31991R1356

REGOLAMENTO (CEE) N. 1356/91 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 1991 che fissa il prezzo di base e il prezzo d' acquisto dei pomodori per il periodo dall' 11 al 16 giugno 1991 -

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 25/05/1991 pag. 0006 - 0006


REGOLAMENTO (CEE) N. 1356/91 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 1991 che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei pomodori per il periodo dall'11 al 16 giugno 1991

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di detto regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo di acquisto; che i prodotti in parola, raccolti nel corso di una campagna di produzione determinata, sono commercializzati dal mese di gennaio al mese di dicembre di ogni anno; che, tuttavia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto non devono essere fissati per i periodi di scarsa commercializzazione di inizio campagna;

considerando che per garantire la possibilità di interventi per i pomodori a decorrere dall'11 giugno 1991, è necessario fissare il prezzo di base e il prezzo d'acquisto per tale prodotto per il periodo dall'11 al 16 giugno 1991, in attesa di una decisione per la campagna 1991/1992;

considerando che per la Spagna e il Portogallo l'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 1 e dell'articolo 285, paragrafo 1 dell'atto di adesione induce a stabilire prezzi diversi da quelli comuni; che a norma degli articoli 149 e 285 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare i prezzi spagnoli e portoghesi ai prezzi comuni all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento inducono a fissare i prezzi di base e d'acquisto applicabili nei due Stati membri summenzionati ai livelli di seguito indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Per il periodo dall'11 al 16 giugno 1991, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei pomodori, espressi in ecu per 100 kg di peso netto, sono fissati come segue:

- prezzo di base: 17,63 in Spagna, 23,99 in Portogallo e 28,41 negli altri Stati membri,

- prezzo d'acquisto: 6,70 in Spagna, 9,12 in Portogallo e 10,80 negli altri Stati membri.

I prezzi di cui sopra si riferiscono ai pomodori dei tipi « tondo » e « costoluto » della categoria di qualità I, calibro 57-67 mm, presentati in imballaggio.

Tali prezzi non tengono conto del costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17. (3) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).