31977L0389

Direttiva 77/389/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 13/06/1977 pag. 0041 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0044
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0044
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0056


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore

( 77/389/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli o motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano , fra l ' altro , i dispositivi di rimorchio ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni , onde permettere segnatamente l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento da parte degli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi della parte direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno 4 ruote una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , dei trattori e macchine agricole , nonchù dei macchinari per lavori pubblici .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti dispositivi di rimorchio , se questi rispondono alle prescrizioni dell ' allegato .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l 'immatricolazione , o vietare la vendita , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i dispositivi dell ' allegato .

Articolo 4

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dell ' allegato sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 37 .

( 2 ) GU n . C 248 del 29 . 10 . 1975 , pag . 24 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

ALLEGATO

DISPOSITIVO DI RIMORCHIO

1 . Numero

1.1 . Ogni veicolo deve essere dotato anteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio su cui si possa fissare un ' attrezzatura di collegamento , quale una barra o una fun da traino .

1.2 . I veicoli della categoria M1 , definiti dall ' allegato I della direttiva 70 156 CEE , ad eccezione di quelli non idonei a circolare un carico rimorchiato , devono essere rimorchiato , devono essere dotati anche posteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio .

2 . Resistenza

2.1 . I dispositivo specifici di rimorchio fissati al veicolo resistere ad una forza stattica di trazione e di spinta almeno pari alla metà del peso carico ammesso per il veicolo , solo e senza carico rimorchiato , al quale sono fissati .