21999A0716(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 1997

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1999 pag. 0021 - 0039


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1o gennaio 1997

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, 18 maggio 1999

Egregio Signore,

Mi pregio di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Slovenia e la delegazione della Comunità europea, conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti, si è concordato quanto segue: "1. Gli ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti sloveni in transito attraverso l'Austria sono assegnati come segue:

per il 1997 429539 ecopunti

per il 1998 398286 ecopunti

per il 1999 377209 ecopunti

per il 2000 361946 ecopunti

per il 2001 352498 ecopunti

per il 2002 325606 ecopunti

per il 2003 290720 ecopunti

Agli utenti sloveni della 'Rollende Landstraße' (RoLa - strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino a un massimo del 22,60 % del numero totale di ecopunti previsti per l'anno in questione, ovvero nelle seguenti quantità:

per il 1997 97113 ecopunti

per il 1998 90047 ecopunti

per il 1999 85282 ecopunti

per il 2000 81831 ecopunti

per il 2001 79695 ecopunti

per il 2002 73615 ecopunti

per il 2003 65728 ecopunti

Gli ecopunti destinati agli utenti della 'Rollende Landstraße' sono assegnati alle autorità slovene, in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

La Società austriaca di trasporto combinato, Ökombi, informerà mensilmente il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni della Repubblica slovena circa il numero di utenti sloveni del trasporto combinato su rotaia in transito in Austria.

Qualora il regime di ecopunti venga applicato dopo il 1o gennaio 1997, il numero totale di ecopunti è ricalcolato proporzionalmente.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

2. Il conducente di un autocarro sloveno in transito in territorio austriaco deve avere a bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta degli organi di controllo, quanto segue:

a) il modulo unificato debitamente compilato, ovvero un'attestazzione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il facsimile della quale è riportato all'allegato B (in appresso detto 'ecocarta'); oppure

b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto 'ecopiastrina'); oppure

c) la documentazione atta a dimostrare che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure

d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle écocarte.

3. Le ecopiastrina sono fabbricate, programmate e installate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate all'allegato C. Il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni sloveno è autorizzato ad approvare, programmare e installare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NO dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione), di cui al paragrafo 4.

L'ecopiastrina deve essere apposta sul parabrezza dell'autoveicolo, deve essere installata come indicato all'allegato D e non è trasferibile.

4. Il conducente di un autocarro immatricolato dopo il 1o ottobre 1990 deve avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP il cui facsimile è riportato all'allegato E, comprovante il livello di emissioni di NO dell'automezzo. nel caso di autocarri immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presumerà un valore COP pari a 15,8 g/kWh.

5. Il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni sloveno è autorizzato a rilasciare i documenti e le piastrine di cui ai paragrafi da 2 a 4.

6. Per i veicoli che non usano l'ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato e obliterato sull'ecocarta, con una firma che si estenda sia agli ecopunti che all'ecocarta sulla quale sono apposti. La firma può essere sostituita da un timbro.

L'ecocarta recante il numero di ecopunti richiesto è consegnata alle autorità di controllo austriache, contro rilascio di un duplicato e della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Slovenia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NO memorizzati nel l'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

I veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina prima di entrare in territorio austriaco in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dovranno essere obliterati ecopunti supplementari, apposti su una nuova carta.

7. I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti su strada attraverso l'Austria bensì viaggi bilaterali non soggetti ad ecopunti.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Inssbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Gli ecopunti sono validi dal 1o gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

9. Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti sloveni o da imprese slovene sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento, e del sanzionamento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e della Slovenia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna nei limiti della propria giurisdizione, soprattutto provvedendo alla corretta utilizzazione e gestione di ecocarte ed ecopiastrine.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dai valichi di frontiera, a discrezione dello Stato membro, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

10. Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;

b) gli ecopunti ancora a disposizione della Slovenia sono insufficienti;

c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;

d) la Slovenia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;

e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto 2; giustificanti il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;

f) quando l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per il transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta, come previsto dal presente accordo;

b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente incollati;

c) il veicolo non dispone della documentazione atta a dimostrare che non sono necessari ecopunti.

11. Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.

12. Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1o ottobre 1990 che hanno sostituito il motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso, il certificato rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i n nuovi valori dettagliati COP delle emissioni NO.

13. Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:

i) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;

ii) non sono trasportate merci durante il viaggio;

iii) il veicolo o il veicolo combinato sono in possesso dei documenti di immatricolazione internazionali e delle targhe per l'esportazione.

14. Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati all'allegato A e se il veicolo dispone della relativa documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:

- lettera di vettura, oppure

- ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure

- ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.

15. Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al comitato trasporti Comunità/Slovenia di cui all'articolo 22 dell'accordo sui trasporti, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono intraprese immediatamente e devono risultare commisurate e non discriminatorie."

La prego cortesemente di voler confermare l'accordo del suo governo sul contenuto della presente.

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima

A nome del Consiglio dell'Unione europea

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ALLEGATO A

TRASPORTI NON SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DI ECOPUNTI

1. Trasporti occasionali di merci da e verso aeroporti, in caso di dirottamento di servizi aerei.

2. Trasporto di bagagli in rimorchi di autoveicoli che effettuano regolare trasporto di viaggiatori e trasporto di bagagli con veicoli di qualunque tipo, da e verso aeroporti.

3. Trasporti postali.

4. Trasporto di veicoli accidentati o in panne.

5. Trasporto di rifiuti e sostanze fecali.

6. Trasporto di carogne ai fini del loro smaltimento.

7. Trasporto di salme.

8. Traslazione di salme.

9. Trasporto di oggetti e opere d'arte destinati a esposizioni o per scopi commerciali.

10. Trasporto occasionale di merci per fini esclusivamente pubblicitari o didattici.

11. Trasporto di masserizie a cura di imprese di traslochi che dispongono di apposito personale e attrezzature.

12. Trasporto di impianti, forniture e animali destinati a, o provenienti da: manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi; esposizioni; fiere; riprese radiofoniche, cinematografiche, televisive.

13. Trasporto di pezzi di ricambio per imbarcazioni e aerei.

14. Viaggi a vuoto di autocarri destinati a sostituire altri veicoli che abbiano subito un guasto nel corso di un transito e prosecuzione del trasporto con il mezzo sostitutivo mediante l'autorizzazione concessa al veicolo guasto.

15. Trasporto di materiale medico per soccorsi urgenti (in particolare nel caso di calamità naturali).

16. Trasporto di merci di gran valore (ad esempio, metalli preziosi) in appositi veicoli scortati da forze dell'ordine o altri agenti di sicurezza.

ANEXO B/BILAG B/ANHANG B/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B/ANNEX B/ANNEXE B/ALLEGATO B/BIJLAGE B/ANEXO B/LIITE B/BILAGA B

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ALLEGATO C

SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DELLE ECOPIASTRINE

Impianti di comunicazioni a breve raggio - veicoli

(Pre)norme e relazioni tecniche che interessano il DSRC

Per la comunicazione a breve raggio tra veicoli e l'infrastruttura a lato della strada si applicano le seguenti prescrizioni previste da CEN/TC 278:

a) prENV278/n. 62 "DSRC Physical Layer using Microwave at 5,8 GHz";

b) prENV278/n. 64 "DSRC Data Link Layer";

c) prENV278/n. 65 "DSRC Applications Layer".

Esame del tipo

Il fornitore dell'ecopiastrina deve presentare, per questi apparecchi, un attestato di esame del tipo rilasciato da un organismo accreditato che confermi il rispetto di tutti i valori limite specificati nella direttiva I-ETS 300674 attualmente in vigore.

Condizioni di esercizio

L'ecopiastrina prevista per il sistema automatico di ecopunti deve poter funzionare all'interno dei seguenti parametri di riferimento:

- Condizioni ambientali: temperatura ambiente da - 25 °C a + 70 °C,

- Condizioni meteorologiche: tutte le condizioni possibili,

- Traffico: su più corsie, scorrevole,

- Velocità: da "stop and go" a 120 km/h

Sie tratta, in proposito, di requisiti minimi in attesa dell'adozione delle (pre)norme DSRC.

L'ecopiastrina deve reagire solo a segnali emessi in microonde caratteristici delle applicazioni per le quali è prevista.

Ecopiastrine

Identificazione

Ogni ecopiastrina deve essere munita di un numero di identificazione specifico. Oltre al numero necessario di cifre per permetterne l'identificazione, tale numero deve contenere anche un totale di controllo basato su tali cifre per controllarne l'integrità.

Montaggio

L'ecopiastrina dev'essere progettata in modo da poter essere montata dietro il parabrezza dell'autocarro o del veicolo trattore. Il montaggio deve avvenire in modo che il supporto venga fissato in modo solidale al veicolo.

Dichiarazione di transito

L'ecopiastrina deve consentire l'introduzione di dati per i viaggi esonerati dall'attribuzione di ecopunti.

Qesta dichiarazione deve essere chiaramente visibile sull'ecopiastrina al fine del controllo oppure dev'essere possibile regolarla su una posizione iniziale definita. In ogni caso dev'essere garantito che, per la valutazione all'interno del sistema, venga preso in considerazione solo il punteggio al momento dell'ingresso nel paese.

Contrassegni esterni

Ogni ecopiastrina deve poter essere identificata inequivocabilmente anche attraverso un controllo visivo. A tale scopo il numero di identificazione specifico precedentemente descritto deve essere applicato in modo indelebile sulla sua superficie.

Deve inoltre essere applicato sulla superficie dell'ecopiastrina un contrassegno che non possa essere scollato né cancellato, sotto forma di etichette autoadesive. Tale contrassegno deve indicare il numero di ecopunti cui è soggetto il veicolo ("5", "6", ... "16").

Queste etichette speciali devono essere garantite contro eventuali falsificazioni e devono presentare una resistenza meccanica e una resistenza alla luce e alla temperatura. Esse devono inoltre avere una sufficiente adesività e non dev'essere possibile rimuoverle dall'ecopiastrina senza distruggerle.

Garanzia contro le manipolazioni

L'involucro deve essere costruito in modo da escludere tecnicamente qualsiasi manipolazione delle parti interne e che sia possibile riconoscere a posteriori qualsiasi intervento.

Memoria

La memoria dell'ecopiastrina deve essere dimensionata in modo da poter accogliere i seguenti dati:

- numero d'identificazione,

- dati relativi al veicolo:

- valore COP;

- dati riguardanti i transiti:

- identificazione del posto di confine,

- data/ora,

- situazione della dichiarazione di viaggio,

- informazioni di bloccaggio;

- dati relativi alla situazione:

- manipolazione,

- situazione batteria,

- situazione al momento dell'ultima comunicazione.

Va prevista inoltre una memoria riserva di almeno il 30 %.

ALLEGATO D

REQUISITI DI INSTALLAZIONE DELL'ECOPIASTRINA

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L'ecopiastrina è posta sul lato interno del parabrezza all'interno dell'area contrassegnata (vedi figura sopra) e le dimensioni sono:

x = 100 cm

y = 80 cm

ANEXO E/BILAG E/ANHANG E/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E/ANNEX E/ANNEXE E/ALLEGATO E/BIJLAGE E/ANEXO E/LIITE E/BILAGA E

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B. Lettera della Repubblica di Slovenia

Bruxelles, 18 maggio 1999

Egregio Signore,

in riferimento alla Sua del ..., in cui mi informa di quanto segue: "Mi pregio di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Slovenia e la delegazione della Comunità europea, conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti, si è concordato quanto segue:

'1. Gli ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti sloveni in transito attraverso l'Austria sono assegnati come segue:

per il 1997 429539 ecopunti

per il 1998 398286 ecopunti

per il 1999 377209 ecopunti

per il 2000 361946 ecopunti

per il 2001 352498 ecopunti

per il 2002 325606 ecopunti

per il 2003 290720 ecopunti

Agli utenti sloveni della 'Rollende Landstraße' (RoLa - strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino a un massimo del 22,60 % del numero totale di ecopunti previsti per l'anno in questione, ovvero nelle seguenti quantità:

per il 1997 97113 ecopunti

per il 1998 90047 ecopunti

per il 1999 85282 ecopunti

per il 2000 81831 ecopunti

per il 2001 79695 ecopunti

per il 2002 73615 ecopunti

per il 2003 65728 ecopunti

Gli ecopunti destinati agli utenti della 'Rollende Landstraße' sono assegnati alle autorità slovene, in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

La Società austriaca di trasporto combinato, Ökombi, informerà mensilmente il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni della Repubblica slovena circa il numero di utenti sloveni del trasporto combinato su rotaia in transito in Austria.

Qualora il regime di ecopunti venga applicato dopo il 1o gennaio 1997, il numero totale di ecopunti è ricalcolato proporzionalmente.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

2. Il conducente di un autocarro sloveno in transito in territorio austriaco deve avere a bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta degli organi di controllo, quanto segue:

a) il modulo unificato debitamente compilato, ovvero un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il facsimile della quale è riportato all'allegato B (in appresso detto 'ecocarta'); oppure

b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto 'ecopiastrina'); oppure

c) la documentazione atta a dimostrare che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato o di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure

d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

3. Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e installate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate all'allegato C. Il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni sloveno è autorizzato ad approvare, programmare e installare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NO dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione), di cui al paragrafo 4.

l'ecopiastrina deve essere apposta sul parabrezza dell'autoveicolo, deve essere installata come indicato all'allegato D e non è trasferibile.

4. Il conducente di un autocarro immatricolato dopo il 1o ottobre 1990 deve avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP il cui facsimile è riportato all'allegato E, comprovante il livello di emissioni di NO dell'automezzo. Nel caso di autocarri immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presumerà un valore COP pari a 15,8 g/kWh.

5. Il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni sloveno è autorizzato a rilasciare i documenti e la piastrine di cui ai paragrafi da 2 a 4.

6. Per i veicoli che non usano l'ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato e obliterato sull'ecocarta, con una firma che si estenda sia agli ecopunti che all'ecocarta sulla quale sono apposti. La firma può essere sostituita da un timbro.

L'ecocarta recante il numero di ecopunti richiesto è consegnata alle autorità di controllo austriache, contro rilascio di un duplicato e della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Slovenia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NO memorizzati nel-l'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

I veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina prima di entrare in territorio austriaco in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dovranno essere obliterati ecopunti supplementari, apposti su una nuova carta.

7. I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti su strada attraverso l'Austria bensì viaggi bilaterali non soggetti ad ecopunti.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Inssbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Gli ecopunti sono validi dal 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

9. Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti sloveni o da imprese slovene sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento e del sanzionamento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e della Slovenia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna nei limiti della propria giurisdizione, soprattutto provvedendo alla corretta utilizzazione e gestione di ecocarte ed ecopiastrine.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dai valichi di frontiera, a discrezione dello Stato membro, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

10. Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;

b) gli ecopunti ancora a disposizione della Slovenia sono insufficienti;

c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;

d) la Slovenia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;

e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto 2, giustificanti il fatto che l'ecopiastrina é stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;

f) quando l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per il transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta, come previsto dal presente accordo;

b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente incollati;

c) il veicolo non dispone della documentazione atta a dimostrare che non sono necessari ecopunti.

11. Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.

12. Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1o ottobre 1990 che hanno sostituito il motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso, il certificato rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni NO.

13. Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:

i) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;

ii) non sono trasportate merci durante il viaggio;

iii) il veicolo o il veicolo combinato sono in possesso dei documenti di immatricolazione internazionali e delle targhe per l'esportazione.

14. Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati all'allegato A e se il veicolo dispone della relativa documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:

- lettera di vettura, oppure

- ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure

- ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.

15. Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al comitato trasporti Comunità/Slovenia di cui all'articolo 22 dell'accordo sui trasporti, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono intraprese immediatamente e devono risultare commisurate e non discriminatorie.'

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera."

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.

A nome del governo della Repubblica di Slovenia

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