3 e 4 la dizione «degli allegati I, III e IV» è sostituita dalla dizione «degli allegati».

4) Gli allegati sono modificati in conformità con l'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione di un veicolo,

per motivi riguardanti gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, se gli ancoraggi di tale tipo di veicolo o di tali veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/115/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999, per i veicoli della categoria M2 aventi una massa massima superiore a 3 500 kg, e dal 1° ottobre 1997 per tutti gli altri veicoli, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CEE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi concernenti gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/115/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 2001, per i veicoli della categoria M2 aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg, e dal 1° ottobre 1999 per tutti gli altri veicoli, gli Stati membri:

- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva;

- possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE,

per motivi concernenti gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/115/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 6.

(4) GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 14.

(5) GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 1.

(6) GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95.

(7) GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 1.

(8) GU n. L 209 del 29. 7. 1981, pag. 34.

(9) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 2.

(10) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 26.

ALLEGATO

1) Viene aggiunto il seguente elenco degli allegati:

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Definizioni, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione CEE, caratteristiche, prove, conformità della produzione, istruzioni

Appendice 1: Numero minimo dei punti di ancoraggio

Appendice 2: Posizione degli ancoraggi inferiori, prescrizioni per l'angolo: á

Appendice 3: Scheda informativa

Appendice 4: Scheda di omologazione

ALLEGATO II: Zone d'ubicazione degli ancoraggi effettivi

ALLEGATO III: Dispositivo di trazione».

2) L'allegato I è modificato come segue:

- Dopo il punto 1.14 è aggiunto il seguente nuovo punto 1.15:

«1.15. "Zona di riferimento", lo spazio tra due piani verticali longitudinali, distanti 400 mm e simmetrici rispetto al punto H, definito dalla rotazione del dispositivo di simulazione della testa, descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE, da verticale a orizzontale attorno a un punto posto 127 mm più avanti rispetto al punto H. Il dispositivo deve essere regolato su una lunghezza massima di 840 mm.»

- Il punto 2.1 è modificato come segue:

«2.1. La domanda di omologazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza deve essere presentata dal costruttore del veicolo.»

- Il punto 2.2 è modificato come segue:

«2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.»

- I punti da 2.2.1 a 2.2.5 incluso sono soppressi.

- Il punto 3 è modificato come segue:

«3. Rilascio dell'omologazione CEE

3.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'appendice 4.

3.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.»

- Al punto 4.1, «allegato I» è sostituito da «allegato II».

- Il punto 4.3.1 è modificato come segue:

«4.3.1. Ogni veicolo delle categorie M e N (eccettuati i veicoli delle categorie M2 e M3 ad uso urbano destinati al trasporto di passeggeri in piedi) deve essere munito di ancoraggi conformi alle prescrizioni della presente direttiva.»

- Il punto 4.3.2 è modificato come segue:

«4.3.2. Il numero minimo di ancoraggi per ciascun posto a sedere rivolto in avanti o all'indietro è quello specificato nell'appendice 1.»

- Al punto 4.3.5, unicamente nella versione tedesca, il simbolo «>RIFERIMENTO A UN FILM>

» è sostituito dal simbolo «

».

- Viene aggiunto un nuovo punto 4.3.7, che recita:

«4.3.7. Ciascun posto a sedere, contrassegnato con il simbolo >RIFERIMENTO A UN FILM>

nell'appendice 1, deve essere munito di tre ancoraggi, a meno che non sia soddisfatta una delle seguente condizioni:

- nella parte anteriore vi sia un sedile, o un'altra parte del veicolo, conforme al punto 3.5, appendice 1, allegato III della direttiva 74/408/CEE;

- nessuna parte del veicolo sia o possa trovarsi, quando il veicolo è in movimento, nella zona di riferimento;

- le parti del veicolo che si trovano in detta zona di riferimento soddisfano le prescrizioni sull'assorbimento di energia di cui all'appendice 6, allegato III della direttiva 74/408/CEE,

nel qual caso sono sufficienti due ancoraggi.»

- Il punto 4.3.7 è rinumerato 4.3.8.

La prima frase del punto 4.3.8 è modificata come segue:

«Per gli strapuntini o per i sedili che possono essere utilizzati soltanto quando il veicolo è fermo, nonché . . . non sono previsti ancoraggi».

- Dopo il punto 4.3.8 sono aggiunti due nuovi punti.

«4.3.9. Nel caso del piano superiore dei veicoli a due piani, le prescrizioni relative al sedile anteriore centrale si applicano anche ai sedili anteriori laterali.

4.3.10. Nel caso dei sedili che possono essere voltati od orientati in altre posizioni, da utilizzare quando il veicolo è fermo, il punto 4.3.1 si applica soltanto per gli orientamenti destinati all'uso normale mentre il veicolo è in movimento, in conformità della presente direttiva. Un'apposita nota deve figurare in tal senso nella scheda informativa.»

- Alla fine del punto 4.4.3.4 è aggiunto quanto segue:

«Nel caso di sedili diversi da quelli anteriori di veicoli delle categorie M2 e M3, gli angoli á1 e á2 devono essere compresi tra 45° e 90° per tutte le normali posizioni di utilizzazione.»

- È aggiunto il seguente nuovo punto 5.1.1.2:

«5.1.1.2. le prove possono essere limitate agli ancoraggi relativi a un solo sedile o gruppo di sedili purché:

- gli ancoraggi in questione abbiano le stesse caratteristiche strutturali di quelle relative ad altri sedili o gruppi di sedili;

- qualora tali ancoraggi siano fissati in tutto o in parte al sedile o gruppo di sedili, le caratteristiche strutturali di questo sedile o gruppo di sedili siano le stesse degli altri sedili o gruppi di sedili.»

- I punti 5.1.1.2 e 5.1.1.3 diventano rispettivamente 5.1.1.3 e 5.1.1.4

- Il punto 5.3.1 è modificato come segue:

«5.3.1. Tutti gli ancoraggi dello stesso gruppo di sedili devono essere sottoposti a prova simultaneamente. Tuttavia, se sussiste il rischio che una distribuzione non simmetrica del carico sui sedili e/o su gli ancoraggi possa determinarne la rottura, è ammessa l'esecuzione di un'altra prova con una disposizione non simmetrica del carico.»

- Il punto 5.3.2 è modificato come segue:

«5.3.2. La forza di trazione deve essere applicata nella direzione corrispondente a quella della posizione a sedere con un angolo di 10°±5° al di sopra dell'orizzontale su un piano parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo.»

- Ai punti 5.3.4, 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.3 e 5.4.5.2, «allegato IV» diventa «allegato III».

- Il punto 5.4.4.2 è modificato come segue:

«5.4.4.2. Oltre alle forze di cui ai punti 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3, si applica una forza pari a venti volte la massa del sedile completo.

Per i veicoli delle categorie M2 e N2, questa forza deve essere uguale a dieci volte la massa del sedile completo; per le categorie M3 e N3 essa deve essere uguale a 6,6 volte la massa del sedile completo.»

- Dopo il punto 5.4.5.2 viene aggiunto il seguente nuovo punto:

«5.4.6. Prova relativa ai sedili rivolti all'indietro

5.4.6.1. I punti di ancoraggio sono sottoposti a prova applicando, a seconda dei casi, le forze prescritte ai punti 5.4.1, 5.4.2 o 5.4.3. In ciascun caso il carico di prova deve corrispondere al carico prescritto per i veicoli delle categorie M3 e N3.

5.4.6.2. Il carico di prova deve essere diretto in avanti rispetto al posto a sedere in questione, secondo la procedura di cui al punto 5.3.»

- Dopo il punto 5.5.3 è inserito il seguente nuovo punto 5.5.4:

«5.5.4. Nel caso degli ancoraggi superiori fissati o uno o più sedili di veicoli della categoria M2 con massa superiore a 3,5 tonnellate e della categoria M3 che sono conformi alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 74/408/CEE, è consentito derogare dalle prescrizioni di cui al punto 5.5.1 riguardanti la conformità con il punto 4.4.4.6. Le informazioni relative al sedile (ai sedili) in questione devono figurare nell'addendum alla scheda di omologazione di cui all'appendice 4.»

- Il punto 6.1 è modificato come segue:

«6.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»

- Il punto 7 diventa punto 8 ed è preceduto da un nuovo punto 7 che recita:

«7. Modifica del tipo e delle omologazioni

7.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.»

- All'allegato I sono aggiunte le seguenti nuove appendici 1 e 2:

«Appendice 1

Numero minimo dei punti di ancoraggio

>SPAZIO PER TABELLA>

Simboli:

2: due ancoraggi inferiori che consentono l'installazione di una cintura di sicurezza di tipo B oppure, se prescritto all'allegato XV della direttiva 77/541/CEE, di tipo Br, Br3, Br4m oppure Br4Nm,

3: due ancoraggi inferiori e uno superiore che consentono l'installazione di una cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio di tipo A oppure, se prescritto all'allegato XV della direttiva 77/541/CEE, di tipo Ar, Ar4m oppure Ar4Nm,

Ø: cfr. punto 4.3.3 (sono ammessi due ancoraggi se il sedile è interno rispetto a un passaggio),

>RIFERIMENTO A UN FILM>

: cfr. punto 4.3.4 (sono ammessi due ancoraggi se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento),

>RIFERIMENTO A UN FILM>

: cfr. punti 4.3.5 e 4.3.6 (sono prescritti due ancoraggi per i posti a sedere esposti),

>RIFERIMENTO A UN FILM>

: cfr. punto 4.3.7 (sono ammessi due ancoraggi purché non si trovino nella zona di riferimento),

>RIFERIMENTO A UN FILM>

: cfr. punto 4.3.10 (disposizione particolare riguardante il piano superiore dei veicoli).

Appendice 2

Posizione degli ancoraggi inferiori - prescrizioni per l'angolo: á

>SPAZIO PER TABELLA>

Note:

>RIFERIMENTO A UN FILM>

: laterale e centrale,

>RIFERIMENTO A UN FILM>

: se l'angolo è costante, cfr. punto 4.4.3.1,

>RIFERIMENTO A UN FILM>

: 45° - 90° per i sedili dei veicoli delle categorie M2 e M3.»

Sono aggiunte le seguenti nuove appendici:

«Appendice 3

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 4

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

3) L'allegato II è soppresso.

4) L'allegato III diventa «allegato II» e reca il seguente titolo: «Ubicazione degli ancoraggi effettivi delle cinture di sicurezza».

5) L'allegato IV diventa «allegato III».