12002E174

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XIX: Ambiente - Articolo 174 - Articolo 130 R - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0107 - 0108
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0254 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0052 - versione consolidata


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo XIX: Ambiente

Articolo 174

Articolo 130 R - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 174

1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,

- protezione della salute umana,

- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili,

- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità,

- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,

- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.