02019R0942 — IT — 23.06.2022 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2019/942 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO(UE) 2022/869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2022 |
L 152 |
45 |
3.6.2022 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2019/942 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2019
che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Capo I
Obiettivi e compiti
Articolo 1
Istituzione e obiettivi
Articolo 2
Atti dell'ACER
L'ACER:
esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ENTSO per il gas, all'EU DSO, ai centri regionali di coordinamento e ai gestori del mercato elettrico designati;
esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alle autorità di regolazione;
esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione;
adotta decisioni individuali sulle forniture di informazioni in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 8, lettera c); sull'approvazione dei termini, delle condizioni e delle metodologie in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4; sul riesame delle zone di offerta di cui all'articolo 5, paragrafo 7; sulle questioni tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1; sull'arbitrato tra regolatori in conformità dell'articolo 6, paragrafo 10; sui centri di coordinamento regionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a); sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie, dei calcoli e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 1; sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie di cui all'articolo 9, paragrafo 3; sulle esenzioni di cui all'articolo 10; sull'infrastruttura di cui all'articolo 11, lettera d); e sulle questioni relative all'integrità del mercato all'ingrosso e alla trasparenza a norma dell'articolo 12;
Articolo 3
Compiti generali
Ai fini delle richieste di informazioni di cui al primo comma l'ACER ha il potere di emanare decisioni. In tali decisioni l'ACER precisa la finalità della sua richiesta, fa riferimento alla base giuridica della richiesta e fissa un termine per la comunicazione delle informazioni. Tale termine è proporzionato alla richiesta.
L'ACER utilizza le informazioni riservate ottenute a norma del presente regolamento unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento. L'ACER garantisce un'adeguata protezione dei dati per quanto riguarda tutte le informazioni a norma dell'articolo 41.
Articolo 4
Compiti dell'ACER relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione
L'ACER può presentare un parere:
all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e all'ENTSO per il gas, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 sui codici di rete;
all'ENTSO per l'energia elettrica, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943 e all'ENTSO per il gas, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009 sul progetto di programma di lavoro annuale, sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;
all'EU DSO sul progetto di programma di lavoro annuale e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro del mercato interno per l'energia elettrica.
L'ACER, su richiesta di una o più autorità di regolamentazione o di propria iniziativa, esprime un parere debitamente motivato nonché formula una raccomandazione all'ENTSO per l'energia elettrica, all'EU DSO o ai centri regionali di coordinamento in merito al rispetto dei loro obblighi.
Articolo 5
Compiti dell'ACER in relazione all'elaborazione e all'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti
L'ACER partecipa allo sviluppo di codici di rete, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché di orientamenti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/943. In particolare, l'ACER:
presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. L'ACER riesamina gli orientamenti quadro e li sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2009;
presenta un parere motivato all'ENTSO per il gas sul codice di rete a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2009;
rivede il codice di rete in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. Nella sua revisione l'ACER tiene conto delle opinioni formulate dalle parti coinvolte nella redazione del codice di rete riveduto dall'ENTSO per l'energia elettrica, dall'ENTSO per il gas o dall'EU DSO, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione da trasmettere alla Commissione. A tal fine l'ACER può ricorrere, se del caso, al comitato istituito in relazione ai codici di rete e, se del caso, l'ACER informa la Commissione sui risultati delle consultazioni. Successivamente, l'ACER presenta il codice di rete riveduto alla Commissione in conformità dell'articolo 59, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. Se l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas o l'EU DSO non hanno elaborato un codice di rete, l'ACER elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell'articolo 59, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009;
presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, qualora l'ENTSO per l'energia elettrica e l'ENTSO per il gas non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafi da 3 a 12, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 10, del regolamento (CE) n. 715/2009, ma che non è stato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2009;
controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2019/943 il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.
Qualora uno dei seguenti atti giuridici preveda l'elaborazione di proposte di termini, condizioni o metodologie comuni per l'attuazione di codici di rete e di orientamenti che richiedono l'approvazione di tutte le autorità di regolazione, tali proposte di termini, condizioni comuni o metodologie sono sottoposte all'ACER per revisione e approvazione:
un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;
i codici di rete e gli orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019 e revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o
i codici di rete e gli orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
Qualora uno dei seguenti atti giuridici preveda l'elaborazione di proposte di termini, condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti che richiedono l'approvazione di tutte le autorità di regolazione della regione interessata, tali autorità di regolazione concordano all'unanimità termini, condizioni o metodologie comuni che devono essere approvate da ciascuna di tali autorità di regolazione:
un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;
i codici di rete e gli orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019 e revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o
i codici di rete e gli orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Le proposte di cui al primo comma sono notificate all'ACER entro una settimana dalla loro presentazione a dette autorità di regolazione. Le autorità di regolazione possono deferire le proposte all'ACER per approvazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, lettera b), e lo fanno a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, lettera a), in assenza del consenso unanime di cui al primo comma.
Il direttore del comitato dei regolatori, di propria iniziativa o su proposta di uno o più dei suoi membri, può chiedere che le autorità di regolazione della regione interessata sottopongano la proposta all'ACER per approvazione. Tale richiesta deve essere limitata ai casi in cui la proposta concordata a livello regionale si ripercuoterebbe in modo tangibile sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento al di là della regione.
Articolo 6
Compiti dell'ACER in relazione alle autorità di regolamentazione
L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali su questioni regolamentari aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza transfrontaliera del sistema nei casi che richiedono una decisione congiunta di almeno due autorità di regolazione, qualora tali competenze siano state loro attribuite mediante uno dei seguenti atti giuridici:
un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;
codici di rete e orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019, comprese le revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o
codici di rete e orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
L'ACER è competente ad adottare decisioni individuali di cui al primo comma nelle seguenti situazioni:
se le competenti autorità di regolazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal giorno in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità; o entro quattro mesi nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944; oppure
sula base di una richiesta congiunta delle competenti autorità di regolazione.
Le competenti autorità di regolazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) del secondo comma del presente paragrafo sia esteso per un periodo fino a sei mesi, tranne nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento, o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944.
Quando le competenze per decidere sulle questioni transfrontaliere di cui al primo comma sono state conferite alle autorità di regolazione mediante nuovi codici di rete od orientamenti adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019, l'ACER è competente su base volontaria a norma del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo solo previa richiesta da almeno il 60 % delle competenti autorità di regolamentazione. Nel caso in cui siano coinvolte solo due autorità di regolazione, ciascuna di esse può deferire il caso all'ACER.
Entro il 31 ottobre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'eventuale necessità di rafforzare ulteriormente la partecipazione dell'ACER alla risoluzione di casi di disaccordo tra autorità di regolamentazione in merito a decisioni congiunte su questioni per le quali sono state loro conferite competenze mediante un atto delegato dopo il 4 luglio 2019. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare tali poteri o a trasferire i necessari poteri all'ACER.
Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 10, l'ACER:
emana una decisione entro sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto; o entro quattro mesi nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944; e
può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa.
Articolo 7
Compiti dell'ACER in relazione ai centri di coordinamento regionali
Per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1 in modo celere ed efficiente, l'ACER in particolare:
decide in merito alla configurazione delle regioni di gestione del sistema a norma dell'articolo 36, paragrafi 3 e 4, e rilascia approvazioni a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943;
se del caso, richiede informazioni ai centri di coordinamento regionali in conformità dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943;
esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai centri di coordinamento regionali.
Articolo 8
Compiti dell'ACER in relazione ai gestori del mercato elettrico designati
Per assicurare che i gestori del mercato elettrico designati svolgano le loro funzioni a norma del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione ( 4 ), l'ACER:
monitora i progressi dei gestori del mercato elettrico designati rispetto all'espletamento delle funzioni di cui al regolamento (UE) 2015/1222;
rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/1222;
se del caso, richiede informazioni ai gestori del mercato elettrico designati.
Articolo 9
Compiti dell'ACER in relazione all'adeguatezza della generazione e alla preparazione ai rischi
L'ACER approva e modifica, ove necessario:
le proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione europea di adeguatezza delle risorse in conformità dell'articolo 23, paragrafi 3, 4, 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/943;
le proposte di specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità in conformità dell'articolo 26, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2019/943.
L'ACER approva e modifica, ove necessario, le metodologie per:
individuare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/941;
elaborare le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionale a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/941.
Articolo 10
Compiti dell'ACER in relazione alle decisioni di deroga e certificazione
L'ACER deve decidere sulle deroghe, come prevede l'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943. L'ACER deve inoltre decidere sulle deroghe come prevede l'articolo 36, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE, quando l'infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.
Articolo 11
Compiti dell'ACER in relazione alle infrastrutture
Per quanto riguarda le infrastrutture energetiche, l'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione, ENTSO per l'energia elettrica e ENTSO per il gas:
controlla i progressi registrati nella realizzazione di progetti volti a creare nuove capacità di interconnessione;
controlla l'attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello unionale. Se l'ACER individua incongruenze tra i suddetti piani e la loro attuazione, individua i motivi di tali incongruenze e formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati e alle autorità di regolazione o ad altri organismi competenti interessati al fine di attuare gli investimenti in conformità dei piani di sviluppo della rete a livello unionale;
ottempera agli obblighi di cui all’articolo 5, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafi da 6 a 9, agli articoli 12, 13 e 17 e alla sezione 2, punto 12), dell’allegato III del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
adotta decisioni sulle richieste di investimento comprensive della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/869.
Articolo 12
Compiti dell'ACER in relazione all'integrità e alla trasparenza dei mercati all'ingrosso
Per monitorare efficacemente l'integrità e la trasparenza dei mercati all'ingrosso, l'ACER, in stretta cooperazione con le autorità di regolamentazione e altre autorità nazionali:
monitora i mercati all'ingrosso, raccoglie e condivide dati e istituisce un registro degli operatori di mercato in conformità degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) n. 1227/2011;
rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1227/2011;
coordina le indagini in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011.
Articolo 13
Attribuzione di nuovi compiti all'ACER
All'ACER possono, in circostanze chiaramente definite dalla Commissione nei codici di rete adottati a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e negli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 61 di tale regolamento o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 715/2009 e su questioni relative all'obiettivo per il quale è stata istituita, essere affidati compiti supplementari che non prevedono poteri decisionali.
Articolo 14
Consultazione, trasparenza e garanzie procedurali
Sono resi pubblici tutti i documenti e i verbali delle riunioni di consultazione condotte durante lo sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, o durante la modifica dei codici di rete di cui al paragrafo 1.
Articolo 15
Monitoraggio e comunicazione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale
Capo II
Organizzazione dell'ACER
Articolo 16
Natura giuridica
Articolo 17
Struttura amministrativa e di gestione
L'ACER è composta da:
un consiglio d'amministrazione, che svolge i compiti di cui all'articolo 29;
un comitato dei regolatori, che svolge i compiti di cui all'articolo 22;
un direttore, che svolge i compiti di cui all'articolo 24; e
una commissione dei ricorsi, che svolge i compiti di cui all'articolo 28.
Articolo 18
Composizione del consiglio di amministrazione
Il regolamento interno fissa in modo dettagliato:
le modalità di voto, in particolare le condizioni sulla base delle quali un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum; e
le modalità della rotazione per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio, in modo da assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri.
Articolo 19
Funzioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione:
dopo aver consultato il comitato dei regolatori e ottenuto il suo parere favorevole conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, lettera c), nomina il direttore conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, e se del caso ne proroga il mandato o lo rimuove dalla carica;
nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori nominati a norma dell'articolo 21, paragrafo 1;
nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 25, paragrafo 2;
assicura che l'ACER compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento;
adotta il documento di programmazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, a maggioranza di due terzi dei suoi membri e, se del caso, lo modifica in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3;
adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il bilancio annuale dell'ACER ed esercita le sue altre funzioni di bilancio conformemente agli articoli da 31 a 35;
decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti dell'Unione o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo;
di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l'autorità disciplinare sul direttore. Inoltre, in conformità del paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'ACER, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);
stabilisce le modalità di applicazione per dare efficacia allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2;
adotta le disposizioni pratiche di attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'ACER, conformemente all'articolo 41;
adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività dell'ACER, sulla base del progetto di relazione annuale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), e trasmette tale relazione, entro il 1o luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale sulle attività dell'ACER comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'ACER nel corso dell'anno in questione;
adotta e pubblica il suo regolamento interno;
adotta le regole finanziarie applicabili all'ACER conformemente all'articolo 36;
adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, nonché ai membri della commissione dei ricorsi;
adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 41;
nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all'articolo 43;
sulla base di una proposta del direttore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e dopo aver consultato il comitato dei regolatori e ottenuto il suo parere favorevole in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera f), adotta e pubblica il regolamento interno di cui all'articolo 14, paragrafo 5.
Articolo 20
Programmazione annuale e pluriennale
Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di documento di programmazione dopo aver ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio.
Il progetto di documento di programmazione deve essere conforme al progetto preliminare di bilancio stabilito in conformità dell'articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3.
Tenendo conto del parere della Commissione, dopo aver ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori e in seguito alla sua presentazione al Parlamento europeo da parte del direttore, il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione. Il consiglio di amministrazione trasmette il documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre.
Il documento di programmazione è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.
Le modifiche sostanziali del documento di programmazione sono adottate con la stessa procedura stabilita per il documento di programmazione iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore il potere di presentare modifiche non sostanziali del documento di programmazione.
La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata all'occorrenza, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 45.
Articolo 21
Composizione del comitato dei regolatori
Il comitato dei regolatori è composto da:
rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolazione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 e all'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall'attuale personale dirigente di tali autorità, entrambi nominati dall'autorità di regolazione;
un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione.
Nel comitato dei regolatori è ammesso un solo rappresentante dell'autorità di regolazione per Stato membro.
Articolo 22
Funzioni del comitato dei regolatori
Il comitato dei regolatori:
presenta un parere e, se del caso, osservazioni e modifiche del testo delle proposte del direttore per i progetti di parere, le raccomandazioni e le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli da 4 a 8, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, all'articolo 11, lettera c), all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafo 4, e agli articoli 30 e 43 la cui adozione viene presa in considerazione;
nella sua sfera di competenza, fornisce orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo, fatti salvi i compiti dell'ACER di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011, e fornisce orientamenti ai gruppi di lavoro dell'ACER istituiti a noma dell'articolo 30;
fornisce un parere al consiglio di amministrazione sul candidato direttore a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 23, paragrafo 2;
approva il documento di programmazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1;
approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, in ottemperanza dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i);
presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente il regolamento interno a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, e dell'articolo 30, paragrafo 3;
presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 41;
presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente il regolamento interno per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 43.
Articolo 23
Il direttore
Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede a una valutazione. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:
la prestazione del direttore;
gli obblighi e le necessità dell'ACER negli anni successivi.
Articolo 24
Compiti del direttore
Il direttore:
è il rappresentante legale dell'ACER e ha il compito di provvedere alla sua gestione corrente;
prepara i lavori del consiglio di amministrazione, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo e ha la responsabilità delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
redige, adotta e pubblica pareri, raccomandazioni e decisioni e conduce consultazioni in merito;
è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'ACER sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione;
prende le disposizioni necessarie, in particolare per quanto concerne l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'ACER conformemente al presente regolamento;
prepara annualmente un progetto di programma di lavoro dell'ACER per l'anno seguente e, previa adozione da parte del consiglio di amministrazione, lo presenta al comitato dei regolatori, al Parlamento europeo e alla Commissione entro il 31 gennaio ogni anno;
è responsabile dell'attuazione del documento di programmazione e della rendicontazione circa la sua attuazione al consiglio di amministrazione;
redige un progetto preliminare di bilancio dell'ACER ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, ed esegue il bilancio dell'ACER ai sensi degli articoli 34 e 35;
ogni anno prepara e presenta al consiglio di amministrazione un progetto di relazione annuale il quale prevede una sezione indipendente dedicata alle attività di regolamentazione dell'ACER e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative;
prepara un piano di azione sulla scorta delle conclusioni delle relazioni di audit e delle valutazioni interne ed esterne e delle indagini dell'OLAF e riferisce sui progressi compiuti ogni sei mesi alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;
decide se, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'ACER, è necessario inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri.
Ai fini del primo comma, lettera k), prima di decidere di istituire un ufficio locale il direttore chiede il parere degli Stati membri interessati, compreso lo Stato membro che ospita la sede dell'ACER, e ottiene l'accordo preventivo della Commissione e del consiglio di amministrazione. La decisione è basata su un'adeguata analisi costi-benefici e precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'ACER.
Prima di sottoporre pareri, raccomandazioni o decisioni al voto del comitato dei regolatori, il direttore trasmette sufficientemente in anticipo le proposte di progetti di pareri, raccomandazioni o decisioni al gruppo di lavoro pertinente per consultazione.
Il direttore:
tiene conto delle osservazioni e delle modifiche del comitato dei regolatori e ripresenta a quest'ultimo la versione rivista del progetto di parere, raccomandazione o decisione onde ottenere un parere favorevole;
può ritirare i progetti di pareri, raccomandazioni e decisioni presentati a condizione che il direttore trasmetta una spiegazione scritta debitamente giustificata qualora sia in disaccordo con le modifiche presentate dal comitato dei regolatori;
In caso di ritiro di un progetto di parere, raccomandazione o decisione, il direttore ha facoltà di presentare un nuovo progetto di parere, raccomandazione o decisione secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), e al secondo comma del presente paragrafo. Ai fini del presente paragrafo, terzo comma, lettera a), se il direttore si discosta o respinge le osservazioni e le modifiche ricevute dal comitato dei regolatori, il direttore deve inoltre fornire una motivazione scritta debitamente giustificata.
Se il comitato dei regolatori non esprime un parere favorevole sul testo ripresentato del progetto di parere, raccomandazione o decisione perché le sue osservazioni e modifiche non sono state adeguatamente rispecchiate nel testo ripresentato, il direttore può rivedere ulteriormente il testo del progetto di parere, raccomandazione o decisione conformemente alle modifiche e alle osservazioni proposte dal comitato dei regolatori per ottenere il suo parere favorevole, senza dover consultare nuovamente il gruppo di lavoro competente o dover fornire ulteriori motivazioni scritte.
Articolo 25
Istituzione e composizione della commissione dei ricorsi
I membri della commissione dei ricorsi sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito a un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.
Il bilancio dell'ACER ha una linea distinta per il finanziamento della segreteria della commissione dei ricorsi.
Articolo 26
Membri della commissione dei ricorsi
Articolo 27
Esclusione e ricusazione nella commissione dei ricorsi
Articolo 28
Decisioni impugnabili
Articolo 29
Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
I ricorsi per l'annullamento di una decisione dell'ACER a norma del presente regolamento e i ricorsi per aver omesso di agire entro i termini applicabili possono essere presentati dinanzi alla Corte di giustizia solo dopo l'esaurimento della procedura di ricorso di cui all'articolo 28. L'ACER adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
Articolo 30
Gruppi di lavoro
L'istituzione e la soppressione di un gruppo di lavoro richiedono un parere favorevole del comitato dei regolatori.
Capo III
Formazione e struttura del bilancio
Articolo 31
Struttura del bilancio
Fatte salve altre risorse le entrate dell'ACER sono costituite da:
un contributo dell'Unione;
le tasse pagate all'ACER ai sensi dell'articolo 32;
i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolazione, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g);
lasciti, donazioni o sovvenzioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera g).
Articolo 32
Tasse
Le tasse sono dovute all'ACER nei seguenti casi:
per la richiesta di una decisione di deroga ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento e decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall'ACER a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013;
per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate da operatori di mercato o da soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
La Commissione riesamina periodicamente il livello di tali tasse sulla base di una valutazione e, se del caso, adegua il livello di dette tasse e le relative modalità di pagamento.
Articolo 33
Stesura del bilancio
Articolo 34
Esecuzione e controllo del bilancio
Articolo 35
Rendicontazione e discarico
Entro il 31 marzo dell'esercizio N+1, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'ACER alla Corte dei conti. La Commissione trasmette inoltre la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 36
Regolamentazione finanziaria
La regolamentazione finanziaria applicabile all'ACER è adottata dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione può discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'ACER e previo accordo della Commissione.
Articolo 37
Lotta antifrode
Capo IV
Disposizioni generali e finali
Articolo 38
Privilegi, immunità e accordo sulla sede
Articolo 39
Personale
Articolo 40
Responsabilità dell'ACER
Per qualsiasi clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'ACER è competente la Corte di giustizia.
Articolo 41
Trasparenza e comunicazione
Articolo 42
Protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
Articolo 43
Accordi di cooperazione
Articolo 44
Regime linguistico
Articolo 45
Valutazione
La Commissione, ove opportuno, presenta una proposta legislativa unitamente alla sua relazione.
Articolo 46
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 713/2009 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 47
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato con la relativa modifica
Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1) |
|
Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 |
Limitatamente al riferimento fatto dall'articolo 20 del regolamento (UE) n. 347/2013 all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 713/2009 |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 4 |
Articolo 2 |
Articolo 5 |
Articolo 3 |
Articolo 6, paragrafi da 1 a 3, e paragrafo 4, primo comma |
Articolo 4 |
Articolo 6, paragrafo 4, commi da secondo a quinto, e paragrafi 5, 6 e 9 |
Articolo 5 |
Articoli 7 e 8 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8 |
— |
Articolo 9 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2, primo comma |
Articolo 10 |
Articolo 6, paragrafi 7 e 8 |
Articolo 11 |
— |
Articolo 12 |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 13 |
Articolo 10 |
Articolo 14 |
Articolo 11 |
Articolo 15 |
Articolo 2 |
Articolo 16 |
Articolo 3 |
Articolo 17 |
Articolo 12 |
Articolo 18 |
Articolo 13 |
Articolo 19 |
— |
Articolo 20 |
Articolo 14, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 21 |
Articolo 14, paragrafi da 3 a 6 |
Articolo 22, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 15 |
Articolo 22, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 16 |
Articolo 23 |
Articolo 17 |
Articolo 24 |
Articolo 18, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 25, paragrafi 1, 2 e 4 |
Articolo 19, paragrafo 6 |
Articolo 25, paragrafo 3 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 26 |
Articolo 18, paragrafi da 4 a 7 |
Articolo 27 |
Articolo 19, paragrafi da 1 a 5, e paragrafo 7 |
Articolo 28 |
Articolo 20 |
— |
— |
Articolo 29 |
— |
Articolo 30 |
Articolo 21 |
Article 31 |
Articolo 22 |
Articolo 32 |
Articolo 23 |
Articolo 33 |
Articolo 24, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 34 |
Articolo 24, paragrafo 3 e seguenti |
Articolo 35 |
Articolo 25 |
Articolo 36 |
— |
Articolo 37 |
Articolo 27 |
Articolo 38 |
Articolo 28 |
Articolo 39 |
Articolo 29 |
Articolo 40 |
Articolo 30 |
Articolo 41, paragrafi da 1 a 3 |
— |
Articolo 42 |
Articolo 31 |
Articolo 43 |
Articolo 33 |
Articolo 44 |
Articolo 34 |
Articolo 45 |
— |
Articolo 46 |
Articolo 35 |
Articolo 47 |
( 1 ) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 4 ) Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).
( 5 ) Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).
( 6 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
( 8 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
( 9 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
( 10 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
( 11 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( 12 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
( 13 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
( 14 ) Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).