31978L1032

Terza direttiva 78/1032/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle imposte sulla cifra di affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori

Gazzetta ufficiale n. L 366 del 28/12/1978 pag. 0028 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0072
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0097
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0072
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0103
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0103


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TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle imposte sulla cifra di affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori

( 78/1032/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 99 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che , affinché la popolazione degli Stati membri prenda maggiormente coscienza dell ' esistenza del mercato comune , occorre proseguire l ' azione intrapresa in materia di franchigie fiscali accordate ai privati nel traffico internazionale ;

considerando che occorre facilitare il traffico dei viaggiatori fra gli Stati membri aumentando la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne il cui ammontare , fissato dalla direttiva n . 69/169/CEE ( 4 ) , modificata dalla direttiva 72/230/CEE ( 5 ) , è stato d ' altronde ridotto , in valore reale , dall ' evoluzione del costo della vita in tutta la Comunità ;

considerando che l ' introduzione dell ' unità di conto europea negli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità europee nel campo delle franchigie fiscali non deve dar luogo ad una diminuzione degli importi , espressi in moneta nazionale , che possono attualmente beneficiare della franchigia ;

considerando che occorre armonizzare il regime degli sgravi fiscali accordati nella fase del commercio al dettaglio per evitare i casi di doppia imposizione risultanti dalle attuali disposizioni ;

considerando che , a causa della situazione economica attuale , è opportuno accordare una deroga temporanea per quanto concerne da una parte il valore unitario delle merci da importare nel Regno di Danimarca e in Irlanda e dall ' altra la limitazione quantitativa dei vini tranquilli da importare nel Regno di Danimarca ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L ' articolo 2 della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue :

a ) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

" 1 . Una franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all ' importazione si applica alle merci contenute nei bagagl personali dei viaggiatori proveniente da Stati membri della Comunità , purché soddisfino alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato e siano acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e il valore globale di tali merci non superi , per ciascun viaggiatore , centottanta unità di conto europee . " ;

b ) al paragrafo 2 , le parole " trenta unità di conto " sono sostituite dalle parole " cinquanta unità di conto europee " ;

c ) al paragrafo 3 , le parole " centoventicinque unità di conto " sono sostituite dalle parole " centottanta unità di conto europee " ;

d ) vengono aggiunti i seguenti paragrafi :

" 4 . Qualora il viaggio di cui al paragrafo 1 si effettui :

_ in transito attraverso il territorio di un paese terzo , non costituendo transito ai sensi della presente direttiva il sorvolo di un territorio senza atterraggio ,

_ in partenza da una parte del territorio di un altro Stato membro nella quale le imposte sulle cifra di affari e / o le altre imposizioni indirette interne non si applichino alle merci che vi sono consumate ,

il viaggiatore deve essere in grado di provare che le merci trasportate nei suoi bagagli sono state acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e che non beneficiano di alcun rimborso di imposte sulla cifra d ' affari e / o di altre imposizioni indirette interne ; in caso contrario si applica l ' articolo 1 .

5 . Il valore totale delle merci ammesse in franchigia non puo in nessun caso superare l ' importo di cui ai paragrafi 1 o 2 . "

Articolo 2

L ' articolo 4 della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue :

a ) al paragrafo 1 , lettera b ) , secondo trattino , colonna II , le parole " in totale 3 litri " sono sostituite da " in totale 4 litri " ;

b ) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

" 2 . I viaggiatori di età inferiore ai 17 anni non beneficiano di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) .

I viaggiatori di età inferiore ai 15 anni non beneficiano di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1 , lettera d ) . " ;

c ) sono aggiunti i seguenti paragrafi :

" 4 . Qualora il viaggio di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , si effettui :

_ in transito attraverso il territorio di un paese terzo , non costituendo transito ai sensi della presente direttiva il sorvolo di un territorio senza atterraggio ,

_ in partenza da una parte del territorio di un altro Stato membro nella quale le imposte sulla cifra di affari e / o le altre imposizioni indirette non si applichino alle merci che vi sono consumate ,

il viaggiatore deve essere in grado di provare che le merci trasportate nei suoi bagagli sono state acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e che non beneficiano di alcun rimborso di imposta sulla cifra di affari e / o di altre imposizioni indirette interne ; in caso contrario si applicano le quantità previste dal paragrafo 1 , colonna I .

5 . Le quantità totali di merci ammesse in franchigia non possono in nessun caso superare quelle di cui al paragrafo 1 , colonna II . "

Articolo 3

L ' articolo 6 della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue :

a ) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

" 2 . Senza pregiudizio del regime applicabile alle vendite effettuate nei negozi sotto controllo doganale degli aeroporti e a bordo degli aerei , gli Stati membri , per quanto riguarda le vendite nella fase del commercio al dettaglio , prendono le necessarie misure per permettere , nei casi ed alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 , lo sgravio dalle imposte sulla cifra d ' affari per le consegne di merci da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori che escono da uno Stato membro . Nessuno sgravio puo essere accordato per le altre imposizioni indirette interne . " ;

b ) il paragrafo 3 , terzo comma , è sostituito dal testo seguente :

" Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dallo sgravio i propri residenti . "

Articolo 4

L ' articolo 7 della direttiva 69/169/CEE è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 7

1 . Ai fini della presente direttiva , l ' unità di conto europea ( UCE ) è quella definita dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ( 6 ) .

2 . Il controvalore dell ' UCE in moneta nazionale da prendere in considerazione per l ' applicazione della present direttiva è fissato una volta all ' anno . I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre , con effetto al 1 * gennaio dell ' anno successivo .

3 . Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dal cambio degli importi in UCE previsti agli articoli 1 e 2 , purché l ' arrotondamento non sia superiore a 2 UCE .

4 . Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere invariato l ' importo delle franchigie in vigore al momento dell ' adattamento annuale di cui al paragrafo 2 qualora la conversione degli importi delle franchigie espressi in UCE determini , prima dell ' arrotondamento di cui al paragrafo 3 , una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % .

Articolo 5

1 . In deroga all ' articolo 2 , paragrafo 1 , della direttiva 69/169/CEE , quale modificato dall ' articolo 1 , lettera a ) , della presente direttiva :

_ il Regno di Danimarca puo , fino al 31 dicembre 1981 , escludere dalla franchigia merci il cui valore unitario sia superiore a 135 UCE ;

_ l ' Irlanda puo , fino al 31 dicembre 1983 , escludere dalla franchigia merci il cui valore unitario sia superiore a 77 UCE .

2 . Nel corso del periodo d ' applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 , gli altri Stati membri prendono le misure necessarie per consentire lo sgravio , secondo le procedure previste all ' articolo 6 , paragrafo 4 , della direttiva 69/169/CEE , delle merci importate nel Regno di Danimarca e in Irlanda che siano in tali paesi escluse dalla franchigia .

3 . In deroga all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera b ) , della direttiva 69/169/CEE , quale modificato dall ' articolo 2 , lettera a ) , della presente direttiva , il Regno di Danimarca puo , fino al 31 dicembre 1983 , mantenere la limitazione quantitativa di 3 litri per quanto concerne l ' importazione dei vini tranquilli in franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle imposizioni indirette interne .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 * gennaio 1979 .

2 . Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l ' applicazione della presente direttiva . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 19 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D . GENSCHER

( 1 ) GU n . C 31 dell ' 8 . 2 . 1977 , pag . 5 .

( 2 ) GU n . C 133 del 6 . 6 . 1977 , pag . 44 .

( 3 ) GU n . C 114 dell ' 11 . 5 . 1977 , pag . 33 .

( 4 ) GU n . L 133 del 4 . 6 . 1969 , pag . 6 .

( 5 ) GU n . L 139 del 17 . 6 . 1972 , pag . 28 .

( 6 ) GU n . L 356 del 31 . 12 . 1977 , pag . 1 . "