21994A1223(14)

Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1a - Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (OMC-GATT 1994) OMC-"GATT 1994"

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/1994 pag. 0156 - 0183
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 38 pag. 0158
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 38 pag. 0158


ACCORDO SULLE SOVVENZIONI E SULLE MISURE COMPENSATIVE

I MEMBRI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizione di sovvenzione

1.1. Ai fini del presente accordo, s'intende sussistere una sovvenzione qualora:

a) 1) un governo o un organismo pubblico nel territorio di un membro (in appresso, nel presente accordo, denominato «governo») accordi un contributo finanziario, ossia nei casi in cui:

i) una prassi governativa implichi il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);

ii) un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (ad esempio con incentivi fiscali quali crediti d'imposta) (1);

iii) un governo fornisca merci o servizi diversi da infrastrutture generali ovvero proceda all'acquisto di merci;

iv) un governo effettui dei versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine ad un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle illustrate ai punti da i) a iii) che precedono, che di norma spetterebbero al governo e la prassi seguita non differisca per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi;

o

2) venga posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994;

e

b) venga conferito un vantaggio.

1.2. Le sovvenzioni, come definite al paragrafo 1, saranno soggette alle disposizioni della parte II ovvero alle disposizioni della parte III o V soltanto ove si tratti di sovvenzioni specifiche conformemente alle disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 2

Specificità

2.1. Al fine di determinare se una sovvenzione, quale definita al paragrafo 1 dell'articolo 1, sia specifica per un'impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie, (in appresso denominate «certe imprese») nell'ambito della giurisdizione dell'autorità concedente, si applicano i seguenti principi:

a) Ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, limiti esplicitamente l'accesso ad una sovvenzione a certe imprese, tale sovvenzione s'intende specifica.

b) Ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, stabilisca criteri o condizioni (2) oggettivi che disciplinano l'idoneità a ricevere una sovvenzione e l'ammontare della stessa non sussiste il requisito della specificità, purché l'idoneità sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigidamente osservati. I criteri e le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da essere suscettibili di verifica.

c) Ove, in deroga all'apparente constatazione di non specificità risultante dall'applicazione dei principi esposti ai commi a) e b), esistano motivi di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, potranno essere presi in considerazione altri fattori, quali l'utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, l'uso predominante da parte di certe imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a certe imprese, e il modo in cui l'autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere una sovvenzione (3). Nell'applicazione del presente comma, si terrà presente il grado di diversificazione delle attività economiche nella giurisdizione dell'autorità concedente, nonché da quanto tempo è in atto il programma di sovvenzione.

2.2. S'intende specifica una sovvenzione limitata a certe imprese ubicate in una determinata area geografica nell'ambito della giurisdizione dell'autorità concedente. Resta inteso che la definizione o la modifica di aliquote d'imposta di applicazione generale, introdotta da qualsiasi livello governativo che abbia titolo a farlo, non sarà da ritenersi una sovvenzione specifica ai fini del presente accordo.

2.3. Le sovvenzioni che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 3 s'intendono specifiche.

2.4. La determinazione della specificità ai sensi del presente articolo sarà chiaramente suffragata da elementi di prova diretti.

PARTE II SOVVENZIONI VIETATE

Articolo 3

Divieto

3.1. Salvo per quanto disposto dall'accordo sull'agricoltura, sono vietate le seguenti sovvenzioni, ai sensi dell'articolo 1:

a) sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto (4), singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, ai risultati di esportazione, ivi comprese quelle illustrate nell'allegato I (5);

b) sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.

3.2. Ai membri è fatto divieto di concedere o tenere in essere sovvenzioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Rimedi

4.1. Ogniqualvolta un membro abbia ragione di ritenere che una sovvenzione vietata venga accordata o tenuta in essere da un altro membro, esso ha facoltà di richiedere che si proceda a consultazioni con tale altro membro.

4.2. Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 deve includere una relazione sugli elementi di prova disponibili in merito all'esistenza e alla natura della sovvenzione in questione.

4.3. A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il membro sospettato di accordare o tenere in essere la sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel più breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sarà quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione definita di comune accordo.

4.4. Ove entro 30 giorni (6) dalla richiesta di procedere a consultazioni non sia stata raggiunta una soluzione di comune gradimento, i membri che sono parti interessate alle consultazioni hanno facoltà di deferire la questione all'organo di conciliazione («DSB») per l'immediata costituzione di un gruppo speciale, salvo che tale Organo non stabilisca per accordo unanime di non costituirlo.

4.5. All'atto della sua costituzione, il gruppo speciale può richiedere l'assistenza del gruppo permanente di esperti (7) (nel presente accordo denominato «GPE») allo scopo di verificare se la misura in questione sia una sovvenzione vietata. Su richiesta, il GPE procede immediatamente all'esame degli elementi di prova relativi all'esistenza e alla natura della misura in questione, fornendo al membro che la applica o la tiene in essere l'opportunità di dimostrare che non si tratta di una sovvenzione vietata. Il GPE comunica le sue conclusioni al gruppo speciale entro un termine stabilito dallo stesso. Le conclusioni raggiunte dal GPE in merito al fatto che la misura in questione sia o meno una sovvenzione vietata, sono accettate integralmente dal gruppo speciale.

4.6. Il gruppo speciale sottopone la sua relazione finale alle parti interessate. Tale relazione sarà diffusa a tutti i membri entro 90 giorni dalla data della composizione e dalla definizione delle attribuzioni concesse al gruppo speciale.

4.7. Qualora venga accertato che la misura in questione è una sovvenzione vietata, il gruppo speciale emette una raccomandazione affinché il membro che accorda tale sovvenzione provveda a revocarla senza indugio. A questo proposito, il gruppo speciale specifica nella sua raccomandazione il termine entro il quale la misura dev'essere revocata.

4.8. Entro 30 giorni dalla sua distribuzione a tutti i membri, la relazione del gruppo speciale adottata dall'organo di conciliazione («DSB»), salvo che una delle parti interessate nella controversia non notifichi formalmente a tale organo la sua intenzione di interporre appello, ovvero che lo stesso decida per accordo unanime di non adottare la relazione.

4.9. In caso di appello contro la relazione del gruppo speciale, l'organismo di appello emette la sua decisione entro 30 giorni dalla data alla quale la parte in causa notifica formalmente la sua intenzione di interporre appello. Ove l'organismo di appello consideri di non essere in grado di fornire la sua relazione entro tale termine di 30 giorni, esso provvederà a comunicare all'organo di conciliazione in forma scritta i motivi del ritardo, unitamente ad una previsione del termine entro il quale presenterà la relazione. In nessun caso il procedimento può superare i 60 giorni. La relazione d'appello è adottata dall'organo di conciliazione e accettata senza riserve dalle parti interessate nella controversia, salvo che il DSB non decida per accordo unanime di non adottare la relazione entro 20 giorni dalla sua diffusione ai membri (8).

4.10. Qualora la raccomandazione del DSB di conciliazione non venga osservata entro il termine specificato dal gruppo speciale, con decorrenza dalla data di adozione della relazione del gruppo speciale o dell'organismo d'appello, il DSB concede al membro che si ritiene danneggiato l'autorizzazione a prendere contromisure adeguate (9), salvo che lo stesso organo non decida per accordo unanime di respingere la richiesta.

4.11. Qualora una parte interessata alla controversia faccia richiesta di arbitrato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie («DSU»), sarà l'arbitro a determinare se le contromisure sono adeguate (10).

4.12. Ai fini delle vertenze condotte ai sensi del presente articolo, eccezion fatta per le scadenze specificamente indicate nello stesso, i termini applicabili a norma della DSU per la condotta di tali vertenze corrispondono alla metà dei termini previsti nella stessa intesa.

PARTE III SOVVENZIONI PASSIBILI DI AZIONE LEGALE

Articolo 5

Effetti pregiudizievoli

Il ricorso, da parte dei membri, a sovvenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 non deve provocare effetti pregiudizievoli per gli interessi di altri membri, quali:

a) danno all'industria nazionale di un altro membro (11);

b) annullamento o compromissione di vantaggi derivanti, direttamente o indirettamente, ad altri membri ai sensi del GATT 1994, in particolare i vantaggi di concessioni vincolate a norma dell'articolo II del GATT 1994 (12);

c) grave pregiudizio agli interessi di un altro membro (13).

Il presente articolo non si applica a sovvenzioni riguardanti prodotti agricoli, come previsto all'articolo 13 dell'accordo sull'agricoltura.

Articolo 6

Grave pregiudizio

6.1. Esiste un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 5, lettera c) nel caso di:

a) sovvenzionamento totale ad valorem (14) di un prodotto che superi il 5 % (15);

b) sovvenzioni finalizzate a coprire le perdite di gestione sostenute da un'industria;

c) sovvenzioni finalizzate a coprire perdite di gestione sostenute da un'impresa, diverse da misure una tantum, che non sono periodiche né possono essere ripetute per la medesima impresa e vengono adottate esclusivamente in attesa della formulazione di soluzioni a lungo termine e per evitare gravi problemi sociali;

d) remissione diretta di debiti, ossia remissione di debiti verso lo Stato, nonché sussidi a copertura del rimborso di debiti (16).

6.2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non sussiste grave pregiudizio ove il membro sovvenzionante dimostri che la sovvenzione in questione non abbia causato nessuno degli effetti elencati al paragrafo 3.

6.3. Può sussistere un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 5, lettera c) ove si verifichino, singolarmente o congiuntamente, i seguenti casi:

a) la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le importazioni di un prodotto simile di un altro membro nel mercato del membro sovvenzionante;

b) la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le esportazioni di un prodotto simile di un altro membro dal mercato di un paese terzo;

c) la sovvenzione ha come effetto la vendita dei prodotti sovvenzionati a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a prodotti simili di un altro membro nello stesso mercato, ovvero un effetto di compressione o depressione dei prezzi o di riduzione delle vendite nello stesso mercato;

d) la sovvenzione ha come effetto l'aumento della quota di mercato mondiale del membro sovvenzionante per quanto concerne un particolare prodotto di base o una materia prima (17) sovvenzionati, rispetto alla quota media detenuta nel triennio precedente, e tale incremento segue un andamento costante nell'arco di tempo durante il quale sono state accordate sovvenzioni.

6.4. Ai fini del paragrafo 3, lettera b), l'espressione «dirottare o ostacolare le esportazioni» si riferisce ai casi in cui, ferme le disposizioni del paragrafo 7, sia stato dimostrato un cambiamento nelle quote di mercato relative, a svantaggio del prodotto simile non sovvenzionato (nell'arco di un periodo di tempo adeguatamente rappresentativo, sufficiente a dimostrare chiare tendenze nello sviluppo del mercato per il prodotto interessato, che normalmente equivale almeno ad un anno). Con l'espressione «cambiamenti nelle quote di mercato relative» si intendono, tra l'altro, le seguenti situazioni: a) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato registra un incremento; b) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato rimane costante in circostanze nelle quali, in assenza della sovvenzione, sarebbe diminuita; c) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato diminuisce, ma ad un ritmo più lento di come sarebbe stato in mancanza della sovvenzione.

6.5. Ai fini del paragrafo 3, lettera c), l'espressione «vendita a prezzi inferiori» comprende i casi in cui la vendita a prezzi inferiori sia stata dimostrata mediante un confronto dei prezzi del prodotto sovvenzionato con il prezzo di un prodotto analogo non sovvenzionato venduto sullo stesso mercato. Il confronto dovrà essere effettuato allo stesso livello commerciale e in momenti confrontabili, tenendo in debito conto eventuali altri fattori che possono incidere sulla confrontabilità dei prezzi. Tuttavia, qualora non sia possibile un confronto diretto, la vendita a prezzi inferiori può essere dimostrata sulla base del valore delle unità esportate.

6.6. Ciascun membro, nel cui mercato sia presuntamente intervenuto un grave pregiudizio, provvederà, ferme le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato V, a rendere disponibili alle parti di una controversia insorta ai sensi dell'articolo 7, e al gruppo speciale costituito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, tutte le informazioni pertinenti che si possono ottenere in merito ai cambiamenti nelle quote di mercato delle parti in causa, nonché riguardo ai prezzi dei prodotti interessati.

6.7 Non si riscontreranno casi di «dirottamento o impedimento» risultanti in un grave pregiudizio ai sensi del paragrafo 3, ove sussista (18) una delle seguenti circostanze nell'arco del periodo in questione:

a) divieto o restrizione delle esportazioni del prodotto simile dal membro che si ritiene danneggiato, ovvero delle importazioni provenienti da tale membro destinate al mercato di un paese terzo interessato;

b) decisione da parte di un governo importatore che detiene il monopolio commerciale o pratica il commercio di Stato del prodotto interessato di spostare, per motivi non commerciali, la fonte delle importazioni dal membro che si ritiene danneggiato ad un altro paese o paesi;

c) calamità naturali, scioperi, disorganizzazione nei trasporti o altri casi di forza maggiore che incidano in misura sostanziale sulla produzione, le qualità, le quantità o i prezzi del prodotto disponibile per l'esportazione da parte del membro che si ritiene danneggiato;

d) esistenza di accordi che limitano le esportazioni dal membro che si ritiene danneggiato;

e) riduzione volontaria della disponibilità per l'esportazione del prodotto in questione da parte del membro che si ritiene danneggiato (ivi compresa, tra l'altro, una situazione in cui le imprese operanti nel territorio di tale membro abbiano riorientato autonomamente le esportazioni del prodotto verso nuovi mercati);

f) mancata conformità con le norme e altri regolamenti nel paese importatore.

6.8. In assenza delle circostanze citate al paragrafo 7, l'esistenza di un grave pregiudizio dovrebbe essere determinata sulla base delle informazioni presentate al gruppo speciale o ottenute dallo stesso, ivi comprese le informazioni fornite conformemente alle disposizioni dell'allegato V.

6.9. Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni mantenute per i prodotti agricoli, come previsto dall'articolo 13 dell'accordo sull'agricoltura.

Articolo 7

Mezzi di tutela

7.1. Salvo per quanto previsto dall'articolo 13 dell'accordo sull'agricoltura, ogniqualvolta un membro abbia ragione di ritenere che una sovvenzione di cui all'articolo 1, accordata o tenuta in essere da un altro membro, provochi un danno sua industria nazionale, nonché annulli o comprometta un vantaggio, ovvero causi grave pregiudizio, esso ha facoltà di chiedere che si proceda a consultazioni con tale altro membro.

7.2. Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 dovrà includere una relazione sugli elementi di prova disponibili in merito a) all'esistenza e alla natura della sovvenzione in questione e b) al danno causato all'industria nazionale, ovvero all'annullamento o compromissione, o al grave pregiudizio (19) causato agli interessi del membro che richiede di procedere a consultazioni.

7.3. A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il membro sospettato di accordare o tenere in essere la sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel più breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sarà quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione stabilita di comune accordo.

7.4. Ove entro 60 giorni (20) le consultazioni non sfocino in una soluzione di comune gradimento, i membri che sono parti interessate alle consultazioni hanno facoltà di deferire la questione all'organo di conciliazione (DSB) per l'immediata costituzione di un gruppo speciale, salvo che lo stesso DSB non decida per accordo unanime di non costituirlo. La composizione del gruppo speciale e le sue attribuzioni saranno fissate entro 15 giorni dalla data della sua costituzione.

7.5. Il gruppo speciale procede all'esame della questione e presenta una relazione finale alle parti interessate nella controversia. La relazione è diffusa a tutti i membri entro 120 giorni dalla data della composizione e della definizione delle attribuzioni concesse al gruppo speciale.

7.6. Entro 30 giorni dalla sua distribuzione a tutti i membri, la relazione del gruppo speciale è adottata dal DSB (21), a meno che una delle parti implicate nella controversia non notifichi formalmente allo stesso la sua decisione di interporre appello, ovvero che il DSB decida per accordo unanime di non adottare la relazione.

7.7. In caso di appello contro la relazione del gruppo speciale, l'organismo di appello emette la sua decisione entro 60 giorni dalla data alla quale la parte in causa notifica formalmente la sua intenzione di interporre appello. Ove l'organismo di appello consideri di non essere in grado di fornire la sua relazione entro tale termine di 60 giorni, esso provvede a comunicare al DSB in forma scritta i motivi del ritardo, unitamente ad una previsione del termine entro il quale presenterà la relazione. In nessun caso il procedimento potrà superare i 90 giorni. La relazione d'appello è adottata dal DSB e accettata senza riserve dalle parti implicate nella controversia, salvo che il DSB non decida per accordo unanime di non adottare tale relazione entro 20 giorni dalla sua diffusione ai membri (21).

7.8. Qualora venga adottata la relazione del gruppo speciale o dell'organismo di appello, nella quale si specifichi che una sovvenzione abbia causato effetti pregiudizievoli per gli interessi di un altro membro ai sensi dell'articolo 5, il membro che accorda o mantiene tale sovvenzione prende misure adeguate per eliminare tali effetti pregiudizievoli o provvede a revocare la sovvenzione.

7.9. Qualora il membro in questione non abbia preso misure adeguate per eliminare gli effetti pregiudizievoli della sovvenzione o per revocarla entro sei mesi dalla data alla quale l'organo di conciliazione adotta la relazione del gruppo speciale o dell'organismo d'appello, e in assenza di un accordo di compensazione, l'organo di conciliazione conferisce al membro che si ritiene danneggiato l'autorizzazione a prendere adeguate contromisure, commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza, a meno che lo stesso organo di conciliazione non stabilisca per accordo unanime di respingere la richiesta.

7.10. Qualora una parte implicata nella controversia faccia richiesta di arbitrato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, dell'intesa sulla risoluzione delle controversie, sarà l'arbitro a determinare se le contromisure sono commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza.

PARTE IV SOVVENZIONI NON PASSIBILI DI AZIONE LEGALE

Articolo 8

Definizione di sovvenzioni non passibili di azione legale

8.1. Sono da considerarsi non passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni (22):

a) sovvenzioni che non siano specifiche ai sensi dell'articolo 2;

b) sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2, ma che soddisfino le condizioni previste al paragrafo 2, lettere a), b) o c) che seguono.

8.2. In deroga alle disposizioni delle parti III e V, non sono passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni:

a) assistenza per attività di ricerca svolte da imprese o da istituti di formazione di istruzione superiore o di ricerca sulla base di contratti stipulati con imprese, ove (23), (24), (25):

l'assistenza non rappresenti (26) più del 75 % dei costi di ricerca industriale (27), ovvero il 50 % dei costi dell'attività di sviluppo precompetitiva (28), (29);

e purché tale assistenza sia limitata esclusivamente a quanto segue:

i) costo del personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, impiegato esclusivamente nell'attività di ricerca);

ii) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati in forma esclusiva e permanente (salvo quando alienati su base commerciale) per l'attività di ricerca;

iii) costi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, ivi compresa l'acquisizione di dati di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;

iv) spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza diretta dell'attività di ricerca;

v) altri costi di gestione (ad esempio per materiali, forniture e simili) sostenute in conseguenza diretta dell'attività di ricerca.

b) assistenza a favore di regioni svantaggiate nel territorio di un membro, fornita nell'ambito di un quadro generale di sviluppo regionale (30), di carattere non specifico (ai sensi dell'articolo 2) e limitata a regioni in possesso dei requisiti, fermo restando che:

i) ciascuna regione svantaggiata dev'essere un'area geografica continua chiaramente delimitata con un'identità amministrativa ed economica ben definibile;

ii) la regione è considerata svantaggiata sulla base di criteri neutri e oggettivi (31), dai quali risulta evidente che le difficoltà dell'area non derivano da circostanze temporanee; i criteri devono essere enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati;

iii) i criteri devono includere una valutazione dello sviluppo economico, basata almeno su uno dei seguenti fattori:

- reddito pro capite, o reddito familiare pro capite, o PNL pro capite, che non dev'essere superiore all'85 % della media del territorio interessato;

- tasso di disoccupazione, che dev'essere pari almeno al 110 % della media del territorio interessato;

c) assistenza finalizzata a promuovere l'adeguamento degli impianti esistenti (32) ai nuovi obblighi in materia ambientale imposti da leggi e/o regolamenti e che risultano in maggiori vincoli e oneri finanziari per le imprese, purché tale assistenza:

i) sia una misura una tantum e non ricorrente; e

ii) sia limitata al 20 % del costo dell'adattamento; e

iii) non copra il costo di sostituzione e di gestione dell'investimento assistito, che dev'essere totalmente a carico delle imprese; e

iv) sia direttamente collegata e proporzionata alla riduzione delle nocività e dell'inquinamento pianificata dall'impresa, e non si riferisca a eventuali risparmi ottenibili nei costi di produzione;

v) sia disponibile per tutte le imprese che possono adottare le nuove attrezzature e/o i nuovi processi di produzione.

8.3. Un programma di sovvenzioni per il quale si invochino le disposizioni del paragrafo 2 deve essere notificato al comitato prima della sua attuazione, conformemente alle disposizioni della parte VII. La notifica deve essere sufficientemente dettagliata, al fine di consentire agli altri membri di valutare la conformità del programma con le condizioni e i criteri esposti nelle disposizioni pertinenti del paragrafo 2. I membri inoltre provvedono a fornire al comitato aggiornamenti annuali di tali notifiche, in particolare fornendo informazioni in merito alla spesa globale per ciascun programma e a eventuali modifiche apportate al programma. Gli altri membri hanno il diritto di chiedere informazioni su singoli casi di sovvenzioni concesse a norma di un programma oggetto di notifica (33).

8.4. Su richiesta di un membro, il segretariato procede all'esame di una notifica effettuata ai sensi del paragrafo 3 e, ove necessario, chiede ulteriori informazioni al membro sovvenzionante in merito al programma notificato oggetto di esame, provvedendo in seguito a comunicare le proprie conclusioni al comitato. Quest'ultimo, su richiesta, esamina prontamente le conclusioni del segretariato (o, se non è stata richiesta una verifica da parte del segretariato, la notifica stessa) nell'intento di accertare se siano stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 2. La procedura prevista nel presente paragrafo è completata al più tardi alla prima riunione regolare del comitato successiva alla notifica di un programma di sovvenzioni, purché sia trascorso un intervallo di almeno due mesi tra la notifica e la riunione del comitato. La procedura di verifica descritta nel presente paragrafo si applica inoltre, su richiesta, a eventuali modifiche sostanziali di un programma notificate negli aggiornamenti annuali di cui al paragrafo 3.

8.5. Su richiesta di un membro, l'accertamento effettuato dal comitato, di cui al paragrafo 4, ovvero il mancato accertamento da parte dello stesso, nonché la violazione, in singoli casi, delle condizioni esposte in un programma oggetto di notifica sono sottoposti a procedura vincolante di arbitrato. Il collegio arbitrale presenta le sue conclusioni ai membri entro 120 giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta ad arbitrato. Salvo per quanto diversamente disposto nel presente paragrafo, le procedure di arbitrato che si tengono a norma dello stesso sono soggette all'intesa sulla risoluzione delle controversie.

Articolo 9

Consultazioni e mezzi di tutela autorizzati

9.1. Qualora, nel corso dell'attuazione di un programma di cui all'articolo 8, paragrafo 2, nonostante tale programma sia conforme ai criteri esposti nello stesso paragrafo, un membro abbia motivo di ritenere che tale programma abbia provocato gravi effetti pregiudizievoli per la sua industria nazionale, tali da provocare danni ai quali difficile porre rimedio, esso può chiedere di procedere a consultazioni con il membro che concede o mantiene in essere la sovvenzione.

9.2. A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il membro che concede o tiene in essere il programma di sovvenzioni in questione deve avviare le consultazioni nel più breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sarà quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione di comune gradimento.

9.3. Ove entro 60 giorni dalla richiesta di procedere a consultazioni ai sensi del paragrafo 2 non si pervenga ad una soluzione di comune gradimento, il membro richiedente ha facoltà di deferire la questione al comitato.

9.4. Nei casi in cui una questione venga deferita al comitato, quest'ultimo procede immediatamente all'esame dei fatti e degli elementi di prova a dimostrazione degli effetti di cui al paragrafo 1. Ove il comitato accerti l'esistenza di tali effetti pregiudizievoli, raccomanderà al membro sovvenzionante di modificare il programma in modo da eliminarli. Il comitato presenterà le sue conclusioni entro 120 giorni dalla data alla quale la questione è stata portata alla sua attenzione ai sensi del paragrafo 3. Qualora la raccomandazione non venga osservata entro sei mesi, il comitato conferirà al membro richiedente l'autorizzazione a prendere adeguate contromisure, commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza.

PARTE V MISURE COMPENSATIVE

Articolo 10

Applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (34)

I membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che l'imposizione di un dazio compensativo (35) su qualsivoglia prodotto del territorio di un membro, importato nel territorio di un altro membro, sia conforme alle disposizioni dell'articolo VI del GATT 1994 e ai termini del presente accordo. Si potranno istituire dazi compensativi esclusivamente a seguito di inchieste aperte (36) e condotte conformemente alle disposizioni del presente accordo e dell'accordo sull'agricoltura.

Articolo 11

Inizio della procedura e successiva inchiesta

11.1. Salvo quanto disposto dal paragrafo 6, l'apertura di un'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una sovvenzione addotta avviene di norma a seguito di domanda scritta presentata dall'industria nazionale interessata o per suo conto.

11.2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere prove sufficienti relative all'esistenza (a) di una sovvenzione e, ove possibile, al suo ammontare, (b) del pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 così come interpretato nel presente accordo e (c) del nesso di causalità fra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione, non suffragata dalle relative prove, non può considerarsi sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dal presente paragrafo. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente possa ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:

i) identità del richiedente con una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile da parte del richiedente stesso. Ove la domanda scritta venga presentata per conto dell'industria nazionale, essa deve definire l'industria per conto della quale è presentata la domanda sulla base di un elenco di tutti i produttori nazionali noti (ovvero associazioni di produttori nazionali) del prodotto similare e, nei limiti del possibile, una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori;

ii) descrizione completa del prodotto ritenuto sovvenzionato, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore straniero noto, corredati di un elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione;

iii) elementi di prova concernenti l'esistenza, l'ammontare e la natura della sovvenzione in questione;

iv) prove del fatto che un presunto danno ad un'industria nazionale sia dovuto agli effetti delle sovvenzioni accordate a determinate importazioni sovvenzionate; tali prove comprendono informazioni sull'evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di sovvenzione, sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato nazionale e sul conseguente impatto di tali importazioni sull'industria nazionale, effetti evidenziati dai pertinenti fattori e indici che influiscono sull'andamento dell'industria nazionale, come quelli elencati all'articolo 15, paragrafi 2 e 4.

11.3. Spetta alle autorità esaminare l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova addotti nella domanda per determinare se siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

11.4. Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 può essere aperta solo se le autorità hanno accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla domanda espresso (37) dai produttori nazionali del prodotto simile, che la domanda stessa è presentata dall'industria nazionale o per suo conto (38). La domanda s'intende presentata «dall'industria nazionale o per suo conto» se riceve il sostegno di quei produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte di industria nazionale che ha espresso sostegno o opposizione alla domanda. Tuttavia l'inchiesta non può essere aperta qualora i produttori nazionali che sostengono espressamente la domanda rappresentino meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile facente capo all'industria nazionale.

11.5. Salve nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità devono astenersi dal pubblicizzare la domanda di avvio dell'inchiesta.

11.6. Qualora, in casi particolari, le autorità interessate decidano di avviare un'inchiesta senza aver ricevuto una domanda scritta in tal senso da un'industria nazionale o per suo conto, esse procedono solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza della sovvenzione, del pregiudizio e del nesso di causalità di cui al paragrafo 2, che giustifichino l'apertura dell'inchiesta.

11.7. Degli elementi di prova dell'esistenza della sovvenzione e del pregiudizio si terrà conto simultaneamente sia a) per decidere se aprire o no l'inchiesta, sia b) successivamente, nel corso dell'inchiesta stessa, a partire, al più tardi, dalla prima data in cui possono essere applicate le misure provvisorie in conformità delle disposizioni del presente accordo.

11.8. Nei casi in cui i prodotti non siano importati direttamente dal paese di origine ma siano esportati da un paese intermedio verso il membro importatore, il presente accordo s'intende pienamente applicabile e la transazione o le transazioni, ai fini del presente accordo, saranno considerate come se avessero avuto luogo tra il paese d'origine e il membro importatore.

11.9. Le autorità devono respingere una domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non appena si convincano che gli elementi di prova relativi alla sovvenzione o al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare la prosecuzione della procedura. La chiusura dell'inchiesta sarà immediata qualora l'ammontare della sovvenzione sia minimo o qualora il volume delle importazioni sovvenzionate, effettive o potenziali, o il pregiudizio, siano di entità trascurabile. Ai fini del presente paragrafo, l'ammontare della sovvenzione è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem.

11.10. L'inchiesta non osta alle procedure di sdoganamento.

11.11. Salvo circostanze particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno, e comunque al più tardi entro 18 mesi dalla loro apertura.

Articolo 12

Elementi di prova

12.1. Ai membri e a tutte le parti interessate da un'inchiesta in merito a dazi compensativi è data notifica delle informazioni richieste dalle autorità e ampia possibilità di presentare in forma scritta tutti gli elementi di prova che esse ritengano pertinenti rispetto all'inchiesta in questione.

12.1.1. Gli esportatori, i produttori stranieri o i membri interessati che riceveranno il questionario relativo ad un'inchiesta in merito a dazi compensativi avranno un termini di almeno 30 giorni per la risposta (39). L'eventuale richiesta di proroga del termine di 30 giorni riceverà la debita attenzione e, se adeguatamente motivata, darà luogo alla concessione della proroga nei limiti del possibile.

12.1.2. Fermo restando l'obbligo di tutelare le informazioni riservate, gli elementi di prova presentati in forma scritta da uno dei membri o da una delle parti interessate sono tempestivamente trasmessi agli altri membri o parti coinvolti nell'inchiesta.

12.1.3. Non appena avviata un'inchiesta, le autorità trasmettono il testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, agli esportatori noti (40) e alle autorità del membro esportatore, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. L'esigenza di tutelare le informazioni riservate sarà tenuta nel debito conto, come previsto dal paragrafo 4.

12.2. I membri interessati e le parti interessate hanno inoltre il diritto, giustificandone il motivo, di presentare le informazioni oralmente. In tal caso, a tali membri e parti interessati sarà richiesto in seguito di trasporre in forma scritta le rispettive dichiarazioni. La decisione delle autorità inquirenti si potrà basare esclusivamente su informazioni ed argomenti contenuti nelle registrazioni scritte dell'autorità fornite ai membri interessati e alle parti interessate coinvolti nell'inchiesta, tenendo in debito conto l'esigenza di tutelare le informazioni confidenziali.

12.3. Nei limiti del possibile, le autorità danno tempestivamente a tutti i membri interessati e alle parti interessate la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di natura riservata secondo la definizione del paragrafo 4, che siano pertinenti per la preparazione delle loro argomentazioni e utilizzate dalle autorità nell'ambito di un'inchiesta in materia di dazi compensativi, consentendo alle parti di predisporre le loro difese sulla base di tali informazioni.

12.4. Tutti i dati che per loro stessa natura sono riservati (ad esempio perché la loro divulgazione garantirebbe un notevole vantaggio competitivo a un concorrente o, al contrario, pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta), o che sono stati forniti in via riservata dalle parti interessate dall'inchiesta, previa presentazione di fondati motivi devono essere trattati come tali dalle autorità, e non dovranno essere divulgati senza l'espresso consenso della parte che li ha forniti (41).

12.4.1. Le autorità chiedono ai membri o alle parti interessate che hanno fornito informazioni di natura riservata di farne un compendio non riservato, sufficientemente dettagliato da consentire un'adeguata comprensione della sostanza delle informazioni fornite in via riservata. In casi eccezionali, tali membri o parti possono specificare che le informazioni in questione non si prestano ad essere riassunte, e dovranno allora fornire i motivi che giustificano tale impossibilità.

12.4.2. Ove le autorità ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte che ha fornito le informazioni non sia disposta a renderle pubbliche o ad autorizzarne la divulgazione in forma generalizzata o sintetica, esse possono non tener conto di tali informazioni, salvo dimostrazione convincente, da parte di fonti attendibili, dell'esattezza delle stesse (42).

12.5. Salvo nei casi di cui al paragrafo 7, le autorità devono accertarsi, nel corso di un'inchiesta, dell'esattezza delle informazioni fornite dai membri interessati o dalle parti interessate e sulle quali basano le proprie conclusioni.

12.6. Le autorità inquirenti possono svolgere le indagini necessarie nel territorio di altri membri, sempreché ne informino in tempo utile il membro in questione, e che quest'ultimo non si opponga all'indagine. Le autorità possono inoltre svolgere indagini nei locali di un'azienda ed esaminarne le scritture ove (a) l'azienda accetti e (b) il membro in questione ne sia informato e non vi si opponga. Alle indagini svolte nei locali di un'azienda si applicano le procedure descritte nell'allegato VI. Salvo restando l'obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, le autorità dovranno rendere disponibili o garantire la divulgazione dei risultati di tali indagini, ai sensi del paragrafo 8, alle aziende alle quali si riferiscono, oltre a metterli a disposizione dei richiedenti.

12.7. Ove un membro interessato o una parte interessata rifiuti o comunque non dia accesso alle necessarie informazioni entro un termine ragionevole, ovvero impedisca le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili.

12.8. Prima di prendere la decisione definitiva, le autorità informano tutti i membri e le parti interessate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si baserà la loro decisione di applicare o non applicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perché le parti possano difendere i loro interessi.

12.9. Ai fini del presente accordo, l'espressione «parti interessate» s'intende comprendere:

i) un esportatore o produttore straniero o l'importatore di un prodotto oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione;

ii) un produttore del prodotto simile nel membro importatore, ovvero un'associazione commerciale o di categoria, i cui membri siano in maggioranza produttori del prodotto simile nel territorio dell'importatore membro.

L'elenco che precede non impedisce ai membri di consentire che in tale elenco siano inclusi come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati.

12.10. Le autorità danno agli utenti industriali del prodotto oggetto d'inchiesta, nonché alle organizzazioni che rappresentano i consumatori se si tratta di un prodotto normalmente distribuito al dettaglio, la possibilità di fornire informazioni di pertinenza per l'inchiesta, relativa alla sovvenzione, al pregiudizio e al nesso di causalità.

12.11. Le autorità tengono nel debito conto eventuali difficoltà incontrate dalle parti interessate, e in particolare dalle piccole imprese, nel fornire le informazioni richieste, e offrono ogni possibile assistenza.

12.12. Le procedure di cui sopra non sono intese ad impedire alle autorità di un membro di procedere con celerità all'apertura di un'inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo.

Articolo 13

Consultazioni

13.1. Non appena possibile, successivamente all'accettazione di una domanda a norma dell'articolo 11, e in ogni caso prima dell'apertura dell'inchiesta, i membri i cui prodotti possano essere oggetto di tale inchiesta saranno invitati a procedere a consultazioni, nell'intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e di pervenire ad una soluzione di comune accordo.

13.2. Inoltre, per tutta la durata dell'inchiesta, ai membri i cui prodotti ne siano oggetto è offerta un'adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata (43).

13.3. Salvo restando l'obbligo di concedere una ragionevole opportunità di procedere a consultazioni, le presenti disposizioni in materia non sono intese a impedire alle autorità di un membro di procedere con celerità all'apertura di un'inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, in conformità delle disposizioni del presente accordo.

13.4. Un membro che intenda aprire un'inchiesta o abbia in corso un inchiesta consente, su richiesta, al membro o ai membri i cui prodotti sono oggetto dell'inchiesta, di prendere conoscenza di elementi di prova non riservati, ivi compreso il compendio non riservato di informazioni confidenziali, utilizzati per l'apertura o lo svolgimento dell'inchiesta.

Articolo 14

Calcolo dell'importo della sovvenzione in termini di vantaggio conferito al beneficiario

Ai fini della parte V, qualsiasi metodo utilizzato dall'autorità inquirente per calcolare il vantaggio derivante al beneficiario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, è previsto nella legislazione nazionale ovvero nei regolamenti di attuazione del membro interessato, e la sua applicazione per ciascun caso particolare è trasparente e adeguatamente illustrata. Inoltre il metodo è conforme alle indicazioni che seguono:

a) il conferimento di capitale azionario da parte del governo non s'intende conferire un vantaggio, a meno che la decisione di investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento (ivi compreso il conferimento di capitale di rischio) di investitori privati nel territorio del membro interessato;

b) un prestito statale non s'intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo di interessi versato sul finanziamento statale dall'azienda beneficiaria del prestito e l'importo che la stessa avrebbe versato su un analogo prestito commerciale reperito sul mercato. In questo caso il vantaggio corrisponderà alla differenza tra i due importi;

c) una garanzia su prestiti da parte di un governo non s'intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo di interessi versato dall'azienda beneficiaria su un prestito garantito dal governo e l'importo che la stessa avrebbe versato su un prestito commerciale comparabile in mancanza di una garanzia del governo. In questo caso il vantaggio corrisponderà alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;

d) la fornitura di merci o servizi ovvero l'acquisto di merci da parte di un governo non s'intende conferire un vantaggio a meno che tale fornitura venga effettuata a fronte di un compenso inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ovvero che l'acquisto venga effettuato a fronte di un compenso superiore all'importo che sarebbe adeguato. L'adeguatezza del compenso sarà determinata in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto (ivi compresi prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita).

Articolo 15

Determinazione del danno (44)

15.1. La determinazione di un danno ai fini dell'articolo VI del GATT 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili (45) sul mercato interno e b) della conseguente incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti.

15.2. Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, le autorità incaricate dell'inchiesta esaminano se c'è stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in termini assoluti che in rapporto alla produzione o al consumo dell'importatore membro. Quanto all'effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, le autorità inquirenti esaminano se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile dell'importatore membro, oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno solo, o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

15.3. Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di un'inchiesta in materia di dazi compensativi, le autorità inquirenti possono determinarne cumulativamente gli effetti solo se rilevano che (a) l'importo della sovvenzione determinato per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione è superiore a quello minimo definito dall'articolo 11, paragrafo 9, a fronte di un volume d'importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e (b) è opportuno procedere all'accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati e tra questi e il prodotto interno simile.

15.4. L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria nazionale interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dei profitti, della produttività, della redditività degli investimenti o dell'utilizzazione della capacità; dei fattori che incidono sui prezzi interni; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilità di capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, di un possibile aumento dell'onere sui programmi di sostegno governativi. Questo elenco non è esauriente, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

15.5. Il fatto che le importazioni sovvenzionate siano causa, per gli effetti (46) delle sovvenzioni stesse, di un danno nel senso indicato nel presente accordo, deve essere dimostrato. La dimostrazione del nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il danno arrecato all'industria nazionale deve basarsi sull'esame di tutti i pertinenti elementi di prova presentati alle autorità, le quali dovranno esaminare, oltre alle importazioni sovvenzionate, anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano danno all'industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni sovvenzionate. Tra questi fattori possono rientrare, tra l'altro: il volume e i prezzi di importazioni non sovvenzionate del prodotto in questione, una contrazione della domanda o mutamenti nell'andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori nazionali e stranieri e concorrenza fra gli stessi, sviluppi tecnologici nonché le prestazioni dell'industria nazionale in materia di esportazioni e produttività.

15.6. L'effetto delle importazioni sovvenzionate deve essere accertato in relazione alla produzione nazionale del prodotto simile, ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione e i risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono da accertare esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere forniti i dati necessari.

15.7. La minaccia di un danno rilevante deve essere determinata sulla base di fatti e non su semplici presunzioni, congetture o remote possibilità. Un mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione causerebbe un danno deve essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come imminente. Nel decidere se sussista una minaccia di danno rilevante le autorità debbono verificare, tra gli altri, i seguenti fattori:

i) natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione ed effetti che potrebbero derivarne sugli scambi;

ii) notevole incremento, sul mercato interno, di importazioni sovvenzionate, indice del probabile sostanziale incremento delle importazioni;

iii) una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento di esportazioni sovvenzionate nel mercato dell'importatore membro, tenuto conto della disponibilità di altri mercati di esportazione ad assorbire esportazioni supplementari;

iv) il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili di esercitare un forte effetto depressivo o di congelamento sui prezzi interni e tali da promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e

v) le scorte dei prodotti oggetto d'inchiesta.

Nessuno dei predetti fattori costituisce, singolarmente, una base di giudizio determinante; tuttavia, nel loro insieme, essi dovranno portare a concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali deriverebbe un danno rilevante senza un intervento protettivo.

15.8. Nei casi in cui le importazioni sovvenzionate minacciano di arrecare un danno, si deve esaminare e decidere con particolare attenzione l'applicazione di misure compensative.

Articolo 16

Definizione di industria nazionale

16.1. Ai fini del presente accordo, l'espressione «industria nazionale» s'intende indicare, salvo per quanto disposto dal paragrafo 2 che segue, l'insieme dei produttori nazionali di prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale di tali prodotti, fermo restando che ove i produttori siano collegati (47) agli esportatori o agli importatori, ovvero siano essi stessi importatori del prodotto presuntamente sovvenzionato, l'espressione «industria nazionale» può intendersi come indicante il resto dei produttori.

16.2. In casi eccezionali il territorio di un membro può essere suddiviso, per la produzione in questione, in due o più mercati in concorrenza tra loro, e in tal caso i produttori all'interno di ciascuno di tali mercati possono essere considerati un'industria separata se: a) i produttori che operano all'interno di tale mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto in questione in quello stesso mercato, e b) la domanda di quel mercato non è soddisfatta in misura determinante dai produttori del prodotto in questione con sede in altra parte del territorio. Nei casi suddetti il danno potrà ritenersi sussistente anche se gran parte dell'industria nazionale complessiva non ne sia stata interessata, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in quel singolo mercato e che inoltre tali importazioni causino danno ai produttori della totalità o quasi della produzione di quel mercato.

16.3. Nei casi in cui per industria nazionale s'intendono i produttori di una determinata zona, e cioè di un mercato secondo la definizione del paragrafo 2 che precede, la riscossione dei dazi compensativi riguarda soltanto i prodotti in questione inviati in tale zone per il consumo finale. Se il diritto costituzionale dell'importatore membro non consente la riscossione dei dazi compensativi sulla base di tale criterio, l'importatore membro può riscuotere i dazi compensativi senza limitazione solo nei seguenti casi: a) se è stata data agli esportatori la possibilità di cessare l'esportazione a prezzi sovvenzionati nella zona interessata, ovvero di dare garanzie a norma dell'articolo 18 del presente accordo, e non siano state date tempestivamente adeguate garanzie in tal senso, e (b) se l'impossibilità di riscuotere tali dazi riguarda soltanto i prodotti di determinati produttori che riforniscono la zona in questione.

16.4. Qualora due o più paesi abbiano raggiunto, ai sensi del paragrafo 8, lettera a) dell'articolo XXIV del GATT 1994, un grado d'integrazione tale da presentare le caratteristiche di un unico mercato unificato, è da considerarsi industria nazionale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 che precedono quella dell'intera zona di integrazione.

16.5. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 6.

Articolo 17

Misure provvisorie

17.1. Potranno essere applicate misure provvisorie solo qualora:

a) sia stata avviata un'inchiesta in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, ne sia stata data pubblica notifica e i membri e le parti interessati abbiano avuto adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni;

b) sia stata accertata in via preliminare l'esistenza di una sovvenzione e del conseguente danno arrecato a un'industria nazionale dalle importazioni sovvenzionate; e

c) le autorità interessate ritengano necessarie tali misure per impedire che sia arrecato un danno nel corso dell'inchiesta.

17.2. Le misure provvisorie prendono la forma di dazi compensativi provvisori, garantiti da deposito in contanti o cauzione, pari all'importo della sovvenzione provvisoriamente stimato.

17.3. L'applicazione di misure provvisorie non può avvenire prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di apertura dell'inchiesta.

17.4. L'applicazione di misure provvisorie è limitata al periodo più breve possibile, che non superi i quattro mesi.

17.5. Per l'applicazione delle misure provvisorie valgono le pertinenti disposizioni dell'articolo 19.

Articolo 18

Impegni

18.1. La procedura potrà (48) essere sospesa o chiusa senza l'applicazione di misure provvisorie o di dazi compensativi all'atto dell'assunzione volontaria di impegni soddisfacenti in base ai quali:

a) il governo dell'esportatore membro accetti di sopprimere o limitare la sovvenzione o di prendere altre misure in merito ai suoi effetti; o

b) l'esportatore accetti di rivedere i suoi prezzi, in modo tale che le autorità inquirenti giungano alla conclusione che non sussiste più l'effetto dannoso della sovvenzione. Gli aumenti di prezzo conseguenti all'assunzione di tale impegno non dovranno essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo della sovvenzione. Ove tali aumenti siano sufficienti ad eliminare il danno a carico dell'industria nazionale, è auspicabile che essi siano inferiori all'importo della sovvenzione.

18.2. Gli impegni saranno richiesti o accettati soltanto ove le autorità dell'importatore membro abbiano accertato in via preliminare l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio arrecato dalla stessa e, nel caso di impegni assunti da esportatori, abbiano ottenuto il consenso dell'esportatore membro.

18.3. Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accettati ove le autorità dell'importatore membro ritengano impossibile la loro accettazione, ad esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, tra cui quelli di ordine generale. Se del caso, e ove possibile, le autorità comunicheranno all'esportatore i motivi che le hanno indotte a ritenere inopportuna l'accettazione dell'impegno, consentendogli, nella misura del possibile, di presentare le sue osservazioni in merito.

18.4. Nel caso in cui l'impegno venga accettato, l'inchiesta sull'esistenza della sovvenzione e del danno sarà comunque portata a termine se l'esportatore membro lo desidera o se così decide l'importatore membro. In tal caso, se si accerta che la sovvenzione o il relativo danno non sussistono, l'impegno decade automaticamente, salvo i casi in cui si giunge a tale conclusione principalmente in virtù dell'esistenza di un impegno. In questi casi le autorità interessate potranno esigere che sia tenuto in essere per un congruo periodo di tempo un impegno conforme alle disposizioni del presente accordo. Ove sia accertata l'esistenza della sovvenzione e di un danno, l'impegno assunto sarà tenuto in essere conformemente ai termini dello stesso e alle disposizioni del presente accordo.

18.5. Le autorità dell'importatore membro potranno proporre l'assunzione di impegni in materia di prezzi, senza che all'esportatore incomba l'obbligo di assumerli. Il fatto che il governo o l'esportatore non assumano tali impegni o non accettino la proposta di farlo non può in alcun modo pregiudicare l'esame della vertenza. Tuttavia le autorità sono libere di decidere che la minaccia di un danno sia più probabile se continuano le importazioni sovvenzionate.

18.6. Le autorità di un importatore membro possono richiedere ad un governo o ad un esportatore, di cui hanno accettato l'assunzione d'impegno, di fornire informazioni periodiche circa l'adempimento di tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso di violazione dell'impegno assunto, le autorità dell'importatore membro possono, a norma del presente accordo e in conformità con le sue disposizioni, prendere provvedimenti d'urgenza che potranno consistere nell'applicazione immediata di misure provvisorie, sulla base delle informazioni note più attendibili. In tali casi potranno essere riscossi diritti definitivi, conformemente al presente accordo, sui prodotti destinati al consumo non oltre i 90 giorni prima dell'applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale imposizione retroattiva non può applicarsi alle importazioni effettuate prima della violazione dell'impegno.

Articolo 19

Imposizione e riscossione di dazi compensativi

19.1. Ove, dopo che si siano compiuti ragionevoli sforzi per portare a termine le consultazioni, un membro stabilisca in via definitiva l'esistenza e l'importo della sovvenzione e concluda che, per effetto della stessa, le importazioni sovvenzionate causano un danno, lo stesso membro può imporre un dazio compensativo conformemente alle disposizioni del presente articolo, salvo revoca della sovvenzione o delle sovvenzioni.

19.2. La decisione di imporre o meno un dazio compensativo nei casi in cui sussistano tutti i presupposti, così come la decisione di applicare un dazio compensativo pari o inferiori all'importo della sovvenzione, spetta alle autorità dell'importatore membro. È opportuno che l'applicazione sia facoltativa nella giurisdizione territoriale di tutti i membri e che l'importo del dazio sia inferiore all'importo totale della sovvenzione, se tale minor importo è comunque sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale, e che si adottino procedure che consentano alle autorità interessate di tenere in debito conto le dichiarazioni delle parti nazionali interessate (49) i cui interessi possano risentire negativamente dell'imposizione di un dazio compensativo.

19.3. Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio compensativo verrà riscosso, per l'importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto che sono risultate sovvenzionate e causa di danno, qualunque ne sia la provenienza, salvo per quelle provenienti da soggetti che abbiano rinunciato alle sovvenzioni in questione e dei quali sia stata accettata l'assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi del presente accordo. Un esportatore, le cui esportazioni siano soggette ad un dazio compensativo definitivo ma che non sia stato effettivamente sottoposto ad inchiesta per motivi diversi da un rifiuto a collaborare, avrà diritto ad un rapido esame affinché le autorità inquirenti stabiliscano prontamente un'aliquota individuale per il dazio compensativo da applicare a tale esportatore.

19.4. L'importo del dazio compensativo riscosso (50) su un prodotto importato non potrà superare l'importo della sovvenzione di cui si sia constatata l'esistenza, calcolato in termini di sovvenzione per unità di prodotto sovvenzionato ed esportato.

Articolo 20

Retroattività

20.1. Le misure provvisorie e i dazi compensativi saranno applicati solo ai prodotti destinati al consumo dopo l'entrata in vigore della decisione presa a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 e dell'articolo 19, paragrafo 1, rispettivamente, restando salve le eccezioni specificate nel presente articolo.

20.2. Qualora sia stata accertata in via definitiva l'esistenza di un danno (e non nel semplice caso di minaccia di danno o di sensibile ritardo nell'impianto di un'industria), oppure, in caso di accertamento definitivo di una minaccia di danno, qualora vi siano importazioni sovvenzionate che, in assenza delle misure provvisorie, avrebbero portato ad accertare l'esistenza di un danno, i dazi compensativi potranno essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale siano state applicate le eventuali misure provvisorie.

20.3. Se il dazio compensativo definitivo è superiore a quello garantito da deposito in contanti o cauzione, la differenza non sarà riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore a quello garantito da deposito in contanti o cauzione, sarà rimborsata la differenza o tempestivamente restituita la cauzione prestata.

20.4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora sia stata accertata la minaccia di un danno o di un sensibile ritardo (senza che il danno si sia ancora verificato), il dazio compensativo definitivo potrà essere applicato solo a partire dalla data di accertamento della minaccia di danno o di sensibile ritardo; l'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo.

20.5. L'eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo, qualora l'accertamento definitivo dia esito negativo.

20.6. In circostanze critiche, qualora le autorità accertino, in relazione al prodotto sovvenzionato in questione, l'esistenza di un danno difficilmente riparabile causato da importazioni massicce, effettuate in un periodo relativamente breve, di un prodotto che gode di sovvenzioni versate o accordate in contrasto con le disposizioni del GATT 1994 e del presente accordo, e ove appaia necessario, onde impedire il verificarsi di tale danno, imporre retroattivamente dazi compensativi su tali importazioni, il dazio compensativo definitivo potrà essere imposto sulle importazioni destinate al consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 21

Durata e riesame dei dazi compensativi e degli impegni

21.1. Un dazio compensativo resta in vigore per il tempo e nella misura necessari a neutralizzare la sovvenzione che è causa del danno.

21.2. Qualora vi siano motivi per farlo, le autorità riesaminano la necessità di tenere in essere il dazio agendo di propria iniziativa ovvero, trascorso un congruo periodo di tempo dall'imposizione del dazio compensativo definitivo, su richiesta di una parte interessata che motivi la necessità di tale riesame con dati precisi. Le parti interessate hanno inoltre il diritto di richiedere alle autorità di esaminare se sia necessario tenere in essere il dazio per neutralizzare la sovvenzione, se sussista la probabilità che il danno continui o si ripeta una volta revocato o modificato il diritto, o entrambe le ipotesi. Qualora, a seguito del riesame a norma del presente paragrafo, le autorità accertino che il dazio compensativo non è più giustificato, esso sarà soppresso immediatamente.

21.3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli eventuali dazi compensativi sono da revocare non oltre cinque anni dalla loro imposizione (o dalla data del più recente riesame a norma del paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia la sovvenzione che il danno, ovvero a norma del presente paragrafo) salvo accertamento da parte delle autorità, nel corso di una revisione avviata prima di tale data, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata presentata con un congruo anticipo rispetto a tale data dall'industria nazionale o per conto della stessa, che la rimozione del dazio possa portare alla prosecuzione o alla reiterazione della sovvenzione e del danno (51). Il dazio può restare in essere in attesa dell'esito del riesame.

21.4. All'eventuale riesame effettuato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 12 relative agli elementi di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in tempi rapidi e concludersi di norma entro 12 mesi dalla data del suo inizio.

21.5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli impegni accettati ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 22

Notifica pubblica e spiegazione delle decisioni

22.1. Ove le autorità siano convinte che gli elementi di prova addotti sono sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, ne danno notifica pubblica, oltre a darne notifica al membro o ai membri i cui prodotti sono oggetto dell'inchiesta, nonché alle altre parti che, secondo quanto risulta alle autorità inquirenti, sono interessate all'inchiesta.

22.2. La notifica pubblica dell'apertura di un'inchiesta deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato (52), informazioni adeguate su quanto segue:

i) nome del paese o paesi esportatori e del prodotto interessato;

ii) data di apertura dell'inchiesta;

iii) descrizione della pratica o pratiche di sovvenzione oggetto dell'inchiesta;

iv) sintesi dei fattori su cui si basa il supposto danno;

v) indirizzo al quale i membri interessati e le parti interessate devono inviare le loro dichiarazioni;

vi) termini entro i quali i membri interessati e le parti interessate devono far pervenire le loro opinioni.

22.3. Sarà data notifica pubblica di qualsiasi accertamento, preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di qualsiasi decisione di accettare un impegno a norma dell'articolo 18, della cessazione di tale impegno, nonché della soppressione di un dazio compensativo definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque render note con rapporto separato e in modo sufficientemente particolareggiato, le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i punti di fatto e di diritto ritenuti sostanziali dalle autorità inquirenti. Tutte le notifiche e i rapporti in questione devono essere trasmessi al membro o ai membri i cui prodotti sono oggetto dell'accertamento o dell'impegno in questione, nonché alle altre parti che risultano interessate all'inchiesta.

22.4. La pubblica notifica dell'imposizione di misure provvisorie deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisioni preliminare in merito all'esistenza di una sovvenzione e di un danno, con indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all'accettazione o al rifiuto delle argomentazioni. Tale notifica o rapporto deve contenere in particolare, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate:

i) i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati;

ii) una descrizione del prodotto, sufficientemente completa ai fini doganali;

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A1223(14).1

iii) l'importo della sovvenzione stabilito e la base utilizzata per la determinazione dell'esistenza di una sovvenzione;

iv) considerazioni relative alla determinazione del danno ai sensi dell'articolo 15;

v) i motivi principali che hanno portato alla determinazione.

22.5. La pubblica notifica della conclusione o sospensione di un'inchiesta nel caso di una decisione di applicare un diritto definitivo o di accettare un impegno deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi di fatto e di diritto, nonché i motivi che hanno portato all'applicazione di misure definitive o all'accettazione di un impegno, tenuto debito conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate. In particolare, la notifica o il rapporto devono contenere le informazioni descritte al paragrafo 4, nonché i motivi dell'accettazione o del rifiuto delle relative argomentazioni o ragioni addotte dai membri interessati e dagli esportatori e importatori.

22.6. La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un'inchiesta a seguito dell'accettazione di un impegno a norma dell'articolo 18 deve contenere, o comunque rendere nota con rapporto separato, la parte non riservata di tale impegno.

22.7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all'avvio e alla conclusione di riesami a norma dell'articolo 21 e alle decisioni di applicazione retroattiva dei dazi a norma dell'articolo 20.

Articolo 23

Esame giudiziario

Ogni membro la cui legislazione nazionale contenga disposizioni in materia di misure compensative deve disporre di procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine, tra le altre cose, di un tempestivo esame delle azioni amministrative riguardanti le decisioni definitive e il riesame di tali decisioni ai sensi dell'articolo 21. Tali tribunali e procedure dovranno essere indipendenti dalle autorità preposte alle decisioni e al riesame in questione e consentire l'accesso all'esame a tutte le parti interessate che partecipino al procedimento amministrativo e siano interessate, direttamente e singolarmente, dalle azioni amministrative.

PARTE VI ISTITUZIONI

Articolo 24

comitato per le sovvenzioni e le misure compensative e organi sussidiari

24.1. È istituito un comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, composto di rappresentanti di ciascuno dei membri. Il comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte l'anno, nonché su richiesta di qualsiasi membro conformemente alle relative disposizioni del presente accordo. Il comitato espleta le funzioni che gli saranno attribuite a norma del presente accordo o dai membri ed è a disposizione dei membri per consultazioni su qualunque questione attinente al funzionamento dell'accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il segretariato dell'OMC funge da segretariato del comitato.

24.2. Il comitato può istituire gli organi sussidiari opportuni.

24.3. Il comitato istituisce un gruppo permanente di esperti composto da cinque persone indipendenti, altamente qualificate in materia di sovvenzioni e relazioni commerciali. Gli esperti saranno eletti dal comitato e ogni anno uno di essi sarà sostituito. Al gruppo permanente può essere chiesto di assistere un gruppo speciale, secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 5; inoltre il comitato può chiedere un parere in merito all'esistenza e alla natura di una sovvenzione.

24.4. Il gruppo permanente di esperti può essere consultato da qualsiasi membro e fornire pareri sulla natura di eventuali sovvenzioni che tale membro intenda introdurre o tenga in essere. I pareri sono confidenziali e non possono essere invocati in procedimenti a norma dell'articolo 7.

24.5. Nell'esercizio delle loro funzioni, il comitato e gli eventuali organi sussidiari possono consultarsi e chiedere informazioni a qualsiasi soggetto ritenuto opportuno. Tuttavia, prima di chiedere informazioni a un soggetto rientrante nella giurisdizione di un membro, il comitato o l'organo sussidiario in questione dovrà informarne il membro interessato.

PARTE VII NOTIFICA E VIGILANZA

Articolo 25

Notifiche

25.1. I membri convengono che, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994, le rispettive notifiche relative a sovvenzioni saranno presentate al più tardi al 30 giugno di ogni anno e saranno conformi alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 6.

25.2. I membri provvederanno a notificare l'esistenza di una sovvenzione, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, e specifica ai sensi dell'articolo 2, concessa o tenuta in essere nell'ambito dei rispettivi territori.

25.3. Il contenuto delle notifiche dovrebbe essere sufficientemente specifico in modo da consentire agli altri membri di valutare gli effetti commerciali e di comprendere il funzionamento dei programmi di sovvenzione notificati. A questo proposito, e salvo restando il contenuto e la forma del questionario sulle sovvenzioni (53), i membri garantiranno che le rispettive notifiche contengano le seguenti informazioni:

i) forma della sovvenzione (sussidio, prestito, agevolazione fiscale, ecc.);

ii) importo unitario della sovvenzione o, nei casi dove non sia possibile, importo totale o importo annuale preventivato per la sovvenzione (indicando, ove possibile, la sovvenzione media unitaria nell'anno precedente);

iii) obiettivo e/o scopo politico della sovvenzione;

iv) durata della sovvenzione e/o eventuali altre scadenze relative alla stessa;

v) dati statistici che consentono la valutazione degli effetti commerciali della sovvenzione.

25.4. Ove non contenga dei punti specifici indicati al paragrafo 3, la notifica stessa dovrà fornire una spiegazione in merito.

25.5. Se le sovvenzioni riguardano prodotti o settori specifici, le notifiche dovrebbero essere strutturate per prodotto o per settore.

25.6. Ove ritengano che nei rispettivi territori non sussistano misure da notificare a norma del paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994 e del presente accordo, i membri ne daranno comunicazione scritta al segretariato.

25.7. I membri riconoscono che la notifica di una misura non pregiudica il suo status giuridico a norma del GATT 1994 e del presente accordo, i suoi effetti ai sensi del presente accordo, né la natura della misura stessa.

25.8. Ciascun membro ha facoltà, in qualsiasi momento, di presentare una richiesta scritta di informazioni sulla natura e sulla portata di una sovvenzione accordata o tenuta in essere da un altro membro (ivi comprese eventuali sovvenzioni di cui alla parte IV) o di spiegazioni sulle ragioni per cui una misura specifica non sia stata ritenuta soggetta all'obbligo di notifica.

25.9. Al ricevimento di una siffatta richiesta, i membri interessati forniranno al più presto informazioni esaurienti e saranno pronti, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni al membro che le richieda. In particolare, dovranno fornire dettagli sufficienti per consentire all'altro membro di verificare la loro osservanza dei termini del presente accordo. Un membro che ritenga di non aver ricevuto le informazioni richieste potrà portare la questione all'attenzione del comitato.

25.10. Qualsiasi membro, ove ritenga che un provvedimento adottato da un altro membro, avente l'effetto di una sovvenzione, non sia stato notificato in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994 e del presente articolo, potrà segnalare il fatto all'attenzione di tale altro membro. Se, successivamente, la presunta sovvenzione non verrà prontamente notificata, il membro potrà provvedere egli stesso a segnalarla al comitato.

25.11. I membri comunicheranno senza indugio al comitato tutte le azioni intraprese in via preliminare o definitiva in merito a dazi compensativi. Tali relazioni saranno disponibili presso il segretariato per la verifica da parte di altri membri. I membri provvederanno inoltre a presentare relazioni semestrali su eventuali misure compensative adottate nei precedenti sei mesi. Le relazioni semestrali saranno redatte su un apposito modulo standard concordaro.

25.12. Ciascun membro comunicherà al comitato a) quali siano le proprie autorità competenti per l'apertura e la conduzione delle inchieste di cui all'articolo 11 e b) quali siano le proprie procedure interne che disciplinano l'apertura e la conduzione di tali inchieste.

Articolo 26

Vigilanza

26.1. Il comitato prende in esame le notifiche nuove e complete presentate a norma dell'articolo XVI, paragrafo 1 del GATT 1994 e dell'articolo 25, paragrafo 1 del presente accordo, nel corso di sessioni speciali che si terranno ogni tre anni. Le notifiche effettuate nel frattempo (notifiche di aggiornamento) saranno esaminate in occasione delle riunioni periodiche del comitato.

26.2. Il comitato esamina le relazioni presentate a norma dell'articolo 25, paragrafo 11, in occasione delle sue riunioni periodiche.

PARTE VIII PAESI IN VIA DI SVILUPPO MEMBRI

Articolo 27

Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo membri

27.1. I membri riconoscono che le sovvenzioni possono svolgere un ruolo importante nei programmi di sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo membri.

27.2. Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comma a) non si applica a:

a) paesi in via di sviluppo membri indicati nell'allegato VII;

b) altri paesi in via di sviluppo membri per un periodo di otto anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 4.

27.3. Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai paesi in via di sviluppo membri per un periodo di cinque anni, né si applica ai paesi meno avanzati membri per un periodo di otto anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

27.4. I paesi in via di sviluppo membri, di cui al paragrafo 2, lettera b, provvedono ad eliminare gradualmente le rispettive sovvenzioni alle esportazioni nell'arco del periodo di otto anni, preferibilmente in maniera progressiva. Fermo restando, tuttavia, che tali paesi in via di sviluppo membri si asterranno dall'aumentare il livello delle rispettive sovvenzioni (54) all'esportazione, e provvederanno ad eliminarle entro un termine più breve rispetto a quello previsto nel presente paragrafo, ove il ricorso a tali sovvenzioni all'esportazione sia incompatibile con le loro esigenze di sviluppo. Qualora un paese in via di sviluppo membro ritenga necessario mantenere tali sovvenzioni oltre il termine di 8 anni, al più tardi un anno prima della scadenza di tale termine esso deve avviare consultazioni con il comitato, che stabilirà se la concessione di una proroga è giustificata, dopo aver esaminato le esigenze economiche, finanziarie e di sviluppo del membro in questione. Se il comitato stabilisce che la proroga è giustificata, il membro interessato procede a consultazioni annuali con il comitato al fine di verificare la necessità di mantenere le sovvenzioni. Ove il comitato non riscontri tale necessità, il membro in questione provvede ad eliminare gradualmente le restanti sovvenzioni all'esportazione, entro due anni dalla scadenza dell'ultimo termine autorizzato.

27.5. I paesi in via di sviluppo membri che siano divenuti competitivi nelle esportazioni di un determinato prodotto eliminano gradualmente le sovvenzioni all'esportazione relativamente a tale prodotto nell'arco di un periodo di due anni. Tuttavia, nel caso dei paesi in via di sviluppo membri indicati nell'allegato VII che siano divenuti competitivi nelle esportazioni di uno o più prodotti, le sovvenzioni all'esportazione relativamente a tali prodotti saranno soppresse gradualmente nell'arco di un periodo di 8 anni.

27.6. Un paese in via di sviluppo membro si può definire competitivo nelle esportazioni di un prodotto nel caso in cui tali esportazioni raggiungano una quota pari almeno al 3,25 % del commercio mondiale di tale prodotto per due anni civili consecutivi. La competitività delle esportazioni viene accertata (a) sulla base di una notifica in tale senso da parte del paese in via di sviluppo membro o (b) sulla base di un calcolo effettuato dal segretariato su richiesta di un membro. Ai fini del presente paragrafo, per prodotto s'intende una voce della nomenclatura SA (Sistema armonizzato). Il comitato verificherà l'applicazione della presente disposizione cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

27.7. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano ad un paese in via di sviluppo membro nel caso di sovvenzioni alle esportazioni conformi alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

27.8. Non è prevista la presunzione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del fatto che una sovvenzione concessa da un paese in via di sviluppo membro dia luogo ad un grave danno, come definito nel presente accordo. Tale grave danno, ove esistente a norma del paragrafo 9, dovrà essere dimostrato mediante prove dirette, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi da 3 a 8.

27.9. Quanto alle sovvenzioni passibili di azione legale, concesse o tenute in essere da un paese in via di sviluppo membro e diverse da quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1, è possibile astenersi dall'autorizzare o dall'applicare un'azione ai sensi dell'articolo 7, a meno che non si riscontri l'annullamento o la compromissione di concessioni tariffarie o altri obblighi derivanti dal GATT 1994 in conseguenza di tali sovvenzioni, in misura tale da dirottare o impedire le importazioni di un prodotto simile di un altro membro nel mercato del paese in via di sviluppo membro che concede la sovvenzione, o salvo che si verifichi un danno a carico dell'industria nazionale nel mercato di un importatore membro.

27.10. Un'inchiesta in materia di dazi compensativi su un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro s'intende chiusa non appena le autorità interessate accertino che:

a) il livello generale delle sovvenzioni concesse sul prodotto in questione non supera il 2 % del suo valore calcolato su base unitaria; o

b) il volume delle importazioni sovvenzionate rappresenta meno del 4 % delle importazioni totali del prodotto simile nell'importatore membro, a meno che le importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo membri, le cui quote individuali sul totale delle importazioni rappresentano meno del 4 %, nel loro insieme non superino il 9 % delle importazioni totali del prodotto simile nell'importatore membro.

27.11. Per i paesi in via di sviluppo membri di cui al paragrafo 2, lettera b), che abbiano soppresso le sovvenzioni all'esportazione prima della scadenza del termine di 8 anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, nonché per i paesi in via di sviluppo membri indicati nell'allegato VII, la cifra di cui al paragrafo 10, lettera a) è 3 % invece che 2 %. La presente disposizione si applica a partire dalla data in cui viene notificata al comitato la soppressione delle sovvenzioni all'esportazione, e resta in vigore fintanto che il paese in via di sviluppo membro che ha effettuato la notifica non concede sovvenzioni all'esportazione. La presente clausola scade otto anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

27.12. La determinazione dell'importo minimo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, è disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 10 e 11.

27.13. Le disposizioni della parte III non si applicano alla remissione diretta di debiti, a sussidii a copertura di costi sociali, in qualsivoglia forma, ivi compresa la rinuncia a entrate pubbliche e altri trasferimenti di obbligazioni, ove tali sovvenzioni siano concesse nell'ambito di un programma di privatizzazione promosso da un paese in via di sviluppo membro, o direttamente connesse allo stesso, purché tale programma e le relative sovvenzioni si riferiscano ad un periodo di tempo limitato e siano notificati al comitato, e purché il risultato finale del programma sia la privatizzazione dell'impresa interessata.

27.14. Su richiesta di un membro interessato, il comitato procede all'esame di pratiche specifiche di sovvenzione all'esportazione di un paese in via di sviluppo membro, al fine di verificare se tali pratiche siano conformi alle sue esigenze di sviluppo.

27.15. Su richiesta di un paese in via di sviluppo membro, il comitato procede all'esame di una specifica misura di compensazione, al fine di verificare la sua compatibilità con le disposizioni dei paragrafi 10 e 11 relativamente al paese in via di sviluppo membro in questione.

PARTE IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 28

Programmi esistenti

28.1. I programmi di sovvenzione istituiti nel territorio di un membro in data anteriore alla firma dell'accordo OMC da parte dello stesso e che risultino incompatibili con le disposizioni del presente accordo sono:

a) notificati al comitato al più tardi 90 giorni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto concerne tale membro; e

b) resi conformi alle disposizioni del presente accordo entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per quanto concerne tale membro e fino ad allora non saranno soggetti alla parte II.

28.2. I membri si astengono dall'ampliare la portata dei programmi di cui sopra, che non saranno rinnovati alla scadenza.

Articolo 29

Trasformazione in una economia di mercato

29.1. I membri la cui economia è in fase di trasformazione, da una economia a pianificazione centralizzata ad un'economia di mercato e libera impresa, possono applicare programmi e provvedimenti necessari ai fini di tale trasformazione.

29.2. Per quanto concerne tali membri, i programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 3, e notificati in conformità del paragrafo 3, sono gradualmente eliminati o resi conformi all'articolo 3 entro un termine di sette anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC. In tal caso, l'articolo 4 non si applica. Resta altresì inteso che, nello stesso periodo:

a) i programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) non saranno passibili di azione legale ai sensi dell'articolo 7;

b) quanto ad altre sovvenzioni passibili di azione legale, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 9.

29.3. I programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 3 sono notificati al comitato entro la prima data possibile dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC. Ulteriori notifiche di tali sovvenzioni possono essere effettuate fino a due anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

29.4. In circostanze eccezionali, ai membri di cui al paragrafo 1 il comitato potrà consentire di derogare dai programmi e dalle misure oggetto di notifica, nonché dai tempi previsti, ove tali deroghe siano ritenute necessarie ai fini del processo di trasformazione.

PARTE X RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 30

Le consultazioni e la composizione delle controversie a norma del presente accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie, salvo specifica disposizione contraria contenuta nel presente accordo.

PARTE XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Applicazione provvisoria

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 8 e 9 si applicano per un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo OMC. Al più tardi 180 giorni prima del termine di tale periodo, il comitato procede all'esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione, nella stesura attuale o in forma modificata, per un ulteriore periodo.

Articolo 32

Altre disposizioni finali

32.1. Contro una sovvenzione di un altro membro non possono essere presi provvedimenti specifici che non siano conformi alle disposizioni del GATT 1994, come interpretato dal presente accordo (55).

32.2. Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri.

32.3. Fatto salvo il paragrafo 4, le disposizioni del presente accordo si applicano alle inchieste, nonché al riesame delle misure in vigore, avviati a seguito di domande presentate alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC per un membro, o successivamente.

32.4. Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, le misure compensative in vigore s'intendono applicate al più tardi alla data di entrata in vigore, per il membro, dell'accordo OMC, salvo i casi in cui la legislazione interna del membro in questione, in vigora a tale data, contenesse già una clausola del tipo previsto nel suddetto paragrafo.

32.5. Ogni membro prende tutte le misure necessarie, di carattere generale o particolare, per garantire, al più tardi alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC nei suoi confronti, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative alle disposizioni del presente accordo, nella misura in cui si applicano al membro in questione.

32.6. Ogni membro informa il comitato circa le modifiche apportate alle sue leggi e regolamenti nonché in sede di applicazione di tali leggi e regolamenti, che siano di pertinenza del presente accordo.

32.7. Ogni anno il comitato procede all'esame dell'applicazione del funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il comitato informa il consiglio per gli scambi di merci circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato.

32.8. Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ALLEGATO I

ELENCO ILLUSTRATIVO DI SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE

a) Concessione da parte dello Stato di sovvenzioni dirette ad imprese o industrie in funzione dei risultati di esportazione.

b) Sistemi di non restituzione di divese o altre pratiche analoghe che implicano la concessione di premi all'esportazione.

c) Tariffe di trasporto interno e di nolo per spedizioni di esportazione, concesse o imposte dai governi a termini più favorevoli che per le spedizioni nazionali.

d) Fornitura da parte dello Stato o di agenzie statali, direttamente o indirettamente attraverso programmi governativi, di prodotti o servizi importati o nazionali destinati alla produzione di merci esportate, a termini o condizioni più favorevoli rispetto alla fornitura di prodotti o servizi analoghi o direttamente concorrenti destinati alla produzione di merci per il consumo interno, ove (nel caso di prodotti) tali termini o condizioni siano più favorevoli di quelli commercialmente disponibili (56) agli esportatori sui mercati mondiali.

e) Esenzione, remissione o rinvio, totale o parziale, di imposte dirette (57) o di contributi previdenziali versati o dovuti da imprese industriali o commerciali (58), specificamente in relazione alle esportazioni.

f) Detrazioni speciali direttamente connesse all'esportazione o ai risultati ottenuti nelle esportazioni, in aggiunta a quelle concesse con riferimento alla produzione destinata al consumo interno, nel calcolo della base imponibile per le imposte dirette.

g) Esenzione, o remissione, per quanto concerne la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, da imposte indirette (57) che superino quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti similari venduti per il consumo interno.

h) Esenzione, remissione o rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori (57) sui beni o servizi utilizzati per la produzione di merci esportate, che superino le misure di esenzione, remissione o rinvio di analoghe imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori su beni o servizi utilizzati per la produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; fermo restando, tuttavia, che l'esonero, l'esenzione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori possono essere accordati per prodotti esportati anche ove non lo siano per prodotti simili venduti per il consumo interno, qualora tali imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori siano prelevate su fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto) (59). Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori produttivi nel processo produttivo contenute nell'allegato II.

i) Remissione o rimborso di oneri sulle importazioni (drawback) (57) superiori a quelli prelevati su fattori produttivi importati, utilizzati per la realizzazione di prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto); fermo restando, tuttavia, che in casi particolari un'azienda potrà utilizzare fattori produttivi nazionali in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a fattori di produzione importati, in sostituizione degli stessi, al fine di beneficiare di questa disposizione qualora l'importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione si verifichino entro un ragionevole lasso di tempo, non superiore a due anni. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori produttivi contenute nell'allegato II e delle direttive per determinare se sistemi di rimborso del dazio su fattori produttivi di sostituzione costituiscano sovvenzioni all'esportazione, contenute nell'allegato III.

j) Istituzione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato) di programmi di garanzia del credito all'esportazione o di assicurazione, di programmi di assicurazione o garanzia contro l'aumento dei prezzi di prodotti esportati o di programmi contro i rischi valutari, a tassi di premio insufficienti per coprire, nella lunga scadenza, i costi e le perdite operative dei programmi.

k) Concessione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato e/o operanti sotto la sua autorità) di crediti all'esportazione a tassi inferiori a quelli effettivamente applicati al reperimento di fondi da impiegare a tale scopo (o in caso di assunzioni di prestiti sui mercati finanziari internazionali per reperire fondi con la stessa scadenza e altre condizioni di credito analoghe, ed espressi nella stessa valuta del credito all'esportazione) o assunzione totale o parziale degli oneri sostenuti dagli esportatori o dalle istituzioni finanziarie per l'ottenimento del credito, nella misura in cui questo serva a garantire un sostanziale vantaggio sul piano delle condizioni di credito all'esportazione.

Fermo restando, tuttavia, che ove un membro sia una parte contraente di un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all'esportazione, sottoscritto al 1o gennaio 1979 da almeno dodici membri originali del presente accordo (o di un impegno successivo adottato da tali membri originali) o se, nella pratica, un membro applica le disposizioni di tale impegno concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di credito all'esportazione che sia conforme a tali disposizioni non sarà considerata una sovvenzione all'esportazione vietata dal presente accordo.

l) Ogni altro onere a carico del bilancio dello Stato che costituisca una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994.

ALLEGATO II

DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI IMMESSI NEL PROCESSO PRODUTTIVO (60)

I

1. I sistemi di rimborso delle imposte indirette prevedono l'esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascate riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto). Analogamente, i regimi di restituzione del dazio possono prevedere la remissione o il rimborso degli oneri sull'importazione prelevati su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto).

2. L'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione, contenuto nell'allegato I del presente accordo, fa riferimento ai «fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato» ai paragrafi h) e i). Ai sensi del paragrafo h), i sistemi di rimborso delle imposte indirette possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui danno luogo ad esenzioni, remissioni o rinvii delle imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori che superino l'ammontare delle imposte effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato. Ai sensi del paragrafo i), i regimi di restituzione del dazio (drawback) possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano una remissione o un rimborso di oneri sull'importazione superiori a quelli effettivamente prelevati sui fattori immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i pargarafi stabiliscono che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto. Il paragrafo i) prevede inoltre l'utilizzo di fattori sostitutivi, se del caso.

II

Nel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato, nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi ai sensi del presente accordo, le autorità inquirenti si baseranno sulla seguente procedura:

1. Ove si presuma che un sistema di rimborso di imposte indirette, ovvero un regime di restituzione del dazio, dia luogo a una sovvenzione a causa dell'importo eccessivo del rimborso o della restituzione di imposte indirette o oneri sulle importazioni in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, le autorità inquirenti dovranno innanzitutto verificare se il governo dell'esportatore membro ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo, o procedura, le autorità inquirenti procederanno ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. Le autorità incaricate dell'inchiesta possono ritenere necessaria l'effettuazione di test pratici, in conformità all'articolo 12, paragrafo 6, al fine di verificare le informazioni o di convincersi che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.

2. Ove tale meccanismo, o procedura, non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato, non venga applicato in modo efficace, si renderà necessario un ulteriore esame da parte dell'esportatore membro sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora le autorità inquirenti lo ritengano necessario, sarà condotta un'ulteriore verifica in conformità del paragrafo 1.

3. Le autorità incaricate dell'inchiesta dovrebbero considerare i fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli stessi siano impiegati nel processo produttivo e risultino fisicamente presenti nel prodotto esportato. I membri fanno rilevare che un fattore non deve necessariamente essere presente nel prodotto finale nella forma in cui si presentava al momento dell'immissione nel processo di produzione.

4. Nel determinare la quantità consumata da un particolare produttivo utilizzato per la fabbricazione di un prodotto esportato, si dovrebbe tener conto di un «normale scarto» che dovrà rientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine «scarto» si riferisce a quella parte di un dato fattore produttivo che non svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non viene consumata nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi quali inefficienze) e non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore.

5. Nel determinare se la quantità di scarto dichiarata sia «normale», le autorità inquirenti dovrebbero tener conto del processo di produzione, dell'esperienza media dell'industria nel paese di esportazione, e di altri fattori tecnici, se del caso. Le autorità incaricate dell'inchiesta dovrebbero tenere presente che un aspetto importante è il fatto che le autorità dell'esportatore membro abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantità dello scarto, nei casi in cui tale quantità viene inclusa nel calcolo del rimborso o della remissione in relazione a imposte o dazi.

ALLEGATO III

DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DI SISTEMI DI RESTITUZIONE DEL DAZIO SU SOSTITUZIONI A TITOLO DI SOVVENZIONE ALL'ESPORTAZIONE

I

I sistemi di restituzione del dazio (drawback) prevedono il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all'atto della riesportazione, quest'ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. Ai sensi del paragrafo i) dell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione, contenuto nell'allegato I, i sistemi di restituzione del dazio sulle sostituzioni possono costituire una sovvenzione all'esportazione, nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.

II

Nell'esaminare un sistema di restituzione del dazio su sostituzioni nell'ambito di un'inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi ai sensi del presente accordo, le autorità inquirenti si baseranno sulla seguente procedura:

1. Il paragrafo i) dell'elenco illustrativo stabilisce che, nella fabbricazione di un prodotto per l'esportazione, i fattori produttivi importati possono essere sostituiti con fattori produttivi nazionali, purché questi ultimi siano in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle dei fattori di produzione sostituiti. L'esistenza di un meccanismo, o di una procedura, di verifica è importante poiché consente al governo dell'esportatore membro di garantire e dimostrare che la quantità di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l'importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione.

2. Ove si presuma che un sistema di restituzione del dazio su fattori sostituitivi dia luogo a una sovvenzione, le autorità inquirenti dovranno innanzitutto stabilire se il governo dell'esportatore membro ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo, o procedura, le autorità inquirenti procederanno ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazioni. Le autorità incaricate dell'inchiesta possono ritenere necessaria l'effettuazione di test pratici, in conformità all'articolo 12, paragrafo 6, al fine di verificare le informazioni o di assicurarsi che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.

3. Ove le procedure di verifica non esistano o risultino inadeguate ovvero, per essendo istituite e ritenute adeguate, non vengano applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una sovvenzione. In tal caso si renderà necessario un ulteriore esame da parte dell'esportatore membro sulla base delle effettive transazioni interessate, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora le autorità inquirenti lo ritengano necessario, sarà condotta un'ulteriore verifica in conformità del paragrafo 2.

4. L'esistenza di una disposizione sulla restituzione del dazio su sostituzioni, ai sensi della quale agli esportatori è consentito di scegliere particolari importazioni sulle quali richiedere la restituzione del dazio (drawback), di per se stessa non dovrebbe essere considerata come risultante in una sovvenzione.

5. S'intende sussistere un caso di restituzione di un importo eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi del paragrafo i), ove i governi versino interessi su importi rimborsati a norma di schemi di restituzione del dazio, nella misura degli interessi effettivamente versati o dovuti.

ALLEGATO IV

CALCOLO DELLA SOVVENZIONE TOTALE AD VALOREM (ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA a) (61)

1. Il cacolo dell'importo di una sovvenzione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) sarà effettuato in termini di costi per il governo concedente.

2. Salvo per quanto diposto ai paragrafi da 3 a 5, per determinare se la quota globale della sovvenzione supera il 5 % del valore del prodotto, quest'ultimo sarà calcolato in termini di valore totale del fatturato dell'azienda beneficiaria (62) nei 12 mesi più recenti per i quali sono disponibili dati sulle vendite, precedenti il periodo nel quale viene accordata la sovvenzione (63).

3. Ove la sovvenzione sia vincolata alla produzione o alla vendita di un dato prodotto, il valore dello stesso sarà calcolato in termini di valore totale delle vendite di tale prodotto, effettuate dall'azienda beneficiaria nei 12 mesi più recenti per i quali sono disponibili dati sulle vendite e che precedono il periodo in cui viene accordata la sovvenzione.

4. Ove l'azienda beneficiaria sia in fase di avviamento, s'intende sussistere un grave danno se la quota globale della sovvenzione supera il 15 % del totale dei fondi investiti. Ai fini del presente paragrafo, il periodo di avviamento non si estenderà oltre il primo anno di produzione (64).

5. Ove l'azienda beneficiaria sia ubicata in un paese con una economia a tendenza inflazionistica, il valore del prodotto sarà calcolato in termini di fatturato totale dell'azienda beneficiaria (ovvero di vendite del prodotto di pertinenza, se la sovvenzione è vincolata) nell'anno civile precedente indicizzato in base al tasso d'inflazione registrato nei 12 precedenti quello in cui dev'essere accordata la sovvenzione.

6. Per determinare la quota globale di sovvenzioni in un dato anno, bisognerà sommare le sovvenzioni concesse in base a diversi programmi e da autorità diverse nel territorio di un membro.

7. Le sovvenzioni concesse prima dell'entrata in vigore dell'accordo OMC, ma che andranno a beneficio della produzione futura, saranno incluse nella quota globale di sovvenzione.

8. Le sovvenzioni non passibili di azione legale a norma di disposizioni pertinenti del presente accordo non saranno incluse nel calcolo dell'importo della sovvenzione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

ALLEGATO V

PROCEDURE PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI CONCERNENTI IL GRAVE DANNO

1. Ciascun membro è tenuto a collaborare nella raccolta di elementi di prova da sottoporre all'esame di un gruppo speciale nell'ambito delle procedure indicate all'articolo 7, paragrafi da 4 a 6. Le parti di una controversia ed eventuali paesi terzi interessati membri provvederanno a notificare all'organo di conciliazione DSB, non appena siano state invocate le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, l'autorità responsabile per l'amministrazione di tali situazioni nei rispettivi territori e le procedure da seguire per ottemperare a richieste di informazioni.

2. Nei casi in cui le questioni vengono deferite al DSB, ai sensi dell'articolo 7 pargarafo 4, quest'ultimo provvederà, su richiesta, ad avviare la procedura per ottenere dal governo del membro sovvenzionante le informazioni necessarie per determinare l'esistenza e l'importo della sovvenzione, il valore del fatturato totale delle aziende sovvenzionate, nonché le informazioni necessarie per analizzare gli effetti negativi causati dal prodotto sovvenzionato (65). Nel corso di tale procedura, ove necessario, saranno poste domande al governo del membro sovvenzionante e al governo del membro che ha richiesto l'apertura dell'inchiesta, per raccogliere informazioni e per chiarire e appronfidre i dati disponibili alle parti interessate nella controversia, attraverso le procedure di notifica illustrate nella parte VII (66).

3. In caso di effetti sui mercati di paesi terzi, una parte interessata nella controversia potrà raccogliere, anche ponendo domande al governo del paese terzo, informazioni necessarie per analizzare gli effetti pregiudizievoli, che altrimenti non sarebbero ragionevolmente ottenibili dal membro che ha richiesto l'apertura dell'inchiesta o da quello sovvenzionante. Questa possibilità andrebbe amministrata in modo tale da non imporre un onere eccessivo al paese terzo. In particolare, tale membro non sarà tenuto ad effettuare un'analisi di mercato o dei prezzi specificamente a tal fine. Le informazioni da fornire saranno quelle già disponibili o facilmente ottenibili dal membro in questione (ad esempio i dati più recenti già raccolti da istituti di statistica pertinenti, ma non ancora pubblicati, dati doganali concernenti le importazioni e i valori dichiarati dei prodotti interessati, ecc.). Tuttavia, ove una parte interessata nella controversia effettui a proprie spese un'analisi di mercato dettagliata, il compito della persona o dell'azienda incaricata di svolgere tale analisi sarà facilitato dalle autorità del paese terzo e tale persona o azienda avrà accesso a tutte le informazioni che normalmente non sono mantenute riservate dal governo.

4. L'organo di conciliazione (DSB) nominerà un rappresentante incaricato di facilitare il processo di raccolta delle informazioni. Tale rappresentante avrà l'esclusiva funzione di garantire la raccolta puntuale delle informazioni necessarie per favorire un rapido esame multilaterale della controversia. In particolare, il rappresentante può suggerire metodi per ottenere con la massima efficienza le informazioni necessarie, nonché per incoraggiare la collaborazione delle parti.

5. Il processo di raccolta delle informazioni illustrato ai paragrafi da 2 a 4 sarà completato entro 60 giorni dalla data alla quale la questione è stata deferita al DSB ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4. Le informazioni ottenute nel corso del processo saranno sottoposte all'esame del gruppo speciale costituito dal DSB in conformità delle disposizioni della parte X. Tali informazioni dovrebbero includere, tra l'altro, dati concernenti l'importo della sovvenzione in questione (e, se del caso, valore del fatturato totale delle aziende sovvenzionate), i prezzi del prodotto sovvenzionato e del prodotto non sovvenzionato, i prezzi di altri fornitori sul mercato, cambiamenti nelle condizioni di fornitura del prodotto sovvenzionato nel mercato in questione e cambiamenti intervenuti nelle quote di mercato. Inoltre dovrebbero includere elementi di prova contrari, nonché le informazioni aggiuntive che il gruppo speciale ritenga pertinenti per raggiungere le sue conclusioni.

6. Ove il membro sovvenzionante e/o paese terzo non collabori nel processo di raccolta delle informazioni, il membro che ha richiesto l'apertura dell'inchiesta presenterà le sue argomentazioni a dimostrazione dell'esistenza di un grave danno, basate su elementi di prova a sua disposizione, unitamente a fatti e circostanze che dimostrino la mancata collaborazione da parte del membro sovvenzionante e/o paese terzo. Ove le informazioni non siano disponibili e causa della mancata collaborazione da parte di tale membro sovvenzionante e/o paese terzo, il gruppo speciale potrà completare la documentazione, nella misura necessaria, sulla base delle informazioni più attendibili ottenibili diversamente.

7. Nel prendere la sua decisione, il gruppo speciale dovrebbe trarre conclusioni sfavorevoli dai casi di mancata collaborazione da parte di chiunque fosse interessato nel processo di raccolta delle informazioni.

8. Nel momento di decidere se utilizzare le informazioni più attendibili o formulare conclusioni sfavorevoli, il gruppo speciale terrà conto dei consigli del rappresentante dell'organo di conciliazione, nominato a norma del paragrafo 4, in merito alla ragionevolezza delle richieste di informazioni e degli sforzi compiuti dalle parti per soddisfare tali richieste con spirito di collaborazione e tempestività.

9. Nulla nel processo di raccolta delle informazioni potrà limitare la possibilità del gruppo speciale di cercare le informazioni aggiuntive che ritenga essenziali per una corretta risoluzione della controversia e che non siano state adeguatamente cercate o elaborate nel corso di tale processo. Fermo restando, tuttavia, che di norma il gruppo speciale dovrebbe astenersi dal chiedere informazioni aggiuntive per completare una documentazione, qualora tali informazioni andassero a sostegno della posizione di una particolare parte in causa e la mancanza di tali informazioni nella documentazione derivasse da un irragionevole atteggiamento di non collaborazione assunto da tale parte nel processo di raccolta delle informazioni.

ALLEGATO VI

PROCEDURE PER LE INCHIESTE SUL POSTO A NORMA DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6

1. All'atto dell'apertura di un'inchiesta, le autorità dell'esportatore membro e le imprese che risultano interessate dovrebbero essere informate dell'intenzione di svolgere inchieste sul posto.

2. Qualora, in casi eccezionali, si intenda avvalersi per l'inchiesta anche di esperti non governativi, le imprese e le autorità dell'esportatore membro dovrebbero venirne informate. Tali esperti non governativi dovrebbero essere soggetti a severe sanzioni in caso di violazione degli obblighi di segretezza.

3. La prassi normale dovrebbe essere quella di ottenere l'esplicito consenso delle imprese interessate dell'esportatore membro prima di fissare definitivamente la visita.

4. Non appena ottenuto il consenso delle imprese interessate, le autorità inquirenti dovrebbero notificare alle autorità dell'esportatore membro i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare nonché le date concordate.

5. Le imprese interessate dovrebbero essere informate della visita con sufficiente anticipo.

6. Una visita finalizzata a spiegare il questionario dovrebbe avvenire solo su richiesta dell'impresa esportatrice, nel qual caso le autorità inquirenti si mettono a disposizione dell'impresa in questione; la visita viene effettuata unicamente se (a) le autorità dell'importatore membro ne danno notifica ai rappresentanti del governo del membro in questione e (b) quest'ultimo non si oppone.

7. Poiché lo scopo primario dell'inchiesta sul posto è quello di verificare le informazioni fornite o di ottenere ulteriori particolari, essa dovrebbe essere svolta dopo il ricevimento della risposta al questionario, salvo che l'impresa non dia il suo assenso per il contrario e il governo dell'esportatore membro venga informato della prevista visita dalle autorità inquirenti e non vi si opponga; inoltre, prima della visita, dovrebbe essere prassi normale informare le imprese interessate circa la natura generale delle informazioni da verificare e circa gli ulteriori dati da fornire, senza che ciò possa impedire di avanzare sul posto richieste di ulteriori particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

8. Richieste di chiarimenti o domande poste dalle autorità o dalle imprese degli esportatori membri e di importanza essenziale per il buon esito dell'inchiesta sul posto dovrebbero, nei limiti del possibile, ricevere risposta prima che avvenga la visita.

ALLEGATO VII

PAESI IN VIA SI SVILUPPO MEMBRI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO NELL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

I paesi in via di sviluppo membri non soggetti alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a) sono i seguenti:

a) paesi meno avanzati indicati come tali dalle Nazioni Unite e che siano membri dell'OMC;

b) ciascuno dei seguenti paesi in via di sviluppo membri dell'OMC s'intenderà soggetto alle disposizioni applicabili ad altri paesi in via di sviluppo membri ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), quando il PNL pro capite abbia raggiunto 1 000 USD annui (67): Bolivia, Camerun, Congo, Côte d'Ivoire, Repubblica Dominicana, Egitto, Ghana Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Kenya, Marocco, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Filippine, Senegal, Sri Lanka e Zimbabwe.

(1) Conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI del GATT 1994 (nota all'articolo XVI) e alle disposizioni degli allegati da I a III del presente accordo, l'esenzione di un prodotto esportato da dazi o imposte che gravano sul medesimo prodotto se destinato al consumo interno, ovvero l'esonero da dazi o imposte per importi non superiori a quelli maturati non sono da ritenersi sovvenzioni.

(2) Ai fini del presente accordo, per «criteri o condizioni oggettivi» s'intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell'impresa.

(3) A questo proposito, in particolare, saranno prese in considerazione informazioni sulla frequenza con la quale vengono rifiutate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.

(4) Questa norma viene soddisfatta qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata ai risultati di esportazione, in realtà sia legata alle esportazioni o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non sarà considerata una sovvenzione all'esportazione nel senso della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata ad imprese esportatrici.

(5) Le misure che nell'allegato I non vengono indicate come sovvenzioni all'esportazione non saranno vietate ai sensi di questa o di altre disposizioni del presente accordo.

(6) I periodi di tempo citati nel presente articolo possono essere prorogati di comune accordo.

(7) Come definito nell'articolo 24.

(8) Anche se per questo periodo non è prevista una riunione dell'organo di conciliazione, una riunione sarà comunque tenuta a questo proposito.

(9) Con questa espressione non s'intende consentire l'applicazione di contromisure eccessive alla luce del fatto che le sovvenzioni considerate nelle presente disposizioni sono vietate.

(10) Con questa espressione non s'intende consentire l'applicazione di contromisure eccessive alla luce del fatto che le sovvenzioni considerate nelle presenti disposizioni sono vietate.

(11) L'espressione «danno all'industria nazionale» è qui utilizzata con lo stesso significato con cui è utilizzata nella parte V.

(12) Nel presente accordo l'espressione «annullamento o compromissione» è utilizzata con lo stesso significato con cui è utilizzata nelle disposizioni pertinenti del GATT 1994, e l'esistenza di un simile effetto di annullamento o compromissione sarà accertata in conformità con la prassi di applicazione delle presenti disposizioni.

(13) Nel presente accordo l'espressione «grave pregiudizio agli interessi di un altro membro» è utilizzata con lo stesso significato con cui ricorre nel paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994, e comprende il rischio di grave pregiudizio.

(14) Il sovvenzionamento totale ad valorem sarà calcolato conformemente alle disposizioni dell'allegato IV.

(15) Poiché si prevede che il settore degli aeromobili civili sarà soggetto a regole specifiche multilaterali, la soglia indicata nel presente comma non si applica agli aeromobili civili.

(16) I membri riconoscono che, qualora un finanziamento di un programma relativo ad aeromobili civili, basato sul meccanismo delle royalties, non venga rimborsato completamente poiché il livello delle vendite effettive risulta inferiore a quello delle vendite previste, ciò non costituisce di per sé un grave pregiudizio ai fini del presente comma.

(17) Salvo che al commercio del prodotto o della materia prima in questione non si applichino altre norme specifiche concordate su base multilaterale.

(18) Il fatto che determinate circostanze vengano citate nel presente paragrafo non conferisce di per sé alle stesse uno status legale ai sensi del GATT 1994 o del presente accordo. Tali circostanze non debbono essere isolate, sporadiche o comunque poco significative.

(19) Qualora la richiesta si riferisca ad una sovvenzione che si ritiene debba sfociare in un grave pregiudizio ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 6, gli elementi di prova a dimostrazione di tale grave pregiudizio si possono limitare alle prove disponibili in merito al fatto che siano stato o meno soddisfatte le condizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6.

(20) I periodi di tempo citati nel presente articolo possono essere prorogati di comune accordo.

(21) Anche se per questo periodo non è prevista una riunione del DSB ne sarà comunque tenuta una a tale proposito.

(22) Si dà atto che l'assistenza governativa per diversi scopi è ampiamente fornita dai membri e che il semplice fatto che tale assistenza non si possa qualificare come trattramento non suscettibile di azione legale ai sensi del presente articolo non limita di per sé la facoltà dei membri di fornirla.

(23) Poiché si prevede che gli aeromobili civili saranno soggetti a regole specifiche multilaterali, le disposizioni del presente comma non si applicano a tale prodotto.

(24) Al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC, il comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, previsto all'articolo 24 (denominato nel presente accordo il «comitato») verificherà il funzionamento delle disposizioni del comma 2 a) nell'intento di apportare tutte le modifiche necessarie per migliorarlo. Nel considerare possibili modifiche, il comitato esaminerà con attenzione le definizioni delle categorie elencate nel presente comma, alla luce dell'esperienza acquisita dai membri nel quadro di programmi di ricerca e dell'attività di altre istituzioni internazionali pertinenti.

(25) Le disposizioni del presente accordo non si applicano ad attività di ricerca di base condotte autonomamente da istituti di istruzione superiore o di ricerca. Con il termine «ricerca di base» s'intende un ampliamento delle conoscenze generali scientifiche e tecniche non connesso ad obiettivi industriali o commerciali.

(26) I livelli consentiti di assistenza non passibile di azione legale di cui al presente paragrafo saranno definiti con riferimento ai costi totali riconosciuti, sostenuti nell'arco della durata di un singolo progetto.

(27) Con il termine «ricerca industriale» s'intende una ricerca pianificata o un'indagine critica mirata alla scoperta di nuove conoscenze, allo scopo di utilizzarle per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi, o per introdurre miglioramenti significativi in prodotti, processi o servizi già esistenti.

(28) Con l'espressione «attività di sviluppo precompetitiva» s'intende la trasposizione dei risultati della ricerca industriale in un piano o un programma tecnico dettagliato o nella progettazione di prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, destinati alla vendita o all'utilizzo, ivi compresa la creazione di un prototipo non idoneo all'uso commerciale. Può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di prodotti, processi o servizi alternativi, nonché progetti pilota e dimostrazioni iniziali, purché i medesimi progetti non possano essere convertiti o utilizzati per applicazioni industriali o sfruttamento commerciale. L'espressione non si riferisce a modifiche periodiche o di routine introdotte in prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi già esistenti e in altre operazioni correnti, anche se tali modifiche possono rappresentare dei miglioramenti.

(29) Nel caso di programmi che abbracciano la ricerca industriale e l'attività di sviluppo precompatitive, il livello consentito di assistenza non passibile di azione legale non supererà la media semplice dei livelli consentiti di assistenza non soggetta a sanzioni applicabili alle due categorie che precedono, calcolati sulla base di tutti i costi riconosciuti indicati alle voci da i) a v) del presente comma.

(30) Con l'espressione «quadro generale di sviluppo regionale» s'intende che i programmi regionali di sovvenzione rientrano in una politica di sviluppo regionale organica e di applicazione generale e che le sovvenzioni per lo sviluppo regionale non vengono concesse in aree geografiche isolate che non hanno, neppure potenzialmente, alcuna influenza sullo sviluppo della regione.

(31) Con l'espressione «criteri neutri e oggettivi» s'intendono criteri che non favoriscono determinate regioni al di là di quanto sia opportuno ai fini dell'eliminazione o della riduzione di disparità regionali nel quadro della politica di sviluppo regionale. A questo proposito, i programmi di sovvenzione regionali prevedono dei tetti all'ammontare dell'assistenza che può essere concessa a ciascun progetto sovvenzionato. I tetti devono essere differenziati in base ai diversi livelli di sviluppo delle regioni assistite e devono essere espressi in termini di costi di investimento o costo della creazione di posti di lavoro. Nell'ambito di tali tetti, la ripartizione dell'assistenza sarà sufficientemente ampia ed equa, in modo da evitare l'uso predominante di una sovvenzione da parte di certe imprese, o la concessione di importi eccessivamente elevati a favore di certe imprese, come previsto all'articolo 2.

(32) Con l'espressione «impianti esistenti» s'intendono gli impianti già operativi da almeno due anni al momento dell'imposizione di nuovi obblighi in materia ambientale.

(33) Si dà atto del fatto che nulla di quanto contenuto in questa disposizione richiede la divulgazione di informazioni confidenziali, ivi comprese informazioni commerciali riservate.

(34) Le disposizioni delle parti II o III possono essere invocate in parallelo con le disposizioni della parte V; tuttavia, per quanto concerne gli effetti di una particolare sovvenzione sul mercato nazionale del membro importatore, è ammessa solo una forma di compensazione (un dazio compensativo, ove siano soddisfatti i requisiti della parte V, o una contromisura ai sensi degli articoli 4 o 7). Le disposizioni delle parti III e V non possono essere invocate in relazione a misure considerate non passibili di azione legale conformemente alle disposizioni della parte IV. Tuttavia le misure citate all'articolo 8, paragrafo 1(a), sono soggette a verifica al fine di determinare se si tratta di misure specifiche ai sensi dell'articolo 2. Inoltre, nel caso di una sovvenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, concessa nell'ambito di un programma che non sia stato notificato in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, le disposizioni delle parti III e V possono comunque essere invocate, ma tale sovvenzione sarà considerata non passibile di azione legale, ove risulti conforme alle norme indicate all'articolo 8, paragrafo 2.

(35) Con l'espressione «dazio compensativo» si deve intendere un diritto speciale applicato al fine di neutralizzare una sovvenzione accordata, direttamente o indirettamente, alla fabbricazione, alla produzione o all'esportazione di qualsiasi merce, in conformità del paragrafo 3 dell'articolo VI del GATT 1994.

(36) Il termine «aperta», usato in appresso, si riferisce all'atto procedurale con il quale un membro apre formalmente un'inchiesta come previsto all'articolo 11.

(37) Nel caso di industrie frammentate, composte da un numero estremamente elevato di produttori, le autorità possono basarsi, per accertare il sostegno o l'opposizione alla domanda, su tecniche di campionatura statisticamente valide.

(38) I membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati membri i dipendenti di produttori nazionali del prodotto simile, ovvero rappresentanti dei dipendenti, possono presentare o sostenere una domanda per l'apertura di un'inchiesta ai sensi del paragrafo 1.

(39) Di norma, per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine s'intende ricevuto a una settimana dalla data di spedizione all'intervistato o di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica dell'esportatore membro oppure, nel caso di un membro dell'OMC con un territorio doganale separato, alla rappresentanza ufficiale del territorio di esportazione.

(40) Fermo restando che, qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale della domanda scritta dovrà essere trasmesso solo alle autorità dell'esportatore membro o alla relativa associazione di categoria che in seguito provvederà a inoltrarne copia agli esportatori interessati.

(41) I membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati membri può sussistere l'obbligo di divulgazione a seguito di provvedimento cautelare redatto in termini restrittivi.

(42) I membri convengono che le richieste di trattamento riservato non debbano essere respinte in modo arbitrario. I membri convengono inoltre che l'autorità inquirente può richiedere la rinuncia al trattamento riservato solo per quanto concerne informazioni di pertinenza per il procedimento.

(43) È particolarmente importante, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, che non si pervenga a decisioni di segno positivo, in via preliminare o definitiva, senza aver concesso un'adeguata possibilità di procedere a consultazioni, nelle quali si possono definire le basi per il procedimento a norma delle disposizioni di cui alle parti II, III o X.

(44) Nel presente accordo il termine «danno» indica, salvo indicazione contraria, un danno rilevante causato ad un'industria nazionale, o la minaccia di un danno rilevante per un'industria nazionale, o un sensibile ritardo nella creazione di tale industria; il termine è da interpretarsi in conformità delle disposizioni del presente articolo.

(45) Nel presente accordo il termine «prodotto simile» («produit similaire») è da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioè simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato.

(46) Come indicato ai paragrafi 2 e 4.

(47) Ai fini del presente paragrafo, i produttori s'intendono collegati a esportatori o importatori solo qualora: (a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta; oppure (b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure (c) assieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, sempreché vi siano motivi per ritenere o sospettare che a seguito di tale rapporto il produttore in questione sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, s'intende sussistere un rapporto di controllo fra due soggetti quando il primo è in grado, giuridicamente o operativamente, di imporre limitazioni o orientamenti al secondo.

(48) Il termine «potrà» non si deve intendere nel senso di autorizzare contemporaneamente la prosecuzione della procedura e l'applicazione di impegni, salvo quanto disposto dal paragrafo 4.

(49) Ai fini del presente paragrafo, l'espressione «parti nazionali interessate» comprende consumatori e utilizzatori industriali del prodotto importato oggetto di inchiesta.

(50) Nel presente accordo, il termine «riscuotere» è usato per indicare l'imposizione o la riscossione di un diritto o di un'imposta a titolo definitivo e inappellabile.

(51) Nei casi in cui l'importo del dazio compensativo sia applicato retroattivamente, qualora risulti dal più recente accertamento che non è applicabile alcun dazio, tale constatazione non obbliga di per sé le autorità a revocare il dazio definitivo.

(52) Nei casi in cui, a norma del presente articolo, le autorità forniscano informazioni e spiegazioni in un rapporto separato, esse garantiranno che tale rapporto sia facilmente accessibile al pubblico.

(53) Il comitato costituirà un gruppo di lavoro per l'esame del contenuto e della forma del questionario presentato in BISD 9S/193-194.

(54) Per quanto concerne i paesi in via di sviluppo membri che non prevedono sovvenzioni all'esportazione alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC, il presente paragrafo si applica sulla base del livello di sovvenzioni all'esportazione concesse nel 1986.

(55) Il presente paragrafo non osta ad alcuna azione intrapresa a titolo di altre disposizioni pertinenti del GATT 1994, ove opportuno.

(56) Con l'espressione «commercialmente disponibili» s'intende che la scelta tra prodotti nazionali e importati non è soggetta a limitazioni e dipende esclusivamente da considerazioni commerciali.

(57) Ai fini del presente accordo il termine «imposte dirette» si riferisce alle imposte su retribuzioni, utili, interessi, rendite, royalties e qualsivoglia altra forma di reddito, nonché alle imposte sulla proprietà immobiliare;

il termine «oneri sulle importazioni» si riferisce a tariffe, dazi doganali e altri oneri fiscali non enumerati altrove nella presente nota, riscossi sulle importazioni;

il termini «imposte indirette» si riferisce a imposte sulle vendite, accise, imposte sulla cifra d'affari, sul valore aggiunto, sulle concessioni, imposta di bollo, imposte sui trasferimenti, imposte sulle scorte e le attrezzature, compensazioni fiscali alla frontiera e qualsivoglia altra imposta diversa da imposte dirette e oneri sulle importazioni;

le imposte indirette «riscosse a stadi anteriori» sono quelle prelevate su beni o servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto;

le imposte indirette «a cascata» sono imposte plurifase applicate dove non esistono meccanismi di successivo credito d'imposta, ove i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio della produzione siano utilizzati in uno stadio produttivo successivo;

la «remissione» delle imposte comprende le restituzioni o la riduzione delle imposte;

la «remissione o il rimborso del dazio (drawback)» comprende l'esenzione o il rinvio totale o parziale degli oneri sulle importazioni.

(58) I membri riconoscono che il rinvio non costituisce necessariamente una sovvenzione all'esportazione quando, ad esempio, viene riscosso un adeguato importo di interessi. I membri riaffermano il principio («arm's length principle») secondo il quale i prezzi dei prodotti nelle transazioni tra imprese esportatrici e acquirenti stranieri, controllati dalle stesse o soggetti al medesimo controllo, ai fini fiscali non dovrebbero discostarsi da quelli praticati tra imprese indipendenti nelle condizioni di mercato prevalenti. Ciascun membro potrà richiamare l'attenzione di un altro membro su pratiche amministrative o di altro tipo che possono contravvenire a tale principio e che si traducono in un risparmio significativo di imposte dirette nelle operazioni di esportazioni. In siffatte circostanze, i membri di norma cercheranno di comporre le loro divergenze ricorrendo agli strumenti previsti da convenzioni bilaterali in vigore in materia fiscale, ovvero da altri specifici meccanismi internazionali, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti ai membri dal GATT 1994, ivi compreso il diritto di consultazione di cui alla frase precedente. Il paragrafo e) non è inteso a limitare la possibilità di un membro di adottare misure atte ad evitare la doppia imposizione di redditi di fonte estera percepiti dalle sue imprese o da imprese di un altro membro.

(59) Il paragrafo h) non si applica ai sistemi dell'imposta sul valore aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece; il problema dell'eccessiva remissione delle imposte sul valore aggiunto è disciplinato esclusivamente dal paragrafo g).

(60) Per fattori immessi nel processo produttivo s'intendono materiali incorporati materialmente nel prodotto, nonché energia, combustibili e carburanti utilizzati nel processo produttivo, e catalizzatori consumati in abbinamento agli stessi per ottenere il prodotto esportato.

(61) I membri dovrebbero raggiungere un'intesa, opportunamente formulata, su questioni che non sono specificate nel presente allegato o che necessitano di ulteriore chiarimento ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

(62) Per azienda beneficiaria s'intende un'azienda nel territorio del membro sovvenzionante.

(63) Nel caso di sovvenzioni in relazione ad imposte, il valore del prodotto sarà calcolato come valore totale del fatturato dell'azienda beneficiaria nell'esercizio fiscale in cui è stata applicata la misura.

(64) Le situazioni di avviamento comprendono casi in cui sono già stati assunti impegni finanziari per lo sviluppo del prodotto o la costruzione di impianti per la fabbricazione di prodotti che beneficiano della sovvenzione, anche se la produzione non è ancora cominciata.

(65) Nei casi in cui si debba dimostrare l'esistenza di un grave danno.

(66) Il processo di raccolta delle informazioni da parte dell'organo di conciliazione terrà indebito conto l'esigenza di proteggere le informazioni di natura confidenziale o fornite a titolo riservato dai membri interessati.

(67) L'inserimento dei paesi in via di sviluppo membri nell'elenco del paragrafo b) si basa sui dati più recenti forniti dalla Banca mondiale sul PNL pro capite.