12005SAN07/07

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea; - Allegato VII:Elenco di cui all'articolo 23 dell'atto di adesione: misure transitorie, Romania - 7.Fiscalità

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/2005 pag. 0328 - 0329


7. FISCALITÀ

1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 14), modificata da ultimo da:

- 32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1o.5.2004, pag. 35).

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE la Romania può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché le stesse esenzioni saranno applicate da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:

- 32003 L 0117: Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5.12.2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Romania può rinviare fino al 31 dicembre 2009 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.

Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [15] e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Romania possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

3. 32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da ultimo da:

- 32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106).

La Romania è autorizzata a non applicare le disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2010. Durante il periodo transitorio, l'aliquota dell'imposta sui pagamenti di interessi o di canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10 %.

4. 32003 L 0096: Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), modificata da ultimo da:

- 32004 L 0075: Direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

a) In deroga all'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, la Romania può applicare i seguenti periodi transitori:

- fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al livello minimo di EUR 359 per 1000 l. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente non potrà essere inferiore a EUR 323 per 1000 l e a EUR 302 per 1000 l a decorrere dal 1o gennaio 2011.

- fino al 1o gennaio 2013 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al livello minimo di EUR 330 per 1000 l. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il livello effettivo di tassazione del gasolio utilizzato come propellente non potrà essere inferiore a EUR 274 per 1000 l.

b) In deroga all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE, la Romania può applicare i seguenti periodi transitori:

- fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gas naturale utilizzato a scopo di riscaldamento per uso non commerciale al livello minimo di tassazione definito nell'allegato I, tabella C;

- fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per il teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione definiti nell'allegato I, tabella C;

- fino al 1o gennaio 2009 per adeguare i livelli nazionali di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per scopi diversi dal teleriscaldamento ai livelli minimi di tassazione definiti nell'allegato I, tabella C.

A decorrere dal 1o gennaio 2007, il livello effettivo di tassazione degli oli combustibili pesanti in questione non potrà essere inferiore a EUR 13 per 1000 kg.

c) In deroga all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, la Romania può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell'elettricità ai livelli minimi di cui all'allegato I, tabella C. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i livelli di tassazione dell'elettricità non potranno essere inferiori al 50 % del pertinente livello minimo comunitario.

[15] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

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