31992R0712

REGOLAMENTO (CEE) N. 712/92 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1992 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d' importazione presentate nel mese di marzo 1992 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca -

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 21/03/1992 pag. 0043 - 0044


REGOLAMENTO (CEE) N. 712/92 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1992 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1992 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione, del 5 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli d'importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 564/92 vertono su quantitativi globali superiori a quelli disponibili ai sensi dell'articolo 2 per i prodotti designati nei gruppi 1 e 4 dello stesso regolamento; che, per garantire un'equa ripartizione di tali quantitativi, occorre ridurre di una percentuale fissa i quantitativi richiesti;

considerando che le domande di titoli presentate per i prodotti designati nei gruppi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 564/92 vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono essere pertanto interamente soddisfatte;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 564/92, se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo; che occorre pertanto stabilire il quantitativo disponibile per il secondo periodo, 1o luglio-30 settembre 1992, dei prodotti designati nei gruppi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 564/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo 1o marzo-30 giugno 1992 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 564/92 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo 1o luglio-30 settembre 1992 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 564/92, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

ALLEGATO I

Numero del gruppo Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate 1 15,3 2 100,0 3 100,0 4 78,2 5 100,0 6 100,0 7 100,0 8 100,0 9 100,0 10 100,0 11 100,0

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Numero del gruppo Quantitativo globale disponibile per il terzo periodo 1 1 116,0 2 144,2 3 620,0 4 5 369,4 5 1 469,5 6 527,8 7 3 384,5 8 583,1 9 2 428,5 10 2 627,9 11 291,9