Quarta direttiva 78/1033/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori
Gazzetta ufficiale n. L 366 del 28/12/1978 pag. 0031 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0075
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0075
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0106
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0106
++++ QUARTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1978 che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle altre imposizion indirette interne riscosse all ' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ( 78/1033/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 99 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 1 , della direttiva 69/169/CEE del Consiglio , del 28 maggio 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti le franchigie dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle altre imposizion indirette interne riscosse all ' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/1032/CEE ( 5 ) prevede una franchigia per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti dai paesi terzi , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale ; considerando che il valore globale delle merci che possono beneficiare di detta franchigia non deve superare , per persona , venticinque unità di conto ; che , conformemente all ' articolo 1 , paragrafo 2 , della direttiva 69/169/CEE , gli Stati membri hanno la facoltà , per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni , di ridurre la suddetta franchigia fino a dieci unità di conto ; considerando che l ' introduzione dell ' unità di conto europea negli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità europee nel campo delle franchigie fiscali non deve dar luogo ad una diminuzione degli importi , espressi in moneta nazionale , che possono attualmente beneficiare della franchigia ; considerando che si deve anche tener conto delle misure raccomandate a favore dei viaggiatori dalle organizzazioni internazionali specializzate e in particolare di quelle che figurano nell ' allegato F 3 alla convenzione internazionale per le semplificazioni e l ' armonizzazione dei regimi doganali , conclusa su iniziativa del consiglio di cooperazione doganale ; considerando che questo duplice obiettivo puo essere conseguito fissando a quaranta unità di conto europee l ' importo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , della direttiva 69/169/CEE e a venti unità di conto europee quello di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo ; considerando che è opportuno definire la nozione di bagagli personali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 69/169/CEE è modificata come segue : 1 . L ' articolo 1 è modificato come segue : a ) il paragrafo 1 è sostituito dalla seguente disposizione : " 1 . Una franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all ' importazione si applica alle merci contenute nei bagagl personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci non superi , per ciascun viaggiatore , quaranta unità di conto europee . " ; b ) al paragrafo 2 , le parole " dieci unità di conto " sono sostituite dalle parole " venti unità di conto europee " ; c ) al paragrafo 3 , le parole " venticinque unità di conto " sono sostituite dalle parole " quaranta unità di conto europee " . 2 . All ' articolo 3 , è aggiunto il seguente paragrafo : " 3 . Per bagagli personali si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al serviizio doganale al momento del suo arrivo , nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo stesso servizio , a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio appresso , al momento della partenza , presso la compagnia che ne ha curato il trasporto . Non costituiscono bagagli personali i serbatoi portatili contenenti carburanti . Tuttavia , per ciascun mezzo di trasporto a motore , è ammesso in franchigia il carburante contenuto in tali serbatoi portatili per un quantitativo non superiore a 10 litri , fatte salve le disposizioni nazionali in materia di detenzione e di trasporto del carburante . " Articolo 2 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 * gennaio 1979 . 2 . Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l ' applicazione della presente direttiva . La Commissione ne informa gli altri Stati membri . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatta a Bruxelles , addi 19 dicembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente H.-D . GENSCHER ( 1 ) GU n . C 213 del 7 . 9 . 1978 , pag . 9 . ( 2 ) GU n . C 261 del 6 . 11 . 1978 , pag . 46 . ( 3 ) Parere reso il 19 ottobre 1978 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) . ( 4 ) GU n . L 133 del 4 . 6 . 1969 , pag . 6 . ( 5 ) Vedi pag . 28 della presente Gazzetta ufficiale .