22006A1201(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 01/12/2006 pag. 0040 - 0041


TRADUZIONE

Accordo

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

A. Lettera della Comunità europea

Egregio Signore,

a seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e la Malaysia a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e la Malaysia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994:

- 15119019 (Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi superiori a 1 kg): aliquota ridotta pari al 10 %.

- 85254099 (Videoapparecchi per la ripresa di immagini fisse): aliquota ridotta pari al 12,5 %.

Le aliquote ridotte sopraindicate devono essere applicate per tre anni.

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.

La CE integrerà nel suo elenco CLX per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma, dopo che le parti lo avranno approvato secondo le rispettive procedure.

Voglia accogliere, egregio Signore, i sensi della mia alta considerazione.

A nome della Comunità europea

B. Lettera della Malaysia

Egregio Signore,

In riferimento alla Sua lettera, così redatta:

"A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e la Malaysia a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e la Malaysia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994:

- 15119019 (Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi superiori a 1 kg): aliquota ridotta pari al 10 %.

- 85254099 (Videoapparecchi per la ripresa di immagini fisse): aliquota ridotta pari al 12,5 %.

Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per tre anni.

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.

La CE integrerà nel suo elenco CLX per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma, dopo che le parti lo avranno approvato secondo le rispettive procedure."

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo.

Voglia accettare, egregio Signore, l’espressione della mia profonda stima.

A nome della Malaysia

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