31991R2083

Regolamento (CEE) n. 2083/91 della Commissione del 16 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 17/07/1991 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CEE) N. 2083/91 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2106/89 (4) reca le norme relative all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva;

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 tali campagne sono organizzate fino alla campagna viticola 1989/1990; che occorre modificare il regolamento citato in considerazione; che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, la realizzazione delle suddette campagne è stata prorogata final 1991/1992;

considerando che per un maggior successo delle campagne promozionali è necessario un impegno più preciso degli operatori attivi nel settore della produzione e della commercializzazione di succo d'uva allo scopo di imprimere maggiore impulso al perseguimento degli obiettivi delle campagne promozionali;

considerando che il periodo di due settimane di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3461/85 per la designazione dell'organismo competente per la firma dei contratti si è rivelato troppo breve per permettere la consultazione degli organismi professionali; che è quindi opportuno portarlo a quattro settimane;

considerando che è concesso un finanziamento comunitario per la realizzazione delle campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva; che appare di conseguenza opportuno far figurare l'emblema della Comunità sul materiale utilizzato per la loro realizzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva comunitario, previste dall'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 fino alla campagna 1991/92, sono organizzate negli Stati membri in cui:

- le prospettive d'incremento dello smercio di succo d'uva sono più favorevoli,

- le condizioni di commercializzazione consentono un rapido adeguamento dell'offerta all'incremento della domanda ottenuto con le campagne promozionali. »

2. All'articolo 2, paragrafo 2, il periodo di due settimane è sostituito da quelle di quattro settimane.

3. All'articolo 3, paragrafo 2 il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:

« - l'indicazione precisa dell'impegno delle organizzazioni professionali per dare maggiore impulso al conseguimento degli obiettivi della campagna. »

4. All'articolo 3, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Inoltre, sul materiale utilizzato per la realizzazione delle campagne promozionali va apposto l'emblema ufficiale della Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22. (4) GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 20.