31983D0344

83/344/CEE: Decisione della Commissione del 5 luglio 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Beckman - UV - Vis Spectrophotometer, model 25" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 13/07/1983 pag. 0018 - 0018


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Beckman - UV - Vis Spectrophotometer, model 25 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/344/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 21 dicembre 1982, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Beckman - UV - Vis Spectrophotometer, model 25 », ordinato il 9 giugno 1977 e destinato ad essere utilizzato per identificare il fattore responsabile della regolazione della glucose-6-fosfato deidrogenasi eritrocitaria umana e i meccanismi responsabili dell'emolisi nei soggetti con deficienza di questo enzima, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 giugno 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrofotometro; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che, di conseguenza, non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Beckman - UV - Vis Spectrophotometer, model 25 », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 21 dicembre 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.