22000A0719(02)

Protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0030 - 0031


Protocollo

che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

Articolo 1

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 3 dicembre 1999, sono concesse le seguenti possibilità di pesca:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

1. L'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo per il periodo summenzionato è fissato a 206250 EUR all'anno.

2. Detta compensazione copre un quantitativo annuo di 5500 tonnellate di catture nelle acque di Maurizio. Se il volume annuo delle catture effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque di Maurizio supera tale quantitativo, la compensazione summenzionata è aumentata di 50 EUR per ogni tonnellata supplementare.

3. L'impiego della compensazione suddetta è di competenza esclusiva di Maurizio.

4. La compensazione finanziaria è versata su un conto indicato dal governo di Maurizio a profitto del Tesoro pubblico.

Articolo 3

La Comunità partecipa inoltre, per il periodo di durata del protocollo, al finanziamento delle seguenti azioni, con un importo di 618750 EUR ripartito come segue:

1) 534750 EUR per programmi scientifici e tecnici intesi a migliorare le conoscenze e la gestione della pesca e delle risorse biologiche nella zona di pesca di Maurizio e per l'attuazione di un programma di sorveglianza e controllo adeguato, compreso un sistema elettronico per la gestione informatizzata della pesca basato sul sistema di controllo dei pescherecci;

2) 75000 EUR per borse di studio e "stage" di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca. 25000 EUR della somma suddetta possono essere utilizzati, su richiesta delle autorità di Maurizio responsabili per la pesca, per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali sulla pesca.

Il ministero della Pesca di Maurizio trasmette alla locale delegazione della Commissione europea, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle suddette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere alle autorità di Maurizio responsabili per la pesca informazioni complementari su tali risultati e di riconsiderare i relativi versamenti in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.

Tutti gli importi indicati sono versati su un conto indicato dal governo di Maurizio a profitto del Tesoro pubblico.

Articolo 4

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.

Articolo 5

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 6

Il presente protocollo, con il relativo allegato, entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 1999.

Fatto a ..., addì

Per il governo di Maurizio

A nome del Consiglio dell'Unione europea

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

1. FORMALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE LICENZE

La procedura di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque di Maurizio è quella di seguito esposta.

a) La Commissione delle Comunità europee presenta alle autorità di Maurizio - per il tramite del proprio rappresentante a Maurizio - una domanda di licenza per ciascun peschereccio, redatta dall'armatore che intenda esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sul formulario appositamente fornito da Maurizio secondo il modello accluso all'appendice 1;

b) ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità;

c) le autorità di Maurizio rilasciano le licenze al rappresentante della Commissione delle Comunità europee a Maurizio;

d) la licenza deve essere sempre tenuta a bordo del peschereccio. Tuttavia, all'atto della notifica dell'anticipo versato dalla Commissione delle Comunità europee alle autorità di Maurizio, il peschereccio viene incluso in un elenco da trasmettere alle autorità locali responsabili del controllo della pesca. In attesa di ricevere il documento di licenza, è possibile ottenerne una copia via telefax, che va conservata a bordo; essa autorizza il peschereccio a svolgere la sua attività fino al ricevimento del documento originale;

e) prima dell'entrata in vigore del protocollo, le autorità di Maurizio comunicano le modalità di pagamento del diritto di licenza e, in particolare, i dati concernenti il conto bancario e la moneta da utilizzare.

2. VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE LICENZE

1) Anticipi

Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili.

Il diritto di licenza è fissato a 25 EUR per tonnellate di catture effettuate nelle acque di Maurizio.

Per le tonniere con reti a circuizione le licenze sono rilasciate contro versamento anticipato di una somma annua di 1750 EUR per tonniera a circuizione, equivalente ai canoni dovuti per 70 tonnellate di catture annue effettuate nelle acque di Maurizio.

Per i pescherecci con palangari di superficie, le licenze sono rilasciate previo versamento anticipato a Maurizio di una somma annua di 1375 EUR per peschereccio con palangari di stazza superiore a 150 tsl e di 1000 EUR per peschereccio con palangari di stazza uguale o inferiore a 150 tls. Gli importi di cui sopra corrispondono, rispettivamente, ai canoni dovuti per 55 e 40 tonnellate di catture annue effettuate nelle acque di Maurizio.

Le licenze per i pescherecci con lenze hanno una validità di tre, sei o dodici mesi. Il diritto di licenza, calcolato in base alle tonnellate di stazza lorda, è fissato a 80 EUR/tsl all'anno pro rata temporis.

2) Computo definitivo

Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, il computo definitivo dei diritti dovuti per una determinata campagna viene stabilito dalla Commissione delle Comunità europee alla fine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di catture effettuate dagli armatori e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati statistici sulle catture nell'Oceano indiano quali l'ORSTOM (Office of Overseas Scientific and technical research), l'IEO (istituto oceanografico spagnolo), l'IPIMAR (Instituto Nacional das Pescas e do Mar) o da organizzazioni internazionali per la pesca nell'Oceano indiano designate dalle autorità di Maurizio. Detto computo viene comunicato contemporaneamente alle autorità di Maurizio e agli armatori. Gli armatori dispongono di trenta giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

3. DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

I pescherecci autorizzati a pescare nelle acque di Maurizio nell'ambito dell'accordo notificano i dati statistici sulle catture alle autorità di Maurizio, con copia alla delegazione delle Comunità europee a Maurizio, secondo la procedura seguente.

Le tonniere con reti a circuizione compilano un formulario di pesca corrispondente al modello di cui all'appendice 2. I pescherecci con palangari di superficie compilano un formulario di pesca corrispondente al modello di cui all'appendice 3. I pescherecci con lenze compilano un formulario di pesca corrispondente al modello di cui all'appendice 4.

I formulari in questione debbono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave. Essi debbono inoltre essere compilati da tutti i pescherecci che hanno ottenuto una licenza, anche se non hanno pescato.

I formulari sono trasmessi alle autorità di Maurizio entro 45 giorni dal termine di ciascuna campagna di pesca.

4. OSSERVATORI

Su richiesta delle autorità di Maurizio, i pescherecci di stazza superiore a 50 tsl prendono a bordo un osservatore designato da tali autorità per controllare le catture effettuate nelle acque di Maurizio. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento della propria funzione, compreso l'accesso ai locali e ai documenti. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario all'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti. Se un peschereccio con a bordo un osservatore lascia le acque di Maurizio, vengono prese le misure opportune per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima a Maurizio a spese dell'armatore.

5. COMUNICAZIONI RADIO

All'entrata e all'uscita dalle acque di Maurizio, nonché ogni tre giorni nel corso delle attività di pesca in dette acque, i pescherecci di stazza superiore a 50 tsl comunicano ad una stazione radio (la cui denominazione, l'indicativo di chiamata e la frequenza sono indicati nella licenza) o via fax (n. 230-208-1929) o via posta elettronica (fish@intnet.mu), la propria posizione e il volume delle catture conservate a bordo.

6. ZONE DI PESCA

Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie sono autorizzati a pescare nelle acque di Maurizio, fatta eccezione nella zona di 12 miglia nautiche misurate dalla linea di base.

I pescherecci con lenze sono autorizzati a pescare soltanto nei fondali tradizionali, vale a dire Soudan Bank e East Soudan Bank.

7. APPROVVIGIONAMENTO DELL'INDUSTRIA CONSERVIERA DEL TONNO

Le navi tonniere della Comunità si adoperano per vendere una parte delle loro catture all'industria conserviera del tonno di Maurizio ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori della Comunità e dai proprietari dell'industria conserviera del tonno di Maurizio.

8. PROCEDURA IN CASO DI FERMO

1) Trasmissione delle informazioni

Le autorità di Maurizio responsabili della pesca informano entro 48 ore la delegazione e lo Stato di bandiera del fermo di qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito dell'accordo di pesca nella zona di pesca di Maurizio e trasmettono una relazione succinta sulle circostanze e i motivi per cui il fermo è stato operato. La delegazione e lo Stato di bandiera sono tenuti al corrente di eventuali procedimenti avviati o sanzioni imposte.

2) Risoluzione del fermo

Conformemente alla normativa sulla pesca e ai relativi regolamenti, le infrazioni possono essere definite:

a) mediante transazione, nel qual caso l'importo dell'ammenda è stabilito conformemente alla legislazione di Maurizio che fissa gli importi minimi e massimi;

b) in via giudiziaria, qualora non sia possibile una transazione, conformemente alla legislazione di Maurizio.

3) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

a) ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di transazione su presentazione della relativa ricevuta oppure

b) dietro presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione bancaria, in attesa della conclusione della procedura giudiziaria.

Appendice 1

DOMANDA DI UNA LICENZA DI PESCA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

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Appendice 2

GIORNALE DI PESCA DELLE NAVI TONNIERE

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Appendice 3

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE DEI PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

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Appendice 4

PESCA CON LENZE

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