02019R0942 — IT — 23.06.2022 — 001.001


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REGOLAMENTO (UE) 2019/942 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO(UE) 2022/869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2022

  L 152

45

3.6.2022


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 260, 11.10.2019, pag.  70 (2019/942)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2019/942 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Capo I

Obiettivi e compiti

Articolo 1

Istituzione e obiettivi

1.  
Il presente regolamento istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («ACER»).
2.  
Lo scopo dell'ACER è quello di assistere le autorità di regolazione di cui all'articolo 57 della direttiva (UE) 2019/944 e all'articolo 39 della direttiva 2009/73/CE nell'esercizio a livello di Unione delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, coordinarne l'azione, nonché svolgere un ruolo di mediazione in caso di disaccordo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 10, del presente regolamento. L'ACER contribuisce altresì alla creazione di pratiche comuni di alta qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, contribuendo così a un'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.
3.  
Nello svolgimento dei suoi compiti, l'ACER agisce in maniera indipendente e obiettiva e nell'interesse dell'Unione. L'ACER adotta decisioni autonome, in maniera indipendente da interessi privati e societari.

Articolo 2

Atti dell'ACER

L'ACER:

a) 

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ENTSO per il gas, all'EU DSO, ai centri regionali di coordinamento e ai gestori del mercato elettrico designati;

b) 

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alle autorità di regolazione;

c) 

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione;

d) 

adotta decisioni individuali sulle forniture di informazioni in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 8, lettera c); sull'approvazione dei termini, delle condizioni e delle metodologie in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4; sul riesame delle zone di offerta di cui all'articolo 5, paragrafo 7; sulle questioni tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1; sull'arbitrato tra regolatori in conformità dell'articolo 6, paragrafo 10; sui centri di coordinamento regionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a); sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie, dei calcoli e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 1; sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie di cui all'articolo 9, paragrafo 3; sulle esenzioni di cui all'articolo 10; sull'infrastruttura di cui all'articolo 11, lettera d); e sulle questioni relative all'integrità del mercato all'ingrosso e alla trasparenza a norma dell'articolo 12;

e) 

presenta orientamenti quadro alla Commissione a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

Articolo 3

Compiti generali

1.  
L'ACER, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione o di sua iniziativa, può esprimere un parere o formulare una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su una qualsiasi delle questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.
2.  
Su richiesta dell'ACER, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, i centri di coordinamento regionali, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori del mercato elettrico designati forniscono all'ACER le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti dell'ACER che le sono attribuiti dal presente regolamento, salvo nel caso in cui l'ACER abbia già richiesto e ricevuto tali informazioni.

Ai fini delle richieste di informazioni di cui al primo comma l'ACER ha il potere di emanare decisioni. In tali decisioni l'ACER precisa la finalità della sua richiesta, fa riferimento alla base giuridica della richiesta e fissa un termine per la comunicazione delle informazioni. Tale termine è proporzionato alla richiesta.

L'ACER utilizza le informazioni riservate ottenute a norma del presente regolamento unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento. L'ACER garantisce un'adeguata protezione dei dati per quanto riguarda tutte le informazioni a norma dell'articolo 41.

Articolo 4

Compiti dell'ACER relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione

1.  
L'ACER presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno dell'ENTSO per l'energia elettrica a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 e in merito a quelli dell'ENTSO per il gas a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché in merito a quelli dell'EU DSO a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.
2.  
L'ACER controlla l'esecuzione dei compiti da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/943, dell'ENTSO per il gas, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 715/2009, e dell'EU DSO di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/943.
3.  

L'ACER può presentare un parere:

a) 

all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e all'ENTSO per il gas, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 sui codici di rete;

b) 

all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943 e all'ENTSO per il gas, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009 sul progetto di programma di lavoro annuale, sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;

c) 

all'EU DSO sul progetto di programma di lavoro annuale e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro del mercato interno per l'energia elettrica.

4.  
L'ACER, se del caso, dopo aver chiesto aggiornamenti dei progetti presentati dai gestori dei sistemi di trasmissione, approva la metodologia relativa all'uso delle entrate derivanti dalla gestione delle congestioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.
5.  
L'ACER, sulla base di dati oggettivi, presenta un parere debitamente motivato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e delle raccomandazioni all'ENTSO per l'energia elettrica e all'ENTSO per il gas quando ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione che le sono stati presentati a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009 non contribuiscano a un trattamento non discriminatorio, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze, o non siano conformi alla direttiva 2009/73/CE e al regolamento (CE) n. 715/2009 o alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944.
6.  
Le competenti autorità di regolazione si coordinano al fine di individuare congiuntamente eventuali inosservanze da parte dell'EU DSO, dell'ENTSO per l'energia elettrica e dei centri di coordinamento regionali rispetto agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione e adottano le misure appropriate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944.

L'ACER, su richiesta di una o più autorità di regolamentazione o di propria iniziativa, esprime un parere debitamente motivato nonché formula una raccomandazione all'ENTSO per l'energia elettrica, all'EU DSO o ai centri regionali di coordinamento in merito al rispetto dei loro obblighi.

7.  
Qualora un parere debitamente motivato dell'ACER individui un caso di potenziale inosservanza da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento con riferimento ai rispettivi obblighi che incombono loro, le autorità di regolazione interessate adottano all'unanimità decisioni coordinate che stabiliscono se vi sia una violazione degli obblighi pertinenti e, se del caso, le misure devono essere adottate dall'ENTSO per l'energia elettrica, dall'EU DSO o dal centro regionale di coordinamento per porre rimedio alla violazione. Qualora le autorità di regolazione non adottino tali decisioni coordinate all'unanimità entro quattro mesi dalla data di ricezione del parere motivato dell'ACER, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10.
8.  
Se entro tre mesi non è stato posto rimedio all'inosservanza individuata a norma dei paragrafi 6 o 7 del presente articolo, da parte dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'EU DSO o di un centro regionale di coordinamento,, o se l'autorità di regolamentazione nello Stato membro in cui l'organismo ha sede non ha adottato misure per garantire l'osservanza, l'ACER formula una raccomandazione all'autorità di regolazione affinché adotti provvedimenti, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944, al fine di garantire che l'ENTSO per l'energia elettrica, l'EU DSO o i centri regionali di coordinamento si conformino ai loro obblighi, e ne informa la Commissione.

Articolo 5

Compiti dell'ACER in relazione all'elaborazione e all'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti

1.  

L'ACER partecipa allo sviluppo di codici di rete, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché di orientamenti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/943. In particolare, l'ACER:

a) 

presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. L'ACER riesamina gli orientamenti quadro e li sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2009;

b) 

presenta un parere motivato all'ENTSO per il gas sul codice di rete a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2009;

c) 

rivede il codice di rete in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. Nella sua revisione l'ACER tiene conto delle opinioni formulate dalle parti coinvolte nella redazione del codice di rete riveduto dall'ENTSO per l'energia elettrica, dall'ENTSO per il gas o dall'EU DSO, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione da trasmettere alla Commissione. A tal fine l'ACER può ricorrere, se del caso, al comitato istituito in relazione ai codici di rete e, se del caso, l'ACER informa la Commissione sui risultati delle consultazioni. Successivamente, l'ACER presenta il codice di rete riveduto alla Commissione in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. Se l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete, l'ACER elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009;

d) 

presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, qualora l'ENTSO per l'energia elettrica e l'ENTSO per il gas non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafi da 3 a 12, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 10, del regolamento (CE) n. 715/2009, ma che non è stato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2009;

e) 

controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2019/943 il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2.  

Qualora uno dei seguenti atti giuridici preveda l'elaborazione di proposte di termini, condizioni o metodologie comuni per l'attuazione di codici di rete e di orientamenti che richiedono l'approvazione di tutte le autorità di regolazione, tali proposte di termini, condizioni comuni o metodologie sono sottoposte all'ACER per revisione e approvazione:

a) 

un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

b) 

i codici di rete e gli orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019 e revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o

c) 

i codici di rete e gli orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

3.  

Qualora uno dei seguenti atti giuridici preveda l'elaborazione di proposte di termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti che richiedono l'approvazione di tutte le autorità di regolazione della regione interessata, tali autorità di regolazione concordano all'unanimità termini, condizioni o metodologie comuni che devono essere approvate da ciascuna di tali autorità di regolazione:

a) 

un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

b) 

i codici di rete e gli orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019 e revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o

c) 

i codici di rete e gli orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Le proposte di cui al primo comma sono notificate all'ACER entro una settimana dalla loro presentazione a dette autorità di regolazione. Le autorità di regolazione possono deferire le proposte all'ACER per approvazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, lettera b), e lo fanno a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, lettera a), in assenza del consenso unanime di cui al primo comma.

Il direttore del comitato dei regolatori, di propria iniziativa o su proposta di uno o più dei suoi membri, può chiedere che le autorità di regolazione della regione interessata sottopongano la proposta all'ACER per approvazione. Tale richiesta deve essere limitata ai casi in cui la proposta concordata a livello regionale si ripercuoterebbe in modo tangibile sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento al di là della regione.

4.  
Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, l'ACER è competente ad adottare una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, qualora le autorità di regolazione competenti non si accordino su termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei nuovi codici di rete e degli orientamenti adottati dopo il 4 luglio 2019 quali atti delegati, qualora tali termini, condizioni o metodologie richiedano l'approvazione di tutte le autorità di regolazione o di tutte le autorità di regolazione della regione interessata.
5.  
Entro il 31 ottobre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'eventuale necessità dell'ulteriore rafforzamento della partecipazione dell'ACER all'elaborazione e all'adozione di termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a trasferire o modificare i necessari poteri all'ACER.
6.  
Prima di approvare le condizioni o le metodologie di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità di regolazione o, se competente, l'ACER rivedono, se necessario, le suddette condizioni e metodologie, previa consultazione dell'ENTSO per l'energia elettrica, dell'ENTSO per il gas o dell'EU DSO, al fine di garantire che siano in linea con l'obiettivo del codice di rete o dell'orientamento e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato. L'ACER adotta una decisione in merito all'approvazione entro il periodo specificato nei pertinenti codici di rete e orientamenti. Tale periodo ha inizio il giorno seguente a quello in cui la proposta è stata comunicata all'ACER.
7.  
L'ACER svolge i suoi compiti in relazione al riesame delle zone di offerta a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943.
8.  
L'ACER controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.

Articolo 6

Compiti dell'ACER in relazione alle autorità di regolamentazione

1.  
L'ACER adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dal regolamento (UE) 2019/943, dal regolamento (CE) n. 715/2009, dalla direttiva (UE) 2019/944 o dalla direttiva 2009/73/CE.
2.  
L'ACER può, coerentemente con il suo programma di lavoro, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formulare raccomandazioni finalizzate ad assistere le autorità di regolazione e gli operatori del mercato nello scambio di buone prassi.
3.  
Entro il 5 luglio 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indipendenza delle autorità di regolazione a norma dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/944.
4.  
L'ACER fornisce un quadro entro il quale le autorità di regolazione possono cooperare al fine di garantire un processo decisionale efficiente in merito a questioni di rilevanza transfrontaliera. Promuove la cooperazione fra le autorità di regolamentazione e fra le autorità di regolazione a livello regionale e dell'Unione e tiene conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l'ACER ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.
5.  
L'ACER può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una o più autorità di regolazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, adottata da un'autorità di regolazione, ai codici di rete e agli orientamenti di cui al regolamento (UE) 2019/943, al regolamento (CE) n. 715/2009, alla direttiva (UE) 2019/944, o alla direttiva 2009/73/CE, o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti.
6.  
Se un'autorità di regolazione non si conforma al parere dell'ACER di cui al paragrafo 5 entro quattro mesi dal giorno di ricezione, l'ACER informa la Commissione e lo Stato membro in questione.
7.  
Quando in un caso specifico un'autorità di regolazione incontra delle difficoltà per quanto riguarda l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti di cui al regolamento (UE) 2019/943 o al regolamento (CE) n. 715/2009, alla direttiva (UE) 2019/944 o alla direttiva 2009/73/CE, può chiedere all'ACER di fornire un parere. Dopo aver consultato la Commissione, l'ACER esprime il proprio parere entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta.
8.  
Su richiesta di un'autorità di regolazione, l'ACER può fornire assistenza operativa all'autorità di regolazione interessata all'indagine, a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011.
9.  
L'ACER presenta pareri alla pertinente autorità di regolazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.
10.  

L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali su questioni regolamentari aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza transfrontaliera del sistema nei casi che richiedono una decisione congiunta di almeno due autorità di regolazione, qualora tali competenze siano state loro attribuite mediante uno dei seguenti atti giuridici:

a) 

un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;

b) 

codici di rete e orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019, comprese le revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o

c) 

codici di rete e orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali di cui al primo comma nelle seguenti situazioni:

a) 

se le competenti autorità di regolazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal giorno in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità; o entro quattro mesi nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944; oppure

b) 

sula base di una richiesta congiunta delle competenti autorità di regolazione.

Le competenti autorità di regolazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) del secondo comma del presente paragrafo sia esteso per un periodo fino a sei mesi, tranne nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento, o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944.

Quando le competenze per decidere sulle questioni transfrontaliere di cui al primo comma sono state conferite alle autorità di regolazione mediante nuovi codici di rete od orientamenti adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019, l'ACER è competente su base volontaria a norma del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo solo previa richiesta da almeno il 60 % delle competenti autorità di regolamentazione. Nel caso in cui siano coinvolte solo due autorità di regolazione, ciascuna di esse può deferire il caso all'ACER.

Entro il 31 ottobre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'eventuale necessità di rafforzare ulteriormente la partecipazione dell'ACER alla risoluzione di casi di disaccordo tra autorità di regolamentazione in merito a decisioni congiunte su questioni per le quali sono state loro conferite competenze mediante un atto delegato dopo il 4 luglio 2019. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare tali poteri o a trasferire i necessari poteri all'ACER.

11.  
Per mettere a punto la decisione a norma del paragrafo 10, l'ACER consulta le autorità di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e viene informata in merito alle proposte e osservazioni di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.
12.  

Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 10, l'ACER:

a) 

emana una decisione entro sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto; o entro quattro mesi nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944; e

b) 

può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa.

13.  
Se le questioni di regolamentazione di cui al paragrafo 10 riguardano anche le esenzioni ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, i termini di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con i termini di cui alle suddette disposizioni.

Articolo 7

Compiti dell'ACER in relazione ai centri di coordinamento regionali

1.  
L'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione ed ENTSO per l'energia elettrica, monitora e analizza le prestazioni dei centri di coordinamento regionali, tenendo conto delle relazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943.
2.  

Per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1 in modo celere ed efficiente, l'ACER in particolare:

a) 

decide in merito alla configurazione delle regioni di gestione del sistema a norma dell'articolo 36, paragrafi 3 e 4, e rilascia approvazioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943;

b) 

se del caso, richiede informazioni ai centri di coordinamento regionali in conformità dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943;

c) 

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

d) 

esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai centri di coordinamento regionali.

Articolo 8

Compiti dell'ACER in relazione ai gestori del mercato elettrico designati

Per assicurare che i gestori del mercato elettrico designati svolgano le loro funzioni a norma del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione ( 4 ), l'ACER:

a) 

monitora i progressi dei gestori del mercato elettrico designati rispetto all'espletamento delle funzioni di cui al regolamento (UE) 2015/1222;

b) 

rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/1222;

c) 

se del caso, richiede informazioni ai gestori del mercato elettrico designati.

Articolo 9

Compiti dell'ACER in relazione all'adeguatezza della generazione e alla preparazione ai rischi

1.  

L'ACER approva e modifica, ove necessario:

a) 

le proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione europea di adeguatezza delle risorse in conformità dell'articolo 23, paragrafi 3, 4, 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/943;

b) 

le proposte di specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità in conformità dell'articolo 26, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943.

2.  
L'ACER formula un parere a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/941 che valuta se le differenze tra le valutazioni nazionali di adeguatezza delle risorse e le valutazioni europee di adeguatezza delle risorse sono giustificate.
3.  

L'ACER approva e modifica, ove necessario, le metodologie per:

a) 

individuare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/941;

b) 

elaborare le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionale a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/941.

4.  
Per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, l'ACER è rappresentata in seno al gruppo di coordinamento del gas in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1938 e ottempera ai suoi obblighi in materia di capacità bidirezionale permanente delle interconnessioni per il gas a norma dell'allegato III del regolamento (UE) 2017/1938.

Articolo 10

Compiti dell'ACER in relazione alle decisioni di deroga e certificazione

L'ACER deve decidere sulle deroghe, come prevede l'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943. L'ACER deve inoltre decidere sulle deroghe come prevede l'articolo 36, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE, quando l'infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.

Articolo 11

Compiti dell'ACER in relazione alle infrastrutture

Per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, l'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione, ENTSO per l'energia elettrica e ENTSO per il gas:

a) 

controlla i progressi registrati nella realizzazione di progetti volti a creare nuove capacità di interconnessione;

b) 

controlla l'attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello unionale. Se l'ACER individua incongruenze tra i suddetti piani e la loro attuazione, individua i motivi di tali incongruenze e formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati e alle autorità di regolazione o ad altri organismi competenti interessati al fine di attuare gli investimenti in conformità dei piani di sviluppo della rete a livello unionale;

▼M1

c) 

ottempera agli obblighi di cui all’articolo 5, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafi da 6 a 9, agli articoli 12, 13 e 17 e alla sezione 2, punto 12), dell’allegato III del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );

d) 

adotta decisioni sulle richieste di investimento comprensive della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/869.

▼B

Articolo 12

Compiti dell'ACER in relazione all'integrità e alla trasparenza dei mercati all'ingrosso

Per monitorare efficacemente l'integrità e la trasparenza dei mercati all'ingrosso, l'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolamentazione e altre autorità nazionali:

a) 

monitora i mercati all'ingrosso, raccoglie e condivide dati e istituisce un registro degli operatori di mercato in conformità degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) n. 1227/2011;

b) 

rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1227/2011;

c) 

coordina le indagini in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Articolo 13

Attribuzione di nuovi compiti all'ACER

All'ACER possono, in circostanze chiaramente definite dalla Commissione nei codici di rete adottati a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e negli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 61 di tale regolamento o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 715/2009 e su questioni relative all'obiettivo per il quale è stata istituita, essere affidati compiti supplementari che non prevedono poteri decisionali.

Articolo 14

Consultazione, trasparenza e garanzie procedurali

1.  
Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nel processo di sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché nel processo di proposta di modifiche dei codici di rete di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2019/943 o all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ACER consulta tempestivamente i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione.
2.  
L'ACER provvede a che il pubblico e le parti interessate dispongano, ove opportuno, di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro.

Sono resi pubblici tutti i documenti e i verbali delle riunioni di consultazione condotte durante lo sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, o durante la modifica dei codici di rete di cui al paragrafo 1.

3.  
Prima di adottare orientamenti quadro o proporre modifiche dei codici di rete di cui al paragrafo 1, l'ACER indica in che misura le osservazioni ricevute durante la consultazione sono state prese in considerazione e, qualora non abbia dato seguito a tali osservazioni, adduce i motivi di tale scelta.
4.  
L'ACER pubblica sul proprio sito web quanto meno gli ordini del giorno, i documenti di riferimento e, se del caso, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e della commissione dei ricorsi.
5.  
L'ACER adotta e pubblica un regolamento interno adeguato e proporzionato secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera t). Tale regolamento interno comprende disposizioni che garantiscono un processo decisionale trasparente e ragionevole, a tutela dei diritti procedurali fondamentali basati sullo stato di diritto, tra cui il diritto di essere ascoltati, le norme sull'accesso ai fascicoli e le norme di cui ai paragrafi da 6, 7 e 8.
6.  
Prima di adottare le decisioni individuali di cui al presente regolamento, l'ACER informa ogni parte interessata della sua intenzione di adottare tale decisione e le assegna un termine per esprimere un parere al riguardo, tenendo pienamente conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.
7.  
Le decisioni individuali dell'ACER indicano le ragioni sulle quali si basano al fine di consentire un ricorso sul merito.
8.  
Le parti interessate dalle decisioni individuali sono informate dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.

Articolo 15

Monitoraggio e comunicazione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale

1.  
L'ACER, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, procede al monitoraggio dei mercati all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, in particolare dei prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, della conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/944 e dalla direttiva 2009/73/CE, dell'impatto degli sviluppi del mercato sui clienti civili, dell'accesso alle reti, compreso l'accesso all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, dei progressi compiuti per quanto riguarda le interconnessioni, dei potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri, delle barriere normative per i nuovi operatori del mercato e i piccoli attori, incluse le collettività dell'energia, degli interventi statali che impediscono ai prezzi di riflettere una reale scarsità, quali indicati all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, e delle prestazioni degli Stati membri sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in base ai risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23 di tale regolamento, tenendo conto in particolare della valutazione ex post di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/941.
2.  
L'ACER pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell'elettricità e del gas naturale.
3.  
Contestualmente alla pubblicazione della sua relazione annuale, l'ACER può presentare al Parlamento e alla Commissione un parere sulle possibili misure per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.
4.  
L'ACER pubblica una relazione sulle migliori pratiche relative alle metodologie di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/943.



Capo II

Organizzazione dell'ACER

Articolo 16

Natura giuridica

1.  
L'ACER è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2.  
In ciascuno Stato membro l'ACER gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3.  
L'ACER è rappresentata dal suo direttore.
4.  
L'ACER ha sede a Lubiana (Slovenia).

Articolo 17

Struttura amministrativa e di gestione

L'ACER è composta da:

a) 

un consiglio d'amministrazione, che svolge i compiti di cui all'articolo 29;

b) 

un comitato dei regolatori, che svolge i compiti di cui all'articolo 22;

c) 

un direttore, che svolge i compiti di cui all'articolo 24; e

d) 

una commissione dei ricorsi, che svolge i compiti di cui all'articolo 28.

Articolo 18

Composizione del consiglio di amministrazione

1.  
Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri. Ogni membro ha un supplente. Due membri e i rispettivi supplenti sono designati dalla Commissione, due membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Parlamento europeo e cinque membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Consiglio.  ►C1  Un deputato al Parlamento europeo non può essere membro del consiglio di amministrazione. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere membro del comitato dei regolatori. ◄
2.  
La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni, rinnovabile una volta. Per il primo mandato, per la metà dei membri e per i rispettivi supplenti la durata del mandato è di sei anni.
3.  
Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi, un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.
4.  
Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il presidente del comitato dei regolatori o la persona designata di detto comitato e il direttore partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il direttore. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'ACER.
5.  
Salvo diversa prescrizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti. Ogni membro del consiglio di amministrazione o rispettivo supplente dispone di un solo voto.
6.  

Il regolamento interno fissa in modo dettagliato:

a) 

le modalità di voto, in particolare le condizioni sulla base delle quali un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum; e

b) 

le modalità della rotazione per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio, in modo da assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri.

7.  
Fatto salvo il ruolo dei membri nominati dalla Commissione, i membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente e obiettivo nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza sollecitare né seguire istruzioni da parte di istituzioni, di organi o di organismi dell'Unione, di governi degli Stati membri o di altri soggetti pubblici o privati. A tal fine ciascun membro rende una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indica l'assenza di interessi che potrebbero essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. L'ACER rende tali dichiarazioni pubbliche ogni anno.

Articolo 19

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.  

Il consiglio di amministrazione:

a) 

dopo aver consultato il comitato dei regolatori e ottenuto il suo parere favorevole conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, lettera c), nomina il direttore conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, e se del caso ne proroga il mandato o lo rimuove dalla carica;

b) 

nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori nominati a norma dell'articolo 21, paragrafo 1;

c) 

nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 25, paragrafo 2;

d) 

assicura che l'ACER compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento;

e) 

adotta il documento di programmazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, a maggioranza di due terzi dei suoi membri e, se del caso, lo modifica in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3;

f) 

adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il bilancio annuale dell'ACER ed esercita le sue altre funzioni di bilancio conformemente agli articoli da 31 a 35;

g) 

decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti dell'Unione o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo;

h) 

di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l'autorità disciplinare sul direttore. Inoltre, in conformità del paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'ACER, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);

i) 

stabilisce le modalità di applicazione per dare efficacia allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2;

j) 

adotta le disposizioni pratiche di attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'ACER, conformemente all'articolo 41;

k) 

adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività dell'ACER, sulla base del progetto di relazione annuale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), e trasmette tale relazione, entro il 1o luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale sulle attività dell'ACER comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'ACER nel corso dell'anno in questione;

l) 

adotta e pubblica il suo regolamento interno;

m) 

adotta le regole finanziarie applicabili all'ACER conformemente all'articolo 36;

n) 

adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

o) 

adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, nonché ai membri della commissione dei ricorsi;

p) 

adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 41;

q) 

nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

r) 

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

s) 

autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all'articolo 43;

t) 

sulla base di una proposta del direttore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e dopo aver consultato il comitato dei regolatori e ottenuto il suo parere favorevole in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera f), adotta e pubblica il regolamento interno di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

2.  
Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.
3.  
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore. Le circostanze eccezionali sono rigorosamente limitate a questioni di amministrazione, di bilancio o di direzione e lasciano impregiudicata la piena indipendenza del direttore in relazione ai suoi compiti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 20

Programmazione annuale e pluriennale

1.  
Ogni anno il direttore elabora un progetto di documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale e lo presenta al consiglio di amministrazione e al comitato dei regolatori.

Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di documento di programmazione dopo aver ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio.

Il progetto di documento di programmazione deve essere conforme al progetto preliminare di bilancio stabilito in conformità dell'articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3.

Tenendo conto del parere della Commissione, dopo aver ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori e in seguito alla sua presentazione al Parlamento europeo da parte del direttore, il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione. Il consiglio di amministrazione trasmette il documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre.

Il documento di programmazione è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

2.  
La programmazione annuale di cui al documento di programmazione comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, ivi compreso un riferimento ai gruppi di lavoro dell'ACER incaricati di contribuire alla stesura dei rispettivi documenti, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. La programmazione annuale è coerente con la programmazione pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.
3.  
Quando all'ACER viene assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il documento di programmazione adottato.

Le modifiche sostanziali del documento di programmazione sono adottate con la stessa procedura stabilita per il documento di programmazione iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore il potere di presentare modifiche non sostanziali del documento di programmazione.

4.  
La programmazione pluriennale di cui al documento di programmazione definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata all'occorrenza, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 45.

Articolo 21

Composizione del comitato dei regolatori

1.  

Il comitato dei regolatori è composto da:

a) 

rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolazione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 e all'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall'attuale personale dirigente di tali autorità, entrambi nominati dall'autorità di regolazione;

b) 

un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione.

Nel comitato dei regolatori è ammesso un solo rappresentante dell'autorità di regolazione per Stato membro.

2.  
Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.

Articolo 22

Funzioni del comitato dei regolatori

1.  
Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza di due terzi dei suoi membri presenti. Ciascun membro dispone di un voto.
2.  
Il comitato dei regolatori adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Il regolamento interno può prevedere metodi di lavoro specifici per l'esame delle questioni che sorgono nel contesto delle iniziative di cooperazione regionale.
3.  
Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento e fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità di regolazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né accettare istruzioni da parte dei governi degli Stati membri, dalla Commissione o da un altro soggetto pubblico o privato.
4.  
Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall'ACER.
5.  

Il comitato dei regolatori:

a) 

presenta un parere e, se del caso, osservazioni e modifiche del testo delle proposte del direttore per i progetti di parere, le raccomandazioni e le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, lettera c), all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 4, e agli articoli 30 e 43 la cui adozione viene presa in considerazione;

b) 

nella sua sfera di competenza, fornisce orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo, fatti salvi i compiti dell'ACER di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011, e fornisce orientamenti ai gruppi di lavoro dell'ACER istituiti a noma dell'articolo 30;

c) 

fornisce un parere al consiglio di amministrazione sul candidato direttore a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 23, paragrafo 2;

d) 

approva il documento di programmazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1;

e) 

approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, in ottemperanza dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i);

f) 

presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente il regolamento interno a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, e dell'articolo 30, paragrafo 3;

g) 

presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 41;

h) 

presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente il regolamento interno per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 43.

6.  
Il Parlamento europeo è informato del progetto di ordine del giorno delle successive riunioni del comitato dei regolatori almeno due settimane prima. Entro due settimane da tali riunioni il progetto di processo verbale è trasmesso al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può invitare il presidente del comitato dei regolatori o il vicepresidente, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Articolo 23

Il direttore

1.  
L'ACER è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), e, ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalle istituzioni dell'Unione o da alcun soggetto pubblico o privato. Il direttore rende conto del suo operato al consiglio di amministrazione con riguardo a questioni di amministrazione, bilancio e direzione, ma rimane pienamente indipendente nell'espletamento delle sue mansioni in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c). Il direttore può partecipare alle riunioni del comitato dei regolatori in veste di osservatore.
2.  
Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza relativa al settore dell'energia, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione rende una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e risponde alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore l'ACER è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
3.  

Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede a una valutazione. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:

a) 

la prestazione del direttore;

b) 

gli obblighi e le necessità dell'ACER negli anni successivi.

4.  
Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato dei regolatori e tenendo nella massima considerazione la valutazione e il parere del comitato dei regolatori e solo se giustificato sulla base dei doveri e delle necessità dell'ACER, può prorogare una volta il mandato del direttore per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore il cui mandato sia stato prorogato non deve partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo di proroga.
5.  
Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di tale commissione.
6.  
Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.
7.  
Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione del consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di due terzi dei suoi membri.
8.  
Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti. Il Parlamento europeo può invitare il direttore a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Articolo 24

Compiti del direttore

1.  

Il direttore:

a) 

è il rappresentante legale dell'ACER e ha il compito di provvedere alla sua gestione corrente;

b) 

prepara i lavori del consiglio di amministrazione, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo e ha la responsabilità delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

c) 

redige, adotta e pubblica pareri, raccomandazioni e decisioni e conduce consultazioni in merito;

d) 

è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'ACER sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione;

e) 

prende le disposizioni necessarie, in particolare per quanto concerne l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'ACER conformemente al presente regolamento;

f) 

prepara annualmente un progetto di programma di lavoro dell'ACER per l'anno seguente e, previa adozione da parte del consiglio di amministrazione, lo presenta al comitato dei regolatori, al Parlamento europeo e alla Commissione entro il 31 gennaio ogni anno;

g) 

è responsabile dell'attuazione del documento di programmazione e della rendicontazione circa la sua attuazione al consiglio di amministrazione;

h) 

redige un progetto preliminare di bilancio dell'ACER ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, ed esegue il bilancio dell'ACER ai sensi degli articoli 34 e 35;

i) 

ogni anno prepara e presenta al consiglio di amministrazione un progetto di relazione annuale il quale prevede una sezione indipendente dedicata alle attività di regolamentazione dell'ACER e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative;

j) 

prepara un piano di azione sulla scorta delle conclusioni delle relazioni di audit e delle valutazioni interne ed esterne e delle indagini dell'OLAF e riferisce sui progressi compiuti ogni sei mesi alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;

k) 

decide se, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'ACER, è necessario inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri.

Ai fini del primo comma, lettera k), prima di decidere di istituire un ufficio locale il direttore chiede il parere degli Stati membri interessati, compreso lo Stato membro che ospita la sede dell'ACER, e ottiene l'accordo preventivo della Commissione e del consiglio di amministrazione. La decisione è basata su un'adeguata analisi costi-benefici e precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'ACER.

2.  
Ai fini del presente articolo, paragrafo 1, lettera c), i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, lettera c), all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 4, e agli articoli 30 e 43 devono essere adottati solo dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori.

Prima di sottoporre pareri, raccomandazioni o decisioni al voto del comitato dei regolatori, il direttore trasmette sufficientemente in anticipo le proposte di progetti di pareri, raccomandazioni o decisioni al gruppo di lavoro pertinente per consultazione.

Il direttore:

a) 

tiene conto delle osservazioni e delle modifiche del comitato dei regolatori e ripresenta a quest'ultimo la versione rivista del progetto di parere, raccomandazione o decisione onde ottenere un parere favorevole;

b) 

può ritirare i progetti di pareri, raccomandazioni e decisioni presentati a condizione che il direttore trasmetta una spiegazione scritta debitamente giustificata qualora sia in disaccordo con le modifiche presentate dal comitato dei regolatori;

In caso di ritiro di un progetto di parere, raccomandazione o decisione, il direttore ha facoltà di presentare un nuovo progetto di parere, raccomandazione o decisione secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), e al secondo comma del presente paragrafo. Ai fini del presente paragrafo, terzo comma, lettera a), se il direttore si discosta o respinge le osservazioni e le modifiche ricevute dal comitato dei regolatori, il direttore deve inoltre fornire una motivazione scritta debitamente giustificata.

Se il comitato dei regolatori non esprime un parere favorevole sul testo ripresentato del progetto di parere, raccomandazione o decisione perché le sue osservazioni e modifiche non sono state adeguatamente rispecchiate nel testo ripresentato, il direttore può rivedere ulteriormente il testo del progetto di parere, raccomandazione o decisione conformemente alle modifiche e alle osservazioni proposte dal comitato dei regolatori per ottenere il suo parere favorevole, senza dover consultare nuovamente il gruppo di lavoro competente o dover fornire ulteriori motivazioni scritte.

Articolo 25

Istituzione e composizione della commissione dei ricorsi

1.  
L'ACER istituisce una commissione dei ricorsi.
2.  
La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni dell'Unione o nazionali o con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente.

I membri della commissione dei ricorsi sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito a un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3.  
La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Detto regolamento definisce in modo dettagliato le modalità organizzative e operative della commissione dei ricorsi e la procedura che si applica ai ricorsi presentati dinanzi alla commissione in conformità dell'articolo 28. La commissione dei ricorsi informa la Commissione circa il progetto di regolamento interno, nonché qualsivoglia modifica significativa a esso apportata. La Commissione può formulare un parere su tali norme entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica.

Il bilancio dell'ACER ha una linea distinta per il finanziamento della segreteria della commissione dei ricorsi.

4.  
Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate a maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.

Articolo 26

Membri della commissione dei ricorsi

1.  
Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile una volta.
2.  
I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in seno all'ACER, nel suo consiglio di amministrazione, nel suo comitato dei regolatori né nei gruppi di lavoro. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

Articolo 27

Esclusione e ricusazione nella commissione dei ricorsi

1.  
I membri della commissione dei ricorsi non prendono parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.
2.  
Un membro della commissione dei ricorsi informa la commissione se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso. Una delle parti del procedimento può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. Tale ricusazione non è ammessa se si fonda sulla nazionalità dei membri o quando una delle parti nella procedura di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali nella procedura di ricorso diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.
3.  
La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente. Se quest'ultimo si trova in una situazione simile a quella del membro, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.
4.  
I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che potrebbero essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

Articolo 28

Decisioni impugnabili

1.  
Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui all'articolo 2, lettera d), presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente e individualmente.
2.  
Il ricorso comprende una memoria contenente i motivi ed è presentato per iscritto all'ACER entro due mesi dalla notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dalla data in cui l'ACER ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro quattro mesi dalla data di presentazione del ricorso.
3.  
Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.
4.  
Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.
5.  
La commissione dei ricorsi può confermare la decisione o deferire la causa all'organo competente dell'ACER. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.
6.  
Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono pubblicate dall'ACER.

Articolo 29

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

I ricorsi per l'annullamento di una decisione dell'ACER a norma del presente regolamento e i ricorsi per aver omesso di agire entro i termini applicabili possono essere presentati dinanzi alla Corte di giustizia solo dopo l'esaurimento della procedura di ricorso di cui all'articolo 28. L'ACER adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

Articolo 30

Gruppi di lavoro

1.  
Se giustificato e, in particolare, per coadiuvare il direttore e il comitato dei regolatori nell'attività di regolamentazione e per elaborare i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, lettera c), all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 4, e agli articoli 30 e 43, il consiglio di amministrazione istituisce o sopprime gruppi di lavoro sulla base di una proposta congiunta del direttore e del comitato dei regolatori.

L'istituzione e la soppressione di un gruppo di lavoro richiedono un parere favorevole del comitato dei regolatori.

2.  
I gruppi di lavoro sono composti da esperti appartenenti al personale dell'ACER e alle autorità di regolamentazione. Esperti della Commissione possono partecipare ai gruppi di lavoro. L'ACER non si fa carico dei costi di partecipazione ai gruppi di lavoro dell'ACER degli esperti appartenenti al personale delle autorità di regolamentazione. I gruppi di lavoro prendono in considerazione le opinioni di esperti di altre pertinenti autorità nazionali nei casi in cui tali autorità siano competenti.
3.  
Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il regolamento interno dei gruppi di lavoro sulla base di una proposta del direttore, dopo aver consultato il comitato dei regolatori e aver ottenuto il suo parere favorevole.
4.  
I gruppi di lavoro dell'ACER realizzano le attività loro assegnate nel documento di programmazione adottato a norma dell'articolo 20 e qualunque attività di cui al presente regolamento loro assegnata dal comitato dei regolatori e dal direttore.



Capo III

Formazione e struttura del bilancio

Articolo 31

Struttura del bilancio

1.  

Fatte salve altre risorse le entrate dell'ACER sono costituite da:

a) 

un contributo dell'Unione;

b) 

le tasse pagate all'ACER ai sensi dell'articolo 32;

c) 

i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolazione, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g);

d) 

lasciti, donazioni o sovvenzioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera g).

2.  
Le spese dell'ACER comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
3.  
Le entrate e le spese dell'ACER devono risultare in pareggio.
4.  
Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese dell'ACER sono oggetto di previsioni e sono iscritte nel suo bilancio.
5.  
Le entrate dell'ACER non ne compromettono la neutralità, l'indipendenza o l'obiettività.

Articolo 32

Tasse

1.  

Le tasse sono dovute all'ACER nei seguenti casi:

a) 

per la richiesta di una decisione di deroga ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento e decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall'ACER a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013;

b) 

per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate da operatori di mercato o da soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

2.  
Le tasse di cui al paragrafo 1 e le relative modalità di pagamento sono fissate dalla Commissione al termine di una consultazione pubblica e previa consultazione del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori. Le tasse sono proporzionate al costo dei pertinenti servizi forniti in maniera efficace sotto il profilo dei costi e sono sufficienti a coprire tale costo. Esse sono fissate a un livello tale da garantire che non siano discriminatorie e che si evitino eccessivi oneri finanziari o amministrativi per gli operatori di mercato o i soggetti che agiscono per loro conto.

La Commissione riesamina periodicamente il livello di tali tasse sulla base di una valutazione e, se del caso, adegua il livello di dette tasse e le relative modalità di pagamento.

Articolo 33

Stesura del bilancio

1.  
Ogni anno il direttore elabora un progetto di stato di previsione comprendente le spese operative e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto di stato di previsione al consiglio di amministrazione unitamente a un organigramma provvisorio.
2.  
Il progetto di stato di previsione si basa sugli obiettivi e sui risultati previsti del documento di programmazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati previsti.
3.  
Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base del progetto di stato di previsione elaborato dal direttore, adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'ACER per l'esercizio successivo.
4.  
Il progetto di stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato dei regolatori che può emettere un parere motivato in merito.
5.  
Lo stato di previsione di cui al paragrafo 3 è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, con il progetto di bilancio generale dell'Unione.
6.  
Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione conformemente agli articoli da 313 a 316 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
7.  
Il Consiglio nella veste di autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'ACER.
8.  
Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'ACER. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.
9.  
Qualsiasi modifica del bilancio, inclusa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.
10.  
Entro il 5 luglio 2020, la Commissione valuta se le risorse finanziarie e umane a disposizione dell'ACER le consentano di svolgere il suo ruolo a norma del presente regolamento, vale a dire contribuire alla creazione di un mercato interno dell'energia e alla sicurezza energetica a vantaggio dei consumatori dell'Unione.
11.  
Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio dell'ACER, segnatamente i progetti di natura immobiliare. Il consiglio di amministrazione informa anche la Commissione della propria intenzione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all'ACER entro due settimane dalla notifica del progetto in questione. In assenza di risposta, l'ACER può procedere con il progetto previsto.

Articolo 34

Esecuzione e controllo del bilancio

1.  
Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'ACER.
2.  
Entro il 1o marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile dell'ACER trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'ACER trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all'articolo 245 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») ( 6 ).

Articolo 35

Rendicontazione e discarico

1.  
Il contabile dell'ACER trasmette i conti provvisori dell'esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio successivo (anno N+1).
2.  
L'ACER trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio N entro il 31 marzo dell'esercizio N+1.

Entro il 31 marzo dell'esercizio N+1, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'ACER alla Corte dei conti. La Commissione trasmette inoltre la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  
Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'ACER per l'esercizio N, secondo le disposizioni dell'articolo 246 del regolamento finanziario, il contabile stabilisce i conti definitivi dell'ACER sotto la propria responsabilità per l'esercizio in causa. Il direttore li trasmette, per un parere, al consiglio di amministrazione.
4.  
Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'ACER per l'esercizio N.
5.  
Entro il 1o luglio dell'esercizio N+1, il contabile dell'ACER trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6.  
I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'esercizio N+1.
7.  
Entro il 30 settembre dell'esercizio N+1 il direttore trasmette alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Il direttore trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
8.  
Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio N in conformità dell'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
9.  
Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'esercizio N+2, al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

Articolo 36

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all'ACER è adottata dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione può discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'ACER e previo accordo della Commissione.

Articolo 37

Lotta antifrode

1.  
Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), l'ACER aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF ( 8 ) e adotta le opportune disposizioni applicabili al personale dell'ACER utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.
2.  
La Corte dei conti ha potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, con riguardo ai beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'ACER.
3.  
L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di una sovvenzione o un contratto finanziato dall'ACER conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 9 ).
4.  
Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'ACER contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.



Capo IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 38

Privilegi, immunità e accordo sulla sede

1.  
All'ACER e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al TUE e al TFUE.
2.  
Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'ACER nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'ACER e ai relativi familiari, sono fissate in un accordo concluso fra l'ACER e lo Stato membro che ne ospita la sede. La conclusione dell'accordo è subordinata all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Articolo 39

Personale

1.  
Al personale dell'ACER, compreso il direttore, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.
2.  
Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione adeguate, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
3.  
L'ACER esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata dal regime a stipulare contratti.
4.  
Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire l'assunzione presso l'ACER, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

Articolo 40

Responsabilità dell'ACER

1.  
La responsabilità contrattuale dell'ACER è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

Per qualsiasi clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'ACER è competente la Corte di giustizia.

2.  
In materia di responsabilità extracontrattuale, l'ACER risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
3.  
La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 2.
4.  
La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell'ACER è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'ACER.

Articolo 41

Trasparenza e comunicazione

1.  
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) si applica ai documenti detenuti dall'ACER.
2.  
Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n 1049/2001.
3.  
Le decisioni adottate dall'ACER ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o essere oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni rispettivamente previste agli articoli 228 e 263 TFUE.
4.  
Il trattamento di dati personali da parte dell'ACER è soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ). Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell'ACER, anche in relazione alle misure riguardanti la nomina del responsabile della protezione dei dati dell'ACER. Tali misure sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.
5.  
L'ACER può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di sua competenza. L'assegnazione delle risorse alle attività di comunicazione non pregiudica lo svolgimento efficace dei compiti di cui agli articoli da 3 a 13. Le attività di comunicazione sono effettuate conformemente ai pertinenti programmi di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 42

Protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.  
L'ACER adotta proprie norme di sicurezza, che devono essere equivalenti a quelle della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, comprese le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 ( 12 ) e (UE, Euratom) 2015/444 ( 13 ) della Commissione.
2.  
L'ACER può inoltre decidere di applicare le decisioni della Commissione di cui al paragrafo 1, mutatis mutandis. Tra le norme di sicurezza dell'ACER figurano anche disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione delle informazioni classificate dell'Unione europea e delle informazioni sensibili non classificate.

Articolo 43

Accordi di cooperazione

1.  
L'ACER è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione e che hanno adottato e applicano le norme pertinenti del diritto unionale nel settore dell'energia, comprese, in particolare, le norme concernenti le autorità di regolazione indipendenti, l'accesso di terzi a infrastrutture e la separazione, gli scambi di energia e la gestione del sistema, la partecipazione e la protezione dei consumatori, nonché le pertinenti norme nei settori dell'ambiente e della concorrenza.
2.  
Fatta salva la conclusione di un accordo in tal senso tra l'Unione e i paesi terzi di cui al paragrafo 1, l'ACER può altresì svolgere i suoi compiti a norma degli articoli da 3 a 13 anche per quanto riguarda i paesi terzi, purché tali paesi terzi abbiano adottato e applicato le norme pertinenti a norma del paragrafo 1 e hanno dato mandato all'ACER di coordinare le attività delle rispettive autorità di regolazione con quelle delle autorità di regolazione degli Stati membri. Solo in questi casi i riferimenti a questioni di carattere transfrontaliero riguardano le frontiere tra l'Unione e paesi terzi, e non le frontiere tra due Stati membri.
3.  
Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono le modalità dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'ACER, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.
4.  
Il consiglio di amministrazione adotta un regolamento interno per le relazioni con i paesi terzi di cui al paragrafo 1 previo parere favorevole del comitato dei regolatori. La Commissione garantisce che l'ACER operi nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente stipulando un accordo adeguato con il direttore dell'ACER.

Articolo 44

Regime linguistico

1.  
Le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio ( 14 ) si applicano all'ACER.
2.  
Il consiglio di amministrazione decide in merito alle disposizioni interne in materia linguistica dell'ACER.
3.  
I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'ACER sono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

Articolo 45

Valutazione

1.  
Entro il 5 luglio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, con l'assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione per fare il punto dei risultati dell'ACER in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'ACER e le implicazioni finanziarie di tali modifiche.
2.  
Se ritiene che l'esistenza continuata dell'ACER non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, la Commissione può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento, previa adeguata consultazione dei portatori di interessi e del comitato dei regolatori.
3.  
La Commissione trasmette le risultanze della valutazione di cui al paragrafo 1, insieme alle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato dei regolatori dell'ACER. Le risultanze della valutazione sono pubblicate.
4.  
Entro il 31 ottobre 2025, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione del presente regolamento e, in particolare, dei compiti dell'ACER che comportano decisioni individuali. Tali relazioni tengono conto, se del caso, dei risultati della valutazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943.

La Commissione, ove opportuno, presenta una proposta legislativa unitamente alla sua relazione.

Articolo 46

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 713/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Regolamento abrogato con la relativa modifica



Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

(GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

Limitatamente al riferimento fatto dall'articolo 20 del regolamento (UE) n. 347/2013 all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.




ALLEGATO II

Tavola di concordanza



Regolamento (CE) n. 713/2009

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 4

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 3

Articolo 6, paragrafi da 1 a 3, e paragrafo 4, primo comma

Articolo 4

Articolo 6, paragrafo 4, commi da secondo a quinto, e paragrafi 5, 6 e 9

Articolo 5

Articoli 7 e 8

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9, paragrafi 1 e 2, primo comma

Articolo 10

Articolo 6, paragrafi 7 e 8

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 2

Articolo 16

Articolo 3

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 18

Articolo 13

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 21

Articolo 14, paragrafi da 3 a 6

Articolo 22, paragrafi da 1 a 4

Articolo 15

Articolo 22, paragrafi 5 e 6

Articolo 16

Articolo 23

Articolo 17

Articolo 24

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 25, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 19, paragrafo 6

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 26

Articolo 18, paragrafi da 4 a 7

Articolo 27

Articolo 19, paragrafi da 1 a 5, e paragrafo 7

Articolo 28

Articolo 20

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 21

Article 31

Articolo 22

Articolo 32

Articolo 23

Articolo 33

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 34

Articolo 24, paragrafo 3 e seguenti

Articolo 35

Articolo 25

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 27

Articolo 38

Articolo 28

Articolo 39

Articolo 29

Articolo 40

Articolo 30

Articolo 41, paragrafi da 1 a 3

Articolo 42

Articolo 31

Articolo 43

Articolo 33

Articolo 44

Articolo 34

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 35

Articolo 47



( 1 ) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

( 4 ) Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

( 5 ) Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

( 6 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

( 7 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

( 8 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

( 9 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

( 10 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

( 11 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

( 12 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

( 13 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

( 14 ) Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).