31978L0583

Nona direttiva 78/583/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 19/07/1978 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0071
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0071
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0102
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0102


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NONA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1978

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

( 78/583/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' articolo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari _ sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme _ ( 3 ) , fissa al 1 * gennaio 1978 il termine massimo per l ' applicazione effettiva della direttiva negli Stati membri ;

considerando che la direttiva 77/388/CEE prevede disposizioni comuni in tutti i campi di pertinenza dell ' imposta sul valore aggiunto ; che , in molti casi , la determinazione delle condizioni d ' applicazione di queste disposizioni compete agli Stati membri ; che , dati l ' importanza della direttiva 77/388/CEE e quindi il gran numero di disposizioni nazionali interessate , diversi Stati membri non sono stati in grado di effettuare in tempo le modificazioni necessarie per conformarsi alla direttiva 77/388/CEE ; che questi Stati membri non hanno pertanto potuto condurre a termine , entro la data prevista , la procedura legislativa necessaria per l ' adeguamento alla direttiva della propria normativa in materia d ' imposta sul valore aggiunto ;

considerando che gli Stati membri interessati chiedono un nuovo termine per l ' applicazione della direttiva 77/388/CEE ; che un termine massimo di dodici mesi dovrebbe essere sufficiente a tale scopo ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

In deroga all ' articolo 1 della direttiva 77/388/CEE , la Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Francia , l ' Irlanda , l ' Italia , il Lussemburgo ed i Paes Bassi sono autorizzati ad applicare detta direttiva al più tardi il 1 * gennaio 1979 .

Articolo 2

La Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Francia , l ' Irlanda , l ' Italia , il Lussemburgo ed i Paes Bassi sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addi 26 giugno 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

K . B . ANDERSEN

( 1 ) GU n . C 163 del 10 . 7 . 1978 , pag . 68 .

( 2 ) Parere reso il 20/21 giugno 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 3 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .