Direttiva 77/389/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore
Gazzetta ufficiale n. L 145 del 13/06/1977 pag. 0041 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0044
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0044
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0056
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1977 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore ( 77/389/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli o motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano , fra l ' altro , i dispositivi di rimorchio ; considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni , onde permettere segnatamente l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ; considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento da parte degli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Ai sensi della parte direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno 4 ruote una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , dei trattori e macchine agricole , nonchù dei macchinari per lavori pubblici . Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti dispositivi di rimorchio , se questi rispondono alle prescrizioni dell ' allegato . Articolo 3 Gli Stati membri non possono rifiutare l 'immatricolazione , o vietare la vendita , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i dispositivi dell ' allegato . Articolo 4 Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dell ' allegato sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE . Articolo 5 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva . Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 . Per il Consiglio Il Presidente J . SILKIN ( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 37 . ( 2 ) GU n . C 248 del 29 . 10 . 1975 , pag . 24 . ( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 . ALLEGATO DISPOSITIVO DI RIMORCHIO 1 . Numero 1.1 . Ogni veicolo deve essere dotato anteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio su cui si possa fissare un ' attrezzatura di collegamento , quale una barra o una fun da traino . 1.2 . I veicoli della categoria M1 , definiti dall ' allegato I della direttiva 70 156 CEE , ad eccezione di quelli non idonei a circolare un carico rimorchiato , devono essere rimorchiato , devono essere dotati anche posteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio . 2 . Resistenza 2.1 . I dispositivo specifici di rimorchio fissati al veicolo resistere ad una forza stattica di trazione e di spinta almeno pari alla metà del peso carico ammesso per il veicolo , solo e senza carico rimorchiato , al quale sono fissati .