02019L0520 — IT — 24.03.2022 — 001.001
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DIRETTIVA (UE) 2019/520 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 091 del 29.3.2019, pag. 45) |
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DIRETTIVA (UE) 2022/362 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2022 |
L 69 |
1 |
4.3.2022 |
DIRETTIVA (UE) 2019/520 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 marzo 2019
concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente direttiva stabilisce le condizioni necessarie per le finalità seguenti:
garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale sull'intera rete stradale urbana e interurbana dell'Unione, comprensiva di autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture, come tunnel o ponti, e traghetti; e
agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.
Per rispettare il principio di sussidiarietà, la presente direttiva si applica fatte salve le decisioni adottate dagli Stati membri in merito alla riscossione di pedaggi stradali su particolari tipi di veicoli e alla determinazione del livello di tali pedaggi e della loro finalità.
Gli articoli da 3 a 22 non si applicano a:
sistemi di pedaggio stradale che non sono telepedaggi ai sensi dell'articolo 2, punto10); e
sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali per i quali i costi di adeguamento alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 22 sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.
Se la normativa nazionale impone la notifica all'utente dell'obbligo di pagare un pedaggio stradale prima che possa essere accertato un mancato pagamento, gli Stati membri possono applicare la presente direttiva anche per identificare il proprietario o l'intestatario del veicolo e il veicolo stesso ai fini di notifica, solamente se siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
non esistano altri mezzi per identificare il proprietario o l'intestatario del veicolo; e
la notifica al proprietario o all'intestatario del veicolo dell'obbligo di pagare costituisca una fase obbligatoria della procedura di pagamento del pedaggio stradale secondo il diritto nazionale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«servizio di pedaggio» : il servizio che consente agli utenti di utilizzare un veicolo in uno o più settori del S.E.T in esecuzione di un unico contratto e, se necessario, con un'apparecchiatura di bordo, e che include:
a)
se necessario, la fornitura agli utenti di apparecchiature di bordo personalizzate e il mantenimento della loro funzionalità;
b)
la garanzia che all'esattore di pedaggi sia corrisposto il pedaggio dovuto dall'utente;
c)
la fornitura all'utente di mezzi con cui effettuare di pagamento, o accettarne uno esistente;
d)
la riscossione del pedaggio dall'utente;
e)
la gestione dei rapporti di clientela con l'utente; e
f)
l'attuazione e il rispetto delle politiche in materia di sicurezza e riservatezza applicabili ai sistemi di pedaggio stradale; |
2) |
«fornitore di servizi di pedaggio» : un soggetto giuridico che fornisce servizi di pedaggio in uno o più settori del S.E.T. per una o più classi di veicoli; |
3) |
«esattore di pedaggi» : un soggetto pubblico o privato che riscuote pedaggi per la circolazione di veicoli in un settore del S.E.T.; |
4) |
«esattore di pedaggi designato» : un soggetto pubblico o privato nominato esattore di pedaggi di un futuro settore del S.E.T.; |
5) |
«servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.)» : il servizio di pedaggio fornito in esecuzione di un contratto in uno o più settori del S.E.T. da un fornitore del S.E.T. a un utente del S.E.T.; |
6) |
«fornitore del S.E.T.» : un soggetto che, in esecuzione di contratti distinti, concede l'accesso al S.E.T. a un utente del S.E.T., trasferisce i pedaggi al pertinente esattore di pedaggi ed è registrato nello Stato membro in cui è stabilito; |
7) |
«utente del S.E.T.» : una persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto con un fornitore del S.E.T. per avere accesso al S.E.T.; |
8) |
«settore del S.E.T.» : una strada, una rete stradale o strutture, come ponti o tunnel, o traghetti, per le quali è riscosso un pedaggio utilizzando un sistema di telepedaggio stradale; |
9) |
«sistema conforme al S.E.T.» : l'insieme degli elementi di un sistema di telepedaggio che sono specificamente necessari per l'integrazione dei fornitori del S.E.T. nel sistema e per il funzionamento del S.E.T.; |
10) |
«sistema di telepedaggio stradale» : un sistema di riscossione dei pedaggi in cui l'obbligo per l'utente di pagare il pedaggio scatta esclusivamente ed è collegato al rilevamento automatico della presenza del veicolo in un determinato luogo attraverso la comunicazione remota con l'apparecchiatura di bordo all'interno del veicolo o il riconoscimento automatico delle targhe; |
11) |
«apparecchiatura di bordo» : l'insieme completo dei componenti hardware e software da utilizzare nel quadro del servizio di pedaggio, installato o trasportato a bordo di un veicolo per raccogliere, memorizzare, trattare e ricevere/trasmettere dati a distanza, sia essa costituita da un dispositivo distinto oppure integrata nel veicolo; |
12) |
«fornitore di servizi principale» : un fornitore di servizi di pedaggio con obblighi specifici, quale l'obbligo di sottoscrivere contratti con tutti gli utenti interessati, o con diritti specifici, quale una particolare remunerazione o un contratto a lungo termine garantito, diversi dai diritti e dagli obblighi di altri fornitori di servizi; |
13) |
«componente di interoperabilità» : qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati nel S.E.T. da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del servizio, compresi oggetti tangibili e intangibili come ad esempio il software; |
14) |
«idoneità all'uso» : la capacità di un componente di interoperabilità di conseguire e mantenere una prestazione specifica quando è in funzione, integrata in maniera rappresentativa nel S.E.T. in relazione al sistema di un esattore di pedaggi; |
15) |
«dati contestuali di pedaggio» : le informazioni definite dall'esattore di pedaggi competente necessarie per stabilire il pedaggio dovuto per far circolare un veicolo in un particolare settore sottoposto a pedaggio e concludere la transazione di pedaggio; |
16) |
«rapporto di pedaggio» : attestazione di conferma per un esattore di pedaggi della presenza di un veicolo in un settore del S.E.T. in un formato concordato tra il fornitore del servizio di pedaggio e l'esattore di pedaggi; |
17) |
«parametri di classificazione dei veicoli» : informazioni relative ai veicoli secondo le quali si calcolano i pedaggi sulla base dei dati contestuali di pedaggio; |
18) |
«back-office» : il sistema elettronico centrale usato dall'esattore di pedaggi, da un gruppo di esattori di pedaggi che ha creato un hub di interoperabilità o da un fornitore del S.E.T. per raccogliere, trattare e inviare informazioni nel quadro di un sistema di telepedaggio stradale; |
19) |
«sistema modificato sostanzialmente» : un sistema esistente di telepedaggio stradale che è o è stato oggetto di un cambiamento che impone ai fornitori del S.E.T. di apportare modifiche ai componenti di interoperabilità in uso, come riprogrammare o adattare le interfacce del loro back-office, in misura tale da richiedere un riaccreditamento; |
20) |
«accreditamento» : il processo definito e gestito dall'esattore di pedaggi cui deve essere sottoposto un fornitore del S.E.T. prima di essere autorizzato a fornire il S.E.T. in un settore del S.E.T.; |
21) |
«pedaggio» o «pedaggio stradale» : il pedaggio che deve essere pagato dall'utente della strada per circolare su una determinata strada, una rete stradale, strutture, come ponti o tunnel, o traghetti; |
22) |
«mancato pagamento di un pedaggio stradale» : un'infrazione consistente nella non corresponsione del pagamento di un pedaggio stradale da parte di un utente della strada in uno Stato membro, definita dalle pertinenti disposizioni nazionali di tale Stato membro; |
23) |
«Stato membro di immatricolazione» : lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo soggetto al pagamento del pedaggio stradale; |
24) |
«punto di contatto nazionale» : un'autorità competente di uno Stato membro designata per lo scambio transfrontaliero dei dati di immatricolazione dei veicoli; |
25) |
«ricerca automatizzata» : una procedura di accesso online per la consultazione delle banche dati di uno, più di uno o tutti gli Stati membri; |
26) |
«veicolo» : un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati adibito o destinato al trasporto su strada di passeggeri o di merci; |
27) |
«intestatario del veicolo» : la persona a nome della quale è immatricolato il veicolo, quale definita nella normativa dello Stato membro di immatricolazione; |
28) |
«veicolo pesante» : un veicolo avente una massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate; |
29) |
«veicolo leggero» : un veicolo avente una massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate. |
Articolo 3
Soluzioni tecnologiche
Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio stradale che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo si basano, per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi, sull'uso di una o più delle tecnologie seguenti:
posizionamento satellitare;
comunicazioni mobili;
tecnologia a microonde a 5,8 GHz.
I sistemi di telepedaggio stradale esistenti che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo e utilizzano altre tecnologie si conformano alle prescrizioni di cui al primo comma qualora siano apportati miglioramenti tecnologici sostanziali.
L'apparecchiatura di bordo del S.E.T. può facilitare servizi diversi dal pedaggio, a condizione che il funzionamento di tali servizi non interferisca con i servizi di pedaggio nei settori del S.E.T.
CAPO II
PRINCIPI GENERALI DEL S.E.T.
Articolo 4
Registrazione dei fornitori del S.E.T.
Ciascuno Stato membro stabilisce una procedura per la registrazione dei fornitori del S.E.T. e concede la registrazione ai soggetti stabiliti nel proprio territorio che richiedano la registrazione e che siano in grado di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti seguenti:
essere in possesso della certificazione EN ISO 9001 o di una certificazione equivalente;
essere in possesso delle apparecchiature tecniche e della dichiarazione CE o del certificato che attesta la conformità dei componenti di interoperabilità alle specifiche;
avere competenza nella fornitura di servizi di telepedaggio o in altri settori pertinenti;
possedere un'adeguata capacità finanziaria;
disporre di un piano per la gestione globale dei rischi, sottoposto a verifica almeno ogni due anni; e
godere dei requisiti di onorabilità.
Articolo 5
Diritti e obblighi dei fornitori del S.E.T.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi non comunichi tali dati ad alcun altro fornitore di servizi di pedaggio. Essi adottano le misure necessarie affinché, qualora l'esattore di pedaggi sia integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati siano utilizzati esclusivamente allo scopo di identificare presunti trasgressori o in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3.
Entro il 19 ottobre 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire ulteriormente gli obblighi dei fornitori del S.E.T. riguardanti:
il controllo delle prestazioni del loro livello di servizio e la collaborazione con gli esattori di pedaggi nell'ambito degli audit di verifica;
la collaborazione con gli esattori di pedaggi nell'ambito dell'esecuzione delle prove dei sistemi di questi ultimi;
il servizio e l'assistenza tecnica rivolti agli utenti del S.E.T. e la personalizzazione dell'apparecchiatura di bordo;
le fatture rilasciate agli utenti del S.E.T.;
le informazioni di cui al paragrafo 7 che i fornitori del S.E.T. devono fornire agli esattori di pedaggi; e
l'informazione dell'utente del S.E.T. in merito al rilevamento di una situazione di mancato rapporto di pedaggio.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
Articolo 6
Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi
Quando è creato un nuovo sistema di telepedaggio stradale nel territorio di uno Stato membro, quest'ultimo adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema pubblichi la dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. con sufficiente preavviso per consentire l'accreditamento dei fornitori del S.E.T. interessati al più tardi un mese prima del lancio operativo del nuovo sistema, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
Qualora un sistema di telepedaggio stradale nel territorio di uno Stato membro sia modificato sostanzialmente, tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi responsabile del sistema pubblichi la dichiarazione aggiornata relativa ai settori del S.E.T. con sufficiente preavviso per consentire ai fornitori del S.E.T. già accreditati di adeguare i loro componenti di interoperabilità ai nuovi requisiti e ottenere nuovamente l'accreditamento al più tardi un mese prima del lancio operativo del sistema modificato, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
L'accettazione di un fornitore del S.E.T. in un settore del S.E.T. è subordinata al rispetto da parte del fornitore degli obblighi e delle condizioni generali stabiliti nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli esattori di pedaggi non impongano ai fornitori del S.E.T. di utilizzare soluzioni o processi tecnici specifici che ostacolino l'interoperabilità dei componenti di interoperabilità di un fornitore del S.E.T. con sistemi di telepedaggio stradale in altri settori del S.E.T.
Se un esattore di pedaggi e un fornitore del S.E.T. non riescono a raggiungere un accordo, può essere interpellato l'organismo di conciliazione competente per il relativo settore sottoposto a pedaggio.
L'esattore di pedaggi può esigere che il fornitore del S.E.T. rilasci la fattura all'utente in nome e per conto dell'esattore di pedaggi e il fornitore del S.E.T. soddisfa tale richiesta.
Entro il 19 ottobre 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire il contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del S.E.T., inclusi:
i requisiti per i fornitori del S.E.T.;
le condizioni procedurali, comprese le condizioni commerciali;
la procedura di accreditamento dei fornitori del S.E.T.; e
i dati contestuali di pedaggio.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
Articolo 7
Rimunerazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei settori del S.E.T. con un fornitore di servizi principale, la metodologia per il calcolo della rimunerazione dei fornitori del S.E.T. ricalchi la struttura della rimunerazione per servizi analoghi prestati dal fornitore di servizi principale. L'importo della rimunerazione dei fornitori del S.E.T. può differire dalla rimunerazione del fornitore di servizi principale a condizione che ciò sia giustificato:
dal costo di specifici requisiti e obblighi del fornitore di servizi principale e non dei fornitori del S.E.T.; e
dalla necessità di detrarre dalla rimunerazione dei fornitori del S.E.T. gli oneri fissi imposti dall'esattore di pedaggi sulla base dei costi da questo sostenuti per fornire, gestire e tenere aggiornato un sistema conforme al S.E.T. nel settore di propria competenza, compresi i costi di accreditamento, se tali costi non sono compresi nel pedaggio.
Articolo 8
Pedaggi
Articolo 9
Contabilità
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i soggetti giuridici che forniscono servizi di pedaggio tengano documenti contabili che distinguano chiaramente i costi e i ricavi connessi alla prestazione dei servizi di pedaggio da quelli connessi ad altre attività. Le informazioni sui costi e i ricavi connessi alla prestazione del servizio di pedaggio sono fornite, su richiesta, al competente organismo di conciliazione o organo giurisdizionale. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie per assicurare che non sia consentito trasferire fondi tra le attività svolte in qualità di fornitore di servizi di pedaggio e altre attività.
Articolo 10
Diritti e obblighi degli utenti del S.E.T.
Se a bordo di un veicolo sono installate o trasportate due o più apparecchiature di bordo, spetta all'utente del S.E.T. utilizzare o attivare l'apparecchiatura di bordo pertinente per il settore del S.E.T. in questione.
La Commissione adotta atti delegati entro il 19 ottobre 2019 al fine di definire ulteriormente gli obblighi degli utenti del S.E.T. riguardanti:
la comunicazione di dati al fornitore del S.E.T.; e
l'uso e la manipolazione dell'apparecchiatura di bordo.
CAPO III
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
Articolo 11
Istituzione e funzioni
Articolo 12
Procedura di mediazione
CAPO IV
DISPOSIZIONI TECNICHE
Articolo 13
Servizio continuo unico
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il S.E.T. sia fornito agli utenti del S.E.T. come servizio continuo unico.
Ne consegue che:
una volta memorizzati o dichiarati, o in entrambi i casi, i parametri di classificazione di un veicolo, compresi quelli variabili, non è richiesto alcun altro intervento umano all'interno del veicolo durante un tragitto salvo in caso di modifiche alle caratteristiche del veicolo; e
l'interazione tra l'utente e un elemento specifico dell'apparecchiatura di bordo resta identica a prescindere dal settore del S.E.T. interessato.
Articolo 14
Elementi aggiuntivi riguardanti il S.E.T.
Articolo 15
Componenti di interoperabilità
In caso di modifica sostanziale di un sistema di telepedaggio stradale sul territorio di uno Stato membro, tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi responsabile del sistema stabilisca e pubblichi nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T., oltre agli elementi di cui al primo comma, la programmazione dettagliata della nuova valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità dei fornitori del S.E.T. già accreditati al sistema prima della modifica sostanziale dello stesso. La programmazione è tale da consentire il riaccreditamento dei fornitori del S.E.T. interessati al più tardi un mese prima del lancio operativo del sistema modificato.
L'esattore di pedaggi deve rispettare tale programmazione.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire agli esattori di pedaggi di chiedere ai fornitori del S.E.T. o ai loro mandatari di coprire i costi dei rispettivi test.
La Commissione adotta inoltre atti delegati conformemente all'articolo 30 entro il 19 ottobre 2019 al fine di stabilire le prescrizioni generali in materia di infrastrutture riguardanti:
l'accuratezza dei dati delle dichiarazioni di pedaggio al fine di garantire la parità di trattamento tra gli utenti del S.E.T. relativamente ai pedaggi e agli oneri;
l'identificazione attraverso l'apparecchiatura di bordo del fornitore del S.E.T. competente;
l'utilizzo di standard aperti per i componenti di interoperabilità dell'apparecchiatura del S.E.T.;
l'integrazione dell'apparecchiatura di bordo nel veicolo;
la segnalazione al conducente dell'obbligo di pagare un pedaggio stradale.
La Commissione adotta atti di esecuzione entro il 19 ottobre 2019 per stabilire i requisiti specifici seguenti concernenti l'infrastruttura:
requisiti relativi ai protocolli comuni di comunicazione tra gli esattori di pedaggi e le apparecchiature dei fornitori del S.E.T.;
requisiti relativi ai meccanismi per gli esattori di pedaggi al fine di accertare se un veicolo che circola nel proprio settore del S.E.T. sia dotato di un'apparecchiatura di bordo valida e funzionante;
requisiti relativi all'interfaccia uomo-macchina nell'apparecchiatura di bordo;
requisiti applicabili specificamente ai componenti di interoperabilità nei sistemi di pedaggio basati sulle tecnologie a microonde; e
requisiti applicabili specificamente ai sistemi di pedaggio basati sul sistema globale di navigazione via satellite (GNSS).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
CAPO V
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Articolo 16
Procedura di salvaguardia
Uno Stato membro, quando ha motivo di ritenere che i componenti di interoperabilità recanti una marcatura CE, immessi in commercio e utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di non soddisfare le prescrizioni pertinenti, adotta tutte le misure opportune per limitarne l'ambito di applicazione, per vietarne l'uso o per ritirarli dal mercato. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, esponendo i motivi della sua decisione e precisando in particolare se la non conformità derivi da:
un'errata applicazione delle specifiche tecniche; o
l'inadeguatezza delle specifiche tecniche.
Articolo 17
Trasparenza delle valutazioni
Qualsiasi decisione adottata da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi relativa alla valutazione della conformità alle specifiche o dell'idoneità all'uso di componenti di interoperabilità e qualsiasi decisione adottata in applicazione dell'articolo 16 è motivata in modo dettagliato. Essa è notificata al più presto al fabbricante interessato, al fornitore del S.E.T. o ai loro mandatari con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro i quali tali mezzi devono essere esperiti.
CAPO VI
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 18
Ufficio di contatto unico
Ciascuno Stato membro con almeno due settori del S.E.T. sul proprio territorio designa un ufficio di contatto unico per i fornitori del S.E.T. Lo Stato membro mette gli estremi di tale ufficio a disposizione del pubblico e li trasmette, su richiesta, ai fornitori del S.E.T. interessati. Lo Stato membro adotta le misure necessarie affinché, su richiesta del fornitore del S.E.T., l'ufficio di contatto agevoli e coordini i primi contatti amministrativi tra il fornitore del S.E.T. e gli esattori di pedaggi competenti per i settori del S.E.T. sul territorio dello Stato membro. L'ufficio di contatto può essere una persona fisica o un organismo pubblico o privato.
Articolo 19
Organismi notificati
Articolo 20
Gruppo di coordinamento
Un gruppo di coordinamento degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 («gruppo di coordinamento») è istituito come gruppo di lavoro del comitato telepedaggio di cui all'articolo 31, paragrafo 1, in base al regolamento interno di tale comitato.
Articolo 21
Registri
Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale di quanto segue:
i settori del S.E.T. situati nel loro territorio, comprese informazioni relative a:
gli esattori di pedaggi corrispondenti;
le tecnologie di pedaggio impiegate;
i dati contestuali di pedaggio;
la dichiarazione relativa al settore del S.E.T.; e
i fornitori del S.E.T. che hanno contratti di S.E.T. con gli esattori di pedaggi attivi nel territorio di tale Stato membro;
i fornitori del S.E.T. cui è stata concessa la registrazione ai sensi dell'articolo 4; e
i dettagli di un unico ufficio di contatto di cui all'articolo 18, per il S.E.T., ivi compresi un indirizzo di posta elettronica di contatto e il numero di telefono.
Se non altrimenti specificato, gli Stati membri verificano almeno una volta l'anno che siano ancora soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4, lettere a), d), e) e f), e aggiornano il registro di conseguenza. Il registro contiene anche le conclusioni delle verifiche previste dall'articolo 4, lettera e). Uno Stato membro non è considerato responsabile delle azioni dei fornitori del S.E.T. figuranti nel proprio registro.
CAPO VII
SISTEMI PILOTA
Articolo 22
Sistemi pilota di pedaggio
CAPO VIII
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUL MANCATO PAGAMENTO DEI PEDAGGI STRADALI
Articolo 23
Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri
Per consentire l'identificazione del veicolo e del relativo proprietario o intestatario in merito al quale è stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, ciascuno Stato membro autorizza soltanto i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, con la facoltà di effettuare ricerche automatizzate su:
i dati relativi ai veicoli; e
i dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli.
I dati di cui alle lettere a) e b) che sono necessari per effettuare una ricerca automatizzata devono essere conformi all'allegato I.
Tali ricerche automatizzate sono effettuate in conformità alle procedure di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI ( 5 ) del Consiglio e ai requisiti dell'allegato II della presente direttiva.
Lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale utilizza i dati ottenuti al fine di stabilire la responsabilità personale del mancato pagamento del pedaggio.
Articolo 24
Lettera d'informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale
Qualora lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale decida di avviare tali procedimenti, esso ne informa, in conformità del diritto nazionale, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata del mancato pagamento del pedaggio stradale.
Le informazioni fornite comprendono, in conformità del diritto nazionale, le conseguenze giuridiche del mancato pagamento di un pedaggio stradale nel territorio dello Stato membro nel quale esso si è verificato a norma del diritto di tale Stato membro.
Articolo 25
Procedimenti di follow-up da parte delle entità responsabili della riscossione
Lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale può fornire all'entità responsabile della riscossione del pedaggio i dati ottenuti mediante la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 1, solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
i dati trasferiti sono limitati a quanto necessario a tale entità affinché ottenga il pedaggio stradale dovuto;
la procedura per l'ottenimento del pedaggio stradale dovuto è conforme alla procedura di cui all'articolo 24;
l'entità interessata è responsabile dell'espletamento di tale procedura; e
il rispetto dell'ordine di pagamento emesso dall'entità che riceve i dati pone fine al mancato pagamento di un pedaggio stradale.
Articolo 26
Relazione degli Stati membri alla Commissione
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione esaustiva entro il 19 aprile 2023 e in seguito ogni tre anni.
La relazione esaustiva indica il numero di ricerche automatizzate effettuate dallo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale e destinate al punto di contatto nazionale dello Stato membro di immatricolazione, in seguito a mancati pagamenti di pedaggi stradali verificatisi nel suo territorio, unitamente al numero di richieste non andate a buon fine.
La relazione esaustiva include altresì una descrizione della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il seguito dato ai mancati pagamenti di pedaggi stradali, in base alla percentuale di tali mancati pagamenti di pedaggi stradali cui hanno fatto seguito lettere d'informazione.
Articolo 27
Protezione dei dati
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in conformità della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, onde garantire che:
il trattamento dei dati personali a norma degli articoli 23, 24 e 25 sia limitato ai tipi di dati di cui all'allegato I della presente direttiva;
i dati personali siano precisi e aggiornati e le richieste di rettifica o cancellazione siano trattate senza indebito ritardo; e
sia stabilito un termine per la conservazione dei dati.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano utilizzati soltanto al fine di:
identificare presunti trasgressori tenuto conto dell'obbligo di pagamento dei pedaggi stradali nel quadro fissato dall'articolo 5, paragrafo 8;
assicurare che l'esattore di pedaggi ottemperi ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali nel quadro fissato dall'articolo 5, paragrafo 9; e
identificare il veicolo e il relativo proprietario o intestatario in merito al quale sia stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale nel quadro fissato dagli articoli 23 e 24.
Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie onde garantire che i soggetti interessati godano di diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, nonché di presentazione di una denuncia a un'autorità di controllo per la protezione dei dati, risarcimento e ricorso giurisdizionale effettivo identici a quelli previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o, se del caso, dalla direttiva (UE) 2016/680.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28
Relazione
La relazione analizza in particolare quanto segue:
l'effetto dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sull'impiego del S.E.T., prestando un'attenzione particolare alla disponibilità del servizio nei settori del S.E.T. di piccole dimensioni o periferici;
l'efficacia degli articoli 23, 24 e 25 per la riduzione dei casi di mancato pagamento di pedaggi stradali nell'Unione; e
i progressi compiuti in relazione agli aspetti concernenti l'interoperabilità tra i sistemi di telepedaggio stradale che utilizzano la localizzazione satellitare e la tecnologia microonde a 5,8 GHz.
La relazione è corredata, se del caso, da una proposta destinata al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un'ulteriore revisione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare gli elementi seguenti:
misure aggiuntive per garantire che il S.E.T. sia disponibile in tutti i settori del S.E.T., compresi quelli di piccole dimensioni e periferici;
misure volte ad agevolare ulteriormente l'applicazione transfrontaliera dell'obbligo di pagare i pedaggi stradali nell'Unione, inclusi accordi di assistenza reciproca; e
l'estensione delle disposizioni intese a facilitare l'applicazione transfrontaliera delle zone a basse emissioni, delle zone con accesso limitato o di altri regimi di regolamentazione dell'accesso dei veicoli urbani.
Articolo 29
Atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30, con cui aggiorna l'allegato I per tenere conto delle eventuali pertinenti modifiche delle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI ( 6 ) e 2008/616/GAI o qualora sia richiesto da altri atti giuridici pertinenti dell'Unione.
Articolo 30
Esercizio della delega
Articolo 31
Procedura di comitato
Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 32
Recepimento
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 ottobre 2021.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 33
Abrogazione
La direttiva 2004/52/CE è abrogata a decorrere dal 20 ottobre 2021 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato V, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 34
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 35
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Dati necessari a effettuare la ricerca automatizzata di cui all'articolo 23, paragrafo 1
Elemento |
M/O (1) |
Note |
Dati relativi al veicolo |
M |
|
Stato membro di immatricolazione |
M |
|
Numero di immatricolazione |
M |
(A (2)) |
Dati relativi al mancato pagamento di un pedaggio stradale |
M |
|
Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale |
M |
|
Data di riferimento del fatto verificatosi |
M |
|
Ora di riferimento del fatto verificatosi |
M |
|
(1)
M (mandatory) = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale, O (optional) = facoltativo.
(2)
Codice armonizzato dell'Unione, cfr. direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57). |
Dati forniti in seguito alla ricerca automatizzata effettuata a norma dell'articolo 23, paragrafo 1
Parte I. Dati relativi ai veicoli
Elemento |
M/O (1) |
Note |
Numero di immatricolazione |
M |
|
Numero di telaio/Numero di identificazione del veicolo (VIN) |
M |
|
Stato membro di immatricolazione |
M |
|
Marca |
M |
(D.1 (2) ] per esempio Ford, Opel, Renault |
Modello commerciale del veicolo |
M |
(D.3) per esempio Focus, Astra, Megane |
Codice categoria UE |
M |
J) per esempio ciclomotori, moto, auto |
Categoria di emissione EURO |
M |
per esempio Euro 4, EURO 6 |
Classe di emissione CO2 |
O |
applicabile ai veicoli pesanti |
Data di reclassificazione |
O |
applicabile ai veicoli pesanti |
CO2 in g/tkm |
O |
applicabile ai veicoli pesanti |
massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo |
M |
|
(1)
M = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale, O = facoltativo.
(2)
Codice armonizzato dell’Unione, vedere la direttiva 1999/37/CE. |
Parte II. Dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli
Elemento |
M/O (1) |
Note |
Dati relativi agli intestatari del veicolo |
|
(C.1 (2)) I dati si riferiscono all'intestatario della carta di circolazione. interessata. |
Cognome (ragione sociale) degli intestatari della carta di circolazione |
M |
(C.1.1) Si utilizzano campi separati per il cognome, i titoli ecc. e il nome è comunicato in un formato stampabile. |
Nome |
M |
(C.1.2) Si utilizzano campi separati per i nomi e le iniziali e il nome è comunicato in un formato stampabile. |
Indirizzo |
M |
(C.1.3) Si utilizzano campi separati per la via, il numero civico, il codice postale, il luogo di residenza, il paese di residenza ecc. e l'indirizzo è comunicato in un formato stampabile. |
Sesso |
O |
Maschio, femmina |
Data di nascita |
M |
|
Soggetto giuridico |
M |
Persona fisica, associazione, società, azienda ecc. |
Luogo di nascita |
O |
|
Numero di identificazione |
O |
Identificativo unico della persona o della società. |
Dati relativi ai proprietari del veicolo |
|
(C.2) I dati si riferiscono al proprietario del veicolo. |
Cognome (ragione sociale) dei proprietari |
M |
(C.2.1) |
Nome |
M |
(C.2.2) |
Indirizzo |
M |
(C.2.3) |
Sesso |
O |
Maschio, femmina |
Data di nascita |
M |
|
Soggetto giuridico |
M |
Persona fisica, associazione, società, azienda ecc. |
Luogo di nascita |
O |
|
Numero di identificazione |
O |
Identificativo unico della persona o della società. |
|
|
In caso di veicoli rottamati, di veicoli o targhe rubati o di immatricolazioni scadute, non si forniscono informazioni sul proprietario/sull'intestatario. Al loro posto, si trasmette il messaggio «Informazioni non comunicate». |
(1)
M (mandatory) = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale, O (optional) = facoltativo.
(2)
Codice armonizzato dell'Unione, cfr. la direttiva 1999/37/CE. |
ALLEGATO II
MODELLO PER LA LETTERA D'INFORMAZIONE
di cui all'articolo 24
[Copertina]
…
…
[Nome, indirizzo e numero di telefono del mittente]
…
…
[Nome e indirizzo del destinatario]
LETTERA D'INFORMAZIONE
relativa al mancato pagamento di un pedaggio stradale verificatosi in …
[nome dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale].
Pagina 2
In data … un mancato pagamento di un pedaggio stradale con il veicolo:
[data]
numero di immatricolazione … marca … modello…
è stato rilevato da …
[nome dell'organismo responsabile]
[Opzione 1] (1)
Lei è registrato come intestatario della carta di circolazione del veicolo summenzionato.
[Opzione 2] (1)
L'intestatario della carta di circolazione del veicolo summenzionato ha indicato che Lei stava guidando il veicolo al momento del mancato pagamento di un pedaggio stradale.
Gli estremi del mancato pagamento di un pedaggio stradale sono descritti alla pagina 3 di seguito.
La sanzione pecuniaria dovuta per il mancato pagamento di un pedaggio stradale ammonta a … EUR/valuta nazionale. (1)
Il pedaggio stradale dovuto ammonta a … EUR/valuta nazionale. (1)
La scadenza per il pagamento è fissata al …
Se non intende pagare la sanzione pecuniaria (1)/il pedaggio stradale, Le consigliamo di compilare il modulo di risposta allegato (pagina 4) e di inviarlo all'indirizzo indicato. (1).
La presente lettera è trattata a norma della legislazione nazionale di …
[nome dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale].
Pagina 3
Estremi del mancato pagamento di un pedaggio stradale
Dati relativi al veicolo interessato dal mancato pagamento di un pedaggio stradale:
Dati relativi al mancato pagamento di un pedaggio stradale:
Dati relativi al dispositivo utilizzato per rilevare il mancato pagamento di un pedaggio stradale (1):
(1) Cancellare se non pertinente.
(1) Non pertinente se non sono stati utilizzati dispositivi.
Pagina 4
Modulo di risposta
(si prega di compilare il modulo in stampatello)
A. Identità del conducente:
B. Elenco delle domande:
Il veicolo, marca …, numero di immatricolazione …, è immatricolato a Suo nome? … sì/no (1)
In caso di risposta negativa, l'intestatario della carta di circolazione è:
…
(cognome, nome, indirizzo)
Riconosce di aver omesso il pagamento di un pedaggio stradale? sì/no (1)
In caso di risposta negativa, si prega di illustrarne i motivi:
…
…
Si prega di inviare il modulo compilato entro 60 giorni dalla data della presente lettera d'informazione all'autorità o entità seguente: …
all'indirizzo seguente: …
INFORMAZIONI
(Se la lettera di informazione è inviata dall'entità responsabile della riscossione del pedaggio stradale a norma dell'articolo 6 ter):
/
(Se la lettera di informazione è inviata dall'autorità competente dello Stato membro):
(1) Cancellare se non pertinente.
Se è avviato un procedimento, si applica la procedura seguente:
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
[da compilare a cura dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale — indicare quale procedura sarà seguita, fornendo informazioni sulla possibilità di ricorso contro la decisione di avviare un procedimento e sulla relativa procedura. Le informazioni devono comprendere in ogni caso: il nome e l'indirizzo dell'autorità o entità del soggetto incaricati di avviare il procedimento; il termine per il pagamento; il nome e l'indirizzo dell'organismo al quale presentare ricorso; i termini per la presentazione del ricorso].
La presente lettera non comporta, in quanto tale, conseguenze giuridiche.
Clausola relativa alla protezione dei dati:
ALLEGATO III
PARTE A
Direttiva abrogata e successive modifiche
(di cui all'articolo 33)
Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124. |
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio |
GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109. |
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto nazionale
(cfr. articolo 33)
Direttiva |
Termine di recepimento |
Direttiva 2004/52/CE |
20 novembre 2005 |
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Direttiva 2004/52/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |
— |
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
— |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
— |
Articolo 1, paragrafo 3, |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
|
Articolo 1, paragrafo 5 |
|
Articolo 1, paragrafo 6 |
— |
Articolo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma |
— |
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 2, prima frase |
— |
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 2, seconda e terza frase |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 2, quarta frase |
— |
— |
Articolo 3, paragrafo 5 |
— |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
— |
Articolo 2, paragrafo 4 |
— |
Articolo 2, paragrafo 5 |
— |
Articolo 2, paragrafo 6 |
— |
Articolo 2, paragrafo 7 |
Articolo 27 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
— |
Articolo 3, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 2, seconda frase |
— |
Articolo 3, paragrafo 2, terza frase |
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
|
Articolo 3, paragrafo 4 |
— |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
— |
Articolo 4, paragrafo 5 |
— |
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 8 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
— |
Articolo 23 |
— |
Articolo 24 |
— |
Articolo 26 |
Articolo 2, paragrafo 7 |
Articolo 27 |
— |
Articolo 28 |
— |
Articolo 29 |
— |
Articolo 30 |
Articolo 5 |
Articolo 31 |
Articolo 6 |
Articolo 32, paragrafo 1 |
— |
Articolo 32, paragrafo 2 |
— |
Articolo 33 |
Articolo 7 |
Articolo 34 |
Articolo 8 |
Articolo 35 |
Allegato |
— |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |
— |
Allegato IV |
( 1 ) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
( 3 ) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).
( 4 ) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).
( 5 ) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).
( 6 ) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).