31987R4130

Regolamento (CEE) n. 4130/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni d' ammissione dell' uva da tavola della varietà "Empereur" (Vitis vinifera c. v.) nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1987 pag. 0016 - 0021


REGOLAMENTO (CEE) N. 4130/87 della Commissione

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni d'ammissione dell'uva da tavola della varietà «Empereur» (Vitis vinifera c.v.) nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 (3), ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (5), il regolamento (CEE) n. 3034/79 della Commissione (6), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha determinato le condizioni di ammissione dell'uva fresca da tavola della varietà «Empereur» (Vitis vinifera c.v.) nella sottovoce 08.04 A I a) l della tariffa doganale comune:

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 3034/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata l'uva fresca da tavola della varietà «Empereur» (Vitis vinifera c.v.); che l'ammissione in detta sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate nella materia; che, per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, sono necessarie opportune disposizioni per fissare tali condizioni;

considerando che l'identificazione del prodotto precitato presenta talune difficoltà; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se i paesi esportatori forniscono l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione; che è pertanto opportuno che un prodotto per poter essere ammesso nella sottovoce sopra specificata sia accompagnato da un certificato di autenticità che, essendo rilasciato da un organismo che agisce sotto la responsabilità del paese esportatore, fornisca tale assicurazione;

considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni di rilascio; che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni;

considerando che il certificato di autenticità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, sel del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata dell'uva fresca da tavola della varietà «Empereur» (Vitis vinifera c.v.) è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il certificato, conforme al modello figurante nell'allegato I, è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione. Il formato del certificato è di circa 210 × 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato.

2. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente.

3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

Articolo 3

Il certificato è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato a stampatello con inchiostro.

Articolo 4

Il certificato o, in caso di frazionamento della spedizione, la fotocopia del certificato previsto all'articolo 7, deve essere presentato(a) alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di tre mesi dalla data del rilascio, contestualmente alla merce cui si referisce.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco di cui all'allegato II.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'allegato soltanto se:

a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione;

b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando un organismo emittente non adempie ad uno degli obblighi assunti.

Articolo 7

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal frazionamento dev'essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati alla dogana presso la quale si trovano le merci.

Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura in inchiostro rosso «estratto valido per ..... kg» (in cifre e in lettere) nonché menzionare il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate mediante apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario doganale responsabile. Il certificato originale dev'essere munito dell'appropriata annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dalla competente dogana.

Articolo 8

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica devono recare il numero o i numeri d'ordine dei relativi certificati.

Articolo 9

Il paese che figura nell'allegato II comunica alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) loro organismo(i) emittente(i) e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3034/79 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1988, le uve sopraindicate sono ammesse nella sottovoce indicata nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

SPA:L888UMBI03.93

FF: 8UI0; SETUP: 01; Hoehe: 1167 mm; 174 Zeilen; 8279 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: B;

Kunde: ................................

(1) GU n. L 256 del 23. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

(4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(6) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 20.

ALLEGATO I

1. Esportatore (1)

4. Destinatario (1)

6. Mezzo di trasporto (1)

7. Luogo di sbarco (1)

2. Numero

ORIGINALE

3. ORGANISMO EMITTENTE

5.

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ

UVA FRESCA DA TAVOLO «EMPEREUR»

(sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata)

8. Marca e numero - Quantità e natura dei colli

9. Peso lordo

(kg)

10 Peso

netto

(kg)

11. Peso netto (kg) (in lettere)

12. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE:

Si certifica che l'uva descritta nel presente certificato è uva fresca da tavola della varietà «Empereur» (Vitis vinifera c.v.) (vedi traduzione

al n. 13)

Luogo ..........................................................................

Data .................................................................................

(Timbro o timbro stampato e firma)

(1) Da completare da parte dell'esportatore.

SPA:L888FORI19.96

FF: 8LIT; SETUP: 01; Hoehe: 755 mm; 30 Zeilen; 787 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: B;

Kunde: 40644 L 888

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>