31993D0178

93/178/CEE: Decisione della commissione, del 26 marzo 1993, che istituisce misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1993 pag. 0091 - 0092


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1993 che istituisce misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini

(93/178/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che la situazione esistente nella Comunità nel febbraio 1993 per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini ha indotto la Commissione a prendere provvedimenti di carattere provvisorio, adottando la decisione 93/128/CEE della Commissione, del 26 febbraio 1993, recante misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini nei Paesi Bassi e in Italia (3);

considerando che ogni Stato membro deve introdurre misure protettive di carattere generale; che tuttavia la situazione particolare verificatasi nei Paesi Bassi e in Italia ha richiesto l'adozione di misure specifiche; che tali misure sono state definite con decisione della Commissione;

considerando che, in determinate circostanze, la presenza del virus della malattia vescicolosa dei suini può passare inosservata, per mancanza dei sintomi tipici della malattia stessa;

considerando che un depistaggio sierologico dei suini al fine d'individuare anticorpi del virus in questione fornirebbe indicazioni su infezioni precedentemente non riscontrate; che questo depistaggio dovrebbe essere effettuato in tutti gli Stati membri per un periodo di tre mesi;

considerando che il virus della malattia vescicolosa dei suini può rimanere vitale fuori dall'organismo dell'animale per un periodo di tempo considerevole; che questo virus, se fosse presente nei veicoli utilizzati per trasportare suini, potrebbe infettare gli animali durante il trasporto;

considerando che, se l'intera struttura per il trasporto dei suini venisse sottoposta a operazioni approfondite e ripeture di pulitura e di disinfezione, il rischio di propagazione della malattia vescicolosa dei suini durante il trasporto ne risulterebbe ridotto;

considerando che, con direttiva 92/119/CEE del Consiglio (4), del 17 dicembre 1992, sono state introdotte misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche contro la malattia vescicolosa dei suini;

considerando che le misure previste da tale direttiva devono entrare in applicazione in tutti gli Stati membri il 1o ottobre 1993 al più tardi;

considerando che qualora insorgano focolai di malattia vescicolosa dei suini gli Stati membri applicano misure di lotta e di eradicazione; che le misure applicate dovrebbero comprendere alcuni provvedimenti già approvati, segnatamente con la direttiva 92/119/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sottopongono i suini a un depistaggio sierologico per individuare anticorpi al virus della malattia vescicolosa dei suini, conformemente ai criteri esposti nell'allegato. I relativi risultati vengono presentati ogni due settimane alla Commissione. Il depistaggio in questione dev'essere ultimato entro il 1o agosto 1993.

2. La Commissione analizza i risultati ottenuti con il depistaggio per l'individuazione degli anticorpi menzionato al paragrafo 1 e può modificare la presente decisione sulla base dell'evoluzione constatata.

3. Tutti gli Stati membri provvedono a che:

- tutti gli elementi della struttura per il trasporto dei suini, compresi i punti di raduno, vengano sottoposti a operazioni approfondite e ripetute di pulitura e di disinfezione;

- qualora insorgano focolai di malattia vescicolosa dei suini, le misure di lotta e di eradicazione applicate siano quelle stabilite agli articoli 4, 5 e 10, nonché all'allegato II, capitolo I, punti 4, 7 e 8 della direttiva 92/119/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(3) GU n. L 50 del 2. 3. 1993, pag. 29.

(4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69.

ALLEGATO

Depistaggio sierologico per individuare anticorpi al virus della malattia vescicolosa dei suini I. Depistaggio generale - Tutti gli Stati membri

Gli Stati membri realizzano, per un periodo di tre mesi, un programma di depistaggio basato sull'esame di campioni prelevati:

- su almeno il 50 % dei verri da allevamento macellati, scelti a caso;

- su almeno il 5 % delle scrofe da allevamento macellate, scelte a caso;

- su suini detenuti all'azienda che, nel periodo compreso fra il mese di giugno 1992 e il 26 febbraio 1993, siano entrati in contatto con suini importati dai Paesi Bassi o dall'Italia.

In via alternativa, gli Stati membri possono tuttavia sottoporre a depistaggio suini diversi dai summenzionati verri e scrofe, da allevamento. Il programma di depistaggio deve essere approvato quanto prima dalla Commissione.

II. Depistaggio in zone di 3 km

Sempreché non abbia già avuto luogo, viene realizzato un depistaggio sierologico sui suini detenuti in tutte le aziende situate entro una distanza di 3 km dai focolai registrati dopo il 1o marzo 1992, nonché sui suini detenuti in aziende che, dopo la stessa data, siano state ripopolate a seguito dell'insorgere di focolai. I risultati del depistaggio vengono presentati alla Commissione.

Il depistaggio dev'essere eseguito conformemente all'allegato IV, punti 1 e 2 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio (1).

III. Prove sierologiche da effettuare in un programma comunitario di sorveglianza

1. I laboratori nazionali che partecipano a un programma di sorveglianza devono effettuare:

a) una prova di neutralizzazione del siero (SNT), oppure

b) una prova Elisa a blocco della fase liquida, o a blocco competitivo, oppure a cattura indiretta, o ancora qualsiasi prova Elisa di cui si possa dimostrare la riproducibilità e che sia in grado di individuare il siero di riferimento positivo (i sieri incerti o positivi devono essere sottoposti a prova di conferma con l'SNT).

2. I laboratori con un'esperienza limitata circa le prove per individuare la malattia vescicolosa dei suini possono inviare i sieri incerti o positivi a uno dei laboratori più esperti, di preferenza a quello di Pirbright, ai fini di una conferma.

3. Servirà da siero di riferimento un siero scarsamente positivo (2) fornito dal laboratorio di Pirbright; detto siero deve risultare positivo presso i laboratori nazionali.

4. I laboratori che predispongono le prove devono controllarne la sensibilità usando il siero di riferimento positivo descritto al punto 3 precedente e distribuito dal Pirbright Laboratory, congiuntamente al protocollo di analisi effettuato nello stesso laboratorio.

5. Come virus di prova i laboratori devono usare il virus di ceppo UK 72 o uno equivalente.

(1) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

(2) Un siero scarsamente positivo deve avere, misurato con l'SNT presso il Pirbright Laboratory, un titolo nel campo 1/64 e 1/128 (diluizione finale) usando il protocollo di Pirbright che sarà fornito ai laboratori partecipanti.