31990R2883

REGOLAMENTO (CEE) N. 2883/90 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1990 relativo alla determinazione dell'origine dei succhi d'uva

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 06/10/1990 pag. 0013 - 0013


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2883/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1990

relativo alla determinazione dell'origine dei succhi d'uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2472/90 della Commissione (2), in particolare l'articolo 15,

considerando che le merci descritte nel regolamento (CEE) n. 2026/73 della Commissione, del 25 luglio 1973, relativo alla determinazione dell'origine dei succhi d'uva (3) erano state classificate in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune, a sua volta basata sulla nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale; che quest'ultima è stata sostituita con il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci applicato nella Comunità mediante la nomenclatura combinata; che, per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 2026/73 nella sua totalità;

considerando che i sopraindicati adeguamenti alla nomenclatura combinata costituiscono semplici operazioni tecniche, che non comportano alcun cambiamento per quanto riguarda la portata delle norme precedentemente stabilite dal regolamento (CEE) n. 2026/73,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La trasformazione dei mosti di uva di cui al codice NC ex 2009 in succhi d'uva della stessa voce tariffaria non conferisce a questi ultimi l'origine del paese in cui tale trasformazione viene effettuata.

Articolo 2

Il termine « voce » usato nel presente regolamento indica le voci (codici a quattro cifre) impiegate nella nomenclatura del « sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2026/73 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 247 del 10. 9. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 33.