31985L0361

Ventesima direttiva 85/361/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: deroghe relative agli aiuti speciali corrisposti ad alcuni agricoltori a titolo di compensazione per lo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 24/07/1985 pag. 0018 - 0019


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VENTESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1985

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: deroghe relative agli aiuti speciali corrisposti ad alcuni agricoltori a titolo di compensazione per lo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli

(85/361/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo ed allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili ad alcuni prodotti agricoli (4), prevede un adeguamento dei tassi rappresentativi, il quale deve comportare, nel caso della Repubblica federale di Germania, una diminuzione, il 1o gennaio 1985, dei prezzi espressi in valuta nazionale, ed una conseguente flessione dei redditi degli agricoltori; che il suddetto regolamento prevede, a titolo di compensazione, la possibilità di concedere speciali aiuti nazionali a cui la Comunità parteciperebbe a titolo provvisorio ed in misura decrescente;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 855/84 ha autorizzato la Repubblica federale di Germania a corrispondere utilizzando, come strumento, l'imposta sul valore aggiunto, un aiuto speciale pari ad un importo non superiore al 3 % del prezzo al netto dell'IVA, pagato dall'acquirente del prodotto agricolo;

considerando che la decisione 84/361/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1984, relativa ad un aiuto accordato ai produttori agricoli nella Repubblica federale di Germania (5), autorizza la Repubblica federale di Germania a superare tale limite e ad applicare una percentuale del 5 % nel periodo 1o luglio 1984 - 31 dicembre 1988; che è pertanto necessario che la presente direttiva sia applicabile a decorrere dal 1o luglio 1984;

considerando tuttavia che le compensazioni così accordate non dovrebbero superare le conseguenze dello smantellamento degli importi compensativi monetari;

considerando che, dato il carattere temporaneo e degressivo delle conseguenze dello smantellamento degli importi compensativi monetari, occorre limitare al 31 dicembre 1991 il periodo durante cui può essere accordato l'aiuto speciale del 3 %;

considerando che è necessario che la Repubblica federale di Germania prenda provvedimenti per assicurare che l'applicazione della presente direttiva non abbia ripercussioni sulle risorse proprie relative alle operazioni di cui alla stessa;

considerando che è necessario che la Commissione, in considerazione delle finalità per le quali la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad accordare l'aiuto speciale, riveda e valuti i provvedimenti presi in applicazione di detta autorizzazione; che essa può farlo senza inconvenienti in una relazione annua da presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio;

considerando che, nell'ambito della presente direttiva, occorre che la Commissione, sulla base delle informazioni che le devono essere fornite dalla Repubblica federale di Germania e previa consultazione del comitato consultativo delle risorse proprie, stabilisca l'importo definitivo delle risorse proprie provenienti dall'IVA e relative alle operazioni di cui alla presente direttiva, dovute dalla Repubblica federale di Germania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In deroga alla direttiva 77/388/CEE la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad utilizzare l'imposta sul valore aggiunto per corrispondere l'aiuto speciale di cui al regolamento (CEE) n. 855/84 ed alla decisione 84/361/CEE.

Articolo 2

1. L'imposta sul valore aggiunto può essere impiegata come strumento per corrispondere l'aiuto solo entro il limite del 3 % fissato nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 855/84.

2. Tuttavia, ai sensi della decisione 84/361/CEE, la percentuale di cui al paragrafo 1 può essere portata fino ad un massimo del 5 % sino al 31 dicembre 1988.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania prende i provvedimenti necessari per assicurare che l'applicazione degli articoli 1 e 2 non abbia ripercussioni sulle risorse proprie relative alle operazioni di cui alla presente direttiva.

Articolo 4

La Commissione redige una relazione annua sul funzionamento del meccanismo di aiuto nel corso dell'esercizio precedente e la presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 1o marzo dell'esercizio successivo; questa relazione deve riferire in merito ai provvedimenti presi dalla Repubblica federale di Germania ed in merito alla loro applicazione, più particolarmente per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del meccanismo di aiuto, la neutralità fiscale e l'incidenza dei provvedimenti presi sulle risorse proprie della Comunità.

Articolo 5

Sulla base delle informazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania e previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie IVA, la Commissione stabilisce l'importo definitivo delle risorse proprie IVA dovuto dalla Repubblica federale di Germania in relazione alle operazioni di cui alla presente direttiva. A tal fine deve essere adottato, in un'idonea modifica delle regole generali relative alle risorse proprie, un termine speciale adeguato a questa procedura.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione i provvedimenti circostanziati presi per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 7

La presente direttiva è applicabile dal 1o luglio 1984 al 31 dicembre 1991 al più tardi.

Articolo 8

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) GU n. C 214 del 14. 8. 1984, pag. 8, e GU n. C 131 del 30. 5. 1985, pag. 12.

(2) GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 152.

(3) GU n. C 307 del 19. 11. 1984, pag. 33.

(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

(5) GU n. L 185 del 12. 7. 1984, pag. 41.