31985L0391

Sesta direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici

Gazzetta ufficiale n. L 224 del 22/08/1985 pag. 0040 - 0041
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 6 pag. 0026
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0187
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0187


*****

SESTA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1985

che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici

(85/391/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/415/CEE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, al fine di proteggere la salute pubblica, è opportuno vietare l'impiego nei prodotti cosmetici di taluni eteri dell'idrochinone;

considerando che, sulla base delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche, possono essere ammessi nei prodotti, entro certi limiti e a determinate condizioni, l'uso del disolfuro di selenio negli shampoo antiforfora e, definitivamente, l'uso di taluni complessi di alluminio e di zirconio come antisudoriferi;

considerando che che taluni conservanti possono cedere formaldeide e che occorre pertanto sottoporre i prodotti finiti che li contengono alle condizioni di etichettatura fissate per la formaldeide;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al paere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1. All'allegato II,

- la menzione « allegato IV (parte prima) », che figura al numero 167, è sostituita con la menzione « allegato VII (parte seconda) »;

- il numero d'ordine 178 è sostituito da:

« 178. 4-Benzilossifenolo, 4-metossifenolo e 4-etossifenolo »;

- il numero d'ordine 297 è sostituito da:

« 297. Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, parte prima, numero 49 ».

2. All'allegato III, parte prima, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // a // b // c // d // e // f // // // // // // // 49 // Disolfuro di selenio // Shampoo antiforfora // 1 % // // - Contiene disolfuro di selenio - Evitare il contatto con gli occhi e la pelle lesa // // // // // // // 50 // Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati AlxZr(OH)yClz e loro complessi con la glicina // Antisudoriferi // 20 % di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro 5,4 % di zirconio // 1. Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10. 2. Il rapporto tra il numero di atomi di (Al+Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1. 3. Vietato nei generatori aerosol (« spray »). // Non applicare sulla cute irritata o lesa // // // // // //

3. All'allegato IV, parte prima, la rubrica n. 7 è soppressa.

4. All'allegato V, il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente:

« 6. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi che figurano con il numero d'ordine 50 nell'allegato III (parte prima), le lacche, i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano con il riferimento (5) nell'allegato III (parte seconda) e nell'allegato IV (parte seconda) ».

5. All'allegato VI,

- al preambolo è aggiunto il punto 5 seguente:

« 5. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: « contiene formaldeide, qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 % ».

- l'avvertenza « contiene formaldeide », che figura nella colonna (e) è soppressa per la sostanza n. 5 della parte prima e le sostanze n. 39, 44, 50 della parte seconda;

- le concentrazioni massime autorizzate, riportate nella colonna (c) per le sostanze n. 39, 44 e 50 della parte seconda sono sostituite rispettivamente da 1 %, 0,15 % e 0,6 %;

- la nota (2) in calce alla parte prima e la nota (1) in calce alla parte seconda sono soppresse.

Articolo 2

Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

(2) GU n. L 228 del 25. 8. 1984, pag. 31.