7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/56


Articolo 18

(ex articolo 12 del TCE)

Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.