02019R2152 — IT — 01.01.2022 — 001.001


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REGOLAMENTO (UE) 2019/2152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1704 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2021

  L 339

33

24.9.2021




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REGOLAMENTO (UE) 2019/2152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in materia di:

a) 

sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee sulle imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b) 

quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  

Le statistiche europee sulle imprese si riferiscono:

a) 

alla struttura, alle attività economiche e alla performance delle unità statistiche, alle loro attività di R&S e di innovazione, al loro uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e al commercio elettronico, nonché alle catene globali del valore. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese comprendono anche le statistiche in materia di ricerca e sviluppo nei settori dell’istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro;

b) 

alla produzione di manufatti e di servizi e al commercio internazionale di beni e servizi.

2.  
Il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici comprende i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi, nonché gli scambi di dati tra tali registri a norma dell’articolo 10.
3.  

I registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al paragrafo 2 comprendono:

a) 

tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali;

b) 

le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;

c) 

per le imprese che, a motivo delle loro dimensioni, hanno un’incidenza significativa e le cui unità di attività economica (UAE) hanno un’incidenza significativa sui dati aggregati (nazionali):

i) 

l’UAE e le dimensioni di ciascuna UAE che costituisce tali imprese; o

ii) 

il codice NACE delle attività secondarie di dette imprese di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e le dimensioni di ognuna di tali attività secondarie;

d) 

i gruppi di imprese cui tali imprese appartengono.

4.  

Il registro degli eurogruppi comprende le seguenti unità, come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio ( 2 ):

a) 

tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al PIL e che fanno parte di un gruppo di imprese multinazionale;

b) 

le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;

c) 

i gruppi di imprese multinazionali cui tali imprese appartengono.

5.  
Le famiglie non rientrano nel campo di osservazione del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici nella misura in cui i beni e i servizi da esse prodotti sono destinati all’autoconsumo o implicano la locazione di beni propri.
6.  
Le unità locali di imprese straniere che non costituiscono persone giuridiche distinte (filiali) e che sono classificate come quasi-società conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 sono considerate imprese ai fini dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.
7.  
I gruppi di imprese sono identificati analizzando le relazioni di controllo tra le loro unità giuridiche a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
8.  
Quando fa riferimento ai registri di imprese a fini statistici nazionali e al registro degli eurogruppi, il presente regolamento si applica esclusivamente alle unità che esercitano, in tutto o in parte, un’attività economica e alle unità giuridiche economicamente inattive che fanno parte di un’impresa in combinazione con unità giuridiche economicamente attive.
9.  

Per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici è considerata attività economica:

a) 

qualsiasi attività che comprenda l’offerta di beni e servizi su un determinato mercato;

b) 

i servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al PIL;

c) 

la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive.

Anche la detenzione di attività e/o passività può essere considerata un’attività economica.

10.  
All’interno del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici le unità statistiche sono definite a norma del regolamento (CEE) n. 696/93, fatte salve le restrizioni di cui al presente articolo.

Articolo 3

Definizioni

1.  

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) 

«unità statistica»: l’unità statistica ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93;

b) 

«unità rispondente»: l’unità che fornisce i dati;

c) 

«dominio»: uno o più set di dati organizzati in modo da comprendere tematiche specifiche;

d) 

«tematica»: il contenuto delle informazioni che devono essere compilate, ciascuna comprendente una o più tematiche dettagliate;

e) 

«tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni che devono essere compilate in relazione a una tematica, ciascuna comprendente una o più variabili;

f) 

«variabile»: una caratteristica di un’unità che può assumere valori diversi all’interno di un insieme di valori;

g) 

«attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita ai sensi dell’allegato A, capo 1, punto 1.37, del regolamento (UE) n. 549/2013;

h) 

«attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ai sensi dell’allegato A, capo 1, punto 1.34, del regolamento (UE) n. 549/2013;

i) 

«produttori di beni e servizi destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quali definiti all’allegato A, capo 3, punto 3.24, del regolamento (UE) n. 549/2013;

j) 

«produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita quali definiti all’allegato A, capo 3, punto 3.26, del regolamento (UE) n. 549/2013;

k) 

«autorità statistiche nazionali» o «ASN»: gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee designati da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009;

l) 

«fonte autorevole»: il fornitore unico di record di dati contenenti i dati dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi conformemente alle norme sulla qualità di cui all’articolo 17;

m) 

«microdati»: singole osservazioni o misurazioni di caratteristiche delle unità statistiche o delle unità rispondenti identificabili;

n) 

«uso a fini statistici»: l’uso a fini statistici quale definito all’articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 223/2009;

o) 

«dati riservati»: i dati riservati quali definiti all’articolo 3, punto 7), del regolamento (CE) n. 223/2009;

p) 

«autorità fiscali»: le autorità nazionali responsabili dell’applicazione nello Stato membro della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 3 );

q) 

«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

r) 

«gruppo di imprese multinazionale»: un gruppo di imprese, ai sensi della sezione III, parte C, dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93, con almeno due imprese o unità giuridiche, ciascuna delle quali localizzata in un paese diverso.

2.  

Ai fini degli articoli da 11 a 15, si intende per:

a) 

«Stato membro di esportazione»: lo Stato membro dal cui territorio statistico i beni sono esportati verso la loro destinazione in uno Stato membro di importazione;

b) 

«Stato membro di importazione»: lo Stato membro nel cui territorio statistico i beni sono importati in provenienza da uno Stato membro di esportazione;

c) 

«beni»: i beni mobili, compresa l’energia elettrica e il gas naturale.



CAPO II

Fonti di dati

Articolo 4

Fonti di dati e metodi

Gli Stati membri producono le statistiche di cui agli articoli 6 e 7 e istituiscono i loro registri di imprese a fini statistici nazionali in conformità dell’articolo 9 utilizzando tutte le fonti di dati pertinenti, evitando oneri eccessivi per i rispondenti e tenendo debitamente conto di un favorevole rapporto costi-benefici per le ASN.

Per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento, e a condizione che i risultati siano conformi ai criteri di qualità stabiliti all’articolo 17, le ASN possono utilizzare le seguenti fonti di dati, ivi comprese le loro combinazioni:

a) 

indagini;

b) 

dati amministrativi, comprese le informazioni fornite dalle autorità fiscali e doganali, quali i bilanci d’esercizio;

c) 

microdati scambiati;

d) 

ogni altra pertinente fonte, metodo o approccio innovativo nella misura in cui consenta la produzione di dati comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.

Per le indagini di cui al secondo comma, lettera a), le unità rispondenti cui si rivolgono gli Stati membri forniscono informazioni tempestive, accurate e complete necessarie per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento.

I metodi e gli approcci di cui alla lettera d) del secondo comma devono essere scientificamente validi e ben documentati.

Articolo 5

Accesso a dati amministrativi e fornitura delle informazioni

1.  
Conformemente all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, le ASN e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati di altre fonti statistiche al fine di soddisfare le esigenze statistiche di cui al presente regolamento e di aggiornare i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi. L’accesso a tali dati da parte delle ASN e della Commissione (Eurostat) è limitato ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.
2.  
Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità fiscali di ciascuno Stato membro forniscono alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell’allegato V.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di:

a) 

modificare l’allegato V definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità fiscali; e

b) 

integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali ai sensi dell’allegato V.

3.  
Fatto salvo il paragrafo 1, l’autorità doganale di ciascuno Stato membro fornisce alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell’allegato VI.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di:

a) 

modificare l’allegato VI definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità doganali; e

b) 

integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità doganali ai sensi dell’allegato VI.

4.  
Al fine di produrre statistiche armonizzate sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le ASN dello Stato membro interessato scambiano i microdati a fini statistici che hanno ricevuto dalle loro autorità doganali circa le esportazioni e le importazioni di beni, per la stima delle esportazioni e importazioni di quasi transito del loro Stato membro.

Per gli altri flussi commerciali che coinvolgono le autorità doganali di più di uno Stato membro, le ASN si scambiano i microdati corrispondenti circa le esportazioni o importazioni di beni al fine di migliorare la qualità delle statistiche in questione.

5.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di precisare le modalità degli scambi di dati ai sensi del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.



CAPO III

Statistiche sulle imprese

Articolo 6

Requisiti dei dati

1.  

Le statistiche europee sulle imprese comprendono i seguenti domini:

a) 

statistiche congiunturali delle imprese;

b) 

statistiche sulle imprese a livello nazionale;

c) 

statistiche sulle imprese a livello regionale;

d) 

statistiche sulle attività internazionali.

2.  

I domini comprendono una o più delle seguenti tematiche come ulteriormente precisato in dettaglio nell’allegato I:

a) 

popolazione di imprese;

b) 

catene globali del valore;

c) 

uso delle TIC e commercio elettronico;

d) 

innovazione;

e) 

scambi internazionali di beni;

f) 

scambi internazionali di servizi;

g) 

investimenti;

h) 

input di lavoro;

i) 

produzione e performance;

j) 

prezzi;

k) 

acquisti;

l) 

proprietà immobiliare;

m) 

input di R&S.

3.  
La periodicità, il periodo di riferimento e l’unità statistica di ciascuna tematica sono specificati nell’allegato II.
4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di modificare le tematiche dettagliate di cui all’allegato I.
5.  

Nell’esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 4, la Commissione si assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

gli atti delegati mirano a conseguire la neutralizzazione o la riduzione dei costi e degli oneri e, in ogni caso, non comportano un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti;

b) 

al massimo una tematica dettagliata per il dominio statistiche congiunturali delle imprese, tre tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale, due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale e due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle attività internazionali di cui all’allegato I sono sostituite da un’altra tematica dettagliata e al massimo una tematica dettagliata in totale per tutti i domini è aggiunta in un periodo di cinque anni consecutivi;

c) 

gli atti delegati sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati, fatta eccezione per le tematiche innovazione e uso delle TIC e commercio elettronico per le quali gli atti delegati sono adottati rispettivamente almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati;

d) 

qualsiasi nuova tematica dettagliata è valutata per quanto riguarda la fattibilità mediante studi pilota realizzati dagli Stati membri a norma dell’articolo 20.

6.  

La lettera b) del paragrafo 5 non si applica:

a) 

alle tematiche dettagliate all’interno delle tematiche innovazione, uso delle TIC e commercio elettronico e catene globali del valore;

b) 

alle modifiche che derivino da variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).

Articolo 7

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati

1.  

Per le tematiche dettagliate elencate nell’allegato I, gli Stati membri compilano i dati pertinenti a ciascuna tematica dettagliata. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino ulteriormente i seguenti elementi dei dati da trasmettere a norma del presente regolamento, le rispettive definizioni tecniche e le semplificazioni:

a) 

variabili;

b) 

unità di misura;

c) 

popolazione statistica (comprese le esigenze in termini di attività di produzione di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita o di produttori di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita);

d) 

classificazioni (compresi gli elenchi di prodotti, paesi e territori, nonché della natura della transazione) e disaggregazioni;

e) 

trasmissione di singoli record di dati su base volontaria;

f) 

uso di approssimazioni e obblighi in materia di qualità;

g) 

termine per la trasmissione dei dati;

h) 

primo periodo di riferimento;

i) 

ponderazione e modifica dell’anno base per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;

j) 

ulteriori specifiche, tra cui il periodo di riferimento, relative alla tematica scambi internazionali di beni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.  
Nell’esercitare il potere di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le semplificazioni, la Commissione tiene conto delle dimensioni e dell’importanza dei settori delle imprese, conformemente al principio di proporzionalità, al fine di attenuare l’onere per le imprese. La Commissione si assicura inoltre che siano mantenuti gli input necessari per la compilazione dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005. Gli atti di esecuzione, ad eccezione dei primi atti di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento, sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati per le tematiche di cui all’allegato I. Per le tematiche innovazione e utilizzo delle TIC e commercio elettronico gli atti di esecuzione sono adottati, rispettivamente, almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati.
3.  

Quando adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ad eccezione delle tematiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili per ciascun dominio elencato all’articolo 6, paragrafo 1, non superi:

a) 

22 variabili per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;

b) 

93 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale;

c) 

31 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale; e

d) 

26 variabili per il dominio statistiche sulle attività internazionali.

4.  

Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) del paragrafo 1, per le tematiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili in ogni tematica non superi:

a) 

20 variabili per la tematica catene globali del valore;

b) 

73 variabili per la tematica uso delle TIC e commercio elettronico; e

c) 

57 variabili per la tematica innovazione.

5.  
Qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità, la Commissione può modificare un massimo di 5 variabili per ciascuno dei domini statistiche congiunturali delle imprese, statistiche sulle imprese a livello regionale e statistiche sulle attività internazionali e un massimo di 20 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale per qualsiasi periodo di cinque anni civili consecutivi, in conformità del paragrafo 3. Tali massimali non si applicano alle tematiche catene globali del valore, innovazione o uso delle TIC e commercio elettronico.
6.  
In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità a seguito degli studi pilota di cui all’articolo 20, il numero complessivo di variabili per i domini di cui al paragrafo 3 del presente articolo è aumentato di non oltre 10 variabili.
7.  
Nel preparare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 si tiene conto di qualsiasi potenziale costo aggiuntivo o onere amministrativo per gli Stati membri o per i rispondenti, unitamente a una stima del previsto miglioramento della qualità delle statistiche e qualsiasi altro vantaggio diretto o indiretto derivante dall’azione supplementare proposta.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle variazioni derivanti dalle modifiche delle classificazioni e delle nomenclature né alle variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005.



CAPO IV

Registri di imprese

Articolo 8

Quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici

1.  
La Commissione (Eurostat) istituisce il registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali a fini statistici a livello dell’Unione.
2.  
Gli Stati membri istituiscono a livello nazionale uno o più registri di imprese a fini statistici nazionali, la cui base comune è armonizzata ai sensi del presente regolamento, quale base per la preparazione e il coordinamento di indagini e quale fonte di informazioni per l’analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per l’utilizzo dei dati amministrativi e per l’individuazione e la costruzione di unità statistiche.
3.  
Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) si scambiano dati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici come disposto all’articolo 10.
4.  
I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono la fonte autorevole da cui ricavare popolazioni dei registri di imprese a fini statistici di elevata qualità e armonizzate a norma dell’articolo 17, per la produzione di statistiche europee.

I registri di imprese a fini statistici nazionali sono la fonte autorevole per le popolazioni dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Il registro degli eurogruppi è la fonte autorevole per l’SSE per quanto riguarda la popolazione del registro per le statistiche sulle imprese che richiedono il coordinamento delle informazioni transfrontaliere relative ai gruppi di imprese multinazionali.

Articolo 9

Requisiti del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici

1.  

Le unità statistiche e giuridiche considerate dal quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici conformemente all’articolo 8 sono caratterizzate dagli elementi fissati in entrambi i punti seguenti, ulteriormente specificati nell’allegato III:

a) 

le tematiche dettagliate per i registri e il numero identificativo unico;

b) 

il riferimento temporale e la periodicità.

2.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le variabili relative alle tematiche dettagliate per i registri elencate all’allegato III.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

3.  
Quando adotta gli atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione garantisce che non sia imposto agli Stati membri o ai rispondenti alcun considerevole costo od onere aggiuntivo.

Articolo 10

Scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici e relativo accesso

1.  
Gli Stati membri si scambiano dati riservati.

A tal fine, lo scambio di dati riservati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all’allegato IV, avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN di Stati membri differenti, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione. Tali scambi possono essere effettuati anche con l’obiettivo di ridurre l’onere di risposta.

Quando tale scambio di dati riservati è effettuato per assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione e lo scambio è esplicitamente autorizzato dalla competente ASN che fornisce i dati, le banche centrali nazionali possono partecipare allo scambio di dati riservati, esclusivamente a fini statistici.

2.  
La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati.

A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all’allegato IV, al fine di fornire, esclusivamente a fini statistici, informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione.

Allo scopo di assicurare un record di dati coerente e utilizzare i dati esclusivamente a fini statistici, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN competenti di ciascuno Stato membro i dati, comprese le variabili elencate all’allegato IV, sui gruppi di imprese multinazionali, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi, nel caso in cui almeno un’unità giuridica del gruppo sia ubicata sul territorio di tale Stato membro.

Al fine di garantire l’efficienza e l’elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle ASN i dati, comprese le variabili elencate nell’allegato IV, su tutti i gruppi di imprese multinazionali iscritti nel registro degli eurogruppi, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi.

3.  
La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati per l’identificazione di unità giuridiche.

A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulle unità giuridiche registrate, limitatamente all’identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione elencati all’allegato IV, esclusivamente ai fini dell’identificazione univoca di unità giuridiche nell’Unione.

Al fine di garantire l’efficienza e l’elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN di ciascuno Stato membro dati sulle unità giuridiche, limitatamente all’identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione, di cui all’allegato IV, esclusivamente ai fini dell’identificazione di unità giuridiche nell’Unione.

4.  
Lo scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali può avvenire, esclusivamente a fini statistici, tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione (Eurostat) e la BCE, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione ed è esplicitamente autorizzato dalle ASN competenti.
5.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino i dettagli tecnici delle variabili di cui all’allegato IV.

Tali atti di esecuzione sono adottati a norma della procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

6.  
Allo scopo di garantire che i dati scambiati a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire il formato e le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, nonché la procedura per lo scambio dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

7.  
Quando ricevono dati riservati sulle unità ubicate all’interno o al di fuori del territorio nazionale ai sensi del presente articolo, la Commissione (Eurostat), le ASN, le banche centrali nazionali e la BCE trattano tali informazioni in maniera riservata a norma del regolamento (CE) n. 223/2009.

La trasmissione di dati riservati tra le ASN e la Commissione (Eurostat) è effettuata nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria esclusivamente a fini statistici per la produzione di statistiche europee. Qualsiasi trasmissione ulteriore deve essere esplicitamente autorizzata dall’autorità nazionale che ha rilevato i dati.

8.  
Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.



CAPO V

Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni

Articolo 11

Scambio di dati riservati

1.  
Lo scambio tra gli Stati membri di dati riservati sulle esportazioni intra-UE di beni avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni.

Le specifiche tecniche in merito agli obblighi informativi di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, si applicano altresì allo scambio di dati riservati a norma del presente capo.

2.  
Le ASN dello Stato membro di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione le informazioni statistiche sulle sue esportazioni intra-UE di beni verso tale Stato membro come stabilito all’articolo 12.
3.  
Le ASN degli Stati membri di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione i metadati pertinenti per l’uso dei dati scambiati nella compilazione delle statistiche.
4.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le informazioni da considerare come metadati pertinenti di cui al paragrafo 3, nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni e le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

5.  
Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che fornisce i dati riservati scambiati ne autorizza l’utilizzo per la produzione di altre statistiche da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, a condizione che tali dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.
6.  
Su richiesta delle ASN dello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di importazione può fornire alle ASN dello Stato membro di esportazione i microdati rilevati sulle sue importazioni intra-UE di beni da tale Stato membro di esportazione.

Articolo 12

Informazioni statistiche da scambiare

1.  

Le informazioni statistiche di cui all’articolo 11, paragrafo 2, sono costituite da:

a) 

microdati rilevati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni;

b) 

dati compilati su beni o movimenti specifici; e

c) 

dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali.

2.  
Le informazioni statistiche effettivamente raccolte mediante indagini sulle imprese o dai dati amministrativi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, coprono almeno il 95 % del valore del totale delle esportazioni intra-UE di beni di ciascuno Stato membro verso l’insieme di tutti gli altri Stati membri.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di modificare il presente regolamento per ridurre il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, pur assicurando il mantenimento di statistiche che soddisfino le norme di qualità in vigore.

3.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le specifiche tecniche relative alla rilevazione e alla compilazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e precisino ulteriormente l’applicazione del tasso di copertura di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda il periodo di riferimento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 13

Elementi dei dati statistici

1.  

I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), contengono i seguenti elementi dei dati statistici:

a) 

il numero individuale di identificazione attribuito all’operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;

b) 

il periodo di riferimento;

c) 

il flusso commerciale;

d) 

il bene;

e) 

lo Stato membro partner;

f) 

il paese d’origine;

g) 

il valore dei beni;

h) 

la quantità dei beni;

i) 

la natura della transazione.

I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), possono riguardare il modo di trasporto e i termini di consegna, a condizione che lo Stato di esportazione rilevi tali elementi dei dati statistici.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino gli elementi dei dati statistici di cui alle lettere da a) a i) del primo comma del presente paragrafo e definiscano l’elenco degli elementi dei dati statistici applicabili per beni o movimenti specifici e i dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.  
Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che soddisfino gli obblighi in materia di qualità, le informazioni da fornire, a condizione che la semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche.

In casi specifici, gli Stati membri possono rilevare una serie ridotta di elementi dei dati statistici di cui al paragrafo 1 o rilevare le informazioni inerenti ad alcuni di tali elementi dei dati a un livello meno dettagliato.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le modalità della semplificazione di cui al primo comma e il valore massimo delle esportazioni intra-UE che beneficiano della semplificazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 14

Protezione dei dati riservati scambiati

1.  
I record di microdati relativi a un esportatore la cui richiesta di riservatezza statistica, conformemente all’articolo 19, è stata accettata dalle ASN dello Stato membro di esportazione sono trasmessi dalle ASN dello Stato membro di esportazione alle ASN dello Stato membro di importazione, con il valore reale e tutti gli elementi dei dati statistici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e con una segnalazione per indicare che tali record di microdati sono protetti dal segreto.
2.  
Le ASN dello Stato membro di importazione possono utilizzare record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto in sede di compilazione dei dati statistici delle importazioni intra-UE. Se fanno uso di record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto, le ASN dello Stato membro di importazione si assicurano che la diffusione di dati statistici sulle importazioni intra-UE, da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, rispetti la riservatezza statistica garantita dalle ASN dello Stato membro di esportazione.
3.  
Al fine di garantire la protezione dei dati riservati scambiati nell’ambito di questo capo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, comprese le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, nonché la procedura per lo scambio dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4.  
Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Accesso per fini scientifici ai dati riservati scambiati

I ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici possono essere autorizzati ad accedere ai dati riservati scambiati conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 223/2009, previa approvazione dell’ASN competente dello Stato membro di esportazione che ha fornito i dati.



CAPO VI

Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche europee sulle imprese e dei conti nazionali

Articolo 16

Scambio di dati riservati — clausola di abilitazione

1.  
Lo scambio di dati riservati raccolti o compilati ai sensi del presente regolamento è consentito tra le ASN degli Stati membri interessati, le loro rispettive banche centrali nazionali, la BCE e la Commissione (Eurostat) a soli fini statistici, quando lo scambio è necessario per salvaguardare la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sulle imprese o dei conti nazionali in linea con i concetti e la metodologia del regolamento (UE) n. 549/2013.
2.  
Le ASN, le banche centrali nazionali, la Commissione (Eurostat) e la BCE che hanno ottenuto dati riservati trattano tali informazioni in maniera riservata e le usano esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.



CAPO VII

Qualità, trasmissione e diffusione

Articolo 17

Qualità

1.  
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità delle statistiche europee sulle imprese trasmesse nonché dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.
2.  
Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3.  
La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi in modo trasparente e verificabile.
4.  

Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat):

a) 

relazioni sulla qualità e sui metadati per i dati trasmessi ai sensi del presente regolamento;

b) 

relazioni sulla qualità e sui metadati inerenti ai registri di imprese a fini statistici nazionali.

Nel caso delle statistiche pluriennali, la periodicità delle relazioni annuali sulla qualità e sui metadati di cui alla lettera a) del primo comma è identica a quella delle statistiche in questione.

5.  
La Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri relazioni annuali sulla qualità e sui metadati inerenti al registro degli eurogruppi.
6.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità, il contenuto e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Essi non impongono agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.

Il contenuto delle relazioni è limitato agli aspetti più importanti ed essenziali della qualità.

7.  
Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un’incidenza sulla qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle principali modifiche metodologiche o di altra natura che possono avere un’incidenza sulla qualità dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Le informazioni sono fornite quanto prima possibile e comunque entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore di siffatte modifiche.
8.  
Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono le informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche, che non impongono agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.

Articolo 18

Trasmissione di dati e di metadati

1.  
Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati. Se i dati trasmessi sono riservati, il valore reale sarà fornito segnalando che è protetto dal segreto e non può essere oggetto di diffusione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano tali norme nonché la procedura per la trasmissione dei dati e metadati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.  
Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri effettuano analisi statistiche dei registri di imprese a fini statistici nazionali e ne trasmettono i risultati alla Commissione (Eurostat).

La Commissione (Eurostat) può adottare atti di esecuzione che specificano il formato e la procedura per la trasmissione dei risultati di tali analisi statistiche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

La Commissione (Eurostat) garantisce che tali atti di esecuzione non impongano agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.

3.  
Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono qualsiasi pertinente informazione in merito all’applicazione del presente regolamento negli Stati membri. Tali richieste della Commissione non impongono agli Stati membri un considerevole onere amministrativo o finanziario aggiuntivo.

Articolo 19

Riservatezza circa la diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni

Solo su richiesta di un importatore o di un esportatore di beni, l’ASN decide se diffondere i risultati statistici relativi alle importazioni o alle esportazioni rispettive senza apportare modifiche o, su richiesta motivata di detto importatore o esportatore, di modificare i risultati statistici in modo da renderne impossibile l’identificazione al fine di rispettare il principio della riservatezza statistica conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 223/2009.



CAPO VIII

Studi pilota e finanziamento

Articolo 20

Studi pilota

1.  
Qualora ravvisi la necessità di significativi nuovi obblighi informativi o miglioramenti dei set di dati oggetto del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che saranno condotti dagli Stati membri su base volontaria prima di ogni nuova rilevazione di dati. Detti studi pilota comprendono i settori scambi internazionali di servizi, beni immobili, indicatori finanziari e ambiente e clima.
2.  
Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati. I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interesse. La valutazione dei risultati tiene conto dei vantaggi e dei costi ed oneri aggiuntivi, per le imprese e per le ASN, derivanti dai miglioramenti.
3.  
A seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione elabora, in cooperazione con gli Stati membri, una relazione sui risultati degli studi di cui al paragrafo 1. La relazione è resa pubblica.
4.  
Entro il 7 gennaio 2022 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta una relazione sui progressi complessivi compiuti per quanto riguarda gli studi pilota di cui al paragrafo 1. Tali relazioni sono rese pubbliche.

La Commissione, se del caso e tenendo conto della valutazione dei risultati di cui al paragrafo 2, correda tali relazioni di proposte relative all’introduzione di nuovi obblighi informativi.

Articolo 21

Finanziamento

1.  

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, l’Unione può concedere un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per i costi di:

a) 

sviluppo o attuazione degli obblighi informativi e del trattamento dei dati nel dominio delle statistiche sulle imprese;

b) 

elaborazione di metodologie che mirino ad aumentare la qualità o ridurre i costi e l’onere amministrativo della rilevazione e della produzione di statistiche sulle imprese e a migliorare il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici;

c) 

sviluppo di metodologie volte a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari della fornitura delle informazioni necessarie da parte delle unità rispondenti, in particolare delle PMI;

d) 

partecipazione agli studi pilota di cui all’articolo 20;

e) 

sviluppo o miglioramento delle procedure, dei sistemi informatici e di analoghe funzioni di supporto con l’obiettivo di produrre statistiche di più elevata qualità o di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari.

2.  
Il contributo finanziario dell’Unione è erogato a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).
3.  
Il contributo finanziario dell’Unione non supera il 95 % dei costi ammissibili.



CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 22

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 gennaio 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 o 3, dell’articolo 6, paragrafo 4, o dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 23

Comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato dell’SSE istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 24

Deroghe

1.  
Qualora l’applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione e degli atti delegati adottati in virtù dello stesso in un sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda notevoli adeguamenti, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere le relative deroghe per un periodo massimo di tre anni.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto in questione.

L’impatto di tale deroga sulla comparabilità dei dati degli Stati membri o sul calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti è limitato al minimo. L’onere per i rispondenti è preso in considerazione all’atto della concessione della deroga.

2.  
Qualora la deroga riguardante i domini in cui sono stati effettuati gli studi pilota di cui all’articolo 20 sia ancora giustificata alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per la concessione di un’ulteriore deroga per un periodo massimo di un anno.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una domanda che indichi le ragioni e i motivi dettagliati a sostegno di tale proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della proroga concessa a norma del paragrafo 1.

3.  
Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 25

Abrogazione

1.  
I regolamenti (CE) n. 48/2004, (CE) n. 808/2004, (CE) n. 716/2007, (CE) n. 177/2008 e (CE) n. 295/2008, la decisione n. 1608/2003/CE e il regolamento (CEE) n. 3924/91 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2021.
2.  
I regolamenti (CE) n. 638/2004 e (CE) n. 471/2009 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2022.
3.  
Il regolamento (CE) n. 1165/98 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2024.
4.  
I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano gli obblighi stabiliti nei detti atti giuridici e relativi alla trasmissione di dati e metadati, comprese le relazioni sulla qualità, per quanto riguarda i periodi di riferimento che precedono, in tutto o in parte, le rispettive date stabilite in tali paragrafi.
5.  
I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

1.  
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2.  
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
3.  
Tuttavia l’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 11 a 15 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

TEMATICHE DA TRATTARE

Dominio 1. Statistiche congiunturali sulle imprese



Tematiche

Tematiche dettagliate

Popolazione di imprese

Eventi relativi alla demografia delle imprese

Input di lavoro

Occupati

Ore lavorate

Costo del lavoro

Prezzi

Prezzi all’importazione

Prezzi alla produzione

Produzione e performance

Produzione

Volume delle vendite

Fatturato netto

Proprietà immobiliare

Proprietà immobiliare

Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale



Tematiche

Tematiche dettagliate

Popolazione di imprese

Popolazione di imprese attive

Eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza)

Imprese a controllo estero

Controllanti estere e consociate nazionali

Popolazione di imprese attive nel commercio internazionale

Input di lavoro

Occupati

Occupazione connessa a eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza)

Occupati in imprese a controllo estero

Occupati in imprese controllanti estere e consociate nazionali

Ore lavorate

Costo del lavoro

Costo del lavoro in imprese a controllo estero

Input di R&S

Spese per R&S

Occupati per R&S

Spese per R&S in imprese a controllo estero

Occupati per R&S in imprese a controllo estero

R&S finanziata con fondi pubblici

Acquisti

Acquisti di beni e servizi

Variazione delle scorte di beni

Acquisti di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero

Importazioni effettuate dalle imprese

Produzione e performance

Fatturato netto

Margine lordo sui beni per la rivendita

Valore della produzione

Valore aggiunto

Risultato lordo di gestione

Fatturato netto delle imprese a controllo estero

Valore della produzione delle imprese a controllo estero

Valore aggiunto delle imprese a controllo estero

Fatturato netto delle controllanti estere e consociate nazionali

Produzione industriale

Esportazioni da parte delle imprese

Investimenti

Investimenti lordi

Investimenti lordi di imprese a controllo estero

Innovazione

Innovazione

Uso delle TIC e commercio elettronico

Uso delle TIC e commercio elettronico

Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale



Tematiche

Tematiche dettagliate

Popolazione di imprese

Popolazione per regione

Eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza)

Input di lavoro

Occupati per regione

Occupazione connessa a eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza)

Costo del lavoro per regione

Input di R&S

Spese per R&S per regione

Occupati per R&S per regione

Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali



Tematiche

Tematiche dettagliate

Popolazione di imprese

Popolazione di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

Input di lavoro

Occupati in imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

Costo del lavoro in imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

Investimenti

Investimenti lordi di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

Produzione e performance

Fatturato netto di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante

Scambi internazionali di beni

Scambi intra-UE di beni

Scambi extra-UE di beni

Scambi internazionali di servizi

Importazioni di servizi

Esportazioni di servizi

Saldo netto dei servizi

Catene globali del valore

Catene globali del valore




ALLEGATO II

PERIODICITÀ, PERIODO DI RIFERIMENTO E UNITÀ STATISTICA DI CIASCUNA DELLE TEMATICHE

Dominio 1. Statistiche congiunturali delle imprese



Tematiche

Periodicità

Periodo di riferimento

Unità statistica

Popolazione di imprese

trimestrale

trimestre

unità giuridica

Input di lavoro

trimestrale (mensile facoltativo)

trimestre (mese facoltativo)

UAE

Prezzi

mensile

con le seguenti eccezioni

— prezzi alla produzione per i servizi e prezzi alla produzione per nuovi edifici residenziali: trimestrale

mese

con le seguenti eccezioni

— prezzi alla produzione per i servizi e prezzi alla produzione per nuovi edifici residenziali: trimestre (mese facoltativo)

UAE

con la seguente eccezione

— prezzi all’importazione: non applicabile

Produzione e performance

mensile

con la seguente eccezione

— piccoli paesi per la sezione F della NACE: trimestrale (mensile facoltativo)

mese

con la seguente eccezione

— piccoli paesi per la sezione F della NACE: trimestre (mese facoltativo)

UAE

 

mensile; trimestrale per i piccoli * paesi per la sezione F della NACE

*Come specificato negli atti di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

 

 

Proprietà immobiliare

trimestrale (mensile facoltativo)

trimestre (mese facoltativo)

non applicabile

Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale



Tematiche

Periodicità

Periodo di riferimento

Unità statistica

Popolazione di imprese

annuale

anno civile

impresa

Input di lavoro

annuale

anno civile

impresa

Input di R&S

ogni due anni;

con le seguenti eccezioni

— disaggregazione settoriale della spesa intra muros per R&S, del personale addetto a R&S e del numero di ricercatori e per stanziamenti pubblici per R&S (GBARD) e finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale: annuale

anno civile

impresa per il settore delle imprese

unità istituzionale per gli altri settori

Acquisti

annuale

con la seguente eccezione

— pagamenti a subfornitori: ogni tre anni

anno civile

impresa

Produzione e performance

annuale

con le seguenti eccezioni

— disaggregazione per prodotto e per residenza del cliente del fatturato netto per i gruppi 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 e 73.2 della NACE: ogni due anni

— fatturato netto dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e delle attività industriali, fatturato netto delle attività industriali, fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni, fatturato netto delle costruzioni, fatturato netto delle attività di servizi, fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari, fatturato netto dell’edilizia e fatturato netto dell’ingegneria civile: ogni cinque anni

— reddito da subfornitura: ogni tre anni

anno civile

impresa

con le seguenti eccezioni

— produzione commercializzata, produzione in subfornitura e produzione effettiva: UAE

Investimenti

annuale

con la seguente eccezione

— investimenti in attività immateriali: ogni tre anni

anno civile

impresa

Innovazione

ogni due anni

il periodo di riferimento è tre anni prima della fine di ogni anno civile

impresa

Uso delle TIC e commercio elettronico

annuale

anno civile di adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce le variabili;

anno civile successivo all’anno di adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce le variabili per le altre variabili

impresa

Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale



Tematiche

Periodicità

Periodo di riferimento

Unità statistica

Popolazione di imprese

annuale

anno civile

impresa

con la seguente eccezione

— numero di unità locali (facoltativo per la sezione K della NACE): unità locale

Input di lavoro

annuale

anno civile

impresa

con le seguenti eccezioni

— numero di dipendenti e lavoratori autonomi nelle unità locali, retribuzioni nelle unità locali: unità locale

Input di R&S

ogni due anni

anno civile

impresa per il settore delle imprese; unità istituzionale per gli altri settori

Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali



Tematiche

Periodicità

Periodo di riferimento

Unità statistica

Popolazione di imprese

annuale

anno civile

impresa

Input di lavoro

annuale

anno civile

impresa

Investimenti

annuale

anno civile

impresa

Produzione e performance

annuale

anno civile

impresa

Scambi internazionali di beni

mensile

con la seguente eccezione

— ogni due anni per la disaggregazione combinata per prodotto e valuta di fatturazione per le importazioni e le esportazioni extra-Unione di beni

da specificare negli atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j)

non applicabile

Scambi internazionali di servizi

annuale

con la seguente eccezione

— disaggregazioni dei servizi al primo livello di dettaglio: trimestrale

anno civile

con la seguente eccezione

— disaggregazioni dei servizi al primo livello di dettaglio: trimestre

non applicabile

Catene globali del valore

ogni tre anni

tre anni civili; anno di riferimento t e periodo di riferimento da t-2 a t

impresa




ALLEGATO III

ELEMENTI DEL QUADRO EUROPEO DEI REGISTRI DI IMPRESE A FINI STATISTICI

Parte A: tematiche dettagliate per i registri e numero identificativo unico

1. Le unità elencate nei registri di imprese a fini statistici nazionali e nel registro degli eurogruppi di cui all’articolo 2 del presente regolamento sono contraddistinte da un numero identificativo e dalle tematiche dettagliate per i registri di cui alla parte C.

2. Le unità elencate nei registri di imprese a fini statistici nazionali e nel registro degli eurogruppi sono univocamente identificate da un numero identificativo per agevolare il ruolo infrastrutturale del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Tale numero identificativo sarà fornito dalle ASN. Il numero identificativo delle unità giuridiche e dei gruppi di imprese multinazionali pertinenti ai fini del registro degli eurogruppi sarà fornito dalla Commissione (Eurostat). Le ASN possono mantenere a fini nazionali un numero identificativo supplementare nei registri di imprese a fini statistici nazionali.

Parte B: riferimento temporale e periodicità

3. I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono aggiornati con iscrizioni e cancellazioni almeno una volta l’anno.

4. La frequenza dell’aggiornamento dipende dal tipo di unità, dalla variabile considerata, dalle dimensioni dell’unità e dalla fonte generalmente utilizzata per l’aggiornamento.

5. Gli Stati membri realizzano ogni anno una copia che rispecchia lo stato dei registri di imprese a fini statistici nazionali alla fine dell’anno e conservano tale copia per almeno trent’anni a fini di analisi. La Commissione (Eurostat) realizza ogni anno una copia che rispecchia lo stato del registro degli eurogruppi alla fine dell’anno e conserva tale copia per almeno trent’anni a fini di analisi.

Parte C: tematiche dettagliate per i registri delle imprese

I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi contengono, per le rispettive unità definite all’articolo 2 del presente regolamento, le seguenti tematiche dettagliate per unità.



UNITÀ

TEMATICHE DETTAGLIATE

1. UNITÀ GIURIDICHE

Identificazione

Eventi relativi alla demografia

Parametri di stratificazione

Relazioni con l’impresa

Relazioni con altri registri

Relazione con il gruppo di imprese

Controllo delle unità

Proprietà delle unità

2. GRUPPO DI IMPRESE

Identificazione

Eventi relativi alla demografia

Parametri di stratificazione e variabili economiche

3. IMPRESA

Identificazione

Relazione con altre unità

Eventi relativi alla demografia

Parametri di stratificazione e variabili economiche

4. UNITÀ LOCALE

Identificazione

Eventi relativi alla demografia

Parametri di stratificazione e variabili economiche

Relazioni con altri registri e unità

5. UNITÀ DI ATTIVITÀ ECONOMICA

se considerata unità statistica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c)

Identificazione

Eventi relativi alla demografia

Parametri di stratificazione e variabili economiche

Relazioni con altri registri e unità




ALLEGATO IV

TEMATICHE DETTAGLIATE E VARIABILI PER LO SCAMBIO DI DATI RISERVATI PER GLI SCOPI DEL QUADRO EUROPEO DEI REGISTRI DI IMPRESE A FINI STATISTICI

Le voci contrassegnate come «condizionali» sono obbligatorie se disponibili negli Stati membri e quelle contrassegnate come «facoltative» sono raccomandate.

1. Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) e il cui scambio tra le ASN competenti è consentito (articolo 10, paragrafi 1 e 2)



Unità

Tematiche dettagliate

Variabili

Unità giuridica

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Eventi relativi alla demografia

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

Data di cessazione dell’unità giuridica

 

Parametri di stratificazione

Forma giuridica

Situazione dell’attività giuridica

Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)

Segnalazione delle società veicolo ai sensi dell’allegato A, capo 2, punti da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013 (facoltativo)

 

Controllo delle unità

Variabili di identificazione dell’unità giuridica che è controllata o che controlla

 

Proprietà delle unità

Variabili di identificazione dell’unità di proprietà o proprietaria

Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale)

Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale)

Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale)

Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale)

Data di inizio/fine della partecipazione

Gruppo di imprese

Identificazione

Variabili di identificazione (condizionale)

 

Parametri di stratificazione e variabili economiche

Codice dell’attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese

Attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese (facoltativo)

Numero di dipendenti e lavoratori autonomi (condizionale)

Fatturato netto (condizionale)

Attività totali del gruppo di imprese (condizionale)

Paesi in cui sono localizzate le imprese non residenti o le unità locali (facoltativo)

Impresa

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Relazione con altre unità

Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa

Numero identificativo del gruppo di imprese cui appartiene l’impresa

 

Eventi relativi alla demografia

Data di inizio delle attività

Data di cessazione definitiva delle attività

 

Parametri di stratificazione e variabili economiche

Codice dell’attività principale (a livello di 4 cifre della NACE) dell’impresa

Numero di dipendenti e lavoratori autonomi

Numero di dipendenti

Fatturato netto

Settore e sottosettore istituzionale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013

2. Dati che la Commissione (Eurostat) deve trasmettere alle ASN competenti e il cui scambio tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali competenti è consentito in caso di autorizzazione (articolo 10, paragrafi 2 e 4)



Unità

Tematiche dettagliate

Variabili

Unità giuridica

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Eventi relativi alla demografia

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

Data di cessazione dell’unità giuridica

 

Parametri di stratificazione

Forma giuridica

Situazione dell’attività giuridica

Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)

Segnalazione delle società veicolo ai sensi dell’allegato A, capo 2, punti da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013 (facoltativo)

 

Relazioni con l’impresa

Variabili di identificazione della o delle imprese cui appartiene l’unità

Data di associazione alla o alle imprese (condizionale)

Data di separazione dalla o dalle imprese (condizionale)

 

Relazioni con altri registri

Relazioni con altri registri

 

Relazione con il gruppo di imprese

Variabili di identificazione del gruppo di imprese cui appartiene l’unità

Data di associazione al gruppo di imprese

Data di separazione dal gruppo di imprese

 

Controllo delle unità

Variabili di identificazione dell’unità giuridica che è controllata o che controlla

 

Proprietà delle unità

Variabili di identificazione dell’unità di proprietà o proprietaria

Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale)

Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale)

Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale)

Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale)

Data di inizio/fine della partecipazione (condizionale)

Gruppo di imprese

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Eventi relativi alla demografia

Data di inizio delle attività del gruppo di imprese

Data di cessazione del gruppo di imprese

 

Parametri di stratificazione e variabili economiche

Codice dell’attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese

Attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese (facoltativo)

Numero di dipendenti e lavoratori autonomi (condizionale)

Fatturato netto (condizionale)

Attività totali del gruppo di imprese (condizionale)

Paesi in cui sono localizzate le imprese non residenti o le unità locali (facoltativo)

Impresa

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Relazione con altre unità

Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa

Numero o numeri identificativi del gruppo di imprese multinazionale o nazionale cui appartiene l’impresa

 

Eventi relativi alla demografia

Data di inizio delle attività

Data di cessazione definitiva delle attività

 

Parametri di stratificazione e variabili economiche

Codice dell’attività principale (a livello di 4 cifre della NACE) del gruppo di imprese

Attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE) del gruppo di imprese (condizionale)

Numero di dipendenti e lavoratori autonomi

Numero di dipendenti

Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno (facoltativo)

Fatturato netto

Dominio e sottodominio istituzionale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013

3. Scambi di dati sulle unità giuridiche registrate a fini di identificazione (articolo 10, paragrafo 3)

3.1. Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche registrate residenti



Unità

Tematiche dettagliate

Variabili

Unità giuridica

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Eventi relativi alla demografia

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

Data di cessazione dell’unità giuridica

 

Parametri di stratificazione

Forma giuridica

Situazione dell’attività giuridica

Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)

3.2. Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche registrate straniere



Unità

Tematiche dettagliate

Variabili

Unità giuridica

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Eventi relativi alla demografia

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

Data di cessazione dell’unità giuridica

 

Parametri di stratificazione

Forma giuridica (facoltativo)

Situazione dell’attività giuridica

Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)

3.3. Dati che la Commissione (Eurostat) deve trasmettere alle ASN competenti sulle unità giuridiche registrate



Unità

Tematiche dettagliate

Variabili

Unità giuridica

Identificazione

Variabili di identificazione

 

Eventi relativi alla demografia

Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche

Data di cessazione dell’unità giuridica

 

Parametri di stratificazione

Forma giuridica

Situazione dell’attività giuridica

Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)

▼M1




ALLEGATO V

Informazioni che le autorità fiscali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 2:

a) 

informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera a), della direttiva 2006/112/CE o acquisti intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera c), della stessa;

b) 

informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell’IVA a norma degli articoli 264 e 265 della direttiva 2006/112/CE;

c) 

informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ( 7 );

d) 

informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di consumo che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni di beni nell’ambito di tale regime a norma dell’articolo 369 octies di detta direttiva;

e) 

informazioni sulle cessioni di beni connesse al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, comunicate da tutti gli altri Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.




ALLEGATO VI

Informazioni che le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 3:

a) 

informazioni che identificano la persona che effettua esportazioni intra-UE e importazioni intra-UE di beni soggette alla procedura doganale di perfezionamento attivo;

b) 

dati di registrazione e identificazione degli operatori economici previsti dalla normativa doganale dell’Unione disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 8 );

c) 

dati relativi alle importazioni e alle esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali che sono state accettate o sono state oggetto di decisioni delle autorità doganali nazionali e:

i) 

che sono state depositate presso di loro; o

ii) 

per le quali la dichiarazione complementare, a norma dell’articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è messa a loro disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell’autorizzazione; o

iii) 

che sono state da esse ricevute in applicazione dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013;

d) 

informazioni sulle procedure e sulle semplificazioni applicate o sulle autorizzazioni concesse agli operatori commerciali, e informazioni che permettono di identificare tali operatori commerciali.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

( 3 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 23).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

( 6 ) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

( 7 ) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).