16.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/2034]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/105 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/124 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/125 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11 (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/131 della Commissione, del 1o febbraio 2016, che approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13 (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/107 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva la cibutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/109 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/110 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinate a essere utilizzate nei biocidi del tipo di prodotto 14 (9).

(10)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzb [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzc.

32016 R 0105: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/105 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 2, 4, 6 e 13 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 74).

12zzzd.

32016 D 0107: Decisione di esecuzione (UE) 2016/107 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva la cibutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 81).

12zzze.

32016 D 0108: Decisione di esecuzione (UE) 2016/108 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il 2-butanone, perossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 83).

12zzzf.

32016 D 0109: Decisione di esecuzione (UE) 2016/109 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l'utilizzo nei biocidi per i tipi di prodotto 1, 6 e 9 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 84).

12zzzg.

32016 D 0110: Decisione di esecuzione (UE) 2016/110 della Commissione, del 27 gennaio 2016, che non approva il triclosano come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 86).

12zzzh.

32016 R 0124: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/124 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4 (GU L 24 del 30.1.2016, pag. 1).

12zzzi.

32016 R 0125: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/125 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11 (GU L 24 del 30.1.2016, pag. 6).

12zzzj.

32016 R 0131: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/131 della Commissione, del 1o febbraio 2016, che approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 48).

12zzzk.

32016 D 0135: Decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinate a essere utilizzate nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 65).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/105, (UE) 2016/124, (UE) 2016/125 e (UE) 2016/131 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/107, (UE) 2016/108, (UE) 2016/109, (UE) 2016/110 e (UE) 2016/135 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 74.

(2)  GU L 24 del 30.1.2016, pag. 1.

(3)  GU L 24 del 30.1.2016, pag. 6.

(4)  GU L 25 del 2.2.2016, pag. 48.

(5)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 81.

(6)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 83.

(7)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 84.

(8)  GU L 21 del 28.1.2016, pag. 86.

(9)  GU L 25 del 2.2.2016, pag. 65.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.