2001R0539 — IT — 18.10.2013 — 008.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 539/2001 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2001

che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(GU L 081, 21.3.2001, p.1)

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Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 2414/2001 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2001

  L 327

1

12.12.2001

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 453/2003 DEL CONSIGLIO del 6 marzo 2003

  L 69

10

13.3.2003

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 851/2005 DEL CONSIGLIO del 2 giugno 2005

  L 141

3

4.6.2005

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1932/2006 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2006

  L 405

18

30.12.2006

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2009 DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009

  L 336

1

18.12.2009

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 1091/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010

  L 329

1

14.12.2010

►M8

REGOLAMENTO (UE) N. 1211/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2010

  L 339

6

22.12.2010

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M10

REGOLAMENTO (UE) N. 610/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013

  L 182

1

29.6.2013


Modificato da:

►A1

  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 029, 3.2.2007, pag. 10  (1932/2006)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 539/2001 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2001

che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) del trattato, il Consiglio adotta le regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi e, in questo ambito, forma l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. L'articolo 61 annovera la formazione di questi elenchi fra le misure di accompagnamento direttamente collegate alla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in seguito denominato: «protocollo Schengen». Esso non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale acquis, quale definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis ( 3 ).

(3)

Il presente regolamento intende sviluppare ulteriormente le disposizioni per le quali il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata e rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ( 4 ).

(4)

In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito.

(5)

Nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, i vari criteri attinenti in particolare all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell'Unione europea con i paesi terzi, pur tenendo conto anche delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità. Occorre prevedere un meccanismo comunitario che consenta di attuare tale principio di reciprocità nel caso in cui uno dei paesi terzi figuranti nell'allegato II del presente regolamento decidesse di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di uno o più Stati membri.

(6)

Poiché la libera circolazione per i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia è prevista nell'ambito dell'accordo sullo spazio economico europeo, questi paesi non figurano nell'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento.

(7)

Per gli apolidi e i rifugiati statutari, fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, l'obbligo del visto o l'esenzione dall'obbligo del visto devono essere determinati in funzione del paese terzo nel quale queste persone risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio. Tuttavia, data la diversità delle disposizioni nazionali applicabili agli apolidi e ai rifugiati statutari, gli Stati membri possono stabilire se queste categorie di persone sono soggette all'obbligo del visto qualora il paese terzo nel quale esse risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio sia uno dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto.

(8)

In casi particolari che giustificano l'applicazione di un regime specifico in materia di visti, gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di persone, ovvero imporre loro questo obbligo in virtù del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti.

(9)

Perché sia garantita la trasparenza del sistema e siano informate le persone interessate, ogni Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate in forza del presente regolamento. Per gli stessi motivi, dette informazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(10)

Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(11)

In base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, è necessario e opportuno, per garantire il corretto funzionamento del regime comune dei visti, ricorrere a un regolamento che determini gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

▼M1

(12)

Il presente regolamento prevede l'armonizzazione totale per i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo,

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

▼C1

Fatti salvi gli obblighi che discendono dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi devono essere muniti di un visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento.

▼B

 

I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

 ◄

▼M5

Inoltre, sono esentati dall'obbligo di visto:

 i cittadini dei paesi terzi di cui all'elenco dell'allegato I del presente regolamento, titolari di permessi per il traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione di Schengen ( 5 ), allorché tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale,

 gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I, che risiedono in uno Stato membro che applica la decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro ( 6 ), quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto,

 i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalità di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.

▼B

3.  Ai cittadini di nuovi paesi terzi già cittadini di paesi che figuravano negli elenchi degli allegati I e II si applicano rispettivamente i paragrafi 1 e 2 finché il Consiglio non decida altrimenti secondo la procedura prevista dalla pertinente disposizione del trattato.

▼M3

4.  L’istituzione, da parte di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, dell’obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro comporta l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) entro novanta giorni dall’annuncio o dall’applicazione di tale istituzione, lo Stato membro interessato notifica per iscritto detta misura al Consiglio e alla Commissione; la notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La notifica precisa la data di esecuzione della misura e il tipo di documenti di viaggio e di visti in questione.

Se il paese terzo decide di revocare l’obbligo del visto prima della scadenza di questo termine, la notifica diventa superflua;

b) immediatamente dopo la pubblicazione della notifica la Commissione interviene, d’intesa con lo Stato membro interessato, presso le autorità del paese terzo in causa con l’obiettivo della reintroduzione dell’esenzione dal visto;

c) entro novanta giorni dalla pubblicazione della notifica, la Commissione, d’intesa con lo Stato membro interessato, riferisce al Consiglio. La relazione può essere accompagnata da una proposta di reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in causa. La Commissione può anche presentare questa proposta dopo le deliberazioni del Consiglio sulla proposta. Entro tre mesi, il Consiglio decide sulla proposta a maggioranza qualificata;

d) se lo ritiene necessario, la Commissione può presentare una proposta per la reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo di cui alla lettera c) senza presentare prima una relazione. Alla proposta si applica la procedura di cui alla lettera c). Lo Stato membro interessato può indicare se desidera che la Commissione si astenga dalla reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto senza presentare prima una relazione;

e) la procedura di cui alle lettere c) e d) non pregiudica la facoltà della Commissione di presentare una proposta di modifica del presente regolamento ai fini del trasferimento del paese terzo interessato nell’elenco di cui all’allegato I. Nel caso in cui sia stata adottata una misura provvisoria di cui alle lettere c) e d), la proposta di modifica del presente regolamento viene presentata dalla Commissione al più tardi nove mesi dopo l’entrata in vigore della misura provvisoria. Tale proposta prevede altresì disposizioni relative alla soppressione di eventuali misure provvisorie introdotte secondo la procedura di cui alle lettere c) e d). Nel frattempo la Commissione prosegue i suoi sforzi al fine di indurre le autorità del paese terzo in causa a reintrodurre l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dello Stato membro interessato;

f) allorché il paese terzo in causa sopprime l’obbligo del visto, lo Stato membro notifica immediatamente la soppressione al Consiglio e alla Commissione. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. L’eventuale misura provvisoria decisa a norma della lettera d) decade sette giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Qualora il paese terzo in causa abbia introdotto l’obbligo del visto per i cittadini di due o più Stati membri, la misura provvisoria decade solo dopo l’ultima pubblicazione.

▼M3

5.  Finché perdura la situazione di non reciprocità nell’esenzione dal visto con un paese terzo di cui all’allegato II nei confronti di un qualsiasi Stato membro, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio anteriormente al 1o luglio di ogni anno pari in merito a tale situazione e, se del caso, presenta proposte adeguate.

▼M10

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per «visto» s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ( 7 ).

▼M5 —————

▼B

Articolo 4

1.  Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le seguenti categorie di persone:

▼C1

a) i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali, di passaporti speciali, conformemente a una delle procedure previste dall'articolo 1, paragrafo 1, e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame della domanda di visto ( 8 );

▼B

b) equipaggi civili di aerei e navi;

c) equipaggi e accompagnatori nei voli di soccorso e salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi o incidenti;

d) equipaggi civili di navi che operano su vie fluviali internazionali;

e) titolari di lasciapassare rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai loro funzionari.

▼M5

2.  Uno Stato membro può dispensare dall’obbligo del visto:

a) gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell’elenco dell’allegato I, che risiedono in un paese terzo che figura nell’elenco dell’allegato II o in Svizzera e in Liechtenstein, quando tali allievi partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell’istituto;

b) i rifugiati statutari e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi dell’allegato II;

c) i membri delle forze armate che si spostano nell’ambito della NATO e del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d’identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all’organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951.

▼B

3.  Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 per le persone che esercitano un'attività remunerata durante il loro soggiorno.

Articolo 5

1.  Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 3, secondo trattino e dell'articolo 4. Le modifiche successive di tali misure vengono comunicate entro cinque giorni lavorativi.

2.  La Commissione pubblica, a titolo informativo, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 7

1.  Il regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio ( 9 ) è sostituito dal presente regolamento.

2.  Le versioni definitive dell'Istruzione consolare comune (ICC) e del manuale comune (MC), di cui alla decisione del Comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 (SCH/Com-ex(99)13), sono modificate come segue:

1) la denominazione dell'allegato 1, parte I, dell'ICC, nonché dell'allegato 5, parte I, del MC è sostituita da testo seguente:

«Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto da parte degli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001;»

2) l'elenco di cui all'allegato 1, parte I dell'ICC, nonché all'allegato 5, parte I del MC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento;

3) la denominazione dell'allegato 1, parte II dell'ICC, nonché dell'allegato 5, parte II del MC è sostituito dal testo seguente:

«Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di visto da parte degli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001;»

4) l'elenco di cui all'allegato 1, parte II dell'ICC, nonché all'allegato 5, parte II del MC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento;

5) la parte III dell'allegato 1 dell'ICC e la parte III dell'allegato 5 del MC sono abrogate.

3.  Le decisioni del Comitato esecutivo di Schengen del 15 dicembre 1997 (SCH/Com-ex(97)32) e del 16 dicembre 1998 (SCH/Com-ex(98)53, REV 2) sono abrogate.

▼M1

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Communità europea.




ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1. STATI

Afghanistan

▼M7 —————

▼B

Algeria

Angola

▼M5 —————

▼B

Arabia Saudita

Armenia

Azerbaigian

▼M5 —————

▼B

Bahrein

Bangladesh

▼M5 —————

▼B

Bielorussia

Belize

Benin

Bhutan

Birmania/Myanmar

▼M5

Bolivia

▼M7 —————

▼B

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Ciad

Cina

Colombia

Comore

Congo

Corea del Nord

Costa d'Avorio

Cuba

Dominica

▼M2

Ecuador

▼B

Egitto

Emirati arabi uniti

Eritrea

Etiopia

▼M6 —————

▼B

Figi

Filippine

Gabon

Gambia

Georgia

Ghana

Giamaica

Gibuti

Giordania

Grenada

Guinea

Guinea Bissau

Guinea equatoriale

Guyana

Haiti

India

Indonesia

Iran

Iraq

Kazakstan

Kenya

Kirghizistan

Kiribati

Kuwait

Laos

Lesotho

Libano

Liberia

Libia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

▼M8 —————

▼B

Marocco

Marshall (isole)

Mauritania

▼M5 —————

▼B

Micronesia

Moldova

Mongolia

▼M6 —————

▼B

Mozambico

Namibia

Nauru

Nepal

Niger

Nigeria

Oman

Pakistan

Palau

Papua Nuova Guinea

Perù

Qatar

Repubblica centrafricana

Repubblica democratica del Congo

Repubblica dominicana

Ruanda

Russia

▼M5 —————

▼B

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Salomone, Isole

Samoa

São Tomé e Príncipe

▼M5 —————

▼B

Senegal

▼M6 —————

▼B

Sierra Leone

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sudafrica

Sudan

Suriname

Swaziland

Tagikistan

Thailandia

Tanzania

▼M5

Timor-Leste

▼B

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Tuvalu

Ucraina

Uganda

Uzbekistan

Vanuatu

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe

2. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Autorità palestinese

▼M8 —————

▼M2 —————

▼M6

Il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999

▼M5

3. CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO:

British Overseas Territories Citizens che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito

British Overseas Citizens

British Subjects che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito

British Protected Persons

▼B




ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2

1. STATI

▼M7

Albania ( 10 )

▼B

Andorra

▼M5

Antigua e Barbuda ( 11 )

▼B

Argentina

Australia

▼M5

Bahama (11) 

Barbados (11) 

▼M5 —————

▼M7

Bosnia-Erzegovina (11) 

▼B

Brasile

▼M5

Brunei Darussalam

▼M4 —————

▼B

Canada

Cile

▼A1

▼B

Corea del Sud

Costa Rica

▼M9 —————

▼M2 —————

▼B

El Salvador

▼A1

▼M6

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ( 12 )

▼B

Giappone

Guatemala

Honduras

Israele

▼A1

▼B

Malesia

▼A1

▼M5

Maurizio (12) 

▼B

Messico

Monaco

▼M6

Montenegro (12) 

▼B

Nicaragua

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

▼A1

▼M4 —————

▼M5

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis (12) 

▼B

San Marino

Santa Sede

▼M6

Serbia [esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)] (12) 

▼M5

Seicelle (12) 

▼B

Singapore

▼A1

▼B

Stati Uniti

▼M2 —————

▼A1

▼B

Uruguay

Venezuela

2. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong ( 13 )

RAS di Macao ( 14 )

▼M5

3. CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO:

British Nationals (Overseas)

▼M8

4. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO:

Taiwan ( 15 )



( 1 ) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 66.

( 2 ) Parere del 5.7.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 3 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

( 4 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

( 5 ) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.

( 6 ) GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.

( 7 ) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

( 8 ) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato dalla decisione 2004/927/CE (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45).

( 9 ) GU L 72 del 18.3.1999, pag. 2.

( 10 ) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

( 11 ) Le esenzioni dalle esigenze di visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con la Comunità europea.

( 12 ) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

( 13 ) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region».

( 14 ) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau».

( 15 ) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti rilasciati da Taiwan che includono un numero di carta d’identità.