31990R2896

REGOLAMENTO (CEE) N. 2896/90 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 1990 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'URSS

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 06/10/1990 pag. 0036 - 0036


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2896/90 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 1990

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'URSS

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

con il regolamento (CEE) n. 1537/90 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'URSS;

dato che l'esame dei fatti non è stato ancora completato, la Commissione ha comunicato all'esportatore sovietico interessato di avere intenzione di proporre una proroga del periodo di validità del dazio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi. L'esportatore sovietico interessato non ha formulato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'URSS, istituito con il regolamento (CEE) n. 1537/90, è prorogato per un periodo non superire a due mesi.

Fatto salvo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e salvo diversa decisione del Consiglio, il presente regolamento è applicabile sino all'entrata in vigore di misure definitive adottate dal Consiglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 9.