31993R0718

Regolamento (CEE) n. 718/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3889/87 recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1993 pag. 0046 - 0046


REGOLAMENTO (CEE) N. 718/93 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3889/87 recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3338/92 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92 (4), nuove associazioni di produttori potrebbero essere riconosciute durante il periodo di realizzazione del programma di riconversione avviato da uno Stato membro; che è opportuno dare facoltà a quest'ultimo di introdurre un programma complementare di riconversione varietale che integri il piano della nuova associazione riconosciuta; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 345/91 (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87 è completato dal testo seguente:

« Tuttavia, gli Stati membri possono presentare programmi complementari entro il 31 dicembre 1993 per includervi le associazioni di produttori che non figuravano nei rispettivi programmi iniziali. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.

(2) GU n. L 336 del 20. 11. 1992, pag. 3.

(3) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(4) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.

(6) GU n. L 41 del 14. 2. 1991, pag. 18.