31990R2770

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2770/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, RECANTE MISURE PROVVISORIE APPLICABILI NEL SETTORE DELLE CARNI OVINE E CAPRINE DOPO L' UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 29/09/1990 pag. 0019 - 0020


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2770/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

recante misure provvisorie applicabili nel settore delle carni ovine e caprine dopo l'unificazione della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2684/90 prevede fra l'altro la possibilità di decidere, a titolo provvisorio e per un periodo di tempo limitato, di inserire nella normativa comunitaria che concerne la politica agraria le disposizioni complementari e gli adattamenti necessari per risolvere i problemi posti dall'unificazione della Germania prima che il Consiglio abbia potuto deliberare sulle proposte della Commissione relative alle misure transitorie e agli adattamenti necessari in seguito all'integrazione nella Comunità della Repubblica democratica tedesca; che dette disposizioni complementari e detti adattamenti devono rispettare i principi generali dell'economia e i principi della politica agraria comune;

considerando che nel settore delle carni ovine e caprine, in mancanza di un sufficiente periodo di adeguamento e di una prassi consolidata, non è possibile prendere in considerazione provvisoriamente, sin dalla data dell'unificazione della Germania, i prezzi rilevati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca per la determinazione dei prezzi delle carcasse ovine sui mercati rappresentativi della Comunità e ai fini della gestione del mercato comunitario;

considerando che, per non compromettere la stabilità del mercato comunitario, è opportuno garantire l'esecuzione degli accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca con i paesi terzi prima dell'unificazione; che, a tal fine, occorre autorizzare la Germania a versare, attingendo a fondi nazionali, una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui trattasi;

considerando che le misure di cui al presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1990 i dati concernenti la produzione di carne ovina nonché i prezzi rilevati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non sono presi in considerazione per determinare i prezzi delle carcasse di ovini sui mercati rappresentativi della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione (2).

Articolo 2

La Germania è autorizzata a concedere, attingendo a fondi nazionali, una restituzione all'esportazione dei prodotti per i quali l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso accordi con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990. Non vengono presi in considerazione gli accordi che non contengano impegni precisi sui prezzi e sui quantitativi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990.

Tuttavia il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.