02012R0648 — IT — 01.01.2020 — 015.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 201 dell'27.7.2012, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013

  L 176

1

27.6.2013

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1002/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2013

  L 279

2

19.10.2013

 M3

DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 maggio 2014

  L 173

190

12.6.2014

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014

  L 173

84

12.6.2014

►M5

DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 20 maggio 2015

  L 141

73

5.6.2015

 M6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1515 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2015

  L 239

63

15.9.2015

►M7

REGOLAMENTO (UE) 2015/2365 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015

  L 337

1

23.12.2015

 M8

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/610 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2016

  L 86

3

31.3.2017

►M9

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/979 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2017

  L 148

1

10.6.2017

►M10

REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017

  L 347

35

28.12.2017

►M11

REGOLAMENTO (UE) 2019/834 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019

  L 141

42

28.5.2019

►M12

REGOLAMENTO (UE) 2019/2099 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019

  L 322

1

12.12.2019


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 321, 30.11.2013, pag.  6 (575/2013)

►C2

Rettifica, GU L 084, 26.3.2019, pag.  40 (648/2012)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)



TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento fissa obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC»), obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l’esercizio delle attività delle controparti centrali («CCP») e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

2.  Il presente regolamento si applica alle CCP e ai loro partecipanti diretti, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Si applica altresì alle controparti non finanziarie e alle sedi di negoziazione nei casi previsti.

3.  Il titolo V del presente regolamento si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), e punto 19, della direttiva 2004/39/CE.

4.  Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a) i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b) la Banca dei regolamenti internazionali;

▼M2

c) le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nei seguenti paesi:

i) Giappone;

ii) Stati Uniti d’America;

▼M9

iii) Australia;

iv) Canada;

v) Hong Kong;

vi) Messico;

vii) Singapore;

viii) Svizzera.

▼B

5.  Salvo che per l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9, il presente regolamento non si applica ai seguenti soggetti:

a) banche multilaterali di sviluppo, di cui all’allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE;

b) enti del settore pubblico ai sensi dell’articolo 4, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi di garanzia da parte di queste ultime;

c) Fondo europeo di stabilità finanziaria e Meccanismo europeo di stabilità.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

A tal fine, entro il 17 novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali.

La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali dal quadro normativo di un congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati, e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti organismi e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di segnalazione, la Commissione le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«CCP» : una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;

2)

«repertorio di dati sulle negoziazioni» : una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

3)

«compensazione» : la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni;

4)

«sede di negoziazione» : un sistema gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 13, della direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della stessa, che consente l’incontro al suo interno tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o III della suddetta direttiva;

5)

«derivato» o «contratto derivato» : uno strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

6)

«categoria di derivati» : un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;

▼M7

7)

«derivato OTC» o «contratto derivato OTC» : un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 2 bis del presente regolamento;

▼M11

8)

«controparte finanziaria» :

a) un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

b) un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

c) un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

d) un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti;

e) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

f) un fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione;

g) un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );

▼B

9)

«controparte non finanziaria» : un’impresa stabilita nell’Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8;

10)

«schemi pensionistici» :

a) gli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti per gli investimenti di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo interesse di questi;

b) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali degli enti di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/41/CE;

c) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle compagnie di assicurazione vita disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza possibilità di trasferimento;

d) altri enti autorizzati e controllati o schemi che operano su base nazionale, a condizione che:

i) siano riconosciuti dal diritto interno; e

ii) siano finalizzati in via prioritaria a erogare prestazioni pensionistiche;

11)

«rischio di credito di controparte» : rischio che la controparte di un’operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell’operazione;

12)

«accordo di interoperabilità» : accordo tra due o più CCP che prevede l’esecuzione intersistemica delle operazioni;

13)

«autorità competente» : l’autorità competente di cui alla normativa indicata al punto 8 del presente articolo, l’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5, o l’autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 22;

14)

«partecipante diretto» : impresa partecipante a una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;

15)

«cliente» : impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata;

16)

«gruppo» : il gruppo di imprese composto dall’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o il gruppo di imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 80, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE;

17)

«ente finanziario» : impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate ai punti da 2 a 12 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE;

18)

«società di partecipazione finanziaria» : ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o finanziari, quando almeno una di tali imprese figlie è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ( 6 );

19)

«impresa di servizi ausiliari» : un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell’amministrazione di immobili, nella gestione di servizi di trattamento dati, o in un’attività affine di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di uno o più enti creditizi;

20)

«partecipazione qualificata» : una partecipazione diretta o indiretta in una CCP o in un repertorio di dati sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ( 7 ), tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un’influenza notevole sulla gestione della CCP o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta;

21)

«impresa madre» : un’impresa madre quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

22)

«impresa figlia» : un’impresa figlia quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;

23)

«controllo» : la relazione tra impresa madre e impresa figlia quale descritta all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

24)

«stretti legami» :

situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

a) partecipazione, attraverso la proprietà diretta o tramite un legame di controllo del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; oppure

b) legame di controllo o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;

25)

«capitale» : il capitale sottoscritto ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ( 8 ), se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;

26)

«riserve» : le riserve ai sensi dell’articolo 9 della Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 9 ), e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;

27)

«consiglio» : il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;

28)

«membro indipendente del consiglio» : un membro del consiglio che non ha rapporti d’affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione alla CCP interessata o ai suoi azionisti di controllo, dirigenti o partecipanti diretti, e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro del consiglio;

29)

«alta dirigenza» : la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività della CCP o il repertorio di dati sulle negoziazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio;

▼M10

30)

«obbligazione garantita» : l’obbligazione conforme ai requisiti previsti all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013;

31)

«veicolo dell’obbligazione garantita» : l’emittente dell’obbligazione garantita o l’aggregato di copertura dell’obbligazione garantita.

▼M7

Articolo 2 bis

Decisioni in materia di equivalenza ai fini della definizione dei derivati OTC

1.  Ai fini dell’articolo 2, punto 7), del presente regolamento, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III di detta direttiva ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa, come stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.  La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si stabilisce che il mercato di un paese terzo soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa ai fini del paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.  La Commissione e l’ESMA pubblicano sui rispettivi siti web un elenco dei mercati da considerare equivalenti conformemente all’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2. L’elenco è aggiornato periodicamente.

▼B

Articolo 3

Operazioni infragruppo

1.  In relazione a una controparte non finanziaria, un’operazione infragruppo è un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi e la controparte sia stabilita nell’Unione o, se stabilita in un paese terzo, che la Commissione abbia adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2.

2.  In relazione a una controparte finanziaria, un’operazione infragruppo rientra fra uno dei seguenti casi:

a) un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa le seguenti condizioni:

i) la controparte finanziaria è stabilita nell’Unione o, se è stabilita in un paese terzo, la Commissione ha adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2;

ii) l’altra controparte è una controparte finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un istituto finanziario o un’impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;

iii) entrambe le controparti sono integralmente incluse nello stesso consolidamento; e

iv) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;

b) un contratto derivato OTC stipulato con un’altra controparte se entrambe le controparti aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE, alle condizioni fissate nella lettera a), punto ii), del presente paragrafo;

c) un contratto derivato OTC stipulato tra enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale o tra un ente creditizio e l’organismo centrale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE; o

d) un contratto derivato OTC stipulato con una controparte non finanziaria appartenente allo stesso gruppo, purché entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, e la controparte sia stabilita nell’Unione o nella giurisdizione di un paese terzo nei confronti del quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2.

3.  Ai fini del presente articolo, le controparti sono considerate incluse nello stesso consolidamento se entrambe sono:

a) incluse in un consolidamento a norma della direttiva 83/349/CEE o degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, a norma dei principi contabili generalmente accettati di un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in base al regolamento (CE) n. 1569/2007 (o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito secondo l’articolo 4 di tale regolamento); o

b) coperte dalla stessa vigilanza su base consolidata a norma della direttiva 2006/48/CE o 2006/49/CE oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza su base consolidata di un’autorità competente di un paese terzo che sia stata certificata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all’articolo 143 della direttiva 2006/48/CE o all’articolo 2 della direttiva 2006/49/CE.



TITOLO II

COMPENSAZIONE, SEGNALAZIONE E ATTENUAZIONE DEI RISCHI DEI DERIVATI OTC

Articolo 4

Obbligo di compensazione

1.  Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC appartenenti a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, se tali contratti soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni:

a) sono stati conclusi secondo una delle seguenti modalità:

▼M11

i) tra due controparti finanziarie che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma;

ii) tra una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;

iii) tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;

iv) tra, da un lato, una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e, dall'altro, un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe soggetto all'obbligo di compensazione se fosse stabilito nell'Unione;

▼B

v) tra due soggetti stabiliti in uno o più paesi terzi che sarebbero sottoposti all’obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell’Unione, purché il contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento; e

▼M11

b) sono stipulati o novati a partire dalla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, purché alla data in cui sono stipulati o novati entrambe le controparti soddisfino le condizioni di cui alla lettera a).

▼B

2.  I contratti derivati OTC che configurano operazioni infragruppo quali descritti all’articolo 3 non sono soggetti all’obbligo di compensazione, fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio ai sensi dell’articolo 11.

L’esenzione di cui al primo comma si applica solo:

a) se due controparti stabilite nell’Unione e appartenenti allo stesso gruppo abbiano precedentemente notificato per iscritto alle rispettive autorità competenti la propria intenzione di avvalersi dell’esenzione per i contratti derivati OTC fra di esse stipulati. La notifica avviene almeno trenta giorni di calendario prima dell’esercizio dell’esenzione. Nei trenta giorni di calendario successivi al ricevimento della notifica le autorità competenti possono opporsi all’esercizio dell’esenzione se le operazioni fra le controparti non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, ferma restando la facoltà dell’autorità competente di opporsi dopo la scadenza di detto periodo di trenta giorni se le condizioni in questione non sono più soddisfatte. In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

b) ai contratti derivati OTC stipulati fra due controparti appartenenti allo stesso gruppo e stabilite in uno Stato membro e in un paese terzo, se la controparte stabilita nell’Unione è stata autorizzata dalla sua autorità competente ad applicare l’esenzione entro trenta giorni di calendario dalla notifica della controparte stabilita nell’Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3. L’autorità competente comunica all’AESFEM tale decisione.

3.  I contratti derivati OTC soggetti a compensazione a norma del paragrafo 1 sono compensati presso una CCP autorizzata ai sensi dell’articolo 14 o riconosciuta ai sensi dell’articolo 25 come abilitata a compensare quella categoria di derivati OTC ed elencata nel registro in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

A tal fine una controparte diviene partecipante diretto o cliente oppure stabilisce accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, purché tali accordi non accrescano il rischio di credito di controparte e garantiscano che le attività e le posizioni della controparte beneficino di protezione di effetto equivalente a quella indicata agli articoli 39 e 48.

4.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino i contratti che si ritiene abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento come stabilito al paragrafo 1, lettera a), punto v), e le tipologie di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M10

5.  Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), a condizione che:

a) nel caso di una società veicolo per la cartolarizzazione, questa emetta unicamente cartolarizzazioni conformi ai requisiti stabiliti all’articolo 18 e agli articoli da 19 a 22 o da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni];

b) il contratto derivato OTC sia usato solo per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione; e

c) l’obbligazione garantita o la cartolarizzazione preveda adeguate modalità di attenuazione del rischio di credito di controparte nei riguardi dei contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita o dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione all’obbligazione garantita o alla cartolarizzazione.

6.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo e data la necessità di prevenire l’arbitraggio regolamentare, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per stabilire quali modalità previste dalle obbligazioni garantite o dalle cartolarizzazioni permettano un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte ai sensi del paragrafo 5.

Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.

▼M11

Articolo 4 bis

Controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione

1.  Ogni 12 mesi la controparte finanziaria che assuma posizioni in contratti derivati OTC può calcolare la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti conformemente al paragrafo 3.

Se una controparte finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo è superiore a una qualsiasi delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, al paragrafo 4, lettera b), la controparte finanziaria:

a) ne informa immediatamente l'ESMA e l'autorità competente interessata e, se pertinente, indica il periodo utilizzato per effettuare il calcolo;

b) stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a); e

c) diviene soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per tutti i contratti derivati OTC appartenenti a qualsiasi categoria di derivati OTC soggetta all'obbligo di compensazione stipulati o novati dopo più di quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a).

2.  Una controparte finanziaria che è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 al 17 giugno 2019 o che diviene soggetta all'obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma, rimane soggetta a tale obbligo e continua a effettuare la compensazione fino a quando non dimostri all'autorità competente interessata che la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non supera la soglia di compensazione specificata a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b).

La controparte finanziaria è in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo della posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non conduce a una sistematica sottovalutazione di tale posizione.

3.  Ai fini del calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa o da altre entità del suo gruppo.

Fermo restando il primo comma, per gli OICVM e i FIA le posizioni di cui al paragrafo 1 sono calcolate a livello del fondo.

Le società di gestione di OICVM che gestiscono più di un OICVM e i GEFIA che gestiscono più di un FIA devono essere in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo delle posizioni a livello del fondo non conduce:

a) a una sistematica sottovalutazione delle posizioni di nessuno dei fondi che gestiscono o delle posizioni del gestore; né

b) all'elusione dell'obbligo di compensazione.

Le autorità competenti interessate della controparte finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni a livello di gruppo.

▼B

Articolo 5

Procedura dell’obbligo di compensazione

▼M11

1.  Se un'autorità competente autorizza una CCP a compensare una categoria di derivati OTC a norma dell'articolo 14 o 15 o se una classe di derivati OTC che la CCP intende iniziare a compensare è coperta da un'autorizzazione esistente concessa conformemente all'articolo 14 o 15, notifica immediatamente all'ESMA tale autorizzazione o la categoria di derivati OTC che la CCP intende iniziare a compensare.

▼B

2.  Entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o dall’espletamento della procedura di riconoscimento di cui all’articolo 25, l’AESFEM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, elabora e presenta alla Commissione per approvazione progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino quanto segue:

a) la categoria di derivati OTC da assoggettare all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4;

b) la data o le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione dell’eventuale applicazione graduale, e le categorie di controparti cui l’obbligo si applica.

▼M11 —————

▼B

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M4

Nell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione a norma del presenta paragrafo, l’ESMA non interviene sulle disposizioni transitorie riguardanti contratti derivati sull’energia C 6 di cui all’articolo 95 della direttiva 2014/65/UE ( 11 ).

▼B

3.  Di propria iniziativa l’AESFEM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, individua, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), e notifica alla Commissione le categorie di derivati che dovrebbero essere soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4, ma per le quali nessuna CCP ha ancora ottenuto l’autorizzazione.

Dopo la notifica, l’AESFEM pubblica un invito a elaborare proposte per la compensazione di dette categorie di derivati.

4.  Al fine generale di ridurre il rischio sistemico, i progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera a), tengono conto dei seguenti criteri:

a) il grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di derivati OTC interessata;

b) il volume e la liquidità della categoria di derivati OTC interessata;

c) la disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di derivati OTC interessata.

Nell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM può tener conto dell’interrelazione fra le controparti che fanno uso delle categorie di derivati OTC di cui trattasi, del previsto impatto sui livelli di rischio di credito di controparte fra le controparti e dell’impatto sulla concorrenza nell’Unione.

Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente i criteri di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, terzo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  I progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera b), tengono conto dei seguenti criteri:

a) il previsto volume della categoria di derivati OTC interessata;

b) l’esistenza di più di una CCP che compensi già la stessa categoria di derivati OTC;

c) la capacità delle CCP interessate di gestire il volume previsto e il rischio derivante dalla compensazione della categoria di derivati OTC interessata;

d) il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali, per la categoria di derivati OTC interessata;

e) il periodo di tempo necessario a una controparte soggetta a obbligo di compensazione per predisporre un meccanismo per compensare i contratti derivati OTC mediante una CCP;

f) la gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di derivati OTC di cui trattasi e interessate dall’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo1.

6.  Se una categoria di contratti derivati OTC non dispone più di una CCP autorizzata o riconosciuta per la loro compensazione a norma del presente regolamento, non è più soggetta all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4. Si applica al riguardo il paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 6

Registro pubblico

1.  L’AESFEM istituisce, tiene e aggiorna un registro pubblico per individuare correttamente e inequivocabilmente le categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione. Il registro pubblico è messo a disposizione sul sito web dell’AESFEM.

2.  Il registro comprende:

a) le categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4;

▼M12

b) le CCP autorizzate in conformità dell’articolo 17 o riconosciute in conformità dell’articolo 25 e, rispettivamente, la data di autorizzazione o riconoscimento, con indicazione delle CCP che sono autorizzate o riconosciute ai fini dell’obbligo di compensazione;

▼B

c) le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione, con indicazione di ogni applicazione graduale;

d) le categorie di derivati OTC individuate dall’AESFEM in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3;

▼M11 —————

▼B

f) le CCP notificate all’AESFEM dall’autorità competente ai fini dell’obbligo di compensazione, con indicazione per ciascuna di esse della data della notifica.

▼M11

3.  Se una CCP non è più autorizzata o riconosciuta in base al presente regolamento come abilitata a compensare una specifica categoria di derivati OTC, l'ESMA elimina immediatamente tale CCP dal registro pubblico in relazione a tale categoria di derivati OTC.

▼B

4.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino le informazioni da includere nel registro pubblico di cui al paragrafo 1.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M11

Articolo 6 bis

Sospensione dell'obbligo di compensazione

1.  L'ESMA può chiedere alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per categorie specifiche di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) le categorie specifiche di derivati OTC non sono più idonee per la compensazione centrale in conformità dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, e all'articolo 5, paragrafo 5;

b) è probabile che una CCP cessi la compensazione di tali categorie specifiche di derivati OTC e nessun'altra CCP è in grado di compensare tali categorie specifiche di derivati OTC senza che vi siano interruzioni;

c) la sospensione dell'obbligo di compensazione per tali specifiche categorie di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte è necessaria per evitare o per affrontare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o al funzionamento ordinato dei mercati finanziari nell'Unione e tale sospensione è proporzionata a tali obiettivi.

Ai fini del primo comma, lettera c), prima della richiesta menzionata al primo comma, l'ESMA consulta il CERS e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22.

La richiesta di cui al primo comma è corredata dalla prova che almeno una delle condizioni ivi enunciate è soddisfatta.

Se l'ESMA ritiene che la sospensione dell'obbligo di compensazione sia una sostanziale modifica dei criteri per l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, la richiesta di cui al presente paragrafo, primo comma, può includere anche una richiesta di sospendere l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per le stesse specifiche categorie di derivati OTC oggetto della richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione.

2.  Alle condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22 possono richiedere che l'ESMA presenti alla Commissione una richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione. La richiesta da parte dell'autorità competente fornisce le motivazioni e dimostra che almeno una delle condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è soddisfatta.

Entro 48 ore dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità competente di cui al presente paragrafo, primo comma, e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'autorità competente, l'ESMA chiede alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, oppure respinge la richiesta cui al presente paragrafo, primo comma. L'ESMA informa l'autorità competente interessata della sua decisione. Se l'ESMA respinge la richiesta dell'autorità competente, ne fornisce le motivazioni per iscritto.

3.  Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rese pubbliche.

4.  Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1 e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'ESMA, la Commissione sospende l'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC o per il tipo specifico di controparte di cui al paragrafo 1 mediante un atto di esecuzione oppure respinge la richiesta di sospensione. Se respinge la richiesta di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni per iscritto. La Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e trasmette loro le motivazioni fornite all'ESMA. Tale informazione non è resa pubblica.

L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 86, paragrafo 3.

5.  Se richiesto dall'ESMA conformemente al paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo, l'atto di esecuzione che sospende l'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC può sospendere altresì l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 per le stesse categorie specifiche di derivati OTC soggette alla sospensione dell'obbligo di compensazione.

6.  La sospensione dell'obbligo di compensazione e, ove applicabile, l'obbligo di negoziazione sono comunicati all'ESMA e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web della Commissione e nel registro pubblico di cui all'articolo 6.

7.  La sospensione dell'obbligo di compensazione di cui al paragrafo 4 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.

La sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 5 è valida per lo stesso periodo iniziale.

8.  Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può prorogare mediante un atto di esecuzione la sospensione di cui al paragrafo 4 per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi, a condizione che la durata totale della sospensione non sia superiore a dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al paragrafo 6.

L'atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 86, paragrafo 3.

Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione di cui al paragrafo 7 del presente articolo o della proroga di cui al presente paragrafo, primo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuino a sussistere. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo l'ESMA consulta il CERS e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22. L'ESMA trasmette una copia di detto parere al Parlamento europeo e al Consiglio. Il parere non è reso pubblico.

L'atto di esecuzione che proroga la sospensione dell'obbligo di compensazione può anche prorogare la sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 7.

La proroga della sospensione dell'obbligo di negoziazione è valida per lo stesso periodo della proroga della sospensione dell'obbligo di compensazione.

▼B

Articolo 7

Accesso alle CCP

▼M4

1.  Una CCP autorizzata a compensare contratti derivati OTC accetta di compensare tali contratti su base non discriminatoria e trasparente, indipendentemente dalla sede di negoziazione. In particolare si garantisce a una sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio sotto il profilo del trattamento dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione per quanto riguarda:

a) i requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti se l’inserimento di detti contratti nelle procedure di close-out e nelle altre procedure di compensazione di una controparte centrale sulla base della normativa applicabile in materia di insolvenza non mette a rischio il funzionamento regolare e ordinato, la validità o l’opponibilità di dette procedure; e

b) la marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale in un modello di rischio conforme all’articolo 41.

Una CCP può prescrivere che una sede di negoziazione sia in regola con i requisiti tecnico-operativi da essa fissati, compresi i requisiti relativi alla gestione del rischio.

▼B

2.  Una CCP accoglie o respinge una richiesta formale di accesso da parte di una sede di negoziazione entro tre mesi dalla richiesta.

3.  Se rifiuta l’accesso richiesto a norma del paragrafo 2, la CCP fornisce alla sede di negoziazione una motivazione esauriente del rifiuto.

4.  Eccezion fatta per il caso in cui l’autorità competente della sede di negoziazione e quella della CCP rifiutino l’accesso e fatto salvo il disposto del secondo comma, la CCP accorda l’accesso entro tre mesi dalla decisione di accogliere la richiesta formale di accesso fatta da una sede di negoziazione a norma del paragrafo 2.

L’autorità competente della sede di negoziazione e quella della CCP possono negare l’accesso alla CCP formalmente richiesto dalla sede di negoziazione soltanto qualora questo minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico.

5.  L’AESFEM dirime ogni eventuale controversia fra le autorità competenti in conformità con i suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M4

6.  Le condizioni di cui al paragrafo 1 concernenti un trattamento non discriminatorio in termini di modalità praticate per i contratti negoziati su tale sede di negoziazione sotto il profilo dei requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti e di marginazione integrata con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale sono ulteriormente precisate con le norme tecniche adottate in conformità dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 ( 12 ).

▼B

Articolo 8

Accesso a una sede di negoziazione

1.  Una sede di negoziazione offre in modo trasparente e non discriminatorio flussi di dati sulle negoziazioni alla CCP autorizzata a compensare i contratti derivati OTC negoziati nella sede di negoziazione stessa, su richiesta della CCP.

2.  La sede di negoziazione che riceva una richiesta formale di accesso da parte di una CCP risponde alla richiesta entro tre mesi.

3.  Se la sede di negoziazione nega l’accesso, ne informa opportunamente la CCP, fornendo motivazioni esaustive.

4.  Fatta salva la decisione delle autorità competenti della sede di negoziazione e della CCP, la sede di negoziazione rende possibile l’accesso entro tre mesi dall’accoglimento della relativa richiesta.

L’accesso della CCP alla sede di negoziazione è concesso solo se non richiede interoperabilità né pregiudica l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e se la sede di negoziazione ha messo a punto adeguati meccanismi per evitare tale frammentazione.

5.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la nozione di frammentazione della liquidità.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Obbligo di segnalazione

▼M11

1.  Le controparti e le CCP assicurano che i dati dei contratti derivati che hanno concluso e di qualsiasi modifica o della cessazione del contratto siano segnalati conformemente ai paragrafi da 1 bis a 1 septies del presente articolo a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 55 o riconosciuto conformemente all'articolo 77. I dati sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati:

a) stipulati prima del 12 febbraio 2014 e ancora in essere a tale data;

b) stipulati il 12 febbraio 2014 o dopo tale data.

In deroga all'articolo 3, l'obbligo di segnalazione non si applica ai contratti derivati all'interno dello stesso gruppo quando almeno una delle controparti è una controparte non finanziaria o sarebbe classificata come controparte non finanziaria se fosse stabilita nell'Unione, purché:

a) entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento;

b) entrambe le controparti siano soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; e

c) l'impresa madre non sia una controparte finanziaria.

Le controparti notificano alle rispettive autorità competenti l'intenzione di applicare l'esenzione di cui al terzo comma. L'esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, le autorità competenti notificate non manifestino disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al terzo comma.

▼M11

1 sexies.  Le controparti e le CCP tenute a segnalare i dati dei contratti derivati provvedono a che tali dati siano segnalati correttamente e senza generare duplicazioni.

1 septies.  Le controparti e le CCP soggette all'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 possono delegare tale obbligo.

▼B

2.  Le controparti conservano i dati relativi ai contratti derivati conclusi e alle relative modifiche per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione.

3.  Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative al contratto derivato, le controparti e le CCP provvedono a che tali informazioni siano segnalate all’AESFEM.

In questo caso l’AESFEM provvede a che tutti i soggetti competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, abbiano accesso a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati.

4.  La controparte o la CCP che segnala le informazioni relative a un contratto derivato a un repertorio di dati sulle negoziazioni o all’AESFEM o un’entità che segnala tali informazioni per conto di una controparte o di una CCP non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il soggetto che effettua la segnalazione o i suoi amministratori o dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla divulgazione.

5.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni e le tipologie di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 3 per le differenti categorie di derivati.

Le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 specificano almeno:

a) le parti del contratto derivato e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso;

b) le principali caratteristiche dei contratti derivati, compresi il tipo, la scadenza sottostante, il valore nozionale, il prezzo e la data di regolamento.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M11

6.  Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 3, l'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

a) le norme e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare, che comprendono almeno:

i) l'identificativo internazionale delle persone giuridiche (legal entity identifier — LEI);

ii) il codice internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number — ISIN);

iii) l'identificativo unico dell'operazione (unique trade identifier — UTI);

b) i metodi e le modalità di segnalazione;

c) la frequenza delle segnalazioni;

d) la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati.

Nell'elaborazione di tali progetti di norme tecniche di attuazione l'ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o mondiale, e della loro coerenza con gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365 ( 13 ) e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼B

Articolo 10

Controparti non finanziarie

▼M11

1.  Ogni 12 mesi la controparte non finanziaria che assume posizioni in contratti derivati OTC può calcolare la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti conformemente al paragrafo 3.

Se una controparte non finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo rispetto a una o più categorie di derivati OTC è superiore alle soglie di compensazione specificate a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera b), la controparte non finanziaria:

a) ne informa immediatamente l'ESMA e la pertinente autorità competente e, se pertinente, indica il periodo utilizzato per effettuare il calcolo;

b) stipula accordi di compensazione entro quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a);

c) diviene soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per i contratti derivati OTC stipulati o novati dopo più di quattro mesi dalla notifica di cui al presente comma, lettera a), che appartengono alle categorie di attività rispetto alle quali il risultato del calcolo supera le soglie di compensazione o, se la controparte non finanziaria non ha calcolato la sua posizione, che appartengono a qualsiasi categoria di derivati OTC soggetta all'obbligo di compensazione.

2.  Una controparte non finanziaria che è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 al 17 giugno 2019 o che diviene soggetta all'obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo rimane soggetta a tale obbligo e continua a effettuare la compensazione fino a quando non dimostri alla pertinente autorità competente che la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non supera la soglia di compensazione specificata a norma del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo.

La controparte non finanziaria deve essere in grado di dimostrare alla pertinente autorità competente che il calcolo della posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non conduce a una sistematica sottovalutazione della posizione.

▼M11

2 bis.  Le pertinenti autorità competenti della controparte non finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni a livello di gruppo.

▼B

3.  In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa stessa o da altri soggetti non finanziari del gruppo cui la controparte non finanziaria appartiene per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo.

4.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a) i criteri in base ai quali stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di attenuare i rischi direttamente legati all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al paragrafo 3; e

b) i valori delle soglie di compensazione determinate tenendo conto dell’importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC.

Dopo aver svolto una consultazione pubblica aperta, l’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M11

L'ESMA, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie di compensazione di cui al primo comma, lettera b), e, ove necessario tenendo conto in particolare dell'interconnessione delle controparti finanziarie, propone di modificare le norme tecniche di regolamentazione in conformità del presente paragrafo.

Detto riesame periodico è corredato di una relazione dell'ESMA in materia.

▼B

5.  Ciascuno Stato membro designa l’autorità responsabile dell’osservanza dell’obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP

1.  Le controparti finanziarie e non finanziarie che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante CCP assicurano con la debita diligenza che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e attenuare il rischio operativo e il rischio di credito di controparte, che prevedano almeno:

a) la conferma tempestiva, con mezzi elettronici ove disponibili, delle condizioni del contratto derivato OTC interessato;

b) processi formalizzati solidi, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l’individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.

2.  Le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all’articolo 10 utilizzano ogni giorno la valutazione a prezzi correnti di mercato per determinare il valore dei contratti in essere. Laddove le condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, si ricorre a una valutazione in base a un modello prudenziale e affidabile.

3.  Le controparti finanziarie adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti non finanziarie di cui all’articolo 10 adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dalla data di superamento della soglia di compensazione.

4.  Le controparti finanziarie detengono un importo di capitale adeguato e proporzionato per gestire il rischio non coperto da un adeguato scambio di garanzie.

5.  Gli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo non si applicano alle operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 concluse tra controparti stabilite nello stesso Stato membro, se non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

6.  Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) o c), conclusa tra controparti stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione favorevole di entrambe le autorità competenti interessate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

Se le autorità competenti non pervengono a una decisione favorevole entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della domanda di esenzione, l’AESFEM può assistere tali autorità affinché raggiungano un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.  Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra controparti non finanziarie stabilite in Stati membri diversi è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

Le controparti non finanziarie comunicano la loro intenzione di applicare l’esenzione alle autorità competenti di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, una delle autorità competenti notificate manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).

8.  Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), conclusa tra una controparte stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte stabilita nell’Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

9.  Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

La controparte non finanziaria comunica la sua intenzione di applicare l’esenzione all’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).

10.  Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria e una controparte finanziaria stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell’operazione sui derivati;

b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

L’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria notifica eventuali decisioni in questo senso all’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno che l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b). In caso di dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.  La controparte di un’operazione infragruppo esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 rende pubbliche le informazioni sull’esenzione.

L’autorità competente notifica all’AESFEM le decisioni adottate ai sensi dei paragrafi 6, 8 o 10 o altre notifiche ricevute ai sensi dei paragrafi 7, 9 o 10 e fornisce all’AESFEM le informazioni dettagliate dell’operazione infragruppo in questione.

12.  Gli obblighi stabiliti ai paragrafi da 1 a 11 si applicano ai contratti derivati OTC stipulati tra enti di paesi terzi che sarebbero soggetti a tali obblighi se fossero stabiliti nell’Unione, purché detti contratti abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento.

13.  L’AESFEM esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati non ammissibili alla compensazione, onde individuare i casi in cui una particolare categoria di derivati potrebbe presentare rischi sistemici e prevenire l’arbitraggio regolamentare fra operazioni compensate e non compensate. In particolare l’AESFEM, previa consultazione del CERS, interviene in base all’articolo 5, paragrafo 3, o riesamina le norme tecniche di regolamentazione in materia di margini di cui al paragrafo 14 del presente articolo e all’articolo 41.

14.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1;

b) le condizioni di mercato che impediscono la valutazione a prezzi correnti di mercato e i criteri per il ricorso alla valutazione in base a un modello di cui al paragrafo 2;

c) le modalità delle operazioni infragruppo esenti da inserire nella notifica di cui ai paragrafi 7, 9 e 10;

d) le informazioni dettagliate sulle operazioni infragruppo esentate di cui al paragrafo 11;

e) i contratti che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento secondo quanto indicato al paragrafo 12.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M10

15.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni che specificano:

▼M11

a) le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie reali e alla segregazione di cui al paragrafo 3;

▼M11

a bis) le procedure di vigilanza per garantire la convalida iniziale e continuativa di tali procedure di gestione del rischio;

▼M10

b) le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell’applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 6 a 10;

c) i criteri applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 10, fra cui in particolare le fattispecie da considerare un impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri e al rimborso di passività tra le controparti.

Il livello e la tipologia delle garanzie reali richieste per i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del presente regolamento e rispondenti alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento e ai requisiti stabiliti all’articolo 18, agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni] sono stabiliti tenendo conto degli eventuali ostacoli che si frappongono allo scambio di garanzie reali per i contratti di garanzia vigenti nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione.

▼M11

Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, tranne quelli di cui al primo comma, lettera a bis), alla Commissione entro il 18 luglio 2018.

L'EBA, in cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera a bis), alla Commissione entro il 18 giugno 2020.

▼M10

In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.

▼B

Articolo 12

Sanzioni

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l’applicazione. Le sanzioni includono almeno sanzioni amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti finanziarie e, se necessario, delle controparti non finanziarie rendano pubbliche tutte le sanzioni irrogate per la violazione degli articoli 4, 5 e da 7 a 11, salvo il caso in cui la loro divulgazione possa perturbare gravemente i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti interessate. Gli Stati membri pubblicano con periodicità regolare relazioni sull’efficacia delle norme relative alle sanzioni applicate. Le informazioni divulgate e pubblicate non contengono dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

Entro il 17 febbraio 2013, gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.

3.  Una violazione delle norme del presente titolo non inficia la validità di un contratto derivato OTC o la facoltà delle parti di farne applicare le disposizioni. Una violazione delle norme del presente titolo non genera alcun diritto a un indennizzo nei confronti di una parte di un contratto derivato OTC.

Articolo 13

Meccanismi per evitare duplicazioni o conflitti di norme

1.  La Commissione è assistita dall’AESFEM nella sua attività di monitoraggio e di preparazione di relazioni per il Parlamento europeo e il Consiglio sull’applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti agli articoli 4, 9, 10 e 11, con specifico riguardo alle potenziali duplicazioni o conflitti fra le norme concernenti i partecipanti al mercato, e raccomanda un possibile intervento.

2.  La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo:

a) sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli 4, 9, 10 e 11 del presente regolamento;

b) garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento; e

c) sono applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci delle norme nel paese terzo in questione;

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2.

3.  Un atto di esecuzione sull’equivalenza ai sensi del paragrafo 2 implica che si considera che le controparti che effettuano un’operazione soggetta al presente regolamento abbiano rispettato gli obblighi di cui agli articoli 4, 9, 10 e 11 se almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione.

4.  La Commissione, in collaborazione con l’AESFEM, controlla l’effettiva attuazione, da parte dei paesi terzi per i quali è stato adottato un atto di esecuzione sull’equivalenza, di disposizioni equivalenti a quelle stabilite negli articoli 4, 9, 10 e 11 e riferisce al riguardo regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora la relazione riveli un’applicazione insufficiente o incoerente delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della relazione la Commissione ritira il riconoscimento dell’equivalenza del quadro normativo del paese terzo in questione. Se l’atto di esecuzione sull’equivalenza è ritirato, le controparti sono nuovamente soggette ipso iure a tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento.



TITOLO III

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DELLE CCP



CAPO 1

Condizioni e procedure di autorizzazione delle CCP

Articolo 14

Autorizzazione delle CCP

1.  Se una persona giuridica stabilita nell’Unione intende offrire servizi di compensazione come CCP, presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita (l’autorità competente della CCP), secondo la procedura di cui all’articolo 17.

2.  L’autorizzazione accordata in base all’articolo 17 è valida in tutto il territorio dell’Unione.

3.  L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa solo per attività correlate alla compensazione e specifica i servizi o le attività che la CCP è autorizzata a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte da tale autorizzazione.

4.  Le CCP rispettano in ogni momento le condizioni necessarie per l’autorizzazione.

Le CCP notificano senza ingiustificati ritardi alle autorità competenti ogni modifica importante avente un’incidenza sulle condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

5.  L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le CCP stabilite nel loro territorio, tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 15

Estensione delle attività e dei servizi

1.  Le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall’autorizzazione iniziale ne fanno richiesta all’autorità competente della CCP. Si considera estensione dell’autorizzazione iniziale la prestazione di servizi di compensazione per i quali la CCP non ha già ottenuto l’autorizzazione.

L’estensione dell’autorizzazione è accordata in conformità della procedura di cui all’articolo 17.

2.  Quando una CCP intende estendere l’attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita, l’autorità competente della CCP ne informa immediatamente l’autorità competente dell’altro Stato membro.

▼M12

3.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’Aesfem elabora, in cooperazione con il SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali i servizi o le attività aggiuntivi a cui una CCP intenda estendere il proprio ambito operativo non sono coperti dall’autorizzazione iniziale e richiedono pertanto un’estensione dell’autorizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo e specificano altresì la procedura volta a consultare il collegio istituito a norma dell’articolo 18 per stabilire se tali condizioni siano o meno soddisfatte.

L’Aesfem presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 2 gennaio 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼B

Articolo 16

Requisiti patrimoniali

1.  Per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 14, le CCP hanno un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 7,5 milioni di EUR.

2.  Il capitale della CCP, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, è proporzionato al rischio derivante dalle sue attività. Tale capitale è in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività in un lasso di tempo adeguato e un’adeguata protezione della CCP dai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44.

3.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ABE, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell’AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve delle CCP di cui al paragrafo 2.

L’ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 17

Procedure di concessione e di rifiuto dell’autorizzazione

1.  La CCP richiedente presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.

2.  La CCP richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere all’autorità competente di accertare che la CCP richiedente abbia adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. L’autorità competente trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla CCP richiedente all’AESFEM e al collegio di cui all’articolo 18, paragrafo 1.

▼M12

3.  Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente accerta che la stessa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. Al ricevimento di tali informazioni supplementari, l’autorità competente trasmette immediatamente queste ultime all’Aesfem e al collegio istituito in conformità all’articolo 18, paragrafo 1. Una volta accertato che la domanda è completa, l’autorità competente ne dà comunicazione alla CCP richiedente, ai membri del collegio e all’Aesfem.

▼B

4.  L’autorità competente concede l’autorizzazione soltanto se ha la piena certezza che la CCP richiedente rispetta tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento ed è notificata in quanto sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE.

L’autorità competente tiene debitamente conto del parere del collegio emesso a norma dell’articolo 19. Se l’autorità competente della CCP non concorda con il parere favorevole espresso dal collegio, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere positivo.

L’autorizzazione alla CCP non è concessa se tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottano di comune accordo un parere comune, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione alla CCP. Il parere espone per iscritto e in modo completo e dettagliato le ragioni per cui il collegio ritiene che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o di altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti.

Se non si riesce a raggiungere un accordo su un parere comune secondo il disposto del terzo comma e in caso di parere negativo di una maggioranza dei due terzi del collegio, una delle autorità competenti interessate, sostenuta da detta maggioranza di due terzi del collegio, può rinviare la questione all’AESFEM ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro trenta giorni di calendario dall’adozione del parere negativo.

La decisione di rinvio espone per iscritto in modo completo e dettagliato le ragioni per cui i membri del collegio in questione ritengono che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o di altra normativa dell’Unione non siano soddisfatti. In tal caso l’autorità competente della CCP rinvia la propria decisione di autorizzazione, in attesa che l’AESFEM decida sull’autorizzazione conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità competente prende una decisione conforme alla decisione dell’AESFEM. Scaduto il termine di trenta giorni di cui al quarto comma, la questione non può più essere rinviata all’AESFEM.

Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottino di comune accordo un parere comune ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente della CCP può rinviare la questione all’AESFEM ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’autorità competente dello Stato membro dove la CCP è stabilita trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate.

5.  Qualora l’autorità competente della CCP non abbia applicato le disposizioni del presente regolamento o le abbia applicate in manifesta violazione del diritto dell’Unione, l’AESFEM agisce conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’AESFEM può indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione su richiesta di un membro del collegio o di propria iniziativa, previa informazione dell’autorità competente.

6.  Nessuna azione svolta da qualsiasi membro del collegio nell’assolvimento delle sue funzioni discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualunque valuta.

7.  Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’autorità competente comunica per iscritto alla CCP richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

Articolo 18

Collegio

▼M12

1.  Entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della domanda completa in conformità dell’articolo 17, l’autorità competente della CCP istituisce, gestisce e presiede un collegio per facilitare l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 e 54.

▼B

2.  Il collegio è composto da:

▼M12

a) il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 2, lettere a) e b);

▼B

b) l’autorità competente della CCP;

▼M12

c) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata e nell’arco di un anno, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP di cui all’articolo 42 del presente regolamento, compresa, se del caso, la BCE nel quadro delle funzioni conferitele relativamente alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 14 );

▼M12

c bis) le autorità competenti responsabili per la vigilanza dei partecipanti diretti della CCP diverse da quelle di cui alla lettera c), previo consenso dell’autorità competente della CCP. Tali autorità competenti richiedono il consenso dell’autorità competente della CCP per partecipare al collegio, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell’impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro. Qualora non accolga la richiesta, l’autorità competente della CCP ne espone per iscritto le ragioni in modo completo e dettagliato;

▼B

d) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione servite dalla CCP;

e) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

f) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei sistemi di deposito accentrato a cui è collegata la CCP;

g) i membri del SEBC responsabili della sorveglianza della CCP e i membri del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

h) le banche centrali che emettono le principali valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati;

▼M12

i) le banche centrali che emettono le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP diverse da quelle di cui alla lettera h), previo consenso dell’autorità competente della CCP. Tali banche centrali di emissione richiedono il consenso dell’autorità competente della CCP per partecipare al collegio, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell’impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla rispettiva valuta di emissione. Qualora non accolga la richiesta, l’autorità competente della CCP fornisce motivazioni complete e dettagliate per iscritto.

L’autorità competente della CCP pubblica sul proprio sito web un elenco dei membri del collegio. L’autorità competente della CCP aggiorna tale elenco senza indebito ritardo dopo ogni modifica della composizione del collegio. L’autorità competente della CCP notifica tale elenco all’Aesfem entro trenta giorni di calendario dall’istituzione del collegio o dalla modifica della sua composizione. Dopo il ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente della CCP, l’Aesfem pubblica sul proprio sito web senza indebito ritardo l’elenco dei membri di tale collegio.

▼B

3.  L’autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

4.  Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:

a) la redazione del parere di cui all’articolo 19;

b) lo scambio di informazioni, ivi comprese le richieste di informazioni di cui all’articolo 84;

c) l’accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;

d) il coordinamento di programmi di esame prudenziale basati sulla valutazione dei rischi della CCP; e

e) l’elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza da attuare nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 24.

▼M12

Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno di una riunione.

▼B

5.  L’istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

▼M12

Tale accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:

i) le procedure di voto di cui all’articolo 19, paragrafo 3;

ii) le procedure per la stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio;

iii) la frequenza delle riunioni del collegio;

iv) il formato e la portata delle informazioni che devono essere fornite dall’autorità competente della CCP ai membri del collegio, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite a norma dell’articolo 21, paragrafo 4;

v) gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;

vi) le modalità di comunicazione tra i membri del collegio.

L’accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all’autorità competente della CCP o ad un altro membro del collegio.

6.  Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi in tutta l’Unione, l’Aesfem elabora, in cooperazione con il SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali le valute dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera h), sono da considerare le principali e precisare le modalità pratiche di cui al paragrafo 5.

L’Aesfem presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 2 gennaio 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼B

Articolo 19

Parere del collegio

1.  Entro quattro mesi dalla presentazione della domanda completa da parte della CCP a norma dell’articolo 17, l’autorità competente della CCP effettua una valutazione del rischio di tale CCP e presenta una relazione al collegio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione e sulla base delle sue risultanze, il collegio adotta un parere comune in cui indica se la CCP richiedente soddisfa tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 4, quarto comma, e se non è possibile adottare un parere comune in conformità del secondo comma, il collegio adotta un parere a maggioranza semplice entro lo stesso termine.

▼M12

1 bis.  Nei casi in cui il collegio fornisce un parere ai sensi del presente regolamento, su richiesta di qualsiasi membro del collegio e previa adozione a maggioranza del collegio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, tale parere, oltre a indicare se la CCP è conforme al presente regolamento, può includere raccomandazioni volte a colmare lacune nella gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza.

Nei casi in cui il collegio può fornire un parere, qualsiasi banca centrale di emissione che è membro del collegio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere h) e i), può adottare raccomandazioni relative alla valuta che emette.

▼B

2.  L’AESFEM facilita l’adozione del parere comune in linea con la sua funzione di coordinamento generale di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M12

3.  Il parere di maggioranza del collegio è adottato a maggioranza semplice dei suoi membri.

Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, votano non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, votano non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto.

Se è membro del collegio in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e h), la BCE dispone di due voti.

I membri del collegio di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere a), c bis) e i), non hanno diritto di voto sui pareri del collegio.

▼M12

4.  Fatta salva la procedura prescritta all’articolo 17, l’autorità competente tiene debitamente conto del parere del collegio emesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo, comprese eventuali raccomandazioni volte a colmare lacune nella gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza. Se l’autorità competente della CCP non concorda con il parere del collegio, comprese le raccomandazioni ivi contenute volte a colmare lacune nelle procedure di gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni.

▼B

Articolo 20

Revoca dell’autorizzazione

1.  Fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 3, l’autorità competente della CCP revoca l’autorizzazione qualora la CCP:

a) non abbia utilizzato l’autorizzazione entro dodici mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;

b) abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato la misura correttiva richiesta dall’autorità competente della CCP entro un termine stabilito;

d) abbia violato gravemente e sistematicamente qualsiasi disposizione stabilita dal presente regolamento.

2.  Se ritiene che ricorra una delle circostanze di cui al paragrafo 1, l’autorità competente della CCP ne dà comunicazione all’AESFEM e ai membri del collegio entro cinque giorni lavorativi.

3.  L’autorità competente della CCP consulta i membri del collegio sulla necessità di revocare l’autorizzazione della CCP, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente.

4.  Ogni membro del collegio può chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente della CCP di verificare se quest’ultima continui a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

5.  L’autorità competente della CCP può limitare la revoca a un servizio, un’attività o a una categoria di strumenti finanziari particolare.

6.  L’autorità competente della CCP trasmette all’AESFEM e ai membri del collegio la propria decisione, pienamente motivata, che tiene conto delle riserve dei membri del collegio.

7.  La decisione di revoca dell’autorizzazione è valida in tutta l’Unione.

Articolo 21

Riesame e valutazione

▼M12

1.  Fatto salvo il ruolo del collegio, le autorità competenti di cui all’articolo 22 riesaminano le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi al presente regolamento e valutano i rischi, che comprendono almeno i rischi finanziari e operativi, ai quali le CCP sono o potrebbero essere esposte.

▼B

2.  Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano tutti i requisiti previsti dal presente regolamento per le CCP.

▼M12

3.  Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l’accuratezza del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, tenendo conto in particolare delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività nonché dell’interconnessione con altre infrastrutture dei mercati finanziari delle CCP interessate. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l’anno.

Le CCP sono soggette a ispezioni in loco. Su richiesta dell’Aesfem, le autorità competenti possono invitare il personale dell’Aesfem a partecipare alle ispezioni in loco.

L’autorità competente può trasmettere all’Aesfem tutte le informazioni ricevute dalle CCP durante o in relazione alle ispezioni in loco.

▼B

4.  Le autorità competenti informano il collegio regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, dei risultati, del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive intraprese o sanzioni comminate.

5.  Le autorità competenti esigono che la CCP che non soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento adotti tempestivamente l’azione o le misure che la situazione richiede.

▼M12

6.  Entro il 2 gennaio 2021, al fine di garantire uniformità in termini di formato, frequenza e accuratezza del riesame effettuato dalle autorità competenti nazionali a norma del presente articolo, l’Aesfem emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente, in un modo che sia adeguato alle dimensioni, alla struttura e all’organizzazione interna delle CCP e alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, le procedure e metodologie comuni applicabili al processo di riesame e valutazione prudenziale di cui ai paragrafi 1 e 2 e al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo.

▼B



CAPO 2

Vigilanza e sorveglianza delle CCP

Articolo 22

Autorità competente

1.  Ogni Stato membro designa l’autorità competente incaricata di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l’AESFEM.

Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l’ABE e i membri interessati del SEBC, ai sensi degli articoli 23, 24, 83 e 84.

2.  Gli Stati membri assicurano che l’autorità competente disponga dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle sue funzioni.

3.  Gli Stati membri assicurano che possano essere adottate o imposte misure amministrative idonee, in conformità del diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili del mancato rispetto del presente regolamento.

Tali misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive e possono comprendere la richiesta di azioni correttive entro un termine stabilito.

4.  L’AESFEM pubblica sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.



CAPO 3

Cooperazione

Articolo 23

Cooperazione tra autorità

1.  Le autorità competenti collaborano strettamente tra di loro e con l’AESFEM, nonché, ove necessario, con il SEBC.

2.  Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 24, sulla base delle informazioni disponibili al momento.

▼M12

Articolo 23 bis

Cooperazione in materia di vigilanza tra autorità competenti e Aesfem riguardo alle CCP autorizzate

1.  L’Aesfem assolve un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi, in particolare per quanto riguarda i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero.

2.  Prima di adottare qualsiasi atto o misura ai sensi degli articoli 7, 8, 14, 15, da 29 a 33, 35, 36 e 54, le autorità competenti sottopongono i loro progetti di decisione all’Aesfem.

Le autorità competenti possono altresì sottoporre progetti di decisione all’Aesfem prima di adottare qualsiasi altro atto o misura in conformità delle loro funzioni a norma dell’articolo 22, paragrafo 1.

3.  Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di un progetto di decisione presentato conformemente al paragrafo 2 in relazione a un articolo specifico, l’Aesfem fornisce all’autorità competente un parere riguardo a detto progetto di decisione qualora ciò sia necessario per promuovere un’applicazione uniforme e coerente di tale articolo.

Se il progetto di decisione sottoposto all’Aesfem in conformità del paragrafo 2 rivela una mancanza di convergenza o coerenza nell’applicazione del presente regolamento, l’Aesfem emana orientamenti o raccomandazioni al fine di promuovere la necessaria uniformità o coerenza nell’applicazione del presente regolamento ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Qualora l’Aesfem adotti un parere conformemente al paragrafo 3, l’autorità competente lo tiene in debita considerazione e informa l’Aesfem di ogni successiva azione o inazione. Se non concorda con il parere dell’Aesfem, l’autorità competente presenta osservazioni a quest’ultima in merito a ogni eventuale deviazione significativa da tale parere.

▼M12

Articolo 24

Situazioni di emergenza

L’autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità pertinente informa l’Aesfem, il collegio, i membri interessati del SEBC e le altre autorità interessate, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione a una CCP, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla trasmissione della politica monetaria, sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti.

▼M12



CAPO 3 bis

Comitato di vigilanza delle CCP

Articolo 24 bis

Comitato di vigilanza delle CCP

1.  L’Aesfem istituisce un comitato interno permanente a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini della preparazione dei progetti di decisione per adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza nonché dell’assolvimento dei compiti di cui ai paragrafi 7, 9 e 10 del presente articolo («comitato di vigilanza delle CCP»).

2.  Il comitato di vigilanza delle CCP è composto:

a) dal presidente, con diritto di voto;

b) da due membri indipendenti, con diritto di voto;

c) dalle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 22 del presente regolamento che dispongono di una CCP autorizzata, con diritto di voto; qualora uno Stato membro abbia designato varie autorità competenti, ciascuna delle autorità competenti designate di detto Stato membro può decidere di nominare un rappresentante ai fini della partecipazione ai sensi della presente lettera; tuttavia, per le procedure di voto di cui all’articolo 24 quater, i rappresentanti dei rispettivi Stati membri sono considerati complessivamente un solo membro con diritto di voto;

d) le banche centrali di emissione seguenti:

i) se il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce in relazione a CCP di paesi terzi, ai fini della preparazione di tutte le decisioni relative agli articoli di cui al paragrafo 10 del presente articolo in relazione alle CCP di classe 2 e all’articolo 25, paragrafo 2 bis, le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP, senza diritto di voto;

ii) se il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce in relazione a CCP autorizzate in conformità dell’articolo 14, nel quadro delle discussioni relative al paragrafo 7, lettera b), e al paragrafo 7, lettera c), punto iv), del presente articolo, le banche centrali di emissione delle valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati da CCP autorizzate che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP, senza diritto di voto.

La partecipazione ai fini dei punti i) e ii) è accordata automaticamente su presentazione di un’unica domanda indirizzata per iscritto al presidente.

3.  Il presidente può invitare a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del comitato di vigilanza delle CCP, se appropriato e necessario, membri dei collegi di cui all’articolo 18.

4.  Le riunioni del comitato di vigilanza delle CCP sono convocate dal suo presidente di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri con diritto di voto. Il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce almeno cinque volte l’anno.

5.  Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP sono professionisti indipendenti impiegati a tempo pieno. Sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in materia di compensazione, di post-negoziazione, di vigilanza prudenziale e di materie finanziarie, nonché all’esperienza pertinente in materia di vigilanza e regolamentazione delle CCP, tramite una procedura di selezione aperta.

Prima della nomina del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, ed entro un mese dalla selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza che presenta al Parlamento europeo un elenco ristretto di candidati rispettoso dell’equilibrio di genere, il Parlamento europeo, dopo aver ascoltato i candidati selezionati, li approverà o li respingerà.

Se il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni o è stato riconosciuto responsabile di gravi illeciti, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per rimuoverlo dall’incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che ritengono soddisfatte le condizioni per rimuovere dall’incarico il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP; la Commissione risponde a tale comunicazione.

Il mandato del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.

6.  Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP non ricoprono alcuna carica a livello nazionale, dell’Unione o internazionale. Essi agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organi dell’Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP nello svolgimento dei loro compiti.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, terminato l’incarico, sono tenuti ad osservare i doveri di onestà e discrezione nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

7.  In relazione alle CCP che sono autorizzate o che presentano domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 14 del presente regolamento, il comitato di vigilanza delle CCP, ai fini dell’articolo 23 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, prepara decisioni e assolve i compiti affidati all’Aesfem dall’articolo 23 bis, paragrafo 3, del presente regolamento e dalle lettere seguenti:

a) con periodicità almeno annuale, conduce un’analisi inter pares delle attività di vigilanza di tutte le autorità competenti in relazione all’autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, come previsto dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

b) con periodicità almeno annuale, avvia e coordina in tutta l’Unione le valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

c) promuove le discussioni e gli scambi periodici tra le autorità competenti designate in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento:

i) sulle pertinenti attività di vigilanza e sulle decisioni che sono state adottate dalle autorità competenti di cui all’articolo 22 nell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento in ordine all’autorizzazione e alla vigilanza delle CCP stabilite nel loro territorio;

ii) sui progetti di decisione sottoposti da un’autorità competente all’Aesfem conformemente all’articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma;

iii) sui progetti di decisione sottoposti volontariamente da un’autorità competente all’Aesfem conformemente all’articolo 23 bis, paragrafo 2, secondo comma;

iv) sui pertinenti sviluppi dei mercati, compresi le situazioni o gli eventi che influiscono o possono influire sulla solidità finanziaria o prudenziale o sulla resilienza delle CCP autorizzate in conformità dell’articolo 14 o dei loro partecipanti diretti;

d) è informato e discute in merito a tutti i pareri e le raccomandazioni adottati dai collegi a norma dell’articolo 19 del presente regolamento, al fine di contribuire al funzionamento coerente e uniforme dei collegi e di promuovere la coerenza nell’applicazione del presente regolamento presso gli stessi.

Ai fini del primo comma, lettere da a) a d), le autorità competenti forniscono all’Aesfem tutte le informazioni e la documentazione pertinenti senza indebito ritardo.

8.  Se le attività o lo scambio di cui al paragrafo 7, lettere da a) a d), rivelano una mancanza di convergenza e coerenza nell’applicazione del presente regolamento, l’Aesfem emana le raccomandazioni e gli orientamenti necessari in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 o i pareri in conformità dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se una valutazione ai sensi del paragrafo 7, lettera b), rivela carenze nella resilienza di una o più CCP, l’Aesfem formula le necessarie raccomandazioni ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.  Inoltre, il comitato di vigilanza delle CCP può:

a) in base alle sue attività di cui al paragrafo 7, lettere da a) a d), chiedere al consiglio delle autorità di vigilanza di prendere in esame la necessità che l’Aesfem adotti orientamenti, raccomandazioni e pareri per affrontare una mancanza di convergenza e coerenza nell’applicazione del presente regolamento presso le autorità competenti e i collegi. Il consiglio delle autorità di vigilanza valuta opportunamente tali richieste e fornisce una risposta adeguata;

b) presentare pareri al consiglio delle autorità di vigilanza sulle decisioni da adottare in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010, ad eccezione delle decisioni di cui agli articoli 17 e 19 di tale regolamento, relativamente ai compiti attribuiti alle autorità competenti di cui all’articolo 22 del presente regolamento.

10.  In relazione alle CCP di paesi terzi, il comitato di vigilanza delle CCP prepara progetti di decisione che devono essere adottati dal consiglio delle autorità di vigilanza e assolve i compiti affidati all’Aesfem negli articoli 25, 25 bis, 25 ter, da 25 septies a 25 octodecies e 85, paragrafo 6.

11.  In relazione alle CCP di paesi terzi, il comitato di vigilanza delle CCP condivide con il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater gli ordini del giorno delle sue riunioni prima che queste abbiano luogo, i verbali delle riunioni, i progetti di decisioni completi che sottopone al consiglio delle autorità di vigilanza e le decisioni finali adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza.

12.  Il comitato di vigilanza delle CCP è coadiuvato da apposito personale dell’Aesfem in possesso di sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza, il al fine di:

a) preparare le riunioni del comitato di vigilanza delle CCP;

b) realizzare le analisi necessarie al comitato di vigilanza delle CCP per l’assolvimento dei suoi compiti;

c) sostenere il comitato di vigilanza delle CCP nella cooperazione internazionale a livello amministrativo.

13.  Ai fini del presente regolamento, l’Aesfem provvede alla separazione strutturale tra il comitato di vigilanza delle CCP e le altre funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24 ter

Consultazione delle banche centrali di emissione

1.  Per quanto riguarda le decisioni da adottare a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 in relazione alle CCP di classe 2, il comitato di vigilanza delle CCP consulta le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f). Ciascuna banca centrale di emissione può comunicare una risposta. La risposta è ricevuta entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 24 ore. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo ai progetti di decisioni a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, la banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Al termine del periodo di consultazione, il comitato di vigilanza delle CCP prende debitamente in esame le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione.

2.  Qualora il comitato di vigilanza delle CCP non tenga conto, nel suo progetto di decisione, delle modifiche proposte da una banca centrale di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP ne informa la banca centrale di emissione interessata, per iscritto, illustrando in modo esauriente le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle modifiche proposte da tale banca centrale di emissione e dando delucidazioni su qualsiasi scostamento da tali modifiche. Il comitato di vigilanza delle CCP presenta al consiglio delle autorità di vigilanza le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione e le ragioni per le quali non ne ha tenuto conto unitamente al suo progetto di decisione.

3.  Per quanto riguarda le decisioni da adottare a norma degli articoli 25, paragrafo 2 quater, e 85, paragrafo 6, il comitato di vigilanza delle CCP chiede l’accordo delle banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), per questioni relative alle rispettive valute di emissione. L’accordo di ciascuna banca centrale di emissione si considera ottenuto a meno che la banca centrale di emissione proponga modifiche o sollevi obiezioni entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione, una banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Qualora una banca centrale di emissione proponga modifiche riguardo a questioni relative alla rispettiva valuta di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP può presentare al consiglio delle autorità di vigilanza solamente il progetto di decisione modificata per quanto riguarda tali questioni. Qualora una banca centrale di emissione sollevi obiezioni riguardo a questioni relative alla relativa valuta di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP non include tali questioni nel progetto di decisione che presenta al consiglio delle autorità di vigilanza per adozione.

Articolo 24 quater

Processo decisionale in seno al comitato di vigilanza delle CCP

Il comitato di vigilanza delle CCP adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.

Articolo 24 quinquies

Processo decisionale in seno al consiglio delle autorità di vigilanza

Qualora il comitato di vigilanza delle CCP sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 25, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 5, dell’articolo 25 septdecies, dell’articolo 85, paragrafo 6, e dell’articolo 89, paragrafo 3 ter del presente regolamento, e in aggiunta solo per le CCP di classe 2 a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 del presente regolamento, il consiglio delle autorità di vigilanza decide su tali progetti di decisioni in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro dieci giorni lavorativi.

Qualora il comitato di vigilanza delle CCP sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza a norma di articoli diversi da quelli di cui al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza decide in merito a tali progetti di decisioni in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro tre giorni lavorativi.

Articolo 24 sexies

Responsabilità

1.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP a rendere una dichiarazione, nel pieno rispetto della loro indipendenza. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP rendono tale dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e rispondono a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che ne sia fatta richiesta.

2.  Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione scritta sulle principali attività del comitato di vigilanza delle CCP, su richiesta e almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

3.  Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP comunicano per iscritto tutte le informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su base puntuale e in forma riservata. Tale relazione non contiene informazioni riservate relative alle singole CCP.

▼B



CAPO 4

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 25

Riconoscimento delle CCP di paesi terzi

▼M12

1.  Le CCP stabilite nei paesi terzi possono prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione solo se sono riconosciute dall’Aesfem.

▼B

2.  L’AESFEM, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, può riconoscere le CCP stabilite nei paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento per offrire taluni servizi o attività di compensazione se:

a) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 6;

b) la CCP è autorizzata nel paese terzo in questione ed è soggetta a vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme che garantiscono il pieno rispetto dei requisiti prudenziali ivi applicabili;

c) sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 7;

▼M5

d) la CCP ha sede o è autorizzata in un paese terzo il cui sistema nazionale anti riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo non presenta, ad avviso della Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio ( 15 ), carenze strategiche che pongano minacce significative al sistema finanziario dell'Unione;

▼M12

e) la CCP non è stata considerata di rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica a norma del paragrafo 2 bis ed è pertanto una CCP di classe 1.

2 bis.  L’Aesfem determina, previa consultazione del CERS e delle banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), se una CCP di un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri (CCP di classe 2) tenendo conto di tutti i criteri seguenti:

a) la natura, le dimensioni e la complessità delle attività della CCP nell’Unione e al di fuori dell’Unione nella misura in cui le sue attività possono avere un impatto sistemico sull’Unione o su uno o più dei suoi Stati membri, compreso:

i) il valore in termini aggregati e in ciascuna valuta dell’Unione delle operazioni compensate dalla CCP, o l’esposizione aggregata della CCP che esercita attività di compensazione nei confronti dei suoi partecipanti diretti e, nella misura in cui l’informazione è disponibile, dei loro clienti e clienti indiretti stabiliti nell’Unione, anche laddove questi siano stati designati dagli Stati membri quali altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) a norma dell’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE; e

ii) il profilo di rischio della CCP, fra l’altro in termini di rischio giuridico, operativo e commerciale;

b) l’effetto che il fallimento o il dissesto della CCP avrebbe:

i) sui mercati finanziari, anche sulla liquidità dei mercati serviti;

ii) sugli enti finanziari;

iii) sul sistema finanziario nel suo complesso; o

iv) sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;

c) la struttura della partecipazione diretta della CCP, compresa, nella misura in cui l’informazione è disponibile, la struttura della rete di clienti e clienti indiretti stabiliti nell’Unione dei suoi partecipanti diretti;

d) la misura in cui esistono servizi di compensazione alternativi di strumenti finanziari denominati in valute dell’Unione forniti da altre CCP ai partecipanti diretti e, nella misura in cui l’informazione è disponibile, ai rispettivi clienti e clienti indiretti stabiliti nell’Unione;

e) il rapporto della CCP, le sue interdipendenze o altre interazioni con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altri enti finanziari e il sistema finanziario nel suo complesso, nella misura in cui ciò può influire sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 82 per specificare ulteriormente i criteri di cui al primo comma entro il 2 gennaio 2021.

Fatto salvo l’esito della procedura di riconoscimento, l’Aesfem, dopo aver condotto la valutazione di cui al primo comma, comunica alla CCP richiedente se essa è considerata o meno una CCP di classe 1 entro trenta giorni lavorativi dalla determinazione che la domanda della CCP è completa conformemente al paragrafo 4, secondo comma.

2 ter.  Se determina che la CCP è a rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica (CCP di classe 2) conformemente al paragrafo 2 bis, l’Aesfem riconosce tale CCP come abilitata a fornire taluni servizi o attività di compensazione solo se, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) la CCP soddisfa, al momento del riconoscimento e, successivamente, su base continuativa, i requisiti stabiliti all’articolo 16 e ai titoli IV e V. Per quanto riguarda la conformità della CCP agli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, l’Aesfem consulta le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), secondo la procedura di cui all’articolo 24 ter, paragrafo 1. L’Aesfem tiene conto, conformemente all’articolo 25 bis, della misura in cui la conformità di una CCP a tali requisiti è soddisfatta dal fatto che quest’ultima rispetta requisiti comparabili applicabili nel paese terzo;

b) le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), hanno fornito all’Aesfem conferma scritta, entro trenta giorni lavorativi dalla determinazione che una CCP di un paese terzo non è una CCP di classe 1 conformemente al paragrafo 2 bis, o, a seguito del riesame conformemente al paragrafo 5, del fatto che la CCP soddisfa i seguenti requisiti che tali banche centrali di emissione possono avere imposto nell’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria:

i) presentare le informazioni che possa richiedere la banca centrale di emissione previa richiesta motivata di quest’ultima, se l’Aesfem non ha ottenuto altrimenti tali informazioni;

ii) cooperare pienamente e debitamente con la banca centrale di emissione, nell’ambito della valutazione della resilienza della CCP a sviluppi di mercato sfavorevoli effettuata in conformità dell’articolo 25 ter, paragrafo 3;

iii) aprire, o notificare l’intenzione di aprire, conformemente ai pertinenti requisiti e criteri di accesso, un conto di deposito overnight presso la banca centrale di emissione;

iv) rispettare i requisiti, applicati in situazioni eccezionali dalla banca centrale di emissione, nell’ambito delle sue competenze, al fine di far fronte a rischi di liquidità sistemici e temporanei che incidono sulla trasmissione della politica monetaria o sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e riguardanti il controllo del rischio di liquidità, i requisiti in materia di margini, le garanzie, gli accordi di regolamento o gli accordi di interoperabilità.

I requisiti di cui al punto iv) garantiscono l’efficienza, la solidità e la resilienza delle CCP e sono allineati a quelli di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del presente regolamento.

L’applicazione dei requisiti di cui al punto iv) costituisce una condizione per il riconoscimento per un periodo limitato di massimo sei mesi. Qualora, allo scadere di tale periodo, la banca centrale di emissione consideri che la situazione eccezionale perdura, l’applicazione dei requisiti ai fini del riconoscimento può essere prorogata una sola volta per un periodo aggiuntivo non superiore a sei mesi.

Prima di imporre o prorogare l’applicazione dei requisiti di cui al punto iv), la banca centrale di emissione ne informa l’Aesfem, le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi e fornisce loro una spiegazione circa gli effetti dei requisiti che intende imporre sull’efficienza, la solidità e la resilienza della CCP nonché una giustificazione della necessità e proporzionalità dei requisiti rispetto all’obiettivo di garantire la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento in relazione alla propria valuta di emissione. L’Aesfem presenta alla banca centrale di emissione un parere entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di requisito o del progetto di proroga. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 24 ore. Nel suo parere l’Aesfem considera, in particolare, gli effetti dei requisiti imposti sull’efficienza, la solidità e la resilienza della CCP. Le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), possono presentare un parere entro lo stesso termine. Al termine del periodo di consultazione, la banca centrale di emissione prende debitamente in esame le modifiche proposte nei pareri dell’Aesfem o delle banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f).

La banca centrale di emissione informa inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio prima di prorogare l’applicazione dei requisiti di cui al punto iv).

La banca centrale di emissione coopera e condivide informazioni su base continuativa con l’Aesfem e le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), in relazione ai requisiti di cui al punto iv), in particolare relativamente alla valutazione dei rischi di liquidità sistemici e agli effetti dei requisiti imposti sull’efficienza, la solidità e la resilienza della CCP.

Qualora una banca centrale di emissione imponga i requisiti di cui alla presente lettera dopo che una CCP di classe 2 sia stata riconosciuta, il rispetto di tali requisiti è considerato una condizione per il riconoscimento e le banche centrali di emissione forniscono all’Aesfem conferma scritta, entro novanta giorni lavorativi, del fatto che la CCP soddisfa i requisiti.

Se una banca centrale di emissione non ha fornito una conferma scritta all’Aesfem entro il termine stabilito, l’Aesfem può considerare tale requisito soddisfatto;

c) la CCP ha fornito all’Aesfem:

i) una dichiarazione scritta, firmata dal suo rappresentante legale, che esprime il consenso incondizionato della CCP a:

 fornire entro tre giorni lavorativi dalla notifica della richiesta da parte dell’Aesfem, tutti i documenti, i registri, le informazioni e i dati detenuti da tale CCP al momento in cui la richiesta è notificata; e

 consentire all’Aesfem l’accesso a tutti i locali aziendali della CCP;

ii) un parere legale motivato da parte di un consulente giuridico indipendente che conferma che il consenso espresso è valido ed opponibile in base alla pertinente legislazione applicabile;

d) la CCP ha attuato tutte le necessarie misure e posto in essere tutte le necessarie procedure per garantire l’effettivo rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e c);

e) la Commissione non ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2 quater.

2 quater.  L’Aesfem, previa consultazione del CERS e in accordo con le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), in conformità dell’articolo 24 ter, paragrafo 3, e proporzionalmente al grado di rilevanza sistemica della CCP in conformità del paragrafo 2 bis del presente articolo, può concludere, sulla base di una valutazione circostanziata, che una CCP o alcuni suoi servizi di compensazione presentano una rilevanza sistemica talmente significativa che tale CCP non dovrebbe essere riconosciuta come abilitata a fornire taluni servizi o attività di compensazione. L’accordo di una banca centrale di emissione dovrebbe essere attinente solo alla propria valuta di emissione e non all’interezza della raccomandazione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Nella sua valutazione, inoltre, l’Aesfem:

a) spiega come il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 ter non sarebbe sufficiente a far fronte al rischio per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;

b) descrive le caratteristiche dei servizi di compensazione forniti dalla CCP, compresi i requisiti in materia di liquidità e regolamento mediante consegna fisica associati alla fornitura di tali servizi;

c) fornisce una valutazione tecnica quantitativa dei costi e benefici e delle conseguenze di una decisione volta a non riconoscere alla CCP la possibilità di fornire taluni servizi o attività, tenendo conto dei seguenti elementi:

i) l’esistenza di potenziali sostituti alternativi per la fornitura dei servizi di compensazione in questione nelle valute interessate ai partecipanti diretti, e, nella misura in cui l’informazione è disponibile, ai loro clienti e clienti indiretti stabiliti nell’Unione;

ii) le possibili conseguenze dell’inclusione dei contratti in essere detenuti presso la CCP nell’ambito di applicazione dell’atto di esecuzione.

In base alla sua valutazione, l’Aesfem raccomanda alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che confermi che non è opportuno riconoscere alla CCP la possibilità di fornire taluni servizi o attività di compensazione.

La Commissione dispone di un minimo di trenta giorni lavorativi durante i quali valutare la raccomandazione dell’Aesfem.

Dopo la presentazione della raccomandazione di cui al secondo comma, la Commissione può adottare, come misura di ultima istanza, un atto di esecuzione in cui specifica:

a) che, dopo il periodo di adattamento indicato dalla Commissione a norma della lettera b) del presente comma, tutti i servizi di compensazione di tale CCP di paese terzo, o alcuni di essi, possono essere forniti a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione solo dopo che tale CCP sia stata autorizzata in questo senso in conformità dell’articolo 14;

b) un periodo di adattamento adeguato per la CCP, i suoi partecipanti diretti e i loro clienti. Il periodo di adattamento non supera i due anni ed è prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, se sussistono ancora le ragioni per concedere un periodo di adattamento;

c) le condizioni alle quali la CCP può continuare a fornire taluni servizi o attività di compensazione durante il periodo di adattamento di cui alla lettera b);

d) le eventuali misure da adottare durante il periodo di adattamento per limitare i possibili costi per i partecipanti diretti e i loro clienti, soprattutto quelli stabiliti nell’Unione.

Nell’indicare i servizi e il periodo di adattamento di cui al quarto comma, lettere a) e b), la Commissione considera:

a) le caratteristiche dei servizi offerti dalla CCP e la loro sostituibilità;

b) se e in quale misura le operazioni compensate in essere debbano essere incluse nell’ambito di applicazione dell’atto di esecuzione, tenendo conto delle conseguenze giuridiche ed economiche dell’inclusione;

c) le possibili implicazioni sul piano dei costi per i partecipanti diretti e, se tale informazione è disponibile, per i loro clienti, soprattutto quelli stabiliti nell’Unione.

L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2.

▼M12

3.  Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), l’Aesfem consulta:

▼B

a) l’autorità competente dello Stato membro in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi di compensazione e che quest’ultima ha selezionato;

b) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata nell’arco di un anno danno o la CCP prevede che diano il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP previsto dall’articolo 42;

c) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione situate nell’Unione che la CCP serve o servirà;

d) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle CCP stabilite nell’Unione con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

e) i membri interessati del SEBC degli Stati membri in cui la CCP presta o intende prestare servizi di compensazione e i membri interessati del SEBC responsabili della sorveglianza delle CCP con cui sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

▼M12

f) le banche centrali che emettono tutte le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP.

▼B

4.  La CCP di cui al paragrafo 1 presenta domanda all’AESFEM.

▼M12

La CCP richiedente fornisce all’Aesfem tutte le informazioni necessarie ai fini del suo riconoscimento. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, l’Aesfem accerta che la domanda sia completa. Se la domanda è incompleta, l’Aesfem fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. L’Aesfem trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla CCP richiedente al collegio delle CCP di paesi terzi.

La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2 per le CCP di classe 1 e ai paragrafi 2, lettere da a) a d) e 2 ter per le CCP di classe 2. Essa è indipendente da qualsiasi valutazione a sostegno della decisione sull’equivalenza di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Entro centottanta giorni lavorativi dalla determinazione che una domanda è completa conformemente al secondo comma, l’Aesfem informa per iscritto la CCP richiedente se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato, accludendo una motivazione circostanziata.

L’Aesfem pubblica sul suo sito web l’elenco delle CCP riconosciute conformemente al presente regolamento, indicandone la classificazione come CCP di classe 1 o CCP di classe 2.

5.  L’Aesfem, previa consultazione delle autorità e dei soggetti di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento di una CCP stabilita in un paese terzo:

a) se la CCP intende estendere o ridurre la gamma di attività e servizi nell’Unione, nel cui caso la CCP informa l’Aesfem presentando tutte le informazioni necessarie; e

b) in ogni caso almeno ogni cinque anni.

Il riesame è svolto conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

Se, a seguito del riesame di cui al primo comma, l’Aesfem determina che la CCP di un paese terzo che è stata classificata come CCP di classe 1 dovrebbe essere classificata come CCP di classe 2, l’Aesfem fissa un adeguato periodo di adattamento non superiore a diciotto mesi entro il quale la CCP deve conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 2 ter. L’Aesfem può prorogare tale periodo di adattamento fino a un massimo di ulteriori sei mesi su richiesta motivata della CCP o dell’autorità competente responsabile della vigilanza dei partecipanti diretti, quando tale proroga sia giustificata da circostanze eccezionali e implicazioni per i partecipanti diretti stabiliti nell’Unione.

6.  La Commissione può adottare un atto di esecuzione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, con cui stabilisce che:

a) le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo assicurano che le CCP autorizzate in tale paese terzo soddisfino su base continuativa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del presente regolamento;

b) tali CCP sono soggette nel paese terzo, su base continuativa, a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme;

c) il quadro normativo del paese terzo prevede un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi.

La Commissione può subordinare l’applicazione dell’atto di esecuzione di cui al primo comma all’effettivo adempimento di tutti gli obblighi ivi stabiliti da parte di un paese terzo su base continuativa e alla capacità dell’Aesfem di esercitare effettivamente le sue responsabilità in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi dei paragrafi 2 e 2 ter o in relazione al controllo di cui al paragrafo 6 ter, anche concordando e applicando gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7.

▼M12

6 bis.  La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 82 per specificare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c).

6 ter.  L’Aesfem controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi per i quali sono stati adottati atti di esecuzione a norma del paragrafo 6.

Qualora individui sviluppi in materia di regolamentazione o di vigilanza in tali paesi terzi che possano incidere sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri, l’Aesfem ne informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione nonché i membri del collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater. Tutte queste informazioni sono trattate in via riservata.

L’Aesfem presenta su base annua una relazione riservata alla Commissione e ai membri del collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater in merito agli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi di cui al primo comma.

▼M12

7.  L’Aesfem conclude accordi di cooperazione efficaci con le autorità competenti dei paesi terzi interessate il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano almeno:

a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’Aesfem, le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l’accesso a tutte le informazioni richieste dall’Aesfem relativamente alle CCP autorizzate nei paesi terzi, quali modifiche significative ai modelli e ai parametri di rischio, estensione delle attività e dei servizi della CCP, modifiche alla struttura dei conti dei clienti e all’utilizzo dei sistemi di pagamento che incidono in maniera rilevante sull’Unione;

▼B

b) il meccanismo di rapida notifica all’AESFEM se l’autorità competente di un paese terzo ritiene che la CCP sotto la sua vigilanza violi le condizioni di autorizzazione o altre disposizioni legislative a cui è tenuta a conformarsi;

c) il meccanismo di rapida notifica all’AESFEM da parte dell’autorità competente di un paese terzo se la CCP assoggettata alla sua vigilanza ha ottenuto il diritto di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o clienti stabiliti nell’Unione;

▼M12

d) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, compreso l’accordo delle autorità dei paesi terzi a consentire indagini e ispezioni in loco in forza, rispettivamente, degli articoli 25 octies e 25 nonies;

▼M12

e) le procedure necessarie per il controllo effettivo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza in un paese terzo;

f) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi assicurano l’efficace esecuzione delle decisioni adottate dall’Aesfem in conformità degli articoli 25 ter, da 25 septies a 25 quaterdecies, 25 septdecies e 25 octodecies;

g) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi informano, senza indebito ritardo, l’Aesfem, il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater e le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), di ogni situazione di emergenza in relazione alla CCP riconosciuta, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati e sulla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno dei suoi Stati membri e le procedure e i piani di emergenza da attuare in tali situazioni;

h) il consenso delle autorità dei paesi terzi all’ulteriore condivisione di qualsiasi informazione fornita all’Aesfem nell’ambito degli accordi di cooperazione con le autorità di cui al paragrafo 3 e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi, fatte salve le prescrizioni in materia di segreto professionale di cui all’articolo 83.

Ove ritenga che un’autorità competente di un paese terzo non applichi qualsiasi delle disposizioni stabilite in un accordo di cooperazione concluso a norma del presente paragrafo, l’Aesfem ne informa la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo. In tal caso, la Commissione può decidere di riesaminare l’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6.

▼B

8.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le informazioni che la CCP deve trasmettere all’AESFEM nella sua domanda di riconoscimento.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M12

Articolo 25 bis

Conformità comparabile

1.  Una CCP di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, può presentare una richiesta motivata affinché l’Aesfem valuti se, con il rispetto da parte della CCP del quadro applicabile del paese terzo, tenendo conto delle disposizioni dell’atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 25, paragrafo 6, si può ritenere soddisfatta la sua conformità ai requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V. L’Aesfem trasmette immediatamente la richiesta al collegio delle CCP di paesi terzi.

2.  La richiesta di cui al paragrafo 1 fornisce gli elementi di fatto per la constatazione della comparabilità e le ragioni per cui la conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo soddisfa i requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V.

3.  La Commissione, al fine di garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchi effettivamente gli obiettivi regolamentari dei requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V e gli interessi dell’Unione nel suo insieme, adotta un atto delegato che specifichi quanto segue:

a) gli elementi minimi da valutare ai fini del paragrafo 1 del presente articolo;

b) le modalità e le condizioni per effettuare la valutazione.

La Commissione adotta l’atto delegato di cui al primo comma in conformità dell’articolo 82 entro il 2 gennaio 2021.

Articolo 25 ter

Conformità su base continuativa alle condizioni previste per il riconoscimento

1.  L’Aesfem è responsabile dell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza su base continuativa derivanti dal presente regolamento in relazione alla conformità delle CCP di classe 2 riconosciute ai requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a). Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 l’Aesfem consulta le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), in conformità dell’articolo 24 ter, paragrafo 1.

L’Aesfem chiede a ciascuna CCP di classe 2, almeno su base annua, conferma del fatto che i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettere a), c) e d), continuano ad essere soddisfatti.

Se una banca centrale di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), ritiene che una CCP di classe 2 non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera b), essa ne dà immediata notifica all’Aesfem.

2.  Qualora una CCP di classe 2 non fornisca all’Aesfem la conferma di cui al paragrafo 1, secondo comma, o qualora l’Aesfem riceva una notifica ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, si considera che la CCP non rispetta più le condizioni di riconoscimento di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter, e si applica pertanto la procedura di cui all’articolo 25 septdecies, paragrafi 2, 3 e 4.

3.  L’Aesfem, in cooperazione con il CERS, effettua valutazioni sulla resilienza delle CCP di classe 2 riconosciute agli sviluppi negativi dei mercati in conformità dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, in coordinamento con le valutazioni di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b). Le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono contribuire a tali valutazioni nell’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria. Nell’effettuare tali valutazioni, l’Aesfem include almeno i rischi finanziari e operativi, e garantisce l’uniformità con le valutazioni della resilienza delle CCP dell’Unione effettuate a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento.

Articolo 25 quater

Collegio delle CCP di paesi terzi

1.  L’Aesfem istituisce un collegio delle CCP di paesi terzi onde agevolare la condivisione delle informazioni.

2.  Il collegio è composto da:

a) il presidente del comitato di vigilanza delle CCP, che presiede il collegio;

b) i due membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP;

c) le autorità competenti di cui all’articolo 22; negli Stati membri in cui più di un’autorità è stata designata come competente in conformità dell’articolo 22, tali autorità si accordano su un rappresentante comune;

d) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell’Unione;

e) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione stabilite nell’Unione servite o destinate a essere servite dalle CCP;

f) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei depositari centrali di titoli stabiliti nell’Unione a cui sono collegate o intendono collegarsi le CCP;

g) i membri del SEBC.

3.  I membri del collegio possono chiedere che il comitato di vigilanza delle CCP discuta temi specifici relativi a una CCP stabilita in un paese terzo. Tale richiesta è formulata per iscritto e contiene una motivazione dettagliata per la richiesta. Il comitato di vigilanza delle CCP valuta opportunamente tali richieste e fornisce una risposta adeguata.

4.  L’istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 83 si applica a tutti i membri del collegio.

Articolo 25 quinquies

Commissioni

1.  L’Aesfem impone il pagamento delle seguenti commissioni alle CCP stabilite in un paese terzo conformemente al presente regolamento e conformemente all’atto delegato adottato a norma del paragrafo 3:

a) commissioni associate alla domanda di riconoscimento di cui all’articolo 25;

b) commissioni annuali associate alle funzioni dell’Aesfem in conformità del presente regolamento in relazione alle CCP riconosciute in conformità dell’articolo 25.

2.  Le commissioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionate al fatturato della CCP interessata e coprono tutti i costi sostenuti dall’Aesfem per il riconoscimento della CCP e lo svolgimento delle sue funzioni in conformità del presente regolamento.

3.  La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 82 al fine di specificare ulteriormente quanto segue:

a) i tipi di commissione;

b) le fattispecie per cui le commissioni sono esigibili;

c) l’importo delle commissioni;

d) le modalità di pagamento da parte dei seguenti soggetti:

i) una CCP che presenta domanda di riconoscimento;

ii) una CCP riconosciuta classificata come CCP di classe 1 conformemente all’articolo 25, paragrafo 2;

iii) una CCP riconosciuta classificata come CCP di classe 2 conformemente all’articolo 25, paragrafo 2 ter.

Articolo 25 sexies

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 25 septies a 25 nonies

I poteri conferiti all’Aesfem, o a un suo funzionario, o ad altra persona da essi autorizzata dagli articoli da 25 septies a 25 novies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 25 septies

Richiesta di informazioni

1.  Con semplice richiesta, o tramite decisione, l’Aesfem può imporre alle CCP riconosciute e a terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornire tutte le informazioni necessarie all’Aesfem per lo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.

2.  Nell’inviare una semplice richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1, l’Aesfem indica tutti gli elementi seguenti:

a) il presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) la finalità della richiesta;

c) le informazioni richieste;

d) il termine entro il quale fornire le informazioni;

e) che la persona alla quale sono richieste le informazioni non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;

f) la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 25 undecies, in combinato disposto con l’allegato III, sezione V, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti;

3.  Nel richiedere le informazioni a norma del paragrafo 1 tramite decisione, l’Aesfem indica tutti gli elementi seguenti:

a) il presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) la finalità della richiesta;

c) le informazioni richieste;

d) il termine entro il quale fornire le informazioni;

e) le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste all’articolo 25 duodecies laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f) la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 25 undecies, in combinato disposto con l’allegato III, sezione V, lettera a), laddove si ometta di fornire le informazioni richieste, o le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e

g) il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’Aesfem e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.  L’Aesfem trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della propria decisione alla pertinente autorità competente del paese terzo in questione in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 25 octies

Indagini generali

1.  Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’Aesfem ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle CCP di classe 2 e ai terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall’Aesfem sono abilitati a:

a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c) convocare e chiedere alle CCP di classe 2, o ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all’oggetto e alle finalità dell’indagine e registrarne le risposte;

d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine;

e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

Su richiesta motivata all’Aesfem, le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono partecipare a tali indagini qualora queste ultime siano pertinenti all’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria.

Il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che possono essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

2.  I funzionari e altre persone autorizzate dall’Aesfem allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 duodecies qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte a quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 25 undecies, in combinato disposto con l’allegato III, sezione V, lettera b), qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 siano inesatte o fuorvianti.

3.  Le CCP di classe 2 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’Aesfem. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 duodecies del presente regolamento, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4.  Prima di notificare un’indagine a una CCP di classe 2, l’Aesfem informa la pertinente autorità competente del paese terzo in cui si deve condurre l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente del paese terzo in questione possono, su richiesta dell’Aesfem, assistere le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente del paese terzo in questione possono altresì presenziare alle indagini. Le indagini svolte in un paese terzo conformemente al presente articolo si svolgono a norma degli accordi di cooperazione conclusi con l’autorità competente del paese terzo.

Articolo 25 nonies

Ispezioni in loco

1.  Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento l’Aesfem ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali aziendali, gli immobili e le proprietà delle CCP di classe 2 e dei terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività.

Se utile all’esercizio delle loro funzioni di politica monetaria, le banche centrali di emissione di cui all’articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono presentare una richiesta motivata all’Aesfem di partecipare a dette ispezioni in loco.

Il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all’articolo 25 quater è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

2.  I funzionari e le altre persone autorizzati dall’Aesfem a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali, agli immobili o proprietà delle persone giuridiche soggette all’ispezione avviata a seguito di una decisione adottata dall’Aesfem e possono esercitare tutti i poteri conformemente all’articolo 25 octies, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.  In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’Aesfem avvisa dell’ispezione la pertinente autorità competente del paese terzo in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia dell’ispezione, dopo aver informato la pertinente autorità competente del paese terzo, l’Aesfem può svolgere l’ispezione in loco senza informare preventivamente la CCP. Le ispezioni condotte in un paese terzo conformemente al presente articolo si svolgono a norma degli accordi di cooperazione conclusi con l’autorità competente del paese terzo.

I funzionari e le altre persone autorizzati dall’Aesfem a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 duodecies, qualora le persone interessate non si sottopongano all’ispezione.

4.  Le CCP di classe 2 si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’Aesfem. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, ne individua la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 25 duodecies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

5.  I funzionari dell’autorità competente del paese terzo in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate possono, su richiesta dell’Aesfem, prestare attivamente assistenza ai funzionari e alle altre persone autorizzati dall’Aesfem. I funzionari della pertinente autorità competente del paese terzo possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

6.  L’Aesfem può inoltre chiedere alle autorità competenti del paese terzo di svolgere per suo conto dei compiti d’indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 25 octies, paragrafo 1.

7.  Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’Aesfem constatino che una persona si oppone ad un’ispezione ordinata a norma del presente articolo, l’Aesfem può richiedere all’autorità competente del paese terzo in questione di prestare l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

Articolo 25 decies

Norme procedurali per l’adozione di misure di vigilanza e l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie

1.  Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all’allegato III, l’Aesfem nomina al suo interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini per indagare. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di riconoscimento o di vigilanza della CCP interessata e svolge i propri compiti in maniera indipendente rispetto all’Aesfem.

2.  Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all’Aesfem un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 25 septies e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 25 octies e 25 nonies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 25 sexies.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’Aesfem nelle sue attività.

3.  Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’Aesfem, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni oggetto dell’indagine. Il funzionario incaricato delle indagini basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

4.  Quando trasmette all’Aesfem il fascicolo contenente i risultati delle indagini, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’Aesfem.

5.  In base al fascicolo contenente i risultati delle indagini del funzionario incaricato delle indagini, e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all’articolo 25 terdecies, l’Aesfem decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni elencate all’allegato III, e in caso affermativo, adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 25 octodecies e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 25 undecies.

6.  Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell’Aesfem, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.

7.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 82 per specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni.

8.  L’Aesfem si rivolge alle autorità competenti per le indagini e per l’eventuale procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che ritiene possano costituire reato ai sensi del quadro giuridico applicabile del paese terzo. Inoltre l’Aesfem si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se è a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 25 undecies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.  Qualora, conformemente all’articolo 25 decies, paragrafo 5, constati che una CCP ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una delle violazioni elencate nell’allegato III, l’Aesfem adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una CCP se l’Aesfem ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che la CCP o la sua alta dirigenza ha agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2.  L’importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo, come definito dalla pertinente normativa dell’Unione, della persona giuridica nell’esercizio precedente.

3.  Gli importi di base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all’allegato IV.

I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all’importo base.

I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all’importo base.

4.  In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo della CCP interessata nell’esercizio precedente, ma, qualora la CCP abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all’importo del beneficio.

Se un’azione o un’omissione compiuta da una CCP costituisce più di una violazione elencata all’allegato III, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore, calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, relativa ad una di tali violazioni.

Articolo 25 duodecies

Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.  L’Aesfem infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:

a) una CCP di classe 2 a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata a norma dell’articolo 25 octodecies, paragrafo 1, lettera a);

b) una persona di cui all’articolo 25 septies, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 25 septies;

c) una CCP di classe 2:

i) a sottoporsi a un’indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 25 octies; o

ii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 25 nonies.

2.  La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.  In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. L’importo è calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

4.  Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’Aesfem. Al termine di tale periodo, l’Aesfem rivede la misura.

Articolo 25 terdecies

Audizione delle persone interessate

1.  Prima di prendere la decisione di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies, l’Aesfem dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’Aesfem basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica qualora sia necessario agire con urgenza al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’Aesfem può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2.  Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Tali persone hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’Aesfem, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’Aesfem.

Articolo 25 quaterdecies

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.  L’Aesfem comunica al pubblico ciascuna sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione per la reiterazione dell’inadempimento imposta ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies del presente regolamento, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale divulgazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.  Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies sono di natura amministrativa.

3.  Qualora decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, l’Aesfem ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le pertinenti autorità competenti del paese terzo, indicando le ragioni della sua decisione.

4.  Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies costituiscono titolo esecutivo.

L’applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha luogo.

5.  Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 25 quindecies

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’Aesfem ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento irrogata.

Articolo 25 sexdecies

Modifiche dell’allegato IV

Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 riguardo alle misure per modificare l’allegato IV.

Articolo 25 septdecies

Revoca del riconoscimento

1.  Lasciando impregiudicato l’articolo 25 octodecies e fatti salvi i paragrafi che seguono, l’Aesfem, previa consultazione delle autorità e delle entità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, revoca una decisione di riconoscimento adottata conformemente all’articolo 25 se:

a) la CCP interessata non si è avvalsa del riconoscimento entro sei mesi, rinuncia espressamente al riconoscimento o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi;

b) la CCP interessata ha ottenuto il riconoscimento presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) la CCP interessata ha violato in modo grave e sistematico le condizioni di riconoscimento di cui all’articolo 25, o non soddisfa più una qualsiasi di tali condizioni, e in una qualsiasi di tali situazioni, non ha adottato la misura correttiva richiesta dall’Aesfem entro un termine fissato adeguatamente, di massimo sei mesi;

d) l’Aesfem non è in grado di esercitare efficacemente le sue responsabilità a norma del presente regolamento rispetto alla CCP interessata a causa della mancata trasmissione all’Aesfem, da parte dell’autorità del paese terzo competente per la CCP, di tutte le informazioni pertinenti o della mancata cooperazione con l’Aesfem conformemente all’articolo 25, paragrafo 7;

e) l’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, è stato revocato o sospeso, o una delle condizioni ad esso collegate non è più soddisfatta.

L’Aesfem può limitare la revoca del riconoscimento a un servizio, un’attività o a una categoria di strumenti finanziari in particolare.

Nel determinare la data di entrata in vigore della decisione di revoca del riconoscimento, l’Aesfem si adopera al fine di ridurre al minimo le potenziali perturbazioni del mercato e prevede un periodo di adattamento adeguato non superiore a due anni.

2.  Prima di revocare il riconoscimento ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, l’Aesfem tiene conto della possibilità di applicare le misure di cui all’articolo 25 octodecies, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Se determina che non è stata adottata alcuna misura correttiva entro il termine stabilito di massimo sei mesi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo, o che la misura adottata non è adeguata, l’Aesfem, previa consultazione delle autorità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, revoca la decisione di riconoscimento.

3.  L’Aesfem notifica senza indebito ritardo alla pertinente autorità competente del paese terzo una decisione di revoca del riconoscimento di una CCP riconosciuta.

4.  Se una delle autorità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, ritiene che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 sia stata soddisfatta, essa può chiedere all’Aesfem di valutare se sono soddisfatte le condizioni per la revoca del riconoscimento di una CCP riconosciuta o del suo riconoscimento in relazione a un servizio, attività o categoria di strumenti finanziari in particolare. Qualora decida di non revocare il riconoscimento della CCP interessata, l’Aesfem motiva in modo esauriente tale decisione all’autorità richiedente.

Articolo 25 octodecies

Misure di vigilanza dell’Aesfem

1.  Qualora constati, conformemente all’articolo 25 decies, paragrafo 5, che una CCP di classe 2 ha commesso una delle violazioni elencate nell’allegato III, l’Aesfem adotta una o più delle decisioni seguenti:

a) richiedere alla CCP di porre fine alla violazione;

b) infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 25 undecies;

c) emanare una comunicazione pubblica;

d) revocare il riconoscimento della CCP o il suo riconoscimento in relazione a un servizio, attività o categoria di strumenti finanziari in particolare, a norma dell’articolo 25 septdecies.

2.  L’Aesfem, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a) la durata e la frequenza della violazione;

b) se tale violazione abbia evidenziato carenze gravi o sistematiche nelle procedure della CCP, nei suoi sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno;

c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

3.  Senza indebito ritardo l’Aesfem notifica alla CCP interessata qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 e la comunica alle pertinenti autorità competenti del paese terzo e alla Commissione. Essa pubblica altresì tali decisioni sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui sono state adottate.

Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l’Aesfem rende altresì pubblico il diritto della CCP interessata di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell’Aesfem può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼B



TITOLO IV

REQUISITI DELLE CCP



CAPO 1

Requisiti organizzativi

Articolo 26

Disposizioni generali

1.  Le CCP si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

2.  Le CCP adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.

3.  Le CCP mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività. Esse utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.

4.  Le CCP mantengono una chiara separazione nell’ambito della struttura gerarchica tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività.

5.  Le CCP adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all’allentamento delle norme in materia di rischio.

6.  Le CCP mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l’integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.

7.  Le CCP rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che le disciplinano nonché i loro criteri di ammissione per i partecipanti diretti.

8.  Le CCP sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti. I risultati di tali verifiche sono comunicati al consiglio e sono messi a disposizione dell’autorità competente.

9.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 27

Alta dirigenza e consiglio

1.  L’alta dirigenza della CCP possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP.

2.  Le CCP hanno un consiglio. Almeno un terzo dei membri del consiglio, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. I rappresentanti dei clienti dei partecipanti diretti sono invitati alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli articoli 38 e 39. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici della CCP.

I membri del consiglio della CCP, compresi i membri indipendenti, possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità necessari in materia di servizi finanziari, gestione dei rischi e servizi di compensazione.

3.  Le CCP stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell’autorità competente e dei revisori i verbali delle riunioni.

Articolo 28

Comitato dei rischi

1.  La CCP istituisce un comitato dei rischi, composto da rappresentanti dei partecipanti diretti, dei membri indipendenti del consiglio e da rappresentanti dei suoi clienti. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della CCP e gli esperti esterni indipendenti ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. Le autorità competenti possono chiedere di poter partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto e di essere debitamente informate delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della CCP. Nessuno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi.

2.  La CCP stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l’indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.

3.  Il comitato dei rischi formula pareri all’attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti del modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l’esternalizzazione di funzioni. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. In situazioni di emergenza sarà compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi.

4.  Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.

5.  La CCP informa immediatamente l’autorità competente di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi.

Articolo 29

Conservazione dei dati

1.  Le CCP conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all’autorità competente di controllare il rispetto del presente regolamento.

2.  Le CCP conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione. Le informazioni permettono almeno di determinare le condizioni originarie di un’operazione prima della compensazione mediante CCP.

3.  Le CCP mettono a disposizione dell’autorità competente, dell’AESFEM e dei membri interessati del SEBC, su richiesta, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.

4.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in dettaglio i dati e le informazioni da notificare ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato dei dati e delle informazioni da conservare.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 30

Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

1.  L’autorità competente concede l’autorizzazione a una CCP solo qualora abbia ottenuto informazioni sull’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni.

2.  L’autorità competente rifiuta di autorizzare una CCP se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della CCP, non è convinta dell’idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate.

3.  Quando esistono stretti legami tra la CCP e altre persone fisiche o giuridiche, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

4.  Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un’influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, l’autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione, che possono comprendere la revoca dell’autorizzazione alla CCP.

5.  L’autorità competente rifiuta di concedere l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili a una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la CCP ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 31

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

1.  La controparte centrale informa la propria autorità competente di ogni cambiamento a livello dirigenziale e le trasmette tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma

Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP, l’autorità competente adotta le misure appropriate, che possono includere l’esclusione del membro interessato del consiglio.

2.  Qualsiasi persona fisica o giuridica («candidato acquirente»), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una CCP in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o che la CCP divenga una sua impresa figlia («progetto di acquisizione») ne dà previa notifica scritta all’autorità competente della CCP nella quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all’articolo 32, paragrafo 4.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una CCP («candidato venditore») ne dà previa notifica scritta all’autorità competente, indicando l’entità di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare l’autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che la CCP cessi di essere un’impresa figlia.

L’autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica.

L’autorità competente dispone di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 32, paragrafo 4 («periodo di valutazione»), per effettuare la valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 1 («valutazione»).

L’autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3.  Durante il periodo di valutazione, l’autorità competente può, se del caso, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell’autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo a una sospensione del periodo di valutazione.

4.  L’autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 3, secondo comma, fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore:

a) risieda fuori dall’Unione o sia soggetto a regolamentazione esterna all’Unione; o

b) sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita ( 16 ), o delle direttive 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/61/UE.

5.  Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l’autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. L’autorità competente ne informa il collegio di cui all’articolo 18. Fatta salva la legislazione nazionale, un’adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Gli Stati membri possono comunque autorizzare l’autorità competente a rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.

6.  Il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato se l’autorità competente non si oppone al progetto di acquisizione entro il periodo di valutazione.

7.  L’autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.

8.  Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all’autorità competente e l’approvazione da parte di quest’ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

Articolo 32

Valutazione

1.  Nel valutare la notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, l’autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della CCP cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla CCP, l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue:

a) la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;

b) la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività della CCP;

c) se la CCP sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento;

d) l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l’autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella CCP in cui si propone l’acquisizione.

Nel valutare la capacità della CCP di rispettare il presente regolamento, l’autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la CCP diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l’esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l’assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.

▼M12

La valutazione dell’autorità competente relativa alla notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, sono oggetto di un parere del collegio a norma dell’articolo 19.

▼B

2.  Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3.  Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4.  Gli Stati membri pubblicano l’elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all’atto della notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e sono adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5.  In deroga all’articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4, quando all’autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa CCP, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

6.  Le autorità competenti interessate cooperano strettamente quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

a) un’altra CCP, un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

b) l’impresa madre di un’altra CCP, di un ente creditizio, di un’impresa di assicurazione, di un’impresa di riassicurazione, di un’impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o di un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro;

c) una persona fisica o giuridica che controlla un’altra CCP, un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un GEFIA autorizzati in un altro Stato membro.

7.  Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell’autorità competente che ha autorizzato la CCP alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall’autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Articolo 33

Conflitti di interesse

1.  Le CCP mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con esse, e i loro partecipanti diretti o i loro clienti noti alle CCP stesse. Esse mantengono e attuano adeguate procedure finalizzate a risolvere potenziali conflitti di interessi.

2.  Se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente, essa informa chiaramente il partecipante diretto della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto. Se conosce il cliente, la CCP informa il cliente e il partecipante diretto il cui cliente è interessato.

3.  Se la CCP è un’impresa madre o un’impresa figlia, le disposizioni scritte tengono conto anche delle circostanze di cui la CCP è o dovrebbe essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

4.  Le disposizioni scritte fissate conformemente al paragrafo 1 includono quanto segue:

a) le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più partecipanti diretti o clienti;

b) le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tale conflitto.

5.  Le CCP adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi e impediscono l’utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche. Una persona fisica avente stretti legami con una CCP o una persona giuridica avente con una CCP un rapporto di impresa madre o di impresa figlia non utilizza le informazioni riservate conservate presso tale CCP a fini commerciali senza previa autorizzazione scritta del cliente cui appartengono tali informazioni riservate.

Articolo 34

Continuità operativa

1.  Le CCP adottano, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento delle obbligazioni della CCP. Il piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista.

2.  Le CCP adottano, attuano e mantengono un’apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca dell’autorizzazione a seguito di una decisione a norma dell’articolo 20, le attività e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano regolarmente e tempestivamente liquidate o trasferite.

3.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo e i requisiti della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 35

Esternalizzazione

1.  Se esternalizza funzioni operative, servizi o attività, la CCP resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento e si assicura in ogni momento che:

a) l’esternalizzazione non comporti esonero dalla sua responsabilità;

b) il rapporto e gli obblighi della CCP nei confronti dei suoi partecipanti diretti o, a seconda del caso, dei loro clienti restino invariati;

c) le condizioni di rilascio dell’autorizzazione della CCP non cambino;

d) l’esternalizzazione non ostacoli l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, ivi incluso l’accesso in loco per ottenere informazioni pertinenti necessarie per assolvere tali compiti;

e) l’esternalizzazione non abbia per effetto di privare la CCP dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;

f) il prestatore di servizi applichi standard di continuità operativa equivalenti a quelli che la CCP deve rispettare a norma del presente regolamento;

g) la CCP conservi le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti e la capacità organizzativa e l’adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione e vigili su tali funzioni e gestisca tali rischi su base continuativa;

h) la CCP abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;

i) il prestatore di servizi collabori con l’autorità competente in merito alle attività esternalizzate;

j) il prestatore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative alla CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti o, qualora sia stabilito in un paese terzo, garantisca che le norme in materia di protezione dei dati di tale paese, o quelle figuranti nell’accordo concluso tra le parti interessate, siano comparabili alle norme in materia di protezione dei dati in vigore nell’Unione.

▼M12

La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata dall’autorità competente. La decisione dell’autorità competente è oggetto di un parere del collegio a norma dell’articolo 19.

▼B

2.  L’autorità competente impone alla CCP di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.

3.  Le CCP mettono a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell’esecuzione delle attività esternalizzate al presente regolamento.



CAPO 2

Norme sulla condotta negli affari

Articolo 36

Disposizioni generali

1.  Quando fornisce servizi ai partecipanti diretti e, se del caso, ai loro clienti, la CCP agisce in modo corretto e professionale a tutela degli interessi di tali partecipanti diretti e clienti e di una solida gestione dei rischi.

2.  Le CCP si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami.

Articolo 37

Requisiti di partecipazione

1.  Le CCP stabiliscono, se del caso per tipo di prodotto compensato, le categorie di partecipanti diretti ammissibili e i criteri di ammissione, previo parere del comitato dei rischi a norma dell’articolo 28, paragrafo 3. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla CCP e assicurare che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la CCP è esposta.

2.  Le CCP assicurano l’applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 su base continuativa e dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per tale valutazione. Le CCP effettuano, almeno una volta all’anno, un esame completo del rispetto del presente articolo da parte dei partecipanti diretti.

3.  I partecipanti diretti che compensano operazioni per conto di clienti dispongono delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari richieste per esercitare detta attività. Le norme applicate dalle CCP ai partecipanti diretti consentono loro di raccogliere informazioni utili essenziali al fine di individuare, tenere sotto controllo e gestire le pertinenti concentrazioni di rischio derivanti dalla prestazione di servizi ai clienti. Su richiesta, i partecipanti diretti informano la CCP dei criteri e delle misure da essi adottati per permettere ai clienti l’accesso ai servizi della CCP. La responsabilità di garantire che i clienti rispettino i loro obblighi spetta ai partecipanti diretti.

4.  Le CCP si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.

5.  Le CCP possono rifiutare l’accesso a partecipanti diretti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un’analisi completa dei rischi.

6.  Le CCP possono imporre requisiti supplementari specifici a carico dei partecipanti diretti, ad esempio la partecipazione all’asta delle posizioni di partecipanti diretti inadempienti. I requisiti supplementari sono proporzionati al rischio creato dal partecipante diretto e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di partecipanti diretti.

Articolo 38

Trasparenza

1.  Le CCP e i loro partecipanti diretti rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Le CCP consentono ai propri partecipanti diretti e, se del caso, ai clienti di questi ultimi l’accesso separato ai servizi specifici forniti.

Le CCP conteggiano separatamente i costi e i ricavi attinenti alla fornitura di servizi e comunicano tali informazioni alle autorità competenti.

2.  Le CCP informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti.

3.  Le CCP comunicano ai loro partecipanti diretti e alla loro autorità competente le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti.

Le CCP rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle CCP stesse su base aggregata.

4.  Le CCP rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell’interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all’articolo 7.

5.  Le CCP rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nei casi in cui l’autorità competente, previa consultazione dell’AESFEM, ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

▼M11

6.  Le CCP offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare l'importo dell'ulteriore margine iniziale, su base lorda, che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione. Tale strumento è accessibile solo in condizioni di sicurezza e i risultati della simulazione non sono vincolanti.

7.  Le CCP forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Le informazioni:

a) spiegano chiaramente la concezione del modello del margine iniziale e il suo funzionamento;

b) descrivono chiaramente le ipotesi e i limiti principali del modello del margine iniziale e le circostanze in cui queste ipotesi non sono più valide;

c) sono documentate.

▼B

Articolo 39

Segregazione e portabilità

1.  Le CCP tengono registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere nei conti presso la CCP stessa le attività e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto da quelle detenute per conto di ogni altro partecipante diretto e dalle proprie attività.

2.  Le CCP offrono di tenere registri e contabilità separati che consentano a ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso la CCP le attività e le posizioni del partecipante diretto stesso da quelle detenute per conto dei clienti di quest’ultimo («segregazione omnibus»).

3.  Le CCP offrono di tenere registri e contabilità separati che consentano ad ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso le CCP le attività e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti («segregazione per singolo cliente»). Le CCP offrono ai partecipanti diretti, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per contro dei loro clienti.

4.  I partecipanti diretti tengono registri e contabilità separati che consentano loro di distinguere sia nei conti detenuti presso la CCP sia nei propri conti le loro attività e posizioni da quelle detenute per conto dei loro clienti presso la CCP.

5.  I partecipanti diretti offrono ai loro clienti, almeno, la scelta tra «segregazione omnibus» e «segregazione per singolo cliente» e li informano dei costi e del livello di protezione di cui al paragrafo 7 associati a ciascuna opzione. Il cliente conferma tale scelta per iscritto.

6.  Quando un cliente sceglie la segregazione per singolo cliente, anche gli eventuali margini eccedenti quelli dovuti dal cliente sono depositati presso la CCP, sono distinti dai margini di altri clienti o partecipanti diretti e non sono esposti a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.

7.  Le CCP e i partecipanti diretti rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono e offrono tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle giurisdizioni competenti.

8.  Le CCP possono utilizzare i margini o i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento raccolti mediante contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria ( 17 ), purché il ricorso a tali contratti sia previsto nel regolamento operativo delle CCP. Il partecipante diretto conferma per iscritto la sua accettazione del regolamento operativo. Le CCP rendono pubblico tale diritto di utilizzo, che è esercitato conformemente all’articolo 47.

9.  Il requisito di distinguere le attività e posizioni presso la CCP nei conti è soddisfatto se:

a) le attività e posizioni sono registrate in conti separati;

b) è impedita la compensazione di posizioni registrate in conti separati;

c) le attività a copertura delle posizioni registrate in un conto non sono esposte a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.

10.  Le attività si riferiscono a garanzie detenute a copertura delle posizioni e comprendono il diritto di trasferire attività equivalenti a tali garanzie o i proventi della realizzazione delle garanzie, ma non comprendono i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

▼M11

11.  Le disposizioni legislative nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza non impediscono alle CCP di agire in conformità dell'articolo 48, paragrafi 5, 6 e 7, per quanto riguarda le attività e posizioni registrate nei conti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

▼B



CAPO 3

Requisiti prudenziali

Articolo 40

Gestione delle esposizioni

Le CCP misurano e valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un’altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità. Le CCP hanno accesso tempestivamente e su base non discriminatoria alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni. Ciò avviene sulla base di un costo ragionevole.

Articolo 41

Requisiti in materia di margini

1.  Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le CCP impongono, richiedono e riscuotono margini dai propri partecipanti diretti e, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti anche a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la CCP copra completamente con garanzie le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti delle CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera. Le CCP controllano e, se necessario, rivedono il livello dei loro margini in modo da riflettere le attuali condizioni di mercato tenendo conto dei potenziali effetti prociclici di tali revisioni.

2.  Per la determinazione dei margini, le CCP adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell’intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell’operazione. I modelli e i parametri sono convalidati dall’autorità competente e sono oggetto di un parere ai sensi dell’articolo 19.

3.  Le CCP richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.

4.  Le CCP richiedono e riscuotono margini adeguati a coprire i rischi derivanti dalle posizioni registrate in ogni conto detenuto in conformità dell’articolo 39 per quanto riguarda gli strumenti finanziari specifici. Le CCP possono calcolare i margini rispetto a un portafoglio di strumenti finanziari a condizione che la metodologia impiegata sia prudente e solida.

5.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica, di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziarie, tenuto conto dell’obiettivo di limitare la prociclicità, nonché le condizioni alle quali possono essere applicate le pratiche di marginazione del portafoglio di cui al paragrafo 4.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 42

Fondo di garanzia in caso di inadempimento

1.  Al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri partecipanti diretti, le CCP costituiscono un fondo di garanzia prefinanziato in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini stabiliti dall’articolo 41, derivanti dall’inadempimento di uno o più partecipanti diretti, ivi compresa l’apertura di una procedura di insolvenza.

Le CCP fissano un importo minimo al di sotto del quale il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento non deve scendere in alcun caso.

2.  Le CCP fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni partecipante diretto. I contributi sono proporzionali alle esposizioni di ogni partecipante diretto.

3.  Il fondo di garanzia in caso di inadempimento consente alla CCP, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all’inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all’inadempimento ►C2  del secondo e del terzo maggiore partecipante diretto, se la somma delle loro esposizioni è superiore. ◄ Le CCP sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tali scenari includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le CCP prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali. Essi tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato.

4.  Le CCP possono creare più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.

5.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il quadro atto a definire le condizioni di mercato estreme ma plausibili di cui al paragrafo 3, da utilizzarsi al momento di stabilire il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento e le altre risorse finanziarie di cui all’articolo 43.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 43

Altre risorse finanziarie

1.  Le CCP si dotano di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante i margini di cui all’articolo 41 e il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all’articolo 42. Le risorse finanziarie prefinanziate includono le risorse dedicate delle CCP, sono messe gratuitamente a disposizione della CCP e non sono usate per soddisfare i requisiti patrimoniali di cui all’articolo 16.

2.  Il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all’articolo 42 e le altre risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo permettono in qualsiasi momento alle CCP di far fronte all’inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

3.  Le CCP possono esigere dai partecipanti diretti non inadempienti di fornire fondi aggiuntivi in caso di inadempimento di un altro partecipante diretto. I partecipanti diretti di una CCP hanno un’esposizione limitata nei confronti della CCP.

Articolo 44

Controlli relativi al rischio di liquidità

1.  Le CCP hanno in ogni momento accesso a una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività. A tal fine ottengono le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il loro fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a loro disposizione non siano immediatamente disponibili. Un partecipante diretto, l’impresa madre o l’impresa figlia di quel partecipante diretto non possono fornire insieme più del 25 % delle linee di credito necessarie alla CCP.

Le CCP misurano su base giornaliera il loro fabbisogno di liquidità. Tengono conto del rischio di liquidità derivante dall’inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni.

2.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione delle autorità competenti e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il quadro atto a gestire il rischio di liquidità che le CCP devono sostenere in conformità del paragrafo 1.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 45

Linee di difesa in caso di inadempimento

1.  Le CCP utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie.

2.  Quando i margini costituiti dal partecipante diretto inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della CCP, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal partecipante inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

3.  Le CCP utilizzano i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei partecipanti diretti non inadempienti e le altre risorse finanziarie di cui all’articolo 43, paragrafo 1, soltanto dopo avere esaurito i contributi del partecipante diretto inadempiente.

4.  Le CCP usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti. Le CCP non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall’inadempimento di un altro partecipante diretto.

5.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione delle autorità competenti interessate e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di calcolo e gestione dell’ammontare delle risorse proprie delle CCP da utilizzarsi conformemente al paragrafo 4.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 46

Requisiti in materia di garanzie

1.  Le CCP accettano garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti. Nel caso delle controparti non finanziarie, le CCP possono accettare garanzie bancarie, tenendone conto nel calcolo della propria esposizione verso la banca che ha fornito la garanzia e che è anche partecipante diretto. Esse applicano al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell’intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall’inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare.

2.  Se adeguato e sufficientemente prudente, le CCP possono accettare, a titolo di garanzia a copertura del margine, il sottostante del contratto derivato o lo strumento finanziario che determina l’esposizione della CCP.

3.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE, del CERS e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) il tipo di garanzie che potrebbero essere considerate altamente liquide, quali i contanti, l’oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità e le obbligazioni garantite;

b) gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1; e

c) le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie ai sensi del paragrafo 1.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 47

Politica di investimento

1.  Le CCP investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Gli investimenti di una CCP devono poter essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

2.  L’importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della CCP che non vengono investiti ai sensi del paragrafo 1, non è preso in considerazione per gli scopi previsti dall’articolo 16, paragrafo 2, o dall’articolo 45, paragrafo 4.

3.  Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono depositati, quando disponibili, presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari. In alternativa ci si può avvalere di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati.

4.  I depositi in contanti di una CCP sono costituiti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure, in alternativa, attraverso l’uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali.

5.  Una CCP, qualora depositi attività presso terzi, provvede affinché che le attività appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione. Le CCP hanno rapidamente accesso agli strumenti finanziari, se necessario.

6.  Le CCP non investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti stabiliti agli articoli 41, 42, 43 o 44 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia.

7.  Le CCP tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

8.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE e del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi come previsto al paragrafo 1, i meccanismi altamente sicuri di cui ai paragrafi 3 e 4 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 7.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 48

Procedure in caso di inadempimento

1.  Le CCP dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di participazione delle CCP di cui all’articolo 37 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle CCP. Queste definiscono dettagliatamente le procedure da seguire nel caso in cui l’inadempimento di un partecipante diretto non sia dichiarato da esse stesse. Tali procedure sono soggette a riesame annuale.

2.  Le CCP intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all’inadempimento e assicurano che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le proprie attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare.

3.  Se ritiene che il partecipante diretto non sia in grado di adempiere le sue obbligazioni future, la CCP informa prontamente l’autorità competente prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate. L’autorità competente comunica prontamente l’informazione all’AESFEM, ai membri interessati del SEBC e all’autorità competente per la vigilanza del partecipante diretto inadempiente.

4.  Le CCP verificano il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento. Adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del partecipante diretto inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del partecipante diretto inadempiente.

5.  Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nei conti di una CCP in quanto detenute per conto dei clienti di un partecipante diretto inadempiente conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, la CCP, come minimo, si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e delle posizioni detenute per conto dei clienti dal partecipante diretto inadempiente a un altro partecipante diretto designato dall’insieme dei clienti, su richiesta di questi ultimi e senza il consenso del partecipante diretto inadempiente. L’altro partecipante diretto è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente instaurato con i clienti un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest’altro partecipante diretto non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nelle modalità operative, la CCP può prendere tutte le misure consentite dal proprio regolamento per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal partecipante diretto inadempiente per conto dei propri clienti.

6.  Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nei conti di una CCP in quanto detenute per conto del cliente di un partecipante diretto inadempiente conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, la CCP, come minimo, si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e delle posizioni detenute per conto del cliente dal partecipante diretto inadempiente a un altro partecipante diretto designato dal cliente, su richiesta di quest’ultimo e senza il consenso del partecipante diretto inadempiente. L’altro partecipante diretto è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente instaurato con il cliente un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest’altro partecipante diretto non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nel regolamento operativo, la CCP può prendere tutte le misure consentite dal proprio regolamento per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal partecipante diretto inadempiente per conto del cliente.

7.  Le garanzie dei clienti distinte conformemente all’articolo 39, paragrafi 2 e 3, sono usate esclusivamente a copertura delle posizioni detenute per loro conto. Eventuali rimanenze dovute dalla CCP al momento in cui ha concluso la procedura di gestione dell’inadempimento del partecipante diretto sono prontamente restituite ai clienti, se noti alla CCP o, in caso contrario, al partecipante diretto per conto dei suoi clienti.

Articolo 49

Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori

▼M12

1.  La CCP riesamina regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Essa sottopone frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettua prove a posteriori per valutare l’affidabilità del metodo adottato. Le CCP ottengono una convalida indipendente, informano la loro autorità competente e l’Aesfem dei risultati delle prove effettuate e ne ottengono la convalida conformemente ai paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri.

I modelli e i parametri adottati, compresa ogni modifica significativa, sono oggetto di un parere del collegio conformemente ai paragrafi che seguono.

L’Aesfem provvede affinché le informazioni sui risultati delle prove di stress siano trasmesse alle autorità europee di vigilanza, al Sistema europeo di banche centrali e al Comitato di risoluzione unico, onde permettere loro di valutare l’esposizione delle imprese finanziarie all’inadempimento delle CCP.

▼M12

1 bis.  Se intende adottare modifiche significative dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1, la CCP si rivolge all’autorità competente e all’Aesfem per la convalida di tale modifica. La CCP acclude alle domande una convalida indipendente delle modifiche che intende apportare. Sia l’autorità competente sia l’Aesfem confermano il ricevimento della domanda completa alla CCP.

1 ter.  Entro cinquanta giorni lavorativi dal ricevimento delle domande complete, sia l’autorità competente sia l’Aesfem effettuano ciascuna una valutazione del rischio delle modifiche significative e presentano le loro relazioni al collegio istituito conformemente all’articolo 18.

1 quater.  Entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 1 ter, il collegio adotta un parere di maggioranza conformemente all’articolo 19, paragrafo 3. Fatta salva l’adozione provvisoria di cui al paragrafo 1 sexies, l’autorità competente non adotta una decisione di concessione o di rifiuto della convalida di modifiche significative ai modelli e ai parametri fino a quando il collegio non abbia adottato tale parere, tranne ove il collegio non l’abbia adottato entro il termine.

1 quinquies.  Entro novanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle domande di cui al paragrafo 1 bis, sia l’autorità competente sia l’Aesfem comunicano ciascuna per iscritto alla CCP e l’una all’altra se la convalida è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

1 sexies.  La CCP non può adottare alcuna modifica significativa dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1 prima di ottenere le convalide da parte della propria autorità competente e dell’Aesfem. L’autorità competente, di concerto con l’Aesfem, può consentire un’adozione provvisoria di una modifica significativa di tali modelli e parametri prima delle loro convalide in casi debitamente giustificati.

▼B

2.  Le CCP verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento.

3.  Le CCP rendono pubbliche le informazioni essenziali sul loro modello di gestione dei rischi e le ipotesi prese in considerazione per effettuare le prove di stress di cui al paragrafo 1.

4.  Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, previa consultazione dell’ABE, delle altre autorità competenti interessate e dei membri del SECB, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) il tipo di prove da effettuare per le diverse categorie di strumenti finanziari e di portafogli;

b) la partecipazione alle prove dei partecipanti diretti o di altre parti;

c) la frequenza delle prove;

d) il periodo di tempo oggetto delle prove;

e) le informazioni essenziali di cui al paragrafo 3.

L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼M12

5.  Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’Aesfem, previa consultazione dell’ABE, delle altre autorità competenti interessate e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali le modifiche dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1 sono significative.

L’Aesfem presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 2 gennaio 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼B

Articolo 50

Regolamento

1.  Le CCP utilizzano, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle loro operazioni. Qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale, sono adottate misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti.

2.  Le CCP indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l’obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizzano i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.

3.  Quando ha l’obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, la CCP elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.

▼C1



CAPO 4

Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 50 bis

Calcolo di KCCP

1.  Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ( 18 ), una CCP calcola il KCCP come specificato al paragrafo 2 del presente articolo per tutti i contratti e le operazioni da essa compensati per tutti i suoi partecipanti diretti che rientrano nella copertura dello specifico fondo di garanzia.

2.  Una CCP calcola il capitale ipotetico (KCCP) come segue:

image

dove:

EBRMi

=

valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante diretto;

IMi

=

il margine iniziale fornito alla CCP dal partecipante diretto i;

DFi

=

il contributo prefinanziato del partecipante diretto i;

RW

=

un fattore di ponderazione del rischio del 20 %;

coefficiente di capitale

=

8 %.

Tutti i valori nella formula al primo comma si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri.

3.  Una CCP effettua il calcolo di cui al paragrafo 2 almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti.

4.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare quanto segue ai fini del paragrafo 3:

a) la frequenza e le date del calcolo di cui al paragrafo 2;

b) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera a).

L'ABE presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50 ter

Regole generali per il calcolo di KCCP

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica quanto segue:

a) una CCP calcola il valore delle esposizioni nei confronti dei suoi partecipanti diretti come segue:

i) le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono calcolate in conformità del metodo del valore di mercato stabilito all'articolo 274;

ii) le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono calcolate conformemente al metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223 di tale regolamento, con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli 223 e 224 di tale regolamento. Non si applica l'eccezione di cui all'articolo 285, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;

iii) le esposizioni derivanti da operazioni non elencate all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e a cui è associato solo un rischio di regolamento sono calcolate conformemente alla parte tre, titolo V di tale regolamento;

b) per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 gli insiemi di attività soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti alla parte tre, titolo II di detto regolamento.

c) nel calcolo dei valori di cui alla lettera a), la CCP sottrae dalle sue esposizioni le garanzie reali fornite dai suoi partecipanti diretti, opportunamente ridotte delle rettifiche di vigilanza per volatilità secondo il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 224 del regolamento (UE) n. 575/2013;

e) se una CCP ha esposizioni verso una o più CCP, tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti e include margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP nel calcolo di KCCP;

f) se una CCP ha un accordo contrattuale vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, la CCP ritiene tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale;

h) nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 299, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento con la seguente:

image

dove il numeratore dell'NGR è calcolato conformemente all'articolo 274, paragrafo 1, di tale regolamento, appena prima che il margine di variazione sia effettivamente scambiato al termine del periodo di regolamento, mentre il denominatore è il costo di sostituzione lordo;

i) se una CCP non può calcolare il valore dell'NGR di cui all'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 essa:

i) notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti la sua incapacità di calcolare l'NGR e i motivi per cui non è in grado di effettuare il calcolo;

ii) per un periodo di tre mesi, può usare un valore di NGR di 0,3 per eseguire il calcolo di PCEred di cui alla lettera h) del presente articolo;

j) qualora, al termine del periodo indicato alla lettera j), punto ii), la CCP non sia ancora in grado di calcolare il valore di NGR, essa procede come segue:

i) cessa di calcolare KCCP;

ii) notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti di avere cessato di calcolare KCCP;

k) ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura per le opzioni e le swaptions conformemente al metodo del valore di mercato, specificato all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, la CCP moltiplica l'importo nozionale del contratto per il valore assoluto del delta dell'opzione (δV/ δp) di cui all'articolo 280, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;

l) se una CCP ha più di un fondo di garanzia, effettua il calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, separatamente per ciascun fondo di garanzia.

Articolo 50 quater

Segnalazione di informazioni

1.  Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 una CCP notifica le informazioni seguenti a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti:

a) il capitale ipotetico (KCCP);

b) la somma dei contributi prefinanziati (DFCM);

c) l'importo delle sue risorse finanziarie prefinanziate che è tenuta a utilizzare, per legge o in virtù di un accordo contrattuale con i suoi partecipanti diretti, per coprire le sue perdite a seguito del default di uno o più partecipanti diretti prima di utilizzare i contributi dei restanti partecipanti diretti al fondo di garanzia (DFCCP);

d) il numero totale dei suoi partecipanti diretti (N);

e) il fattore di concentrazione (β), di cui all'articolo 50 quinquies;

Se la CCP ha più di un fondo di garanzia, notifica le informazioni di cui al primo comma separatamente per ciascun fondo di garanzia.

2.  Le CCP informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di tali partecipanti diretti.

3.  L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a) il modello uniforme ai fini della segnalazione di cui al paragrafo 1;

b) la frequenza e le date delle segnalazioni di cui al paragrafo 2;

c) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera b).

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50 quinquies

Calcolo degli elementi specifici che la CCP deve segnalare

Ai fini dell'articolo 50 quater si applica quanto segue:

a) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie in parallelo ai contributi prefinanziati dei suoi partecipanti diretti in modo da rendere tali risorse equivalenti ai contributi prefinanziati di un partecipante diretto per quanto riguarda le modalità con cui esse assorbono le perdite subite dalla CCP in caso di default o insolvenza di uno o più partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di tali risorse a DFCM;

b) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie per coprire le sue perdite dovute al default di uno o più partecipanti diretti dopo aver esaurito il suo fondo di garanzia, ma prima di richiedere i contributi impegnati contrattualmente dei suoi partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di dette ulteriori risorse finanziarie
image all'importo totale dei contributi prefinanziati (DF) come segue:

image

.

c) le CCP calcolano il fattore di concentrazione (β) conformemente alla seguente formula:

image

dove:

PCEred,I

=

l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto i;

PCEred,1

=

l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il valore PCEred maggiore;

PCEred,2

=

l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il secondo maggior valore PCEred.

▼B



TITOLO V

ACCORDI DI INTEROPERABILITÀ

Articolo 51

Accordi di interoperabilità

1.  Le CCP possono concludere accordi di interoperabilità con altre CCP a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti agli articoli 52, 53 e 54.

2.  Quando concludono un accordo di interoperabilità con altre CCP per fornire servizi ad una particolare sede di negoziazione, le CCP beneficiano di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per esercitare le loro funzioni da tale sede di negoziazione, a condizione di rispettare i requisiti tecnici e operativi stabiliti da quest’ultima sia al sistema di regolamento interessato.

3.  La conclusione di accordi di interoperabilità o l’accesso a flussi di dati o a un sistema di regolamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono rifiutati o soggetti a restrizioni dirette o indirette soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall’accordo o dall’accesso.

Articolo 52

Gestione dei rischi

1.  Le CCP che concludono un accordo di interoperabilità:

a) attuano politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi derivanti dall’accordo, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;

b) fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compreso il diritto applicabile al loro rapporto;

c) individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l’inadempimento di un partecipante diretto di una CCP non influisca sulle CCP interoperanti;

d) individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall’accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di partecipanti diretti e sulle risorse finanziarie messe in comune.

Ai fini del primo comma, lettera b), le CCP applicano le stesse regole in materia di momento di immissione degli ordini di trasferimento nei rispettivi sistemi e di momento di irrevocabilità ai sensi della direttiva 98/26/CE, se del caso.

Ai fini del primo comma, lettera c), le condizioni dell’accordo precisano la procedura da seguire per la gestione delle conseguenze dell’inadempimento di una delle CCP firmatarie dell’accordo di interoperabilità.

Ai fini del primo comma, lettera d), le CCP esercitano un controllo rigoroso sul reimpiego delle garanzie dei partecipanti diretti nel quadro dell’accordo, se autorizzato dalle loro autorità competenti. L’accordo precisa il modo in cui questi rischi sono stati presi in considerazione tenendo conto della necessità di garantire una copertura sufficiente e limitare il contagio.

2.  Quando i modelli di gestione dei rischi utilizzati dalle CCP a copertura delle esposizioni nei confronti dei partecipanti diretti o delle reciproche esposizioni sono diversi, le CCP individuano le differenze, valutano i rischi che possono risultarne e prendono misure, compreso l’assicurare risorse finanziarie supplementari, che ne limitino l’impatto sull’accordo di interoperabilità, nonché le potenziali conseguenze in termini di rischio di contagio, e assicurano che le differenze non influiscano sulla capacità di ogni CCP di gestire le conseguenze dell’inadempimento di un partecipante diretto.

3.  Gli eventuali costi associati ai paragrafi 1 e 2 sono sostenuti dalle CCP che chiedono l’interoperabilità o l’accesso, salvo diversamente concordato dalle parti.

Articolo 53

Predisposizione di margini fra le CCP

1.  Le CCP distinguono nei conti le attività e le posizioni detenute per conto delle CCP con le quali hanno concluso un accordo di interoperabilità.

2.  Se la CCP che conclude un accordo di interoperabilità con un’altra CCP predispone solo i margini iniziali per quella CCP in base a un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, la CCP beneficiaria non ha diritto di usare i margini predisposti dall’altra CCP.

3.  Le garanzie ricevute sotto forma di strumenti finanziari sono depositate presso gli operatori di sistemi di regolamento titoli previsti dalla direttiva 98/26/CE.

4.  Le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili per la CCP beneficiaria solo in caso di inadempimento della CCP che ha fornito la garanzia nell’ambito di un accordo di interoperabilità.

5.  In caso di inadempimento della CCP che ha ricevuto le garanzie nell’ambito di un accordo di interoperabilità, le garanzie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono prontamente restituite alla CCP che le aveva fornite.

Articolo 54

Approvazione degli accordi di interoperabilità

1.  Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all’approvazione preliminare delle autorità competenti delle CCP interessate. Si applica la procedura di cui all’articolo 17.

2.  Le autorità competenti approvano l’accordo di interoperabilità soltanto se le CCP coinvolte sono state autorizzate a compensare a norma dell’articolo 17 o sono riconosciute a norma dell’articolo 25 o sono state autorizzate in base a un regime di autorizzazione nazionale preesistente per un periodo minimo di tre anni, se sono rispettati i requisiti stabiliti dall’articolo 52, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell’accordo consentono un funzionamento regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l’accordo non pregiudica l’efficacia della vigilanza.

3.  Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, l’autorità competente trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti e alle CCP interessate. Informa anche l’AESFEM, che formula un parere sulla reale validità delle considerazioni sui rischi come motivo del rifiuto dell’approvazione dell’accordo di interoperabilità. Il parere dell’AESFEM è messo a disposizione di tutte le CCP interessate. Se il parere dell’AESFEM differisce dalla valutazione dell’autorità competente interessata, tale autorità competente riesamina la sua posizione alla luce del parere dell’AESFEM.

4.  Entro il 31 dicembre 2012 l’AESFEM emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L’AESFEM elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni previa consultazione dei membri del SEBC.



TITOLO VI

REGISTRAZIONE E SUPERVISIONE DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI



CAPO 1

Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 55

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.  Ai fini dell’articolo 9 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l’AESFEM.

2.  Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione e soddisfare i requisiti stabiliti al titolo VII.

3.  La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione.

4.  Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l’AESFEM di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

Articolo 56

Domanda di registrazione

▼M11

1.  Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, i repertori di dati sulle negoziazioni presentano all'ESMA, in alternativa:

a) una domanda di registrazione;

b) una domanda di estensione della registrazione qualora il repertorio sia già registrato a norma del capo III del regolamento (UE) 2015/2365.

▼B

2.  Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’AESFEM ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

▼M11

3.  Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a) i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

a) il formato della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) il formato della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Per quanto concerne il primo comma, lettera b), l'ESMA elabora un formato semplificato.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼B

Articolo 57

Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione

1.  Se il repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’AESFEM procede senza indugio alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.

2.  L’AESFEM e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul soddisfacimento, da parte del soggetto, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilito.

Articolo 58

Esame della domanda

1.  Entro quaranta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 56, paragrafo 2, terzo comma, l’AESFEM esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui agli articoli da 78 a 81 e adotta una decisione di registrazione o una decisione di rifiuto accompagnate da una motivazione circostanziata.

2.  Gli effetti della decisione emessa dall’AESFEM a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data dell’adozione.

Articolo 59

Notifica della decisione dell’AESFEM relativa alla registrazione

1.  L’AESFEM notifica la decisione di registrazione o una decisione che rifiuta o revoca la registrazione al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

L’AESFEM notifica senza indugio la decisione all’autorità competente interessata di cui all’articolo 57, paragrafo 1.

2.  L’AESFEM comunica alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.

3.  L’AESFEM pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 60

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 61 a 63

I poteri conferiti all’AESFEM, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa AESFEM dagli articoli da 61 a 63 non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 61

Richiesta di informazioni

1.  Con semplice richiesta, o tramite decisione, l’AESFEM può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni e a terzi collegati cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.

2.  Nell’inviare una semplice richiesta d’informazioni di cui al paragrafo 1, l’AESFEM:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) dichiara la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte né fuorvianti; e

f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.

3.  Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’AESFEM:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) dichiara la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e) indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66 laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e

g) indica il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’AESFEM e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.  L’AESFEM trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 62

Indagini generali

1.  Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’AESFEM ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall’AESFEM sono abilitati a:

a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c) convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

d) interpellare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.  I funzionari e altre persone autorizzate dall’AESFEM allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66 qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte a quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 65 in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera b), qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3.  Le persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4.  L’AESFEM informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’AESFEM, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

▼M11

5.  Se per richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), un'autorità nazionale competente deve disporre dell'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, anche l'ESMA deve richiedere tale autorizzazione. L'ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.

▼B

6.  Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 5, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’AESFEM sospetta una violazione del presente regolamento e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 63

Ispezioni in loco

▼M11

1.  Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni nei locali aziendali, gli immobili o le proprietà delle persone giuridiche di cui all'articolo 61, paragrafo 1. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso.

2.  I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali, agli immobili o alle proprietà delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti di cui all'articolo 62, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

▼B

3.  I funzionari e le altre persone autorizzate dall’AESFEM a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’indagine. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’AESFEM avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta.

4.  Le persone di cui all’articolo 61, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini in loco disposte da una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 66, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. L’AESFEM adotta tali decisioni dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione.

5.  I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’AESFEM, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

6.  L’AESFEM può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 62, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’AESFEM, quali definiti dal presente articolo e dall’articolo 62, paragrafo 1.

7.  Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’AESFEM constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

▼M11

8.  Se per l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7 un'autorità nazionale competente deve essere autorizzata da un'autorità giudiziaria in conformità delle norme nazionali, anche l'ESMA deve richiedere tale autorizzazione. L'ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.

▼B

9.  Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 8, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie, né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del presente regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l’autorità giudiziaria nazionale non può contestare la necessità dell’ispezione, né chiedere che le siano fornite informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 64

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1.  Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell’eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato I, l’AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dall’AESFEM.

2.  Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all’AESFEM un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 61 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 62 e 63. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 60.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall’AESFEM nelle attività di vigilanza.

3.  Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’AESFEM, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

▼M11

4.  Quando trasmette all'ESMA il fascicolo contenente i risultati dei lavori di cui al paragrafo 3, il funzionario incaricato delle indagini informa le persone oggetto delle indagini stesse. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ESMA.

▼B

5.  In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all’articolo 67, l’AESFEM decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all’allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 73 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 65.

6.  Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell’AESFEM, né interviene altrimenti nel processo decisionale dell’AESFEM.

7.  La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni temporanee e raccolta di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 82.

▼M11

8.  L'ESMA si rivolge alle autorità competenti per le indagini e l'eventuale procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che ritiene possano costituire reato ai sensi del diritto applicabile. Inoltre l'ESMA si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se è a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

▼B

Articolo 65

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.  Qualora, conformemente all’articolo 64, paragrafo 5, constati che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato I, l’AESFEM adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un repertorio di dati sulle negoziazioni se l’AESFEM ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che il repertorio di dati sulle negoziazioni o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2.  L’importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:

a) per le violazioni di cui all’allegato I, sezione I, lettera c), all’allegato I, sezione II, lettere da c) a g), e all’allegato I, sezione III, lettere a) e b), le sanzioni amministrative pecuniarie si collocano tra EUR 10 000 ed ►M11  EUR 200 000  ◄ ;

▼M11

b) per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, lettere a) e b) e da d) a k), e all'allegato I, sezione II, lettere a), b) e h), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca tra EUR 5 000 ed EUR 100 000 ;

▼M11

c) per le violazioni di cui all'allegato I, sezione IV, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca tra EUR 5 000 e EUR 10 000 .

▼B

Per decidere se l’importo base delle sanzioni amministrative pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, 1’AESFEM tiene conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell’esercizio precedente. L’importo base si colloca al livello più basso per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è inferiore a 1 milione di EUR, al livello medio per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è compreso tra 1 e 5 milioni di EUR e al livello più alto per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è superiore a 5 milioni di EUR.

3.  Gli importi base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all’allegato II.

I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all’importo base.

I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all’importo base.

4.  In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell’esercizio precedente, ma, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all’importo del beneficio.

Se l’azione o omissione di un repertorio di dati sulle negoziazioni costituisce più di una violazione di cui all’allegato I, si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 66

Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.  L’AESFEM infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:

a) il repertorio di dati sulle negoziazioni a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera a); o

b) la persona di cui all’articolo 61, paragrafo 1:

i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 61;

ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 62; o

iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 63.

2.  La sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è efficace e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.  In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

4.  Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’AESFEM. Al termine di tale periodo l’AESFEM rivede la misura.

Articolo 67

Audizione delle persone interessate

▼M11

1.  Prima di prendere la decisione ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, e in merito a una sanzione per la reiterazione ai sensi dell'articolo 66, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle decisioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), qualora sia necessario agire con urgenza al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario o impedire danni ingenti e imminenti all'integrità, alla trasparenza, all'efficienza e all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari, compresa la stabilità o la correttezza dei dati segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni. In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

▼B

2.  Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’AESFEM.

Articolo 68

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.  L’AESFEM comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 65 e 66, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.  Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 65 e 66 sono di natura amministrativa.

3.  Qualora l’AESFEM decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.

4.  Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 65 e 66 costituiscono titolo esecutivo.

L’applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio ha luogo. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l’AESFEM e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell’interessato, quest’ultimo può ottenere l’applicazione richiedendola direttamente all’organo competente, secondo il diritto nazionale.

L’esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità delle procedure esecutive è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

5.  Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 69

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’AESFEM ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento irrogata.

Articolo 70

Modifiche dell’allegato II

Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 riguardo alle misure per modificare l’allegato II.

Articolo 71

Revoca della registrazione

1.  Fatto salvo l’articolo 73, l’AESFEM revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni se questo:

a) rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;

b) ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.

2.  L’AESFEM notifica senza indugio all’autorità competente interessata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

3.  Se l’autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all’AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l’AESFEM fornisce una motivazione circostanziata.

4.  L’autorità competente di cui al paragrafo 3 è l’autorità designata ai sensi dell’articolo 22.

Articolo 72

Commissioni di vigilanza

1.  L’AESFEM impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall’AESFEM per la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 74.

▼M11

2.  L'importo di qualsiasi commissione a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i costi amministrativi ragionevoli sostenuti dall'ESMA per la sua registrazione e per le operazioni di vigilanza dell'ESMA ed è proporzionato al fatturato del repertorio in questione e al tipo di registrazione e di vigilanza esercitata dall'ESMA.

▼B

3.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell’articolo 82 per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 73

Misure di vigilanza dell’AESFEM

1.  Qualora constati, conformemente all’articolo 64, paragrafo 5, che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso una violazione figurante nell’allegato I, l’AESFEM prende una o più delle decisioni seguenti:

a) richiedere al repertorio di dati sulle negoziazioni di porre fine alla violazione;

b) infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 65;

c) emanare una comunicazione pubblica;

d) in ultima istanza, revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

2.  L’AESFEM, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a) la durata e la frequenza della violazione;

b) se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell’impresa;

c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o con colpa.

3.  L’AESFEM notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.

Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l’AESFEM rende altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell’AESFEM può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 74

Delega dei compiti dell’AESFEM alle autorità competenti

1.  Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza, l’AESFEM può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 61 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 62 e dell’articolo 63, paragrafo 6.

2.  Prima di delegare compiti l’AESFEM consulta l’autorità competente interessata. La consultazione riguarda:

a) la portata del compito da delegare;

b) i tempi di esecuzione del compito; e

c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’AESFEM e all’AESFEM stessa.

3.  Conformemente al regolamento relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 72, paragrafo 3, l’AESFEM rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4.  L’AESFEM riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

5.  La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell’AESFEM e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l’attività delegata. Le responsabilità di vigilanza ai sensi del presente regolamento, incluse le decisioni relative alla registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni non sono delegabili.



CAPO 2

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 75

Equivalenza e accordi internazionali

1.  La Commissione può adottare un atto di esecuzione con il quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;

b) che i repertori di dati sulle negoziazioni sono assoggettati nel paese terzo, su base continuativa, ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme; e

c) vi sono garanzie di segretezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, almeno equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.

Tale atto di esecuzione è adottato in conformità con la procedura di esame di cui all’articolo 86, paragrafo 2.

2.  Se opportuno, e comunque dopo aver adottato un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con i paesi terzi interessati sull’accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in tali paesi terzi, nonché sullo scambio di informazioni riguardanti detti contratti, in modo da assicurare che le autorità dell’Unione, AESFEM compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.

3.  In seguito alla conclusione e in conformità degli accordi di cui al paragrafo 2, l’AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo interessato. Detti accordi precisano almeno:

a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l’AESFEM e altre autorità dell’Unione che esercitano responsabilità ai sensi del presente regolamento, da un lato, e le autorità competenti interessate dei paesi terzi in questione, dall’altro, e

b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

4.  L’AESFEM applica il regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo.

Articolo 76

Accordi di cooperazione

Le autorità interessate di paesi terzi nella cui giurisdizione non sono stabiliti repertori di dati sulle negoziazioni possono contattare l’AESFEM al fine di concludere accordi di cooperazione relativi all’accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati sulle negoziazioni dell’Unione.

L’AESFEM può concludere accordi di cooperazione con tali autorità interessate in merito all’accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati dell’Unione di cui dette autorità necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi, a condizione che esistano garanzie in materia di segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi.

▼M11

Articolo 76 bis

Reciproco accesso diretto ai dati

1.  Ove necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti, le autorità interessate dei paesi terzi in cui sono stabiliti uno o più repertori di dati sulle negoziazioni hanno accesso diretto alle informazioni dei repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell'Unione, a condizione che la Commissione abbia adottato a tal fine un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2.

2.  Su presentazione di una richiesta da parte delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2, al fine di stabilire se il quadro giuridico del paese terzo dell'autorità richiedente soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nel paese terzo sono debitamente autorizzati;

b) i repertori di dati sulle negoziazioni in tale paese terzo sono sottoposti su base continuativa a vigilanza e ad applicazione efficaci;

c) sono previste garanzie di segretezza professionale, ivi compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, almeno equivalenti a quelle enunciate nel presente regolamento;

d) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in tale paese terzo sono soggetti all'obbligo giuridicamente vincolante ed eseguibile di concedere ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, accesso diretto e immediato ai dati.

▼B

Articolo 77

Riconoscimento dei repertori di dati sulla negoziazione

1.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può proporre servizi e attività a soggetti stabiliti nell’Unione ai fini dell’articolo 9 soltanto dopo il suo riconoscimento da parte dell’AESFEM conformemente al paragrafo 2.

2.  Il repertorio di dati di cui al paragrafo 1 presenta all’AESFEM la domanda di riconoscimento corredata dalle informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza efficace in un paese terzo:

a) di cui la Commissione, con l’atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, ha riconosciuto l’equivalenza e l’esecutività del quadro legislativo e di vigilanza;

b) che ha concluso un accordo internazionale con l’Unione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2; e

c) che ha concluso accordi di cooperazione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 3, per assicurare che le autorità dell’Unione, AESFEM compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.

Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM accerta che sia completa. Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Entro centottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l’AESFEM informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

L’AESFEM pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente regolamento.



TITOLO VII

REQUISITI DEI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

Articolo 78

Requisiti generali

1.  I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano qualsiasi diffusione di informazioni riservate.

2.  I repertori di dati mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi concernente i suoi dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente stretti legami con essi.

3.  I repertori di dati sulle negoziazioni adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti.

4.  I repertori di dati sulle negoziazioni mantengono e gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

5.  Qualora offra servizi ausiliari quali conferma della negoziazione, riscontro delle operazioni, amministrazione degli eventi creditizi, servizio di riconciliazione o di compressione del portafoglio, il repertorio di dati sulle negoziazioni mantiene tali servizi ausiliari separati operativamente dalla funzione del repertorio che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati.

6.  L’alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni possiedono l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati sulle negoziazioni.

7.  I repertori di dati sulle negoziazioni dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di imprese assoggettate all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9. I repertori di dati sulle negoziazioni garantiscono ai fornitori di servizi l’accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori stessi, previo consenso delle controparti interessate. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto nella misura in cui il loro scopo è controllare il rischio al quale sono esposti i dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni.

8.  I repertori di dati sulle negoziazioni rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dal repertorio di dati sulle negoziazioni sono basati sui costi.

Articolo 79

Affidabilità operativa

1.  I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati. Detti sistemi sono affidabili e sicuri e sono dotati di capacità adeguate per trattare le informazioni ricevute.

2.  I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti. Il piano prevede almeno l’istituzione di dispositivi di backup.

3.  Il repertorio di dati sulle negoziazioni cui sia stata revocata le registrazione provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l’indirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.

Articolo 80

Salvaguardia e registrazione

1.  I repertori di dati sulle negoziazioni assicurano la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9.

2.  I repertori di dati sulle negoziazioni possono utilizzare i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali unicamente previo consenso delle controparti interessate.

3.  I repertori di dati sulle negoziazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate.

4.  I repertori di dati sulle negoziazioni calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell’articolo 9.

5.  I repertori di dati sulle negoziazioni permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente.

▼M11

bis.  Su richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alle controparti che non sono tenute a segnalare i dati dei loro contratti derivati OTC in conformità dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, e alle controparti e alle CCP che hanno delegato il proprio obbligo di segnalazione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 septies, l'accesso alle informazioni segnalate per loro conto.

▼B

6.  I repertori di dati sulle negoziazioni adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

Una persona fisica avente stretti legami con un repertorio di dati sulle negoziazioni o una persona giuridica avente con un repertorio di dati sulle negoziazioni un rapporto di impresa madre o di impresa figlia non utilizza le informazioni riservate conservate presso tale repertorio di dati sulle negoziazioni a fini commerciali.

Articolo 81

Trasparenza e disponibilità dei dati

1.  Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso posizioni aggregate per categoria di derivati.

2.  I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano i dati ed assicurano che i soggetti di cui al paragrafo 3 abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

▼M7

3.  I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi:

a) l’ESMA;

b) l’EBA;

c) l’EIOPA;

d) il CERS;

e) l’autorità competente per la vigilanza delle CCP che accedono ai repertori sulle negoziazioni;

f) l’autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione dei contratti segnalati;

g) i membri interessati del SEBC, compresa la BCE nello svolgimento dei suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 19 );

h) le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione di cui all’articolo 75;

i) le autorità di vigilanza designate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 );

j) le autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell’Unione interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi riguardano contratti, mercati, partecipanti e sottostanti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

k) le autorità interessate dei paesi terzi che hanno concluso un accordo di cooperazione con l’ESMA di cui all’articolo 76;

l) l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 );

m) le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 );

n) il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014;

o) autorità competenti o autorità nazionali competenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1024/2013 e n. 909/2014 e delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE e autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE;

p) le autorità competenti designate a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento;

▼M11

q) le autorità interessate di un paese terzo nei confronti del quale è stato adottato un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 76 bis.

▼M4

Un repertorio di dati sulle negoziazioni trasmette le informazioni alle autorità competenti conformemente ai requisiti previsti all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 ( 23 ).

▼B

4.  L’AESFEM condivide con le altre autorità dell’Unione interessate le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni.

▼M11

5.  Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, previa consultazione dei membri del SEBC, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a) le informazioni che devono essere pubblicate o rese disponibili conformemente ai paragrafi 1 e 3;

b) la frequenza di pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1;

c) gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e per permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere accesso a tali informazioni;

d) i termini e le condizioni nonché le modalità in base ai quali i repertori di dati sulle negoziazioni concedono accesso ai soggetti di cui al paragrafo 3 e la documentazione richiesta a tal fine.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA provvede a che le informazioni pubblicate di cui al paragrafo 1 non rivelino l'identità delle parti di alcun contratto.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼B

Articolo 82

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo

▼M12

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 6, all’articolo 4, paragrafo 3 bis, all’articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, all’articolo 25 bis, paragrafo 3, all’articolo 25 quinquies, paragrafo 3, all’articolo 25 decies, paragrafo 7, all’articolo 25 sexdecies, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 70, all’articolo 72, paragrafo 3, e all’articolo 85, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 6, all’articolo 4, paragrafo 3 bis, all’articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, all’articolo 25 bis, paragrafo 3, all’articolo 25 quinquies, paragrafo 3, all’articolo 25 decies, paragrafo 7, all’articolo 25 sexdecies, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 70, all’articolo 72, paragrafo 3, e all’articolo 85, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione provvede a consultare l’Aesfem e consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

▼M11

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼M12

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, dell’articolo 4, paragrafo 3 bis, dell’articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, dell’articolo 25 quinquies, paragrafo 3, dell’articolo 25 decies, paragrafo 7, dell’articolo 25 sexdecies, dell’articolo 64, paragrafo 7, dell’articolo 70, dell’articolo 72, paragrafo 3, e dell’articolo 85, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 83

Segreto professionale

1.  Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 22 e per le autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, per l’AESFEM, o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’AESFEM. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l’identificazione di singole CCP, repertori di dati sulle negoziazioni o di qualsiasi altro soggetto, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario o dal presente regolamento.

2.  Qualora una CCP sia stata dichiarata fallita o sia assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3.  Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario, le autorità competenti, l’AESFEM, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti, nell’ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni, o entrambe. Qualora l’AESFEM, l’autorità competente o un’altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi non commerciali.

4.  Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia, tali disposizioni non ostano a che l’AESFEM, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, ai GEFIA, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l’assenso dell’autorità competente o altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l’informazione.

5.  I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che le autorità competenti si scambino o trasmettano, in conformità del diritto nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un’autorità competente di un altro Stato membro.

Articolo 84

Scambio di informazioni

1.  Le autorità competenti, l’AESFEM e le altre autorità interessate si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

2.  Le autorità competenti, l’AESFEM, le altre autorità interessate e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell’esercizio delle loro funzioni.

3.  Le autorità competenti trasmettono ai membri interessati del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.



TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 85

Relazioni e riesame

▼M11

1.  Entro il 18 giugno 2024 la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento ed elabora una relazione generale. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼M11

1 bis.  Entro il 17 giugno 2023 l'ESMA presenta alla Commissione una relazione su quanto segue:

a) l'impatto del regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ) sul livello di compensazione da parte delle controparti finanziarie e non finanziarie e sulla distribuzione della compensazione all'interno di ciascun tipo di controparte, in particolare per quanto riguarda le controparti finanziarie con un volume limitato di attività in derivati OTC e l'adeguatezza delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4;

b) l'impatto del regolamento (UE) 2019/834 sulla qualità e sull'accessibilità dei dati segnalati ai repertori sulle negoziazioni nonché sulla qualità delle informazioni rese disponibili dai repertori di dati sulle negoziazioni;

c) le modifiche del quadro normativo in materia di segnalazione, comprese la diffusione e l'attuazione della delega in materia di segnalazione stabilite all'articolo 9, paragrafo 1 bis, e in particolare l'impatto sull'onere di segnalazione per le controparti non finanziarie non soggette all'obbligo di compensazione;

d) l'accessibilità ai servizi di compensazione, in particolare se l'obbligo di fornire servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 bis, risulti efficace nel facilitare l'accesso alla compensazione.

▼M11

2.  Entro il 18 giugno 2020 e successivamente ogni 12 mesi fino alla proroga finale di cui al terzo comma, la Commissione elabora una relazione in cui valuta se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure volte a facilitare tali soluzioni tecniche praticabili.

Entro il 18 dicembre 2019 e successivamente ogni 12 mesi fino alla proroga finale di cui al terzo comma, l'ESMA, in collaborazione con l'EIOPA, l'EBA e il CERS, presenta alla Commissione una relazione in cui sono valutati i seguenti elementi:

a) se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici abbiano profuso sforzi adeguati e sviluppato soluzioni tecniche praticabili per facilitare la partecipazione di tali schemi alla compensazione centrale tramite la costituzione di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione, comprese le implicazioni di tali soluzioni sulla liquidità del mercato e sulla pro-ciclicità e le loro potenziali implicazioni giuridiche o di altro genere;

b) il volume e la natura dell'attività degli schemi pensionistici nei mercati dei derivati OTC compensati e non compensati, nell'ambito di ciascuna categoria di attività, e ogni rischio sistemico che ne deriva per il sistema finanziario;

c) le conseguenze sulle strategie di investimento per gli schemi pensionistici che adempiono all'obbligo di compensazione, compreso qualsiasi cambiamento nell'allocazione delle attività in contanti e non in contanti;

d) le implicazioni delle soglie di compensazione specificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), per gli schemi pensionistici;

e) l'impatto di altri requisiti di legge sui differenziali di costo tra le operazioni in contratti derivati OTC compensati e non compensati, compresi i requisiti in materia di margini per i derivati non compensati e il calcolo del coefficiente di leva finanziaria in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013;

f) se siano necessarie ulteriori misure per facilitare una soluzione di compensazione per gli schemi pensionistici.

La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 per prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, due volte, ogni volta per un periodo di un anno, qualora giunga alla conclusione che non sono state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e che l'effetto negativo della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati permane invariato.

Le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici si adoperano al meglio per contribuire allo sviluppo di soluzioni tecniche praticabili che facilitino la compensazione di detti contratti derivati OTC da parte di tali schemi.

La Commissione istituisce un gruppo di esperti composto di rappresentanti delle CCP, dei partecipanti diretti, degli schemi pensionistici e di altre parti pertinenti in relazione a dette soluzioni tecniche praticabili, al fine di monitorare gli sforzi e valutare i progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche praticabili che facilitino la compensazione di contratti derivati OTC da parte degli schemi pensionistici, compreso il trasferimento, da parte di tali schemi, di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione. Il gruppo di esperti si riunisce almeno ogni sei mesi. La Commissione prende in considerazione gli sforzi compiuti dalle CCP, dai partecipanti diretti e dagli schemi pensionistici nel redigere le relazioni di cui al primo comma.

3.  Entro il 18 dicembre 2020 la Commissione elabora una relazione in cui valuta:

a) se gli obblighi di segnalare le operazioni ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e a norma del presente regolamento crei una duplicazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni per i derivati non OTC e se la segnalazione delle operazioni non OTC possa essere ridimensionata o semplificata per tutte le controparti senza che ciò si traduca in una perdita indebita di informazioni;

b) la necessità e l'opportunità di allineare l'obbligo di negoziazione per i derivati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 alle modifiche apportate a norma del regolamento (UE) 2019/834 all'obbligo di compensazione per i derivati, in particolare alla portata dei soggetti sottoposti all'obbligo di compensazione;

c) se le operazioni che derivano direttamente dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio, debbano essere esentate dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenendo conto della misura in cui detti servizi attenuano il rischio, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, della potenziale elusione dell'obbligo di compensazione e della potenziale disincentivazione della compensazione centrale.

La Commissione presenta la relazione di cui al primo comma, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼M11

3 bis.  Entro il 18 maggio 2020, l'ESMA presenta una relazione alla Commissione. Tale relazione valuta:

a) la coerenza tra gli obblighi di segnalazione per i derivati non OTC ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 e dell'articolo 9 del presente regolamento, per quanto riguarda sia i dati dei contratti derivati che devono essere segnalati sia l'accesso ai dati da parte dei soggetti competenti e se tali obblighi debbano essere allineati;

b) la fattibilità di un'ulteriore semplificazione delle catene di segnalazione per tutte le controparti, compresi tutti i clienti indiretti, tenendo conto della necessità di una segnalazione tempestiva e tenendo conto delle misure adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento e dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014;

c) l'allineamento dell'obbligo di negoziazione per i derivati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 alle modifiche apportate a norma del regolamento (UE) 2019/834 all'obbligo di compensazione per i derivati, in particolare alla portata dei soggetti sottoposti all'obbligo di compensazione;

d) in cooperazione con il CERS, se sia opportuno esentare dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo, paragrafo 1, le operazioni che derivano direttamente dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio; la relazione:

i) analizza la compressione del portafoglio e altri servizi disponibili di riduzione del rischio post-negoziazione che non partecipano alla formazione dei prezzi, che riducono i rischi non di mercato nei portafogli di strumenti derivati senza modificare il rischio di mercato dei portafogli, ad esempio le operazioni di ribilanciamento;

ii) illustra le finalità e il funzionamento di tali servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, la misura in cui questi attenuano il rischio, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, e valuta la necessità di compensare tali negoziazioni o di esentarle dalla compensazione al fine di gestire il rischio sistemico; e

iii) valuta in che misura l'eventuale esenzione dall'obbligo di compensazione per tali servizi scoraggi la compensazione centrale e possa portare le controparti a eludere l'obbligo di compensazione;

e) se l'elenco di strumenti finanziari considerati altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi, conformemente all'articolo 47, possa essere ampliato e se tale elenco possa includere uno o più fondi comuni monetari autorizzati a norma del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 25 ).

▼B

4.  La Commissione redige, in cooperazione con gli Stati membri e con l’AESFEM, previo parere del CERS, una relazione annuale in cui valuta i rischi sistemici e le implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

La relazione ha ad oggetto almeno il numero e la complessità degli accordi e l’adeguatezza dei sistemi e dei modelli di gestione dei rischi. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il CERS fornisce alla Commissione la sua valutazione delle eventuali implicazioni di rischio sistemico degli accordi di interoperabilità.

5.  L’AESFEM presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle sanzioni irrogate dalle autorità competenti, comprese le misure di vigilanza, le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento.

▼M12

6.  L’Aesfem, in cooperazione con il CERS e, conformemente all’articolo 24 ter, paragrafo 3, in accordo con le banche centrali di emissione di tutte le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP di un paese terzo oggetto dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 2 quater, secondo comma, presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione delle disposizioni di detto atto di esecuzione, in cui si valuti in particolare se il rischio per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri è sufficientemente attenuato. L’Aesfem presenta la sua relazione alla Commissione entro dodici mesi dalla fine del periodo di adattamento determinato conformemente all’articolo 25, paragrafo 2 quater, quarto comma, lettera b). L’accordo di una banca centrale di emissione dovrebbe essere attinente solo alla propria valuta di emissione e non alla relazione nel suo complesso.

Entro dodici mesi dalla trasmissione della relazione di cui al primo comma, la Commissione redige una relazione sull’applicazione delle disposizioni di tale atto di esecuzione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di eventuali opportune proposte.

7.  Entro il 2 gennaio 2023 la Commissione elabora una relazione nella quale è valutata l’efficacia:

a) dei compiti dell’Aesfem, in particolare del comitato di vigilanza delle CCP, nel promuovere la convergenza e la coerenza dell’applicazione del presente regolamento presso le autorità competenti di cui all’articolo 22 e i collegi di cui all’articolo 18;

b) del quadro per il riconoscimento e la vigilanza delle CCP di paesi terzi;

c) del quadro per assicurare la parità di condizioni presso le CCP autorizzate ai sensi dell’articolo 14 nonché tra queste ultime e le CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi dell’articolo 25;

d) della ripartizione delle responsabilità tra l’Aesfem, le autorità competenti e le banche centrali di emissione.

La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da opportune proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼B

Articolo 86

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione ( 26 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M11

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5.

▼B

Articolo 87

Modifica della direttiva 98/26/CE

1.  all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, è aggiunto il comma seguente:

«Quando l’operatore di un sistema ha fornito una garanzia all’operatore di un altro sistema in relazione a un sistema interoperabile, i diritti dell’operatore del sistema che ha fornito la garanzia in relazione alla garanzia fornita non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell’operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie.»

2.  Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al paragrafo 1 entro il 17 agosto 2014. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva 98/26/CE o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 88

Siti Internet

1.  L’AESFEM tiene un sito web che fornisce le indicazioni seguenti:

a) i contratti assoggettabili all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 5;

b) le sanzioni applicate per violazioni degli articoli 4, 5 e da 7 a 11;

c) le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione che siano stabilite nell’Unione e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione;

d) le sanzioni applicate per violazioni dei titoli IV e V;

e) le CCP autorizzate a offrire servizi o attività nell’Unione stabilite in paesi terzi e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall’autorizzazione;

f) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati a offrire servizi o attività nell’Unione;

g) le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento applicate in conformità degli articoli 65 e 66;

h) il registro pubblico di cui all’articolo 6.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono siti web che sono collegati al sito web dell’AESFEM.

3.  Tutti i siti web di cui al presente articolo sono accessibili al pubblico, sono regolarmente aggiornati e forniscono informazioni in un formato chiaro.

Articolo 89

Disposizioni transitorie

▼M11

1.  Fino al 18 giugno 2021 l'obbligo di compensazione previsto dall'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibili alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di tali schemi in caso di inadempimento di uno schema pensionistico.

L'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui al primo comma del presente paragrafo stipulati dagli schemi pensionistici dal 17 agosto 2018 fino al 16 giugno 2019.

▼B

I contratti derivati OTC stipulati dai suddetti enti in tale periodo che sarebbero altrimenti assoggettati all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 sono assoggettati ai requisiti stabiliti dall’articolo 11.

2.  Per quanto riguarda gli schemi pensionistici di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d), l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è accordata dall’autorità competente interessata a seconda del tipo di enti o di schemi. Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità competente la notifica all’AESFEM e all’AEAP. Entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della notifica, l’AESFEM, previa consultazione dell’AEAP, valuta in un parere la conformità del tipo di enti o del tipo di schemi con l’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) o d), adducendo i motivi per cui l’esenzione è giustificata per le difficoltà incontrate nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L’autorità competente concede l’esenzione solo se ha accertato che il tipo di enti o il tipo di schemi soddisfano l’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) o d), e che incontrano difficoltà nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L’autorità competente adotta una decisione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere dell’AESFEM, tenendone debitamente conto. Se l’autorità competente non concorda con il parere dell’AESFEM, ne dà pienamente conto nella decisione spiegando i punti in cui si discosta sensibilmente dal parere.

L’AESFEM pubblica sul proprio sito web l’elenco dei tipi di enti e dei tipi di schemi di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d), che sono stati esentati conformemente al primo comma. Per rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza, l’AESFEM effettua verifiche inter pares degli enti inseriti nell’elenco ogni anno conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  Una CCP autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 4, 5, da 8 a 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 e 81 chiede l’autorizzazione di cui all’articolo 14 prevista nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49.

Una CCP stabilita in un paese terzo che sia stata riconosciuta per prestare servizi di compensazione in uno Stato membro secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 chiede il riconoscimento di cui all’articolo 25 previsto nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49.

▼M12

3 bis.  L’Aesfem non esercita i suoi poteri in forza dell’articolo 25, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, fino all’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma, e all’articolo 25 bis, paragrafo 3, e, in relazione alle CCP per le quali l’Aesfem non ha adottato una decisione di riconoscimento a norma dell’articolo 25, prima dell’1 gennaio 2020, fino alla data di entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6.

3 ter.  L’Aesfem istituisce e gestisce un collegio a norma dell’articolo 25 quater per tutte le CCP riconosciute conformemente all’articolo 25 prima dell’1 gennaio 2020, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma.

3 quater.  L’Aesfem riesamina le decisioni di riconoscimento adottate in forza dell’articolo 25, paragrafo 1, prima della data di entrata in vigore degli atti delegati di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, e all’articolo 25 bis, paragrafo 3, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma, in conformità all’articolo 25, paragrafo 5.

Se, a seguito dell’esame di cui al primo comma del presente paragrafo, l’Aesfem determina che una CCP riconosciuta prima dell’1 gennaio 2020 dovrebbe essere classificata come CCP di classe 2 conformemente all’articolo 25, paragrafo 2 bis, l’Aesfem fissa un periodo di adattamento adeguato non superiore a diciotto mesi entro il quale la CCP deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2 ter. L’Aesfem può prorogare il periodo di adattamento fino a un massimo di ulteriori sei mesi su richiesta motivata della CCP o di una delle autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell’Unione, quando tale proroga sia giustificata da circostanze eccezionali e dall’impatto sui partecipanti diretti stabiliti nell’Unione.

▼B

4.  Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento di una CCP ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento delle CCP e l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare sulla CCP.

5.  Qualora un’autorità competente abbia autorizzato una CCP a compensare una determinata categoria di derivati secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 e 49, l’autorità competente di detto Stato membro comunica all’AESFEM tale autorizzazione entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

Qualora un’autorità competente abbia dato il riconoscimento ad una CCP stabilita in un paese terzo a fornire servizi di compensazione secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 e 49, l’autorità competente di detto Stato membro comunica all’AESFEM tale riconoscimento entro un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

▼M1

5 bis.  Fino a quindici mesi dall'entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 14 in merito all'autorizzazione della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Fino a quindici mesi dall'entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 25 in merito al riconoscimento della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Fino ai termini di cui ai primi due commi del presente paragrafo e alle condizioni di cui al quarto comma del presente paragrafo, se una CCP né ha un fondo di garanzia né dispone di un meccanismo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, le informazioni che notifica in conformità dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, includono l'importo totale del margine iniziale fornito dai suoi partecipanti diretti.

I termini indicati al primo e secondo comma del presente paragrafo possono essere prorogati di sei mesi in conformità dell'atto di esecuzione della Commissione adottato ai sensi dell'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) No 575/2013.

▼B

6.  Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 9, 56 e 81 chiede la registrazione ai sensi dell’articolo 55 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 9, 56 e 81 chiede la registrazione ai sensi dell’articolo 77 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.

7.  Fino alla decisione di registrazione o riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione, registrazione e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni e l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare su detto repertorio di dati.

8.  Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 56 e 81 può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all’articolo 9 fino all’adozione della decisione di registrazione del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.

Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 56 e 81 può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all’articolo 9 fino all’adozione della decisione di riconoscimento del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.

9.  In deroga all’articolo 81, paragrafo 3, lettera f), in assenza di un accordo internazionale tra un paese terzo e l’Unione di cui all’articolo 75, i repertori di dati sulle negoziazioni possono mettere le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti di tale paese terzo fino al 17 agosto 2013 purché ne informino l’AESFEM.

▼M12

Articolo 90

Personale e risorse dell’Aesfem

Entro il 2 gennaio 2022, l’Aesfem valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

▼B

Articolo 91

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Elenco delle violazioni di cui all’articolo 65, paragrafo 1

I. Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 1, allorché non si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano la diffusione di informazioni riservate;

b) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 2, allorché non mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte per identificare e gestire eventuali conflitti di interesse concernenti i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente stretti legami con essi;

c) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 3, allorché non adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti;

d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 4, allorché non mantengono o gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell’esercizio delle attività dei repertori stessi;

e) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 5, allorché non separano operativamente i loro servizi accessori dalla loro funzione che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

f) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 6, allorché non assicurano che l’alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente dei repertori stessi;

g) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 7, allorché non dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di fornitori e imprese di servizi assoggettati all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9;

h) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 78, paragrafo 8, allorché non rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento, né permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici o applicano prezzi e commissioni non basati sui costi;

▼M11

i) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera a), allorché non stabiliscono adeguate procedure efficaci di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;

j) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera b), allorché non stabiliscono procedure adeguate per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati;

k) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera c), allorché non stabiliscono politiche adeguate per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori di dati sulle negoziazioni se richiesto dalle controparti e dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.

▼B

II. Violazioni connesse ai requisiti operativi:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 79, paragrafo 1, allorché non individuano le fonti di rischio operativo o non limitano al massimo tali rischi sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati;

b) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 79, paragrafo 2, allorché non stabiliscono, attuano o mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti;

c) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 1, allorché non assicurano la riservatezza, l’integrità o la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9;

d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 2, allorché utilizzano i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali senza il previo consenso delle controparti interessate;

e) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 3, allorché non registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 9 o non le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati o non utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate;

f) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 4, allorché non calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell’articolo 9;

g) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 5, allorché non permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente;

h) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 80, paragrafo 6, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

III. Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 81, paragrafo 1, allorché, per i contratti loro segnalati, non pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso le posizioni aggregate per categoria di derivati;

b) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 81, paragrafo 2, allorché non permettono alle autorità competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, di avere accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

IV. Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:

a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l’articolo 61, paragrafo 1, allorché forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d’informazioni dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, o in risposta a una decisione dell’AESFEM di richiesta d’informazioni ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3;

b) i repertori di dati sulle negoziazioni forniscono risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c);

c) i repertori di dati sulle negoziazioni non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza adottate dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 73;

▼M11

d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 55, paragrafo 4, allorché non informano l'ESMA a tempo debito di ogni modifica importante delle condizioni richieste per la loro registrazione.

▼B




ALLEGATO II

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 3

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all’articolo 65, paragrafo 2:

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

a) se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1;

b) se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato un coefficiente di 1,5;

c) se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell’organizzazione del repertorio di dati sulle negoziazioni, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno, è applicato un coefficiente di 2,2;

d) se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità dei dati conservati dal repertorio è applicato un coefficiente di 1,5;

e) se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato un coefficiente di 2;

f) se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell’accertata violazione è applicato un coefficiente di 1,7;

g) se l’alta dirigenza del repertorio di dati sulla negoziazione non ha cooperato con l’AESFEM nello svolgimento delle indagini è applicato un coefficiente di 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

a) se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi è applicato un coefficiente di 0,9;

b) se l’alta dirigenza del repertorio di dati sulle negoziazioni può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione è applicato un coefficiente di 0,7;

c) se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all’AESFEM è applicato un coefficiente di 0,4;

d) se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha spontaneamente adottato misure per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato un coefficiente di 0,6.

▼M12




ALLEGATO III

Elenco delle violazioni di cui all’articolo 25 undecies, paragrafo 1

I. Violazioni connesse ai requisiti patrimoniali:

a) le CCP di classe 2 violano l’articolo 16, paragrafo 1, allorché non hanno un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 7,5 milioni di EUR;

b) le CCP di classe 2 violano l’articolo 16, paragrafo 2, allorché non hanno un capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, proporzionato al rischio derivante dalle loro attività e in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata di tali attività in un lasso di tempo adeguato e un’adeguata protezione della CCP dai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44.

II. Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:

a) le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 1, allorché non sono dotate di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili;

b) le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 2, allorché non adottano politiche e procedure adeguate sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, anche da parte dei loro dirigenti e dipendenti;

c) le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 3, allorché non mantengono o gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei propri servizi e dell’esercizio delle attività, o allorché non utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati;

d) le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 4, allorché non mantengono una chiara separazione tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività della CCP;

e) le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 5, allorché non adottano, attuano o mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all’allentamento delle norme in materia di rischio;

f) le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 6, allorché non mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l’integrità e la riservatezza delle informazioni detenute;

g) le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 7, allorché non rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario, le norme che le disciplinano o i loro criteri di ammissione per i partecipanti diretti;

h) le CCP di classe 2 violano l’articolo 26, paragrafo 8, allorché non sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti, non comunicano i risultati di tali verifiche al consiglio o non mettono a disposizione dell’Aesfem tali risultati;

i) le CCP di classe 2 violano l’articolo 27, paragrafo 1, o l’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, allorché non garantiscono che l’alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano i requisiti di onorabilità e l’esperienza necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP;

j) le CCP di classe 2 violano l’articolo 27, paragrafo 2, allorché non assicurano che almeno un terzo dei membri del consiglio, ma non meno di due di essi, siano indipendenti, allorché non invitano i rappresentanti dei clienti dei partecipanti diretti alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli articoli 38 e 39 o allorché legano la remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio ai risultati economici della CCP;

k) le CCP di classe 2 violano l’articolo 27, paragrafo 3, allorché non stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio o non mettono a disposizione dell’Aesfem e dei revisori i verbali delle sue riunioni;

l) le CCP di classe 2 violano l’articolo 28, paragrafo 1, allorché non istituiscono un comitato dei rischi o non fanno sì che esso sia composto dai rappresentanti dei partecipanti diretti, i membri indipendenti del consiglio e i rappresentanti dei suoi clienti, o allorché compongono il comitato dei rischi in maniera tale per cui uno di tali gruppi di rappresentanti disponga della maggioranza in seno al comitato dei rischi, o allorché non informano debitamente l’Aesfem delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi qualora l’Aesfem abbia chiesto di essere debitamente informata;

m) le CCP di classe 2 violano l’articolo 28, paragrafo 2, allorché non stabiliscono chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l’indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri, allorché non rendono pubblici i dispositivi di governo societario, o allorché non prevedono che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente;

n) le CCP di classe 2 violano l’articolo 28, paragrafo 3, allorché non consentono che il comitato dei rischi formuli pareri all’attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP o allorché in situazioni di emergenza non compiono ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP;

o) le CCP di classe 2 violano l’articolo 28, paragrafo 5, allorché non informano immediatamente l’Aesfem di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi;

p) le CCP di classe 2 violano l’articolo 29, paragrafo 1, allorché non conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate che sono necessari per permettere all’Aesfem di controllare il rispetto del presente regolamento da parte delle CCP;

q) le CCP di classe 2 violano l’articolo 29, paragrafo 2, allorché non conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione in modo tale da consentire di determinare le condizioni originarie di un’operazione prima della compensazione mediante CCP;

r) le CCP di classe 2 violano l’articolo 29, paragrafo 3, allorché non mettono a disposizione dell’Aesfem e dei membri interessati del SEBC, su richiesta, i dati e le informazioni di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, o tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni;

s) le CCP di classe 2 violano l’articolo 30, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all’Aesfem sull’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi di tali partecipazioni;

t) le CCP di classe 2 violano l’articolo 30, paragrafo 4, allorché consentono alle persone di cui all’articolo 30, paragrafo 1, di esercitare un’influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP;

u) le CCP di classe 2 violano l’articolo 31, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all’Aesfem su ogni cambiamento a livello dirigenziale o allorché non le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, o all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma;

v) le CCP di classe 2 violano l’articolo 33, paragrafo 1, allorché non mantengono o applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare o gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con esse, e i loro partecipanti diretti o i loro clienti noti alle CCP stesse, o allorché non mantengono o non attuano adeguate procedure finalizzate a risolvere potenziali conflitti di interessi;

w) le CCP di classe 2 violano l’articolo 33, paragrafo 2, allorché non informano chiaramente il partecipante diretto o il cliente interessato di quel partecipante diretto che è noto alla CCP della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto interessato, se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente;

x) le CCP di classe 2 violano l’articolo 33, paragrafo 3, allorché nelle loro disposizioni scritte non tengono conto delle circostanze di cui sono o dovrebbero essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia;

y) le CCP di classe 2 violano l’articolo 33, paragrafo 5, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi o allorché non impediscono l’utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche, oppure non impediscono l’utilizzo da parte di una persona fisica avente stretti legami con una CCP o da parte di una persona giuridica avente con una CCP un rapporto di impresa madre o di impresa figlia delle informazioni riservate conservate presso tale CCP a fini commerciali senza previa autorizzazione del cliente cui appartengono tali informazioni riservate;

z) le CCP di classe 2 violano l’articolo 36, paragrafo 1, allorché non agiscono in modo corretto e professionale a tutela degli interessi dei loro partecipanti diretti e dei loro clienti;

aa) le CCP di classe 2 violano l’articolo 36, paragrafo 2, allorché non si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami;

ab) le CCP di classe 2 violano l’articolo 37, paragrafo 1 o 2, allorché utilizzano, su base continuativa, criteri di ammissione discriminatori, opachi o soggettivi, o allorché non garantiscono su base continuativa un accesso equo e aperto alla CCP, oppure non garantiscono su base continuativa che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie sufficienti e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP, o allorché omettono di effettuare un esame completo della conformità da parte dei partecipanti diretti su base annuale;

ac) le CCP di classe 2 violano l’articolo 37, paragrafo 4, allorché non si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e per assicurarne l’ordinato ritiro;

ad) le CCP di classe 2 violano l’articolo 37, paragrafo 5, allorché rifiutano l’accesso a partecipanti diretti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 37, paragrafo 1, senza motivare la loro decisione per iscritto, sulla base di un’analisi completa dei rischi;

ae) le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 1, allorché non consentono ai clienti dei loro partecipanti diretti l’accesso separato ai servizi specifici forniti;

af) le CCP di classe 2 violano l’articolo 39, paragrafo 7, allorché non offrono i diversi livelli di segregazione di cui a detto paragrafo a condizioni commerciali ragionevoli.

III. Violazioni connesse ai requisiti operativi:

a) le CCP di classe 2 violano l’articolo 34, paragrafo 1, allorché non stabiliscono, attuano o mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi assunti dalla CCP; tale piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista;

b) le CCP di classe 2 violano l’articolo 34, paragrafo 2, allorché non adottano, attuano o mantengono un’apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca del riconoscimento a seguito di una decisione a norma dell’articolo 25, gli attivi e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano tempestivamente e regolarmente liquidate o trasferite;

c) le CCP di classe 2 violano l’articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, allorché esternalizzano le attività principali relative alla loro gestione dei rischi senza l’approvazione di ESMA;

d) le CCP di classe 2 violano l’articolo 39, paragrafo 1, allorché non tengono registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento e senza ritardo, di distinguere nei conti presso la CCP stessa gli attivi e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto da quelle detenute per conto di ogni altro partecipante diretto e dalle proprie attività;

e) le CCP di classe 2 violano l’articolo 39, paragrafo 2, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano a ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso la CCP gli attivi e le posizioni del partecipante diretto stesso da quelle detenute per conto dei suoi clienti;

f) le CCP di classe 2 violano l’articolo 39, paragrafo 3, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano ad ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso le CCP gli attivi e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti, o allorché non offrono ai partecipanti diretti, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per conto dei loro clienti;

g) le CCP di classe 2 violano l’articolo 40 allorché non misurano e valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un’altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità, o allorché non hanno accesso alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni sulla base di un costo ragionevole;

h) le CCP di classe 2 violano l’articolo 41, paragrafo 1, allorché, per limitare le proprie esposizioni creditizie, non impongono, richiedono o riscuotono margini dai propri partecipanti diretti o, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità, o allorché impongono, richiedono o riscuotono margini non sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni, o a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato o sufficienti ad assicurare che la CCP copra completamente con garanzie le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti di tutte le CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera o, se necessario, a tenere conto dei potenziali effetti prociclici;

i) le CCP di classe 2 violano l’articolo 41, paragrafo 2, allorché, per la determinazione dei requisiti in materia di margini, non adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati tenendo conto dell’intervallo tra le riscossioni dei margini, della liquidità del mercato e della possibilità di variazioni nel corso della durata dell’operazione;

j) le CCP di classe 2 violano l’articolo 41, paragrafo 3, allorché non richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite;

k) le CCP di classe 2 violano l’articolo 42, paragrafo 3, allorché non mantengono un fondo di garanzia in caso di inadempimento che consente alla CCP, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all’inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all’inadempimento del secondo e del terzo maggiore partecipante diretto, se la somma delle loro esposizioni è superiore, o allorché sviluppano scenari che non includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le CCP prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali, che tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato;

l) le CCP di classe 2 violano l’articolo 43, paragrafo 2, allorché il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all’articolo 42 e le altre risorse finanziarie di cui all’articolo 43, paragrafo 1, non permettono loro di far fronte all’inadempimento dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili;

m) le CCP di classe 2 violano l’articolo 44, paragrafo 1, allorché non hanno accesso in ogni momento a una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività o non misurano su base giornaliera il loro fabbisogno potenziale di liquidità;

n) le CCP di classe 2 violano l’articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3, allorché non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie;

o) le CCP di classe 2 violano l’articolo 45, paragrafo 4, allorché non usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti;

p) le CCP di classe 2 violano l’articolo 46, paragrafo 1, allorché accettano garanzie diverse da garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti se non sono consentite altre garanzie reali a norma dell’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3;

q) le CCP di classe 2 violano l’articolo 47, paragrafo 1, allorché non investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi e che possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi;

r) le CCP di classe 2 violano l’articolo 47, paragrafo 3, allorché non depositano gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari, quando disponibili, o non avvalendosi di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati;

s) le CCP di classe 2 violano l’articolo 47, paragrafo 4, allorché non costituiscono depositi in contanti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure attraverso l’uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali;

t) le CCP di classe 2 violano l’articolo 47, paragrafo 5, allorché depositano attivi presso terzi senza provvedere affinché gli attivi appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dagli attivi appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione o allorché, se necessario, non hanno rapidamente accesso agli strumenti finanziari;

u) le CCP di classe 2 violano l’articolo 47, paragrafo 6, allorché investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti stabiliti agli articoli da 41a 44 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia;

v) le CCP di classe 2 violano l’articolo 48, paragrafo 1, allorché non dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di partecipazione di cui all’articolo 37 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle CCP, o allorché non definiscono dettagliatamente le procedure da seguire nel caso in cui l’inadempimento di un partecipante diretto non sia dichiarato da esse stesse o allorché non sottopongono tali procedure a un riesame annuale;

w) le CCP di classe 2 violano l’articolo 48, paragrafo 2, allorché non intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all’inadempimento dei partecipanti diretti e per assicurare che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le loro attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare;

x) le CCP di classe 2 violano l’articolo 48, paragrafo 3, allorché omettono di informare prontamente l’Aesfem prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate;

y) le CCP di classe 2 violano l’articolo 48, paragrafo 4, allorché non verificano il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento e non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del partecipante diretto inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del partecipante diretto inadempiente;

z) le CCP di classe 2 violano l’articolo 49, paragrafo 1, allorché non riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi, e allorché non sottopongono frequentemente tali modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili o non effettuano prove a posteriori per valutare l’affidabilità della metodologia adottata, oppure non ottengono una convalida indipendente, o non informano l’Aesfem dei risultati delle prove effettuate o non ottengono la convalida dell’Aesfem prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri qualora l’Aesfem non abbia consentito l’adozione provvisoria di tale modifica prima della sua convalida;

aa) le CCP di classe 2 violano l’articolo 49, paragrafo 2, allorché non verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento o non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento;

ab) le CCP di classe 2 violano l’articolo 50, paragrafo 1, allorché non utilizzano, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle loro operazioni o non adottano misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale;

ac) le CCP di classe 2 violano l’articolo 50, paragrafo 3, allorché non eliminano il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento quando le CCP hanno l’obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari;

ad) le CCP di classe 2 violano l’articolo 50 bis o l’articolo 50 ter, allorché non calcolano il KCCP come specificato in tali articoli o non rispettano le regole per il calcolo del KCCP di cui all’articolo 50 bis, paragrafo 2, all’articolo 50 ter e all’articolo 50 quinquies;

ae) le CCP di classe 2 violano l’articolo 50 bis, paragrafo 3, allorché non calcolano il KCCP almeno con cadenza trimestrale o lo calcolano meno frequentemente di quanto richiesto dall’Aesfem in conformità dell’articolo 50 bis, paragrafo 3;

af) le CCP di classe 2 violano l’articolo 51, paragrafo 2, allorché non beneficiano di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per esercitare le loro funzioni da una sede di negoziazione, a condizione che le CCP rispettino i requisiti tecnici e operativi stabiliti dalla sede di negoziazione, sia al sistema di regolamento interessato;

ag) le CCP di classe 2 violano l’articolo 52, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità senza soddisfare i requisiti di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo;

ah) le CCP di classe 2 violano l’articolo 53, paragrafo 1, allorché non distinguono nei conti gli attivi e le posizioni detenute per conto di un’altra CCP con cui hanno concluso un accordo di interoperabilità;

ai) le CCP di classe 2 violano l’articolo 54, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità senza l’approvazione preliminare dell’Aesfem.

IV. Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:

a) le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 1, allorché non pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne;

b) le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 1, allorché non comunicano all’Aesfem le informazioni sui costi e sui proventi dei propri servizi;

c) le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 2, allorché non informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti;

d) le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 3, allorché non comunicano ai loro partecipanti diretti o all’Aesfem le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti o non rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni strumento compensato dalle CCP stesse su base aggregata;

e) le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 4, allorché non rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell’interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all’articolo 7;

f) le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 5, allorché non rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all’articolo 37, paragrafo 1, o dei requisiti stabiliti all’articolo 38, paragrafo 1, salvo nei casi in cui l’Aesfem ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;

g) le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 6, allorché non offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare l’importo dell’ulteriore margine iniziale, su base lorda, che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione, oppure rendendo accessibile tale strumento su base non garantita.

h) le CCP di classe 2 violano l’articolo 38, paragrafo 7, allorché non forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati di cui alle lettere a), b) e c) della seconda frase di tale paragrafo.

i) le CCP di classe 2 violano l’articolo 39, paragrafo 7, allorché non rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono;

j) le CCP di classe 2 violano l’articolo 49, paragrafo 3, allorché non rendono pubblici aspetti essenziali del loro modello di gestione dei rischi o le ipotesi prese in considerazione per effettuare la prova di stress di cui all’articolo 49, paragrafo 1;

k) le CCP di classe 2 violano l’articolo 50, paragrafo 2, allorché non indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l’obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizzano i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna;

l) le CCP di classe 2 violano l’articolo 50 quater, paragrafo 1, allorché non notificano le informazioni di cui all’articolo 50 quater, paragrafo 1, lettere da a) a e), a coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti;

m) le CCP di classe 2 violano l’articolo 50 quater, paragrafo 2, allorché non informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o li informano meno frequentemente di quanto richiesto dall’Aesfem in conformità dell’articolo 50 quater, paragrafo 2.

V. Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:

a) le CCP violano l’articolo 25 septies allorché omettono di fornire informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni in conformità dell’articolo 25 septies, paragrafo 3, o forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta di informazioni dell’Aesfem in conformità dell’articolo 25 septies, paragrafo 2, o in risposta a una decisione dell’Aesfem di richiesta di informazioni in conformità dell’articolo 25 septies, paragrafo 3;

b) le CCP o i rispettivi rappresentanti forniscono risposte inesatte o fuorvianti a quesiti sottoposti ai sensi dell’articolo 25 octies, paragrafo 1, lettera c);

c) le CCP violano l’articolo 25 octies, paragrafo 1, lettera e), allorché non soddisfano la richiesta da parte dell’Aesfem di documentazione del traffico telefonico e del traffico dati;

d) le CCP di classe 2 non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza previste da una decisione adottata dall’Aesfem ai sensi dell’articolo 25 octodecies;

e) le CCP di classe 2 non si sottopongono a un’ispezione in loco prevista da una decisione di ispezione adottata dall’Aesfem ai sensi dell’articolo 25 nonies.




ALLEGATO IV

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l’applicazione dell’articolo 25 undecies, paragrafo 3

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all’articolo 25 undecies, paragrafo 2:

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

a) se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta si applica un coefficiente aggiuntivo di 1,1 ;

b) se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato un coefficiente di 1,5 ;

c) se la violazione ha evidenziato carenze sistemiche nell’organizzazione della CCP, in particolare nelle sue procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa, si applica un coefficiente pari a 2,2 ;

d) se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità delle attività e dei servizi della CCP si applica un coefficiente di 1,5 ;

e) se la violazione è stata commessa intenzionalmente si applica un coefficiente di 2;

f) se non è stata adottata alcuna misura correttiva dal momento dell’accertata violazione si applica un coefficiente di 1,7 ;

g) se l’alta dirigenza della CCP non ha cooperato con l’Aesfem nello svolgimento delle indagini si applica un coefficiente di 1,5 .

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

a) se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi si applica un coefficiente di 0,9 ;

b) se l’alta dirigenza della CCP può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione si applica un coefficiente di 0,7 ;

c) se la CCP ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all’Aesfem si applica un coefficiente di 0,4 ;

d) in caso di adozione volontaria da parte della CCP di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6 .



( 1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 3 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

( 4 ) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

( 6 ) GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

( 7 ) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

( 8 ) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

( 9 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

( 10 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)

( 11 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 12 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

( 13 ) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

( 14 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

( 15 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

( 16 ) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

( 17 ) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

( 18 ) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1;

( 19 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

( 20 ) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

( 21 ) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

( 22 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

( 23 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

( 24 ) Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28 maggio 2019, pag. 42).

( 25 ) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

( 26 ) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.