31976L0759

Direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0071 - 0084
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0100
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0100
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0110
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0110


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legilazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

( 76/759/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro gli indicatori luminosi di direzione ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

considerando che nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa gli indicatori luminosi di direzione ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di indicatore luminoso di direzione ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU nel regolamento n . 19 ( Prescriptions uniformes relatives à l ' homologation des indicateurs de direction des vùhicules à moteurs à l ' exeption des motocycles - et de leurs remorques ) ( 5 ) , allegato all ' accordo del 20 marzo 1958 , relativo all ' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell ' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un risconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro procede su richiesta all ' omologazione CEE di qualunque tipo di indicatore luminoso di direzione conforme alle precrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati 0 , II , III , IV e V .

2 . Lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato II per ogni tipo di indicatore luminoso di direzione da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutti le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra gli indicatori luminosi di direzione di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di indicatori luminosi di direzione per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di indicatori luminosi di direzione recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato II , compilate per ogni tipo di indicatore luminoso di direzione che esse omologano o rifiutano di omologare .

Articolo 5

1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi indicatori luminosi di direzione muniti dello stesso marchio di omologazione CEE , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .

2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di un ' omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura .

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione , presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva , va motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione , se questi recano il marchio d ' omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore distinato a circolare su strada con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h , come pure i suoi rimorchi , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici .

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 11

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1° ottobre 1977 al più tardi .

2 . Sin dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione , in tempo utile per permetterle di presentare le sue osservazioni , di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo , regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . 28 del 17 . 2 . 1967 , pag . 458/67 .

( 2 ) GU n . 224 del 5 . 12 . 1966 , pag . 3802/66 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 4 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 5 ) Documento della Commissione economica per l ' Europa

E/ECE/324/ADD 5 del 22 maggio 1967 .

Elenco degli allegati

Allegato 0 ( * ) : Definizioni , disposizioni generali , intensità della luce emessa , modalità delle prove , colore della luce emessa conformità della produzione

Allegato I ( * ) : Categorie degli indicatori luminosi di direzione : angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale

Allegato II : Modello della scheda di omologazione CEE

Allegato III : Condizioni di omologazione CEE e marcatura

- Appendice : esempio di marchio di omologazione CEE

Allegato IV ( * ) : Misure fotometriche

Allegato V ( * ) : Colore della luce emessa : coordinate tricromatiche

( * ) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del regolamento n . 6 della Commissione economica per l ' Europa ; in particolare , le suddivisioni in punti sono le stesse . Per questo motivo , se un punto del regolamento n . 6 non trova riscontro in un punto della presente direttiva , il suo numero è indicato per memoria fra parentesi .

ALLEGATO 0

DEFINIZIONI , DISPOSIZIONI GENERALI , INTENSITA DELLA LUCE EMESSA , MODALITA DELLE PROVE , COLORE DELLA LUCE EMESSA , CONFORMITA DELLA PRODUZIONE

1 . DEFINIZIONI

1 . 1 . « Indicatore luminoso di direzione »

Per « indicatore luminoso di direzione » s ' intende la sorgente luminosa che serve per segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra .

( 2 . )

( 3 . )

( 4 . )

5 . DISPOSIZIONI GENERALI

5 . 1 . Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 6 e 8 .

5 . 2 . I dispsoitivi devono essere progettati e costruiti in modo tale che , nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni , il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva .

6 . INTENSITA DELLA LUCE EMESSA

6 . 1 . Lunge l ' asse di riferimento , l ' intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni deve essere almeno uguale a l minimo e non superiore al massimo qui sotto definiti :

Indicatore di categoria * Minimo ( cd ) * Massimo ( cd ) *

1 * 175 * 700 ( 1 ) *

2 * 50 * 200 *

5 * 0,3 * 200 *

( 1 ) Vedi tuttavia il punto 6 . 2 . 3 . 2 . del presente allegato e l ' allegato IV .

6.2 . Fuori dell ' asse di riferimento , all ' interno dei campi definiti negli schemi dell ' allegato I , l ' intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni :

6.2.1 . in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all ' allegato IV , essa deve essere almeno uguale al prodotto del minimo di cui al punto 6.1 per la percentuale indicata nel quadro suddetto per quella determinata direzione ;

6.2.2 . in ogni direzione dello spazio da cui la luce può essere osservata , essa non deve superare il massimo menzionato al punto 6.1 ;

6.2.3 . inoltre ,

6.2.3.1 . in tutta l ' estensione dei campi definiti dagli schemi dell ' allegato I , l ' intensità della luce emessa deve essere almeno pari a 0,3 cd per i dispositivi delle categorie 1 , 2 e 5 ;

6.2.3.2 . per i dispositivi della categorie 1 , l 'intensità della luce emessa nelle direzioni corrispondenti ai punti di misura del quadro di ripartizione luminosa , al di fuori di quelli compresi tra 0 e 5° a destra e tra 0 a 5° a sinistra , non deve superare 400 cd ;

6.2.3.3 . le prescrizioni del punto 2.2 dell ' allegato IV sulle variazioni locali di intensità devono essere rispettate .

6.3 . Le intensità debbono essere misurate con lampada o lampade permanentemente accese e con le luce colorata .

6.4 . L ' allegato IV , cui si riferisce il punto 6.2.1 , fornisce precisazioni sui metodi di misura da applicare .

7 . MODALITA DELLE PROVE

7.1 . Tutte le misure vanno effettuate con lampade campione incolori del tipo previsto per il dispositivo e regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questi tipi di lampade .

( 7.2 . )

8 . COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il dipositivo deve emettere una luce color giallo ambra . Il colore della luce emessa , misurato utilizzando una sorgente luminosa avente una temperatura di colore di 2 854 K corrispondente all ' illuminante A della Commissione internazionale per l ' illuminazione ( CIE ) , deve rientare nei limiti delle coordinate prescritte dall ' allegato V .

9 . CONFORMITA DELLA PRODUZIONE

Ogni dispositivo recante un marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 6 e 8 . Tuttavia , per un qualsiasi dispositivo prelevato da una fabbricazione di serie , i requisti relativi al minimo di intensità della luce emessa ( misurata con la lampada campione di cui al punto 7 ) possono limitarsi , in ogni direzione , all ' 80 % dei valori minimi prescritti dai punti 6 . 1 e 6 . 2

( 10 . )

( 11 . )

( 12 . )

ALLEGATO I

CATEGORIE DEGLI INDICATORI LUMINOSI DI DIREZIONE ANGOLI MINIMI RICHIESTI PER LA RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE ( * )

Sedile : vedi G.U .

ALLEGATO II

MODELLO DI SCHEDA D ' OMOLOGAZIONE CEE

Formato massimo : A 4 ( 210 x 297 mm )

Indicazione dell ' amministrazione

Comunicazione concernente l ' omologazione CEE , il rifiuto , la revoca dell ' omologazione CEE , oppure l ' estensione dell ' omologazione CEE , il rifiuto , la revoca dell ' estensione dell ' omologazione CEE di un tipo di indicatore luminoso di direzione

N . di omologazione ...

1 . Dispositivo ( * ) :

- della categoria 1

- della categoria 2

- della categoria 5

2 . Tipo e numero delle lampade : ...

3 . Marchio di fabbrica o commerciale : ...

4 . Nome e indirizzo del costruttore : ...

5 . Eventualmente , nome e indirizzo del suo mandatario : ...

6 . Presentato all ' omologazione CEE il ...

7 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE : ...

8 . Data del verbale rilasciato da questo servizio : ...

9 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio : ...

10 . Data dell ' omologazione / del rifiuto / della revoca dell ' omologazione CEE ( * ) : ...

11 . Omologazione CEE unica rilasciata , in base al punto 3.3 dell ' allegato III , ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente in particolare : ...

12 . Data del rifiuto / della revoca dell ' omologazione CEE unica ( * ) : ...

13 . Luogo : ...

14 . Data : ...

15 . Firma : ...

16 . Il disegno n . ...... qui allegato indica le caratteristiche e le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo , nonchù l ' asse di riferimento ed il centro di riferimento del dispositivo .

17 . Eventuali osservazioni : ...

( * ) Cancellare le menzioni inutili .

ALLEGATO III

CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1.1 . La domanda di omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale , o dal suo mandatario .

1.2 . Per ciascun tipo di indicatore luminoso di direzione , la domanda deve essere corredata : 1.2.1 . dall ' indicazione della o delle categorie 1 , 2 o 5 , cui appartiene il dispositvo ;

1.2.2 . da una descrizione tecnica succinta che precisi , in particolare , il tipo della lampada e delle lampade previste ;

1.2.3 . da disegni , in tre esemplari , sufficientemente dettagliati per consentire l ' identificazione del tipo e della o delle categorie , nei quali siano precisate le condizioni geometriche per l ' applicazione sul veicolo , nonchù l ' asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento ( angolo orizzontale H = 0° , angolo verticale V = 0° ) ed il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse ;

1.2.4 . da due campioni ; nel caso in cui il dispositivo possa essere montato indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo , i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo .

2 . ISCRIZIONI

2.1 . I dispositivi presentati all ' omologazione CEE ;

2.1.1 . debbono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente ; detto marchio deve essere chiaramente leggibile ed indelebile ;

2.1.2 . debbono recare l ' indicazione , chiaramente leggibile ed indelebile , del tipo di lampada o dei tipi di lampada previsti ; 2.1.3 . debbono presentare uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione CEE e per i simboli aggiuntivi previsti dal successivo punto 4 . 3 ; questo spazio dev ' essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 1.2.3 .

3 . OMOLOGAZIONE CEE

3 . 1 . Se tutti i campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1 , sono conformi agli allegati 0 , I , III , IV e V , l ' omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero di omologazione .

3.2 . Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di indicatore di direzione .

3.3 . Quando l ' omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione ed altre luci , si può attribuire un marchio di omologazione CEE unico , a condizione che l ' indicatore luminoso di direzione sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci , che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l ' omologazione CEE , sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile .

4 . MARCATURA

4.1 . Ogni indicatore luminoso di direzione conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d ' omologazione CEE .

4.2 . Tale marchio è costituito

- da un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » minuscola , seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione :

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l ' Italia

4 per i Paesi Bassi

6 per il Belgio

11 per il Regno Unito

13 per il Lussemburgo

DK per la Danimarca

IRL per l ' Irlanda ,

- da un numero d ' omologazione CEE , corrispondente al numero della scheda d ' omologazione CEE compilata per il tipo di indicatore luminoso di direzione .

4.3 . Il marchio d ' omologazione CEE è completato dal o dai seguenti simboli aggiuntivi :

4.3.1 . una o più delle cifre seguenti : 1 , 2 o 5 , a seconda che il dispositivo appartenga ad una o a più delle categorie 1 , 2 o 5 previste al punto 1.2.1 . Tali cifre sono apposte sopra il rettangolo ;

4.3.2 . una freccia che indichi il senso di montaggio è apposta sui dispositivi che non possono essere montati indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo . La freccia è orientata verso l ' esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1 e 2 e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi della categorie 5 .

4.4 . Il numero d ' omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera « e » , in una posizione qualsiasi rispetto a questo rettangolo .

4.5 . I marchio d ' omologazione CEE e i simboli aggiuntivi devono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche quando gli indicatori di direzione sono montati sul veicolo .

4.6 . In appendice viene fornito un esempio di marchio d ' omologazione CEE .

4.7 . Nel caso di attribuzione di un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3 . , per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione e altre luci , può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE , costituito da quanto segue :

- un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » , seguito dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione ,

- un numero d ' omologazione CEE ,

- i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l ' omologazione CEE .

4.8 . Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte , per la marcatura singola , dalle direttive a titolo delle quali l ' omologazione CEE è stata rilasciata .

Appendice

ESEMPIO DI MARCHIO D ' OMOLOGAZIONE CEE

Sedile : vedi G.U .

ALLEGATO IV

MISURE FOTOMETRICHE

1 . METODI DI MISURA

1.1 . Durante le misure fotometriche , un ' adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti .

1.2 . In caso di contestazione sui risultati delle misure , queste ultime debbono essere eseguite in modo tale che :

1.2.1 . la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell ' inverso del quadrato della distanza ;

1.2.2 . l ' apparecchiatura di misura sia tale che l ' apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra 10' e 1° ;

1.2.3 . l ' intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di 15' dalla direzione di osservazione medesima .

2 . QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA

Sedile : vedi G.U .

2.1 . La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all ' asse di riferimento ( sul veicolo essa è orizzontale , parallela al piano longitudinale mediano del veicolo ed orientata nel senso di visibilità richiesto ) . Essa passa per il centro di riferimento . I valori indicati nel quadro danno , per le varie direzioni di misura , le intensità minime in % del minimo richiesto per ogni luce sull ' asse ( in direzione H = 0° e V = 0° ) .

2.2 . Qualora , all ' esame visivo , una luce sembri presentare notevoli variazioni locali dell ' intensità luminosa , si deve verificare che nessuna intensità , misurata tra due delle direzioni di misura di cui al punto 2 . 1 , sia :

2.2.1 . per una prescrizione minima , inferiore al 50 % dell ' intensità minima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione ,

2.2.2 . per una prescrizione massima , superiore all ' intensità massima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione , aumentata di una frazione della differenza tra le intensità prescritte per dette direzioni di misura , essendo questa frazione una funzione lineare della differenza .

ALLEGATO V

COLORE DELLA LUCE EMESSA

COORDINATE TRICROMATICHE

GIALLO AMBRA : limite verso il giallo : y * 0,429

limite verso il rosso : y * 0,398

limite verso il bianco : z * 0,007

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche , deve essere impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 854 K , corrispondente all ' illuminante A della Commissione internazionale per l ' illuminazione ( CIE ) .