31991L0680

Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1991 pag. 0001 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0033


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE

(91/680/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 8 A del trattato definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi, secondo le disposizioni del trattato;

considerando che la realizzazione del mercato interno presuppone l'eliminazione delle frontiere fiscali fra gli Stati membri e che a tal fine occorre sopprimere definitivamente le tassazioni all'importazione e le detassazioni all'esportazione negli scambi fra Stati membri;

considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1993 verranno aboliti definitivamente i controlli a scopi fiscali alle frontiere interne per qualsiasi operazione effettuata fra Stati membri;

considerando che le tassazioni all'importazione e le tassazioni all'esportazione debbono di conseguenza essere riservate alle operazioni effettuate con territori esclusi dal campo di applicazione del regime comune di imposta sul valore aggiunto;

considerando che, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati applicabili, è tuttavia opportuno trattare le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Principato di Monaco e dell'isola di Man come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;

considerando che, a seguito della soppressione del principio di tassazione all'importazione nelle relazioni fra gli Stati membri, le disposizioni relative agli esoneri ed alle franchigie all'importazione si trovano ad essere prive di oggetto nelle relazioni fra Stati membri; che è quindi opportuno sopprimere queste disposizioni ed adeguare di conseguenza le direttive in questione;

considerando che la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 4 della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 (4), modificata da ultimo dalla sesta direttiva 77/388/CEE (5), presuppone che la tassazione degli scambi fra Stati membri si basi sul principio dell'imposizione nello Stato membro d'origine dei beni ceduti e dei servizi prestati senza che sia compromesso, per il traffico comunitario fra soggetti passivi, il principio dell'attribuzione del gettito fiscale, corrispondente all'applicazione dell'imposta a livello di consumo finale, allo Stato membro in cui ha luogo questo consumo finale;

considerando tuttavia che la determinazione delle modalità definitive mediante le quali sarà assicurata l'attuazione degli obiettivi del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fra Stati membri presuppone l'esistenza di condizioni che non possono essere completamente soddisfatte al 31 dicembre 1992;

considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1993 è opportuno prevedere un periodo di transizione limitato nel corso del quale verranno applicate disposizioni volte a facilitare il passaggio al regime definitivo di tassazione degli scambi fra Stati membri, obiettivo da raggiungere a medio termine;

considerando che nel corso del periodo transitorio sarà opportuno tassare negli Stati membri di destinazione, alle aliquote e alle condizioni di tali Stati membri, le operazioni intracomunitarie effettuate da soggetti passivi diversi dai soggetti passivi esonerati;

considerando che sarà inoltre opportuno tassare, nel corso del periodo transitorio, negli Stati membri di destinazione, alle aliquote e alle condizioni di tali Stati membri, le acquisizioni intracomunitarie effettuate per un determinato importo da soggetti passivi esonerati o da enti che non siano soggetti passivi nonché determinate operazioni intracomunitarie di vendita a distanza e di forniture di mezzi di trasporto nuovi effettuate a privati o soggetti passivi esonerati o che non siano soggetti passivi, in quanto tali operazioni, in mancanza di disposizioni particolari, potrebbero generare importanti distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri;

considerando che la necessaria ricerca di uno snellimento delle formalità amministrative e statistiche delle imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, deve conciliarsi con l'attuazione di misure efficaci di controllo e con l'indispensabile mantenimento, per ragioni sia economiche che fiscali, della qualità degli strumenti statistici comunitari;

considerando che il periodo transitorio di tassazione degli scambi intracomunitari deve essere messo a frutto per adottare le misure necessarie a por rimedio sia alle ripercussioni sociali sui settori interessati che alle difficoltà regionali, in particolare nelle regioni frontaliere, che potrebbero sorgere a seguito della soppressione delle tassazioni all'importazione e delle detassazioni all'esportazione per gli scambi fra Stati membri; che a tal fine è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esonerare, fino al 30 giugno 1999, le cessioni di beni effettuate entro i limiti previsti da spacci esenti da tasse, nel quadro del traffico di viaggiatori fra Stati membri per via aerea o marittima;

considerando che il regime transitorio entra in vigore per una durata di quattro anni e che esso è, di conseguenza, applicabile fino al 31 dicembre 1996; che esso sarà sostituito da un regime definitivo di tassazione degli scambi fra Stati membri basato sul principio dell'imposizione nello Stato membro d'origine dei beni ceduti e dei servizi prestati affinché venga realizzato l'obiettivo di cui all'articolo 4 della prima direttiva del Consiglio, dell'11 aprile 1967;

considerando che a tal fine la Commissione presenterà al Consiglio, entro il 31 dicembre 1994, una relazione sul funzionamento del regime transitorio, corredata di proposte sulle modalità del regime definitivo di tassazione degli scambi fra Stati membri; che il Consiglio, ritenendo che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono soddisfatte in maniera soddisfacente, delibererà entro il 31 dicembre 1995 in merito alle disposizioni necessarie all'entrata in vigore e al funzionamento del regime definitivo e che il regime transitorio sarà prorogato automaticamente fino all'entrata in vigore del regime definitivo e in ogni caso durante il periodo durante il quale il Consiglio non ha preso decisioni sul regime definitivo;

considerando di conseguenza che occorre modificare la direttiva 77/388/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/465/CEE (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Ai sensi della presente direttiva, si considera:

- "territorio di uno Stato membro": l'interno del paese quale è definito, per ciascuno Stato membro, nei paragrafi 2 e 3;

- "Comunità" e "territorio della Comunità": l'interno degli Stati membri quale è definito, per ciascuno Stato membro, nei paragrafi 2 e 3;

- "territorio terzo" e "paese terzo"; ogni territorio diverso da quelli definiti nei paragrafi 2 e 3 come l'interno di uno Stato membro.

2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, l'"interno del paese" corrisponde al campo d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, quale è definito, per ciascuno Stato membro, dall'articolo 227.

3. Sono esclusi dall'interno del paese i seguenti territori nazionali

- Repubblica federale di Germania:

isola di Helgoland,

territorio di Buesingen;

- Regno di Spagna:

Ceuta,

Melilla;

- Repubblica italiana:

Livigno,

Campione d'Italia,

le acque nazionali del Lago di Lugano.

Sono parimenti esclusi dall'interno del paese i seguenti territori nazionali:

- Regno di Spagna:

isole Canarie;

- Repubblica francese:

Dipartimenti d'oltremare;

- Repubblica ellenica:

Monte Athos.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

- del Principato di Monaco siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica francese,

- dell'isola di Man siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

5. La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al Consiglio le opportune proposte.»

2)

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Importazioni

1. Si considera "importazione di un bene":

a) l'entrata nella Comunità di un bene non rispondente alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ovvero, se si tratta di un bene oggetto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che non è in libera pratica:

b)

l'entrata nella Comunità di un bene in provenienza da un territorio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma o dalle isole anglo-normanne.

2. L'importazione di un bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità.

3. In deroga al paragrafo 2, se un bene di cui al paragrafo 1, lettera a) è posto, al momento della sua entrata nella Comunità, in uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, o in un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o in un regime di transito esterno, la sua importazione è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene stesso è svincolato da tali regimi.

Analogamente, se un bene di cui al paragrafo 1, lettera b) è soggetto, al momento del suo ingresso nella Comunità, alla procedura del transito comunitario interno di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 1, lettera b), la sua importazione è effettuata nello Stato membro nel cui territorio tale procedura si conclude.»

3)

All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), i termini «in un paese diverso» sono sostituiti da «in uno Stato membro diverso»; i termini «lo Stato membro di importazione» sono sostituiti da «lo Stato membro all'interno del quale avviene l'installazione o il montaggio».

4)

All'articolo 8, paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«c) qualora la cessione di un bene abbia luogo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, nel corso di una spedizione il cui luogo di partenza e di arrivo siano situati nel territorio della Comunità: nel luogo in cui i beni si trovano al momento iniziale del trasporto».

5)

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), se il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova sul territorio di un paese terzo, il luogo della cessione effettuata dall'importatore ai sensi dell'articolo 21, punto 2 e quello delle eventuali cessioni successive si considera situato sul territorio dello Stato membro di importazione dei beni.»

6)

Il testo dell'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il fatto generatore si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l'importazione del bene. Quando i beni sono assoggettati, al momento del loro ingresso nella Comunità, ad uno dei regimi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, il fatto generatore si verifica e l'imposta diventa esigibile soltanto nel momento in cui i beni sono svincolati da tali regimi.

Tuttavia, quando i beni importati sono soggetti a dazi doganali, prelievi agricoli o a imposte di effetto equivalente istituiti nell'ambito di una politica comune, il fatto generatore si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l'esigibilità di questi dazi o prelievi comunitari.

Qualora i beni importati non siano assoggettati ad alcuno di tali dazi o prelievi comunitari, gli Stati membri applicano le disposizioni in vigore per i dazi doganali, per ciò che si riferisce al fatto generatore dell'imposta ed alla sua esigibilità.»

7) All'articolo 11, parte B:

- il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La base imponibile è costituita dal valore in dogana determinato in conformità delle disposizioni comunitarie in vigore.»

- il paragrafo 2 è soppresso.

8) Il testo dell'articolo 11, parte B, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Si devono comprendere nella base imponibile, ove non vi siano già compresi:

a) le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse dovuti fuori dello Stato membro di importazione, nonché quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto da riscuotere;

b)

le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni all'interno dello Stato membro d'importazione.

Per "primo luogo di destinazione" va inteso il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nello Stato membro di importazione. In mancanza di tale indicazione, si considera come primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto Stato.

Gli Stati membri possono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nello Stato membro d'importazione, qualora tale luogo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.»

9)

All'articolo 11, parte B, paragrafo 5, dopo le parole «che sono stati esportati temporaneamente» sono aggiunte le parole «all'esterno della Comunità»; le parole «all'estero» sono sostituite dalle parole «all'esterno della Comunità» e le parole «e la cui reimportazione non è esentata a norma delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f)» sono soppresse.

10)

Il testo dell'articolo 11, parte C, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile all'importazione siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui viene fatta la stima, il tasso di cambio è determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.

Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui viene fatta la stima, il tasso di cambio applicabile è l'ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi, ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalità fissate da detto Stato membro. Tuttavia, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri hanno facoltà di applicare il tasso di cambio determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.»

11)

All'articolo 14, paragrafo 1:

- la lettera b) è soppressa;

- la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) le importazioni di beni, ai fini di una vendita eventuale ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 85/362/CEE (*), modificata dalla direttiva 90/237/CEE (**);

(*) GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 20.

(**) GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 91.»

- alla lettera d), le parole «o che potrebbero fruirne se fossero importati da un paese terzo» e «sul mercato interno» sono soppresse;

- alla lettera e), le parole «o possano fruirne se importati da un paese terzo» sono soppresse;

- la lettera f) è soppressa;

- alla lettera g) le parole «o che potrebbero beneficiarne se provenissero da un paese terzo» sono soppresse.

12)

Il titolo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Esenzione delle operazioni all'esportazione al di fuori della Comunità, delle operazioni assimilate e dei trasporti internazionali».

13)

All'articolo 15, punti 1 e 2, le parole «fuori del territorio di cui all'articolo 3» sono sostituite da «fuori della Comunità».

14)

Il testo dell'articolo 15, punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili che sono stati acquistati o importati per subire tali lavori nella Comunità e sono spediti o trasportati fuori della Comunità dal prestatore di servizi o dal destinatario residente in un paese terzo o per loro conto.»

15)

All'articolo 15, punto 10, primo comma è aggiunto un quarto trattino così redatto:

«- effettuate a destinazione di un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, diverso dallo Stato membro di destinazione, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, quando tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa.»

16) All'articolo 15, punto 10, secondo comma le parole «alle condizioni e entro i limiti fissati da ogni Stato membro» sono sostituite da «alle condizioni ed entro i limiti fissati dallo Stato membro ospite».

17)

All'articolo 15, punto 12 dopo le parole «che li esportano» sono aggiunte le parole «fuori della Comunità»; le parole «all'estero» sono sostituite dalle parole «fuori della Comunità».

18)

Il testo dell'articolo 15, punto 13 è sostituito dal testo seguente:

«13. Le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all'articolo 13, quando esse sono direttamente connesse;

- al transito esterno, all'esportazione di beni fuori della Comunità o alle importazioni di beni che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 16, paragrafo 1, parte A;

- a beni contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) cui si applica la procedura del transito comunitario interno di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 1, lettera b).»

19)

All'articolo 15, punto 14 le parole «fuori del territorio di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle parole «fuori della Comunità».

20)

All'articolo 16, paragrafo 1:

- il testo del punto A è sostituito dal testo seguente:

«A. le importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale;»;

- il testo del punto B è sostituito dal testo seguente:

«B.

le cessioni di beni destinati ad essere:

a) portati in dogana e immessi, eventualmente, in deposito provvisorio;

b)

immessi in una zona franca o in un deposito franco;

c)

immessi in un regime di deposito doganale o in un regime di perfezionamento attivo;

d)

ammessi nel mare territoriale:

- per essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, transformazione o del loro equipaggiamento, nonché gli elementi che collegano dette piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente;

- per il rifornimento della piattaforma di perforazione o di sfruttamento;

e)

immessi in un regime di depositio diverso da quello doganale.

I luoghi indicati alle lettere a), b), c) e d) sono i luoghi definiti come tali dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie.»;

- il testo del punto C è sostituito dal testo seguente:

«C.

le prestazioni di servizi relative alle cessioni di beni di cui al punto b;»;

- il testo del punto D è sostituito dal testo seguente:

«D.

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui al punto B col mantenimento di una delle situazioni elencate nello stesso punto;»;

- è aggiunto il punto seguente:

«E.

le cessioni:

- di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), con mantenimento dei regimi di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno,

- di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), con il mantenimento della procedura del transito comunitario interno di cui all'articolo 33 bis,

nonché le prestazioni di servizi inerenti a tali forniture.»

21) All'articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis. In attesa di una decisione del Consiglio il quale, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/465/CEE (*), deve deliberare in merito alla soppressione delle deroghe transitorie previste al paragrafo 3, la Spagna è autorizzata ad esonerare le operazioni di cui all'allegato F, punto 2, in quanto esse concernono le prestazioni di servizi fornite dagli autori nonché le operazioni di cui all'allegato F, punti 23 e 25.

(*) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.»

22)

Sono inseriti il titolo XVI bis e gli articoli da 28 bis a 28 quaterdecies:

«TITOLO XVI bis

REGIME TRANSITORIO DI TASSAZIONE DEGLI

SCAMBI TRA STATI MEMBRI

Articolo 28 bis

Campo di applicazione

1. Sono parimenti soggetti all'IVA:

a) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente che non è soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale, che non beneficia della franchigia d'imposta prevista dall'articolo 24 e che non rientra nelle disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda frase o all'articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai prodotti soggetti ad accise effettuati:

- da soggetti passivi che beneficiano del regime forfettario di cui all'articolo 25 o da soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno alcun diritto a deduzione, o da enti che non sono soggetti passivi,

- entro il limite o a concorrenza di un importo globale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, che non superi nell'anno civile in corso una soglia che deve essere determinata dagli Stati membri ma che non può essere inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ecu, e

- a condizione che l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e diversi dai prodotti soggetti ad accise, al netto dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, non abbia superato, nel corso del precedente anno civile, la soglia di cui al secondo trattino.

Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi e agli enti che non sono soggetti passivi, i quali possono beneficiare delle disposizioni del secondo comma, il diritto di optare per il regime generale previsto al primo comma. Gli Stati membri determinano le modalità d'esercizio di questa opzione che abbraccia comunque un periodo di due anni civili;

b)

gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi, effettuati a titolo oneroso all'interno del paese da soggetti passivi o enti che non sono soggetti passivi i quali beneficiano della deroga prevista alla lettera a), secondo comma o da qualsiasi altra persona che non sia soggetto passivo.

2. Ai fini del presente titolo:

a) sono considerati "mezzi di trasporto": le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1 550 kg e i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o di merci, esclusi le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all'articolo 15, punti 5 e 6;

b)

non sono considerati come "mezzi di trasporto nuovi": i mezzi di trasporto di cui alla lettera a) quando le due condizioni seguenti sono rispettate contemporaneamente:

- la cessione è effettuata oltre tre mesi dopo la data della prima immissione in servizio;

- il mezzo di trasporto ha percorso oltre 3 000 km, se si tratta di un veicolo terrestre, ha navigato oltre 100 ore se si tratta di un'imbarcazione, o ha volato oltre 40 ore se si tratta di un aeromobile.

Gli Stati membri fissano le condizioni in cui si possono considerare definiti i dati sopramenzionati.

3. È considerata "acquisto intracomunitario di un bene", l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, a destinazione dell'acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato di partenza della spedizione o del trasporto del bene.

Allorché i beni acquistati da un ente che non sia un soggetto passivo vengono spediti o trasportati dal territorio di un paese terzo e importati da detto ente in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione dei beni stessi. Questo Stato membro concede all'importatore ai sensi dell'articolo 21, punto 2 il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto pagata a titolo dell'importazione dei beni nella misura in cui l'importatore prova che il suo acquisto è stato assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.

4. È parimenti considerata soggetto passivo ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo alle condizioni previste all'articolo 28 quater, punto A.

Lo Stato membro all'interno del quale è effettuata la cessione concede al soggetto passivo un diritto a deduzione stabilito secondo le disposizioni seguenti:

- il diritto a deduzione sorge e può essere esercitato solamente all'atto della cessione,

- il soggetto passivo è autorizzato a dedurre l'imposta sul valore aggiunto compresa nel prezzo d'acquisto o assolta a titolo dell'importazione o dell'acquisto intracomunitario del mezzo di trasporto, entro il limite o a concorrenza dell'importo dell'imposta di cui sarebbe debitore qualora la cessione non fosse esente.

Gli Stati membri fissano le modalità di applicazione di queste disposizioni.

5. Sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso:

a) la consegna ad un altro soggetto passivo di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), materialmente realizzato in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale il cliente è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, qualora siano riunite le seguenti condizioni:

- i materiali utilizzati dal prestatore d'opera sono stati spediti o trasportati dal cliente o per suo conto, a partire dallo Stato membro all'interno del quale il cliente è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

- l'opera fabbricata o montata dal prestatore d'opera è trasportata o spedita a destinazione del cliente e dello Stato membro nel quale il cliente è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.

È considerato trasferito a destinazione di un altro Stato membro qualsiasi bene materiale mobile spedito o trasportato dal soggetto passivo o per suo conto fuori dal territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità per le esigenze della sua impresa, salvo quelli che formano oggetto delle seguenti operazioni:

- la cessione di tale bene effettuata dal soggetto passivo all'interno dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda frase e all'articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1,

- la cessione di tale bene effettuata dal soggetto passivo alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c),

- la cessione di tale bene effettuata dal soggetto passivo all'interno del paese alle condizioni previste all'articolo 15 o all'articolo 28 quater, punto A,

- la consegna al soggetto passivo, alle condizioni di cui alla lettera a), di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto di tale bene,

- la prestazione di un servizio, avente per oggetto lavori riguardanti tale bene, fornito al soggetto passivo ed eseguito nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene,

- la temporanea utilizzazione di tale bene nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni ai fini delle prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene,

- la temporanea utilizzazione di tale bene, per una durata non superiore a 24 mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione.

6. È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa di un bene spedito o trasportato, dal soggetto passivo o per suo conto, a partire da un altro Stato membro all'interno del quale il bene è stato prodotto, estratto, trasformato, acquistato, acquisito ai sensi del paragrafo 1 o importato dal soggetto passivo nell'ambito della sua impresa in quest'ultimo Stato membro.

7. Gli Stati membri adottano le misure intese ad assicurare che siano qualificate come acquisti intracomunitari di beni le operazioni che, se fossero state effettuate all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, sarebbero state qualificate come cessioni di beni ai sensi del paragrafo 5 e ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 28 ter

Luogo delle operazioni

A. Luogo degli acquisti intracomunitari di beni

1. È considerato luogo d'acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui questi si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il luogo di acquisto intracomunitario dei beni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a) si considera tuttavia situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di registrazione IVA con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto, a meno che l'acquirente comprovi che tale acquisto è stato sottoposto all'imposta conformemente al paragrafo 1.

Se tuttavia l'acquisto è soggetto, in applicazione del paragrafo 1, all'imposta nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni dopo essere stato sottoposto all'imposta in applicazione del primo comma, la base imponibile è ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto.

B.

Luogo delle cessioni di beni

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è considerato luogo di cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per conto di questi, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto il luogo in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente qualora si adempiano le seguenti condizioni:

- la cessione di beni è effettuata per un soggetto passivo o per un ente che non è soggetto passivo il quale beneficia della deroga prevista all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, o per qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo,

- i beni sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza prova di messa in servizio, da parte del fornitore o per suo conto.

Qualora i beni così ceduti siano spediti o trasportati a partire da un territorio terzo e importati dal fornitore in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione.

2. Tuttavia, qualora i beni ceduti siano diversi da prodotti soggetti ad accise, il paragrafo 1 non si applica alle cessioni di beni spediti o trasportati a destinazione dello stesso Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto:

- effettuati entro il limite o fino a concorrenza di un importo globale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, che non superi in uno stesso anno civile il controvalore in moneta nazionale di 100 000 ecu, e

- a condizione che l'importo globale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accise effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno civile precedente non abbia superato il controvalore in moneta nazionale di 100 000 ecu.

Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente può limitare i massimali di cui sopra al controvalore di 35 000 ecu se tale Stato membro teme che il massimale di 100 000 ecu di cui sopra provochi serie distorsioni delle condizioni di concorrenza. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà prendono le misure necessarie per informarne le autorità pubbliche competenti dello Stato membro dal cui territorio i beni sono stati spediti o trasportati.

Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento dei massimali speciali di 35 000 ecu di cui al precedente comma. La Commissione può informare il Consiglio, tramite la stessa relazione, che la soppressione dei massimali speciali non provocherà serie distorsioni delle condizioni della concorrenza. Finché il Consiglio non avrà deliberato all'unanimità su proposta della Commissione le disposizioni del comma precedente rimangono in vigore.

3. Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto autorizza i soggetti passivi che effettuano cessione di beni che possono benificiare del paragrafo 2 il diritto di optare affinché il luogo di tali cessioni sia determinato conformemente al paragrafo 1.

Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità di esercizio di tale opzione, che abbraccia comunque un periodo di due anni civili.

C.

Luogo delle prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di beni

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), il luogo delle prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di beni è stabilito conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4. Ai sensi del presente titolo si considerano:

- "trasporto intracomunitario di beni"; qualunque trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi,

- "luogo di partenza": il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni,

- "luogo di arrivo": il luogo in cui si conclude effettivamente il trasporto dei beni.

2. Il luogo delle prestazioni di servizi di trasporto intracomunitari di beni è il luogo di partenza.

3. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a destinatari registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello della partenza del trasporto si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione con il quale gli è stato reso il servizio.

4. Gli Stati membri possono non assoggettare all'imposta la parte del trasporto corrispondente ai tragitti effettuati in acque non facenti parte del territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 3.

D.

Luogo delle prestazioni di servizi accessorie a prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di beni

In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto attività accessorie a trasporti intracomunitari di beni, rese ad acquirenti registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale sono materialmente eseguite tali prestazioni, si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione con il quale gli è stato reso il servizio.

E.

Luogo delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, il luogo delle prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che operano in nome e per conto terzi, quando intervengono nella fornitura di prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di beni, è il luogo di partenza del trasporto.

Tuttavia, quando il destinatario della prestazione di servizi resa dall'intermediario è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello della partenza del trasporto, il luogo della prestazione di servizi resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione con il quale gli è stato reso il servizio.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, il luogo delle prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che operano in nome e per conto terzi, quando intervengono nella fornitura di una prestazione di servizi avente per oggetto attività accessorie a trasporti intracomunitari di beni, è il luogo dell'esecuzione materiale della prestazione accessoria.

Tuttavia, quando il destinatario della prestazione di servizi resa dall'intermediario è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale la prestazione accessoria è materialmente eseguita, il luogo della prestazione resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario di tale prestazione il numero di identificazione con il quale il servizio gli è stato reso dall'intermediario.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, il luogo delle prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto terzi, quando intervengono in operazioni diverse da quelle contemplate ai paragrafi 1 e 2 e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), è il luogo in cui queste operazioni sono effettuate.

Tuttavia, allorché il destinatario è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale sono effettuate tali operazioni, il luogo della prestazione resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione con il quale il servizio gli è stato reso dall'intermediario.

Articolo 28 quater

Esenzioni

A. Esenzione delle cessioni di beni

Fatte salve altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste qui di seguito e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, gli Stati membri esentano:

a) le cessioni di beni ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera a), spediti o trasportati, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità, effettuate per un altro soggetto passivo o per un ente che non è soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

La suddetta esenzione non si applica né alle cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia dall'imposta prevista dall'articolo 24 né alle cessioni di beni effettuate per soggetti passivi o per enti che non sono soggetti passivi che beneficiano della deroga prevista all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma;

b)

le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti o trasportati a destinazione dell'acquirente dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità, effettuate per soggetti passivi o per enti che non sono soggetti passivi che beneficiano della deroga prevista all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma o per qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo;

c)

le cessioni di beni contemplate dall'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b) che beneficerebbero dell'esenzione di cui alla lettera a) se fossero state effettuate per un altro soggetto passivo.

B.

Esenzione degli acquisti intracomunitari di beni

Fatte salve altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni qui di seguito e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, gli Stati membri esentano:

a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi sarebbe comunque esentata all'interno del paese;

b)

gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazione sarebbe comunque esentata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1;

c)

gli acquisti intracomunitari di beni per i quali, in applicazione dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, l'acquirente dei beni beneficerebbe comunque del diritto al rimborso totale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1.

C.

Esenzioni delle prestazioni di trasporto

Gli Stati membri esentano le prestazioni intracomunitarie di trasporto di beni fornite a destinazione o in provenienza delle isole che formano le regioni autonome delle Azzorre e di Madera, nonché le prestazioni di trasporto di beni fornite tra dette isole.

D.

Esenzioni all'importazione di beni

Gli Stati membri esentano le importazioni di beni spediti o trasportati da un territorio terzo e importati in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore ai sensi del'articolo 21, punto 2, è esente ai sensi del punto A.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale esenzione in modo da assicurarne la corretta e semplice applicazione e da prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso.

E.

Altre esenzioni

a) Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che gli acquisti intracomunitari di beni assoggettati ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, punto B, beneficino delle stesse disposizioni che le cessioni di beni effettuate all'interno del paese alle stesse condizioni.

b)

Il testo dell'articolo 16, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Fatta salva la consultazione prevista all'articolo 29, gli Stati membri possono esentare:

a) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo, le importazioni e le cessioni di beni destinati a un soggetto passivo per essere poi esportate, tal quali o dopo trasformazione, in territori terzi nonché le prestazioni di servizi inerenti alla sua attività di esportazione, nei limiti dell'importo delle esportazioni da esso effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti,

b)

gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo, le importazioni e le cessioni di beni destinati a un soggetto passivo per essere poi cedute a destinazione di un altro Stato membro alle condizioni previste all'articolo 28 quater, punto A, nonché le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni di beni a destinazione di un altro Stato membro, nei limiti dell'importo delle cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni previste al suddetto articolo 28 quater, punto A, nel corso dei dodici mesi precedenti.

Gli Stati membri possono fissare un limite comune per l'importo delle operazioni oggetto di esenzione in applicazione delle lettere a) e b)."

Articolo 28 quinquies

Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta

1. Il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento dell'effettuazione dell'acquisto intracomunitario di beni. L'acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel momento in cui è considerata effettuata la cessione all'interno del paese di beni analoghi.

2. Per gli acquisti intracomunitari di beni, l'imposta diventa esigibile il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore.

3. In deroga al paragrafo 2, l'imposta diventa esigibile al momento del rilascio della fattura quando questa è stata rilasciata all'acquirente prima della data di cui al medesimo paragrafo 2.

22)

4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, l'imposta diventa esigibile, per le cessioni di beni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A, il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore.

Tuttavia l'imposta diventa esigibile al momento del rilascio della fattura quando questa è stata rilasciata prima del 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore.

Articolo 28 sexies

Base imponibile ed aliquota

1. La base imponibile è costituita, per l'acquisto intracomunitario di beni, dagli stessi elementi stabiliti per determinare, conformemente all'articolo 11, punto A, la base imponibile della cessione degli stessi beni all'interno del paese. In particolare, per gli acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 6, la base imponibile è determinata conformemente all'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera b).

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'accisa dovuta o assolta da chi effettua l'acquisto intracomunitario di un prodotto soggetto ad accisa sia compresa nella base imponibile conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, punto A, paragrafo 2, lettera a).

2. L'aliquota d'imposta applicabile agli acquisti intracomunitari di beni è quella in vigore al momento in cui l'imposta diventa esigible.

3. L'aliquota d'imposta applicabile all'acquisto intracomunitario di un bene è quella applicata all'interno del paese per la cessione dello stesso bene.

Articolo 28 septies

Diritto a deduzione

1. Il testo dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

"2. Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore:

a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno forniti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo debitore dell'imposta all'interno del paese;

b)

l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni importati all'interno del paese;

c)

l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 28 bis, paragrafo 6,

d)

l'imposta sul valore aggiunto dovuta a sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a).

3. Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:

a)

di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, effettuate all'estero che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all'interno del paese;

b)

di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell'articolo 15, dell'articolo 16, paragrafo 1, punti B, C, D e E e paragrafo 2 e dell'articolo 28 quater, punto A;

c)

di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13, punto B, lettera a) e lettera d), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità.

4. Il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 3 viene effettuato:

- a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti all'interno del paese ma che sono stabiliti in un altro Stato membro, secondo le modalità d'applicazione stabilite dalla direttiva 79/1072/CEE (*);

- a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio della Comunità, secondo le modalità d'applicazione stabilite dalla direttiva 86/560/CEE (**).

(*) GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11.

(**) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 40."

2. Il testo dell'articolo 18, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo deve:

a) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), essere in possesso di una fattura redatta i sensi dell'articolo 22, paragrafo 3;

b)

per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'imposta dovuta o ne consenta il calcolo;

c)

per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

d)

quando è tenuto al pagamento dell'imposta quale acquirente o destinatario, in caso d'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro;

e)

per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera d), aver riportato sulla dichiarazione prevista all'articolo 22, paragrafo 4 tutti i dati necessari per constatare l'ammontare dell'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni ed essere in possesso di una fattura conforme all'articolo 22, paragrafo 3."

3. All'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo che non sia in possesso di una fattura conforme all'articolo 22, paragrafo 3, a procedere alla deduzione prevista dall'articolo 17, paragrafo 2, lettera d); essi fissano le condizioni e le modalità di applicazione della presente disposizione."

Articolo 28 octies

Debitori dell'imposta

Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 21

Debitori dell'imposta verso l'erario

L'imposta sul valore aggiunto è dovuta:

1) in regime interno

a) dai soggetti passivi che eseguono una cessione di beni o prestazione di servizi imponibile diversa da quelle previste dalla lettera b).

Quando la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo residente all'estero, gli Stati membri possono adottare disposizioni secondo cui l'imposta è dovuta da una persona diversa. A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi imponibile. Gli Stati membri possono altresì prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia tenuta in solido al versamento dell'imposta:

b)

dal destinatario di un servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), o all'articolo 28 ter, punti C, D ed E, prestato da un soggetto passivo residente all'estero.

Tuttavia gli Stati membri possono stabilire che il prestatore sia tenuto in solido al pagamento dell'imposta;

c)

da chiunque indichi l'imposta sul valore aggiunto in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci;

d)

dalla persona che effettua un acquisto intracomunitario di beni imponibile. Quando l'acquisto intracomunitario di beni è effettuato da una persona residente all'estero, gli Stati membri possono prendere disposizioni intese a stabilire che l'imposta sia dovuta da altri. A tal fine può essere designato, in particolare, un rappresentante fiscale. Gli Stati membri possono anche prevedere che una persona diversa da quella che effettua l'acquisto intracomunitario di beni sia solidalmente tenuta a versare l'imposta;

2) all'importazione: dalla/e persona/e designata/e o riconosciuta/e dallo Stato membro di importazione."

Articolo 28 nonies

Obblighi dei debitori di imposta

Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 22

Obblighi in regime interno

1. a) Ogni soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

b)

Fatta salva la lettera a), ogni soggetto passivo di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma deve dichiarare che effettua acquisti intracomunitari di beni quando non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione della deroga prevista da tale articolo.

c)

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché sia possibile identificare tramite un numero individuale:

- ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 4, che effettua all'interno del paese cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a deduzione, diverse dalle prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b). Tuttavia gli Stati membri hanno la facoltà di non identificare determinati soggetti passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

- ogni soggetto passivo di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché ogni soggetto passivo che si sia avvalso dell'opzione prevista dall'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), terzo comma.

d)

Il numero individuale di identificazione comporta un prefisso conforme alla norma internazionale codice ISO-3166 alfa 2, che consente di identificare lo Stato membro da cui è stato attribuito.

e)

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché il loro sistema di identificazione permetta di distinguere i soggetti passivi contemplati dalla lettera c), garantendo così la corretta applicazione del regime transitorio di tassazione delle operazioni intracomunitarie di cui al presente titolo.

2.

a)

Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte dell'amministrazione fiscale.

b)

Ogni soggetto passivo deve tenere un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori del territorio di cui all'articolo 3, ma all'interno della Comunità, ai fini delle operazioni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), quarto, quinto, sesto e settimo trattino.

Ogni soggetto passivo deve tenere un registro dei materiali speditigli a partire da un altro Stato membro da o per conto di un soggetto passivo registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in detto Stato membro, in vista della consegna a detto soggetto passivo di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera.

3.

a)

Ogni soggetto passivo deve emettere fattura, o altro documento equivalente, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che effettua per conto di un altro soggetto passivo o di un ente che non è soggetto passivo. Parimenti, ogni soggetto passivo deve emettere fattura, o altro documento equivalente, per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1, e per le cessioni di beni che effettua alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, punto A. Il soggetto passivo deve conservare copia di tutti i documenti rilasciati.

Parimenti, ogni soggetto passivo deve emettere una fattura per gli acconti che gli sono stati corrisposti prima che sia stata effettuata la cessione dei beni di cui al primo comma, nonché per gli acconti che gli sono stati corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da un ente che non è soggetto passivo, prima che sia stata ultimata la prestazione di servizi.

b)

La fattura deve indicare distintamente il prezzo al netto dell'imposta e l'imposta corrispondente per ogni aliquota diversa nonché, se del caso, l'esenzione.

La fattura deve inoltre riportare:

- per le operazioni di cui all'articolo 28 ter, punti C, D ed E, il numero di identificazione del soggetto passivo all'interno del paese nonché il numero di identificazione del destinatario con cui gli è stato reso il servizio;

- per le operazioni di cui all'articolo 28 quater, punto A, lettera a), il numero di identificazione del soggetto passivo all'interno del paese nonché il numero di identificazione dell'acquirente in un altro Stato membro;

- per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, i dati elencati all'articolo 28 bis, paragrafo 2.

c)

Gli Stati membri stabiliscono i criteri secondo i quali un documento può essere considerato equivalente ad una fattura.

4.

a)

Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi ovvero un trimestre. Tuttavia gli Stati membri possono stabilire periodi diversi, comunque non superiori ad un anno.

b)

Nella dichiarazione devono figurare tutti i dati necessari ad accertare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle deduzioni da operare, compresi, se del caso, qualora risulti necessario per fissare la base imponibile, l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali deduzioni, nonché l'importo delle operazioni esenti.

c)

Nella dichiarazione devono inoltre figurare:

- da un lato, l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni di cui all'articolo 28 quater, punto A, per le quali l'imposta è diventata esigibile nel corso del periodo.

Deve inoltre essere aggiunto l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda frase e all'articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1 effettuate all'interno di un altro Stato membro per le quali l'imposta è diventata esigibile nel corso del periodo di dichiarazione, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato all'interno del paese;

- dall'altro, l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 28 bis, paragrafi 1 e 6 per i quali l'imposta è diventata esigibile.

Deve inoltre essere aggiunto l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda frase e all'articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1, effettuate all'interno del paese per le quali l'imposta è diventata esigibile nel corso del periodo di dichiarazione, allorchè il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato nel territorio di un altro Stato membro.

5. Ogni soggetto passivo deve pagare l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o riscuotere acconti provvisori.

6. a) Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4. Questa dichiarazione deve comportare altresì tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche.

b)

Ogni soggetto passivo identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto deve parimenti presentare un resoconto degli acquirenti identificati ai fini dell'IVA cui ha ceduto beni alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, punto A.

L'elenco ricapitolativo è sottoscritto per ogni trimestre civile entro un termine e secondo modalità che saranno fissati dagli Stati membri che adottano le misure necessarie affinché siano comunque rispettate le disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette.

Nell'elenco ricapitolativo devono figurare:

- il numero di identificazione del soggetto passivo all'interno del paese, con il quale ha effettuato cessioni di beni alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, punto A,

- il numero di identificazione di ogni acquirente in un altro Stato membro, con il quale i beni gli sono stati ceduti, e se del caso, l'indicazione che per tale acquirente sono state effettuate cessioni di beni ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera a),

- e, per ogni acquirente, l'importo totale delle cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo. Questi importi sono dichiarati per il trimestre civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile.

Devono parimenti figurare nell'elenco ricapitolativo:

- per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 quater, punto A, lettera c), il numero di identificazione ai fini IVA del soggetto passivo all'interno del paese, il suo numero di identificazione nello Stato membro di arrivo del trasporto nonché il valore del bene prelevato, stabilito conformemente all'articolo 28 sexies, paragrafo 1;

- l'importo delle rettifiche effettuate in applicazione dell'articolo 11, parte C, paragrafo 1. Tali importi sono dichiarati per il trimestre civile durante il quale la rettifica viene notificata all'acquirente.

Qualora dei beni siano spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto fuori del territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità, ai fini della consegna al soggetto passivo di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera alle condizioni previste all'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera a), nell'elenco ricapitolativo sottoscritto per il trimestre nel corso del quale i beni sono così spediti o trasportati debbono figurare:

- il numero di identificazione del soggetto passivo all'interno dello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni;

- il numero di identificazione nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni del soggetto passivo al quale i beni sono affidati ai fini della consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera;

- l'indicazione che i beni sono spediti o trasportati alle condizioni di cui sopra per le esigenze di un lavoro in base ad un contratto d'opera eseguito materialmente nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.

c)

In deroga alla lettera b), gli Stati membri possono:

- chiedere che gli elenchi ricapitolativi siano depositati su base mensile;

22) 6. a)

- chiedere che gli elenchi ricapitolativi contengano maggiori informazioni.

d)

Per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate, alle condizioni previste all'articolo 28 quater, punto A, lettera b), da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA, per un acquirente non identificato ai fini dell'IVA, o da un soggetto passivo di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 4, gli Stati membri prendono le misure del caso affinché il venditore comunichi tutte le informazioni necessarie per consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e il suo controllo da parte dell'amministrazione.

e)

Gli Stati membri possono chiedere ai soggetti passivi che effettuano all'interno del paese acquisti intracomunitari di beni ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 6 di presentare dichiarazioni dettagliate in merito a tali acquisti, a condizione tuttavia che siffatte dichiarazioni non possano essere richieste per periodi inferiori a un mese.

Gli Stati membri possono parimenti chiedere alle persone che effettuano acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera b) di fornire, al momento della presentazione della dichiarazione di cui al paragrafo 4, tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e al suo controllo da parte dell'amministrazione.

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i soggetti che, in conformità dell'articolo 21, punto 1, lettere a) e b) sono considerati debitori dell'imposta in luogo di un soggetto passivo residente all'estero o che sono tenuti in solido al suo pagamento, assolvano agli obblighi di dichiarazione e di pagamento summenzionati.

8. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire, subordinatamente al rispetto del principio della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le frodi, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

9. a) Gli Stati membri possono esonerare da determinati obblighi o da qualsiasi obbligo:

- i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti dall'imposta in applicazione degli articoli 13 e 15,

- i soggetti passivi che beneficiano della franchigia dall'imposta prevista all'articolo 24 e della deroga prevista all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma,

- i soggetti passivi che non effettuano nessuna delle operazioni menzionate al paragrafo 4, lettera c).

b)

Gli Stati membri possono esonerare da determinati obblighi previsti al paragrafo 2, lettera a) i soggetti passivi diversi da quelli di cui alla lettera a).

c)

Gli Stati membri possono esonerare i soggetti passivi da pagamento dell'imposta dovuta qualora il suo importo sia insignificante.

10. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che le persone giuridiche che non sono soggetti passivi e sono debitrici dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati dall'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), primo comma, assolvano gli obblighi di dichiarazione e pagamento sovraindicati e siano registrate con un numero individuale ai sensi del paragrafo 1, lettere c), d) ed e).

11. Per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi contemplati dall'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le modalità della dichiarazione e del successivo pagamento.

12. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dal paragrafo 6, lettera b). Tali misure semplificative, che non pregiudicano la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie, possono essere configurate come segue:

a) gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi che soddisfano le tre seguenti condizioni a presentare annualmente un elenco ricapitolativo con il numero con il quale è identificato ai fini dell'IVA, in un altro Stato membro, ogni acquirente al quale il soggetto passivo ha ceduto beni alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A:

- l'importo totale annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto delle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 5 e 6 nonché dell'articolo 28 bis, paragrafo 5 non deve superare del controvalore in moneta nazionale di 35 000 ecu l'importo del fatturato annuo che funge da riferimento per l'applicazione della franchigia dall'imposta prevista all'articolo 24,

- l'importo totale annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto delle cessioni di beni da essi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A non deve superare il controvalore in moneta nazionale di 15 000 ecu,

- le cessioni di beni da essi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi;

b)

gli Stati membri che fissano ad oltre tre mesi il periodo fiscale per il quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 4 possono autorizzare tali soggetti passivi a presentare il resoconto per questo stesso periodo qualora soddisfino le tre condizioni seguenti:

- l'importo globale annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto delle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 5 e 6 e dell'articolo 28 bis, paragrafo 5 deve essere al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 200 000 ecu,

- l'importo totale annuo al netto dell'imposta sul valore aggiunto delle cessioni di beni da essi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A non deve superare il controvalore in moneta nazionale di 15 000 ecu,

- le cessioni di beni da essi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi."

Articolo 28 decies

Regime particolare per le piccole imprese

All'articolo 24, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

"In ogni caso, le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A non possono beneficiare della franchigia dall'imposta prevista dal paragrafo 2."

Articolo 28 undecies

Regime comune forfettario per i produttori agricoli

1. All'articolo 25, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

"Qualora si avvalgano di tale facoltà, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per la corretta applicazione del regime transitorio di tassazione delle operazioni intracomunitarie di cui al titolo XVI bis."

2. Il testo dell'articolo 25, paragrafi 5 e 6 è sostituito dal testo seguente:

"5. Le percentuali forfettarie di cui al paragrafo 3 sono applicate al prezzo al netto delle imposte:

a) dei prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, all'interno del paese, del regime forfettario di cui al presente articolo 25,

b)

dei prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto, alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A, a enti che non sono soggetti passivi i quali non beneficiano, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei prodotti agricoli ceduti della deroga di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma,

c)

delle prestazioni di servizi agricoli effettuate dagli agricoltori forfettari a favore di soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, all'interno del paese, del regime forfettario di cui al presente articolo.

Questa compensazione esclude ogni altra forma di deduzione.

6. Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri prevedono che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuato:

a) dall'acquirente o dal destinatario. In tal caso l'acquirente o il destinatario che sia soggetto passivo è autorizzato, alle condizioni di cui all'articolo 17 e secondo modalità fissate dagli Stati membri, a dedurre dall'imposta sul valore aggiunto di cui è debitore all'interno del paese l'importo della compensazione forfettaria che ha versato agli agricoltori forfettari.

Gli Stati membri concedono all'acquirente o al destinatario il rimborso dell'importo della compensazione forfettaria che ha versato agli agricoltori forfettari a titolo di una delle operazioni seguenti:

- le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A, se l'acquirente è un soggetto passivo o un ente che non è soggetto passivo e opera in quanto tale in un altro Stato membro all'interno del quale non beneficia della deroga di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma;

- le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui all'articolo 15 e all'articolo 16, paragrafo 1, parti B, D, ed E ad un acquirente soggetto passivo residente fuori del territorio della Comunità, qualora detti prodotti agricoli siano utilizzati dall'acquirente stesso ai fini di operazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b) o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo all'interno del paese e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'articolo 21, punto 1, lettera b);

- le prestazioni di servizi agricoli rese a un destinatario soggetto passivo residente all'interno della Comunità ma in un altro Stato membro o a un destinatario soggetto passivo residente fuori del territorio della Comunità, qualora detti servizi siano utilizzati dal destinatario stesso ai fini di operazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b) o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo all'interno del paese e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'articolo 21, punto 1, lettera b).

Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali detti rimborsi sono effettuati; essi possono segnatamente applicare le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4;

b)

dall'autorità pubblica."

3. All'articolo 25, paragrafo 9 è aggiunto il seguente comma:

"Quando si avvalgono della facoltà prevista dal presente articolo, gli Stati membri adottano ogni utile disposizione affinché le cessioni di prodotti agricoli effettuate nelle condizioni di cui all'articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1 siano soggette all'imposta in modo identico, indipendentemente dal fatto che la cessione sia effettuata da un agricoltore forfettario o da un soggetto passivo diverso da un agricoltore forfettario."

Articolo 28 duodecies

Disposizioni varie

Nel corso di un periodo che scade il 30 giugno 1999, si applicano le seguenti disposizioni:

1) Gli Stati membri possono esentare le cessioni, effettuate a mezzo di punti di vendita, di beni destinati a essere importati nei bagagli personali di viaggiatori che si rechino in un altro Stato membro utilizzando un trasporto aereo o marittimo intracomunitario. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "punto di vendita": qualsiasi esercizio ubicato nell'area di un aeroporto o di un porto e che soddisfi alle condizioni previste dalle competenti autorità pubbliche, segnatamente in applicazione del paragrafo 5;

b)

"viaggiatore che si reca in un altro Stato membro": qualsiasi passeggero in possesso di un titolo di trasporto, per via aerea o marittima, in cui siano menzionati come destinazione immediata un aeroporto o un porto situato in un altro Stato membro;

c)

"trasporto aereo o marittimo intracomunitario": qualsiasi trasporto per via aerea o marittima che abbia inizio all'interno del paese a norma dell'articolo 3 e il cui luogo di arrivo effettivo sia situato all'interno di un altro Stato membro.

Sono assimilate alle cessioni di beni effettuate a mezzo di punti di vendita le cessioni che avvengono a bordo di un aereo o di una nave nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori.

La presente esenzione si applica anche alle cessioni di beni effettuate da punti di vendita situati nell'area di uno dei due terminali di accesso al canale sotto la Manica per passeggeri in possesso di un titolo di trasporto valido per il percorso effettuato tra questi due terminali;

2) Il beneficio dell'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle cessioni di beni:

a)

il cui valore globale non superi, per persona e per viaggio, i limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie nell'ambito del traffico di viaggiatori tra i paesi terzi e la Comunità.

Allorché il valore globale di più beni o di più cessioni di beni supera per persona e per viaggio detti limiti, l'esenzione è concessa a concorrenza di questi importi, fermo restando che il valore di un bene non può essere frazionato;

b)

in quantitativi che non superano, per persona e per viaggio, i limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie nell'ambito del traffico di viaggiatori tra i paesi terzi e la Comunità.

Il valore delle cessioni di beni effettuate entro i limiti quantitativi di cui al precedente comma non è preso in considerazione per l'applicazione della norma di cui alla lettera a).

3) Gli Stati membri accordano a qualsiasi soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 17, paragrafo 2, nella misura in cui i beni e i servizi siano utilizzati ai fini delle sue cessioni di beni esentate in applicazione del presente articolo.

4) Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 2, accordano parimenti il beneficio di questa disposizione a importazioni, acquisti intracomunitari e cessioni di beni destinati a un soggetto passivo ai fini di sue cessioni di beni esentate in applicazione del presente articolo.

5) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione corretta e semplice delle esenzioni previste dal presente articolo e per prevenire qualsiasi frode, evasione e abuso.

Articolo 28 terdecies

Periodo di applicazione

Il regime transitorio previsto al presente titolo entra in vigore il 1o gennaio 1993. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 1994, una relazione sul funzionamento del regime transitorio corredata di proposte sul regime definitivo.

Il regime transitorio sarà sostituito da un regime definitivo di tassazione degli scambi tra gli Stati membri fondato in linea di massima sulla base di imposizione nello Stato membro d'origine dei beni ceduti e dei servizi resi. A tal fine il Consiglio, previo esame approfondito della summenzionata relazione, dopo aver accertato che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono congruamente soddisfatte e deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide entro il 31 dicembre 1995 sulle disposizioni necessarie per l'entrata in vigore e il funzionamento del regime definitivo.

Il regime transitorio entra in vigore per un periodo di quattro anni ed è pertanto applicabile fino al 31 dicembre 1996. Il periodo d'applicazione del regime transitorio è automaticamente prorogato fino alla data d'entrata in vigore del regime definitivo e, in ogni caso, finché il Consiglio non abbia adottato decisioni sul regime definitivo.

Articolo 28 quaterdecies

Tasso di cambio dell'ecu

Per determinare il controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in ecu nel presente titolo, gli Stati membri utilizzano i tassi di cambio applicabili al 16 dicembre 1991(*).

(*) GU n. C 328 del 17. 12. 1991, pag. 4.».

23) Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 33

1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti disposizioni comunitarie relative al regime generale per la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le disposizioni, della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposto sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

2. Qualsiasi riferimento nella presente direttiva a prodotti soggetti ad accise riguarda i seguenti prodotti, quali sono definiti dalle vigenti disposizioni comunitari:

- oli minerali,

- alcole e bevande alcoliche,

- tabacchi lavorati.»

24)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 33 bis

1. Per i beni che entrano nella Comunità in provenienza da uno dei territori di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma o dalle isole anglo-normanne, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) le formalità relative all'entrata di tali beni nel territorio comunitario sono espletate conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 717/91 (*);

b)

la procedura di transito comunitario interno è applicabile quando tali beni, sin dalla loro entrata nella Comunità, sono:

- destinati a uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio essi si trovano nel momento in cui entrano nella Comunità,

- destinati ad essere riesportati fuori della Comunità dopo essere stati sottoposti, all'interno della stessa, a riparazione, trasformazione, adattamento, confezione o lavorazione,

- sottoposti al regime di ammissione temporanea a norma della direttiva 85/362/CEE.

2. Per i beni in provenienza dalla Comunità, spediti o trasportati a destinazione di uno dei territori di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o a destinazione delle isole anglo-normanne, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) le formalità relative all'esportazione di tali beni dal territorio comunitario sono espletate conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 717/91;

b)

la procedura di transito comunitario interno si applica allorché la consegna di questi beni all'esportazione è effettuata in uno Stato membro diverso da quello dell'uscita dei beni dal territorio comunitario.

(*) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1.»

Articolo 2

1. Le seguenti direttive cessano d'avere effetto il 31 dicembre 1992 per quanto concerne le relazioni tra Stati membri:

- direttiva 83/181/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/219/CEE (2),

- direttiva 85/362/CEE.

2. Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto previste nelle direttive seguenti cessano d'avere effetto il 31 dicembre 1992:

- direttiva 74/651/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/663/CEE (2),

- direttiva 83/182/CEE (3),

- direttiva 83/183/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/604/CEE (5).

3. Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto previste nella direttiva 69/169/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 91/191/CEE (7), cessano di avere effetto il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adattano il loro regime vigente di imposta sul valore aggiunto alle disposizioni della presente direttiva.

Essi adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative affinché il loro regime così adattato alle disposizioni previste all'articolo 1, punti da 1 a 20 e punti da 22 a 24 ed all'articolo 2 della presente direttiva sia messo in vigore al 1o gennaio 1993.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni adottate per l'applicazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. KOK

(1) GU n. C 252 del 22. 9. 1987, pag. 2,

GU n. C 176 del 17. 7. 1990, pag. 8 e

GU n. C 131 del 22. 5. 1991, pag. 3.

(2) GU n. C 324 del 24. 12. 1990, pag. 97.

(3) GU n. C 237 del 12. 9. 1988, pag. 19 e

GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 121.

(4) GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1301/67.

(5) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(1) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38.

(2) GU n. L 92 del 5. 4. 1989, pag. 13.

(1) GU n. L 354 del 30. 12. 1974, pag. 6.

(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 40.

(3) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 59.

(4) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 64.

(5) GU n. L 348 del 29. 11. 1989, pag. 28.

(6) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(7) GU n. L 94 del 16. 4. 1991, pag. 24.