95/252/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 1995, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
Gazzetta ufficiale n. L 159 del 11/07/1995 pag. 0019 - 0020
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (95/252/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri reltive alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o ad introdurre misure particolari di deroga alla predetta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali; considerando che, con lettera protocollata alla Commissione il 22 marzo 1995, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga agli articoli 6, paragrafo 2 e 17 di detta direttiva; considerando che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della stessa direttiva, gli altri Stati membri sono stati informati il 20 aprile 1995 della domanda presentata dal Regno Unito; considerando che la misura di deroga, che rientra nel quadro di una profonda modifica della legislazione in materia di deduzione dell'IVA sugli autoveicoli, è volta ad eslcudere dal diritto a deduzione del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura da turismo il 50 % dell'IVA sulle operazioni di noleggio o di leasing nel caso in cui la vettura sia utilizzata a fini privati e a non riscuotere l'IVA dovuta sull'uso a fini privati della vettura in questione; considerando che l'obiettivo di tale restrizione del diritto a deduzione è di tassare in modo forfettario l'uso a fini privati delle vetture prese a noleggio o in leasing da soggetti passivi; considerando che la misura che riduce gli obblighi amministrativi degli operatori, i quali non sono così obbligati a tenere una contabilità per stabilire il chilometraggio effettuato a fini privati, costituisce una semplificazione della riscossione dell'imposta a norma dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE; considerando che l'autorizzazione chiesta dal Regno Unito può essere accordata solo in via temporanea, fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie che stabiliranno le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, primo comma di detta direttiva, e non oltre il 31 dicembre 1997; considerando che le misure previste di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 17, paragrafi 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE, il regno Unito è autorizzato ad escludere dal diritto a deduzione dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un'autovettura da turismo il 50 % del valore aggiunto che grava le spese di noleggio o di leasing nel caso in cui tale autovettura sia utilizzata a fini privati. Articolo 2 In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato a non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di un'autovettura aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing. Articolo 3 La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle disposizioni comunitarie che determinano le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, primo comma della direttiva 77/388/CEE, e non oltre il 31 dicembre 1997. Articolo 4 Il Regno Unito è destinatario della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. BARROT