1985L0611 — IT — 13.04.2005 — 006.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)

(85/611/CEE)

(GU L 375, 31.12.1985, p.3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 88/220/CEE del 22 marzo 1988

  L 100

31

19.4.1988

►M2

DIRETTIVA 95/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995

  L 168

7

18.7.1995

►M3

DIRETTIVA 2000/64/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 novembre 2000

  L 290

27

17.11.2000

►M4

DIRETTIVA 2001/107/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 2002

  L 41

20

13.2.2002

►M5

DIRETTIVA 2001/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 2002

  L 41

35

13.2.2002

►M6

DIRETTIVA 2004/39/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

  L 145

1

30.4.2004

►M7

DIRETTIVA 2005/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 9 marzo 2005

  L 79

9

24.3.2005


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 045, 16.2.2005, pag. 18  (04/39)




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)

(85/611/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che vi sono notevoli divergenze tra le legislazioni degli stati membri relative agli organismi d'investimento collettivo, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi e i controlli ai quali questi organismi sono assoggettati; che queste divergenze provocano perturbazioni delle condizioni di concorrenza tra questi organismi e non garantiscono una tutela equivalente dei partecipanti;

considerando che un coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d'investimento collettivo appare pertanto opportuno, per ravvicinare sul piano comunitario le condizioni di concorrenza tra questi organismi ed attuarvi una tutela più efficace e più uniforme dei partecipanti; che un simile coordinamento sarebbe opportuno ai fini di facilitare agli organismi d'investimento collettivo situati in uno stato membro la commercializzazione delle loro quote nel territorio degli altri stati membri;

considerando che la realizzazione di questo obiettivo agevola l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione, sul piano comunitario, delle quote degli organismi d'investimento collettivo e che questo coordinamento contribuisce alla creazione di un mercato europeo dei capitali;

considerando che in merito agli obiettivi di cui sopra è auspicabile prevedere per gli organismi d'investimento collettivo situati negli stati membri norme minime comuni per quanto riguarda la loro autorizzazione, il loro controllo, la loro struttura, la loro attività e le informazioni che sono tenuti a pubblicare;

considerando che l'applicazione di queste norme comuni rappresenta una garanzia sufficiente affinché gli organismi d'investimento collettivo situati in uno stato membro possano, fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali, commercializzare le loro quote negli altri stati membri, senza che questi ultimi possano assoggettare questi organismi o le loro quote a qualsiasi disposizione, eccettuate quelle che, in tali stati, esulano dai settori disciplinati dalla presente direttiva; che è tuttavia opportuno prevedere che se un organismo d'investimento collettivo comercializza le sue quote in uno stato membro diverso da quello dove è situato, esso deve prendere le misure necessarie affinché i partecipanti in questo stato membro possano esercitarvi agevolmente i loro diritti finanziari e disporre in loco delle necessarie informazioni;

considerando che in una prima fase è opportuno limitare il coordinamento delle legislazioni degli stati membri agli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello «chiuso» che offrono le loro quote in vendita al pubblico nella Comunità e che hanno come unico obiettivo l'investimento in valori mobiliari (essenzialmente valori mobiliari quotati ufficialmente in borsa o su analoghi mercati regolamentati); che la regolamentazione degli organismi d'investimento collettivo cui la direttiva non si applica solleva vari problemi che occorre risolvere con altre disposizioni e che, quindi, tali organismi saranno oggetto di un successivo coordinamento; che in attesa di tale coordinamento uno stato membro puó fissare, in particolare le categorie di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) escluse dal campo di applicazione della presente direttiva per la loro politica di investimento e di assunzione di prestiti e le norme specifiche alle quali tali o.i.c.v.m. sono sottoposti quando esercitano le loro attività nel suo territorio;

considerando che la libera commercializzazione delle quote di o.i.c.v.m. autorizzati ad investire sino al 100 % del loro patrimonio in valori mobiliari di un unico emittente (stato, enti locali, ecc.) non può avere direttamente o indirettamente l'effetto di perturbare il funzionamento dei mercati dei capitali o di complicare il finanziamento degli stati membri né di creare situazioni economiche analoghe a quelle che l'articolo 68, paragrafo 3 del trattato ha lo scopo di evitare;

considerando che occorre tener conto della particolare situazione del mercato finanziario della Republica ellenica e di quello della Repubblica portoghese accordando a queste un periodo supplementare per l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



SEZIONE I

Disposizioni generali e campo d'applicazione

Articolo 1

1.  Gli stati membri applicano la presente direttiva agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) situati sul loro territorio.

2.  Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 2, si intendono per o.i.c.v.m. gli organismi:

▼M5

 il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e

▼B

 le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario.

3.  Conformemente al diritto nazionale, questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di «trust» («unit trust») oppure la forma statutaria (società di investimento).

Ai fini della presente direttiva il termine «fondo comune di investimento» comprende anche l'«unit trust».

4.  Non sono tuttavia soggette alla presente direttiva le società d'investimento il cui patromonio è investito, tramite società affiliate, principalmente in beni diversi dai valori mobiliari.

5.  Gli stati membri vietano agli o.i.c.v.m. soggetti alla presente direttiva di trasformarsi in organismi d'investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva.

6.  Fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali e quelle degli articoli 44 e 45 e dell'articolo 52, paragrafo 2, uno stato membro non può applicare agli o.i.c.v.m. situati in un altro stato membro, né alle quote emesse da tali organismi, nessun'altra disposizione nel settore disciplinato dalla presente direttiva, laddove detti o.i.c.v.m. commercializzino le loro quote nel suo territorio.

7.  Fatto salvo il paragrafo 6, gli stati membri possono applicare agli o.i.c.v.m. situati nel loro territorio disposizioni più rigorose di quelle previste dagli articoli 4 e seguenti e disposizioni aggiuntive, a condizione che queste siano di applicazione generale non siano contrarie alla presente direttiva.

▼M5

8.  Ai fini della presente direttiva si intendono per «valori mobiliari»:

 le azioni ed altri valori assimilabili ad azioni («azioni»),

 le obbligazioni ed altri titoli di credito («obbligazioni»),

 qualsiasi altro valore negoziabile che permetta di acquisire i predetti valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio,

esclusi le tecniche e gli strumenti di cui all'articolo 21.

9.  Ai fini della presente direttiva, per «strumenti del mercato monetario» si intendono gli strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario purché siano liquidi e abbiano un valore determinabile accuratamente in qualunque momento.

▼M4

Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «depositario», un ente al quale sono affidati i compiti di cui all'articolo 7 e all'articolo 14 e che è soggetto alle altre disposizioni di cui alle sezioni III bis e IV bis;

2) «società di gestione», una società che esercita abitualmente l'attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento e/o di società di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM); tale gestione comprende le funzioni elencate nell'allegato II;

3) «Stato membro di origine di una società di gestione», lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di gestione;

4) «Stato membro ospitante di una società di gestione», ogni Stato membro diverso da quello di origine in cui la società di gestione ha una succursale o presta servizi;

5) «Stato membro di origine di un OICVM»:

a) per gli OICVM costituiti in forma di fondo comune di investimento, lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di gestione,

b) per gli OICVM costituiti in forma di società di investimento, lo Stato membro nel quale è situata la sede statutaria della società di investimento;

6) «Stato membro ospitante di un OICVM», lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine di un OICVM, nel quale sono commercializzate le quote del fondo comune di investimento o della società di investimento;

7) «succursale», una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di una società di gestione e che presta i servizi per i quali la società di gestione è stata autorizzata; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da una società di gestione con sede statutaria in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;

8) «autorità competenti», le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 49 della presente direttiva;

9) «stretti legami», la situazione definita nell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 95/26/CE ( 4 );

10) «partecipazione qualificata», ogni partecipazione diretta o indiretta in una società di gestione che rappresenti almeno il 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione della società di gestione in cui è detenuta tale partecipazione.

Ai fini della suddetta definizione sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE ( 5 );

11) «DSI», la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ( 6 );

12) «impresa madre», un'impresa madre quale definita negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE ( 7 );

13) «impresa figlia», un'impresa figlia quale definita negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;

14) «capitale iniziale», il capitale definito all'articolo 34, paragrafo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2000/12/CE ( 8 );

15) «fondi propri», i fondi propri quali definiti nella direttiva 2000/12/CE, titolo V, capo 2, sezione 1; questa definizione può tuttavia essere modificata nelle situazioni di cui all'allegato V della direttiva 93/6/CEE ( 9 ).

▼B

Articolo 2

1.  Non sono considerati o.i.c.v.m. assoggettati alla presente direttiva:

 gli o.i.c.v.m. di tipo chiuso,

 gli o.i.c.v.m. che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle loro quote tra il pubblico all'interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa,

 gli o.i.c.v.m. la cui vendita delle quote è riservata dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società d'investimento al pubblico dei paesi terzi,

 le categorie di o.i.c.v.m. fissate dalla legislazione dello stato membro in cui è situato l'o.i.c.v.m., per le quali non si possono applicare le norme previste dalla sezione V e dall'articolo 36 in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti.

2.  Dopo un periodo di cinque anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, segnatamente quarto trattino. Essa propone all'occorrenza le misure appropriate per estendere il campo di applicazione.

Articolo 3

Per l'applicazione della presente direttiva un o.i.c.v.m. si considera situato nello stato membro in cui si trova la sede statutaria della società di gestione del fondo comune d'investimento o quella della società d'investimento; gli stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale sia situata nello stato membro della sede statutaria.



SEZIONE II

Autorizzazione dell'o.i.c.v.m.

Articolo 4

1.  Per esercitare la propria attività, un o.i.c.v.m. deve essere autorizzato dalle autorità competenti dello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato, qui di seguito semplicemente denominate «autorità competenti».

Tale autorizzazione vale per tutti gli stati membri.

2.  Un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato la società di gestione, dall'altro lato il regolamento del fondo e infine la scelta del depositario. Una società d'investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato i suoi documenti costitutivi e dall'altro lato la scelta del depositario.

▼M4

3.  Le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se la società di gestione o la società di investimento non soddisfano i presupposti stabiliti nella presente direttiva, rispettivamente nelle sezioni III e IV.

Inoltre, le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se i dirigenti del depositario non possiedono il requisito dell'onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine, l'identità dei dirigenti del depositario, nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica, deve essere immediatamente notificata alle autorità competenti.

Si intende per dirigente la persona che, a norma della legge o degli atti costitutivi, rappresenta il depositario ovvero che determina effettivamente l'indirizzo dell'attività del depositario.

3 bis.  Le autorità competenti negano l'autorizzazione se l'OICVM è soggetto a divieto giuridico (ossia stabilito dal regolamento del fondo o dagli atti costitutivi) di commercializzare le proprie quote o azioni nello Stato membro di origine.

▼B

4.  Qualunque sostituzione della società di gestione o del depositario, nonché qualunque modifica del regolamento del fondo o dei documenti costitutivi della società d'investimento sono subordinate all'approvazione delle autorità competenti.

▼M4



SEZIONE III

Obblighi relativi alle società di gestione



Titolo A

Condizioni per accedere all'attività

Articolo 5

1.  L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine. L'autorizzazione rilasciata ad una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri.

2.  Nessuna società di gestione può svolgere attività diverse dalla gestione di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, a meno che non si tratti della gestione aggiuntiva di altri organismi di investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva e in merito alla quale la società di gestione è sottoposta alla vigilanza prudenziale, ma le cui quote non sono commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa.

L'attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento comprende, ai fini della presente direttiva, le funzioni citate nell'elenco non esaustivo di cui all'allegato II.

3.  In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento, anche i servizi seguenti:

a) gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della DSI;

b) a titolo di servizi accessori:

 consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della DSI,

 custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione.

Le società di gestione non possono in nessun caso essere autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare unicamente i servizi citati nel presente paragrafo, né a prestare servizi accessori senza essere autorizzate a svolgere il servizio di cui alla lettera a).

▼M6

4.  L'articolo 2, paragrafo 2 e gli articoli 12, 13 e 19 della ►C1  direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, ◄ relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 10 ) si applicano alla prestazione, da parte delle società di gestione, dei servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

▼M4

Articolo 5 bis

1.  Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti non autorizzano una società di gestione se non soddisfa i seguenti requisiti:

a) la società di gestione dispone di un capitale iniziale pari almeno a 125 000 EUR:

 quando il valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione supera 250 000 000 di EUR, la società di gestione deve disporre di fondi propri aggiuntivi. Tale importo aggiuntivo di fondi propri è pari allo 0,02 % del valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione che supera i 250 000 000 di EUR. Il totale richiesto del capitale iniziale e dell'importo aggiuntivo non può superare tuttavia 10 000 000 di EUR.

 Ai fini del presente paragrafo, per portafogli della società di gestione si intendono:

 

i) fondi comuni di investimento gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in qualità di delegato;

ii) società di investimento della cui gestione è incaricata la società di gestione in questione;

iii) altri organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega.

 A prescindere dai requisiti riguardanti gli importi, i fondi propri della società di gestione non sono mai inferiori all'importo stabilito nell'allegato IV della direttiva 93/6/CEE.

 Gli Stati membri possono dispensare le società di gestione dall'obbligo di disporre fino al 50 % dell'importo aggiuntivo di fondi propri di cui al primo trattino se esse beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un'impresa di assicurazione. Questi ultimi devono avere la sede statutaria in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti alle norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dalla normativa comunitaria.

 Entro il 13 febbraio 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dei requisiti patrimoniali corredata, ove opportuno, di proposte di revisione;

b) le persone che dirigono di fatto la società di gestione hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione. A tal fine, i nominativi di dette persone e di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati quanto prima all'autorità competente. L'attività della società di gestione deve essere decisa da almeno due persone che soddisfino tali requisiti;

c) la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante in particolare la struttura organizzativa della società di gestione;

d) tanto la sede amministrativa principale quanto la sede statutaria sono situate nello stesso Stato membro.

2.  Inoltre, se esistono stretti legami tra la società di gestione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti rilasciano l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti negano l'autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di gestione ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni, ostacolino l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti impongono alle società di gestione di comunicare le informazioni richieste per verificare in ogni momento il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente paragrafo.

3.  Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione della concessione o del rifiuto dell'autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato.

4.  Se l'autorizzazione è rilasciata, la società di gestione può immediatamente iniziare la sua attività.

5.  Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata a una società di gestione soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società:

a) non utilizza l'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato l'attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;

b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

d) non soddisfa più le condizioni di cui alla direttiva 93/6/CEE se l'autorizzazione comprende anche la gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva;

e) ha violato in modo grave e/o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o

f) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale.

Articolo 5 ter

1.  Le autorità competenti non rilasciano a una società di gestione l'autorizzazione per accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata nonché dell'entità della medesima.

Le autorità competenti negano l'autorizzazione se, in funzione della necessità di assicurare una gestione sana e prudente della società di gestione, non sono certe dell'idoneità di azionisti o soci.

2.  Gli Stati membri non applicano alle succursali di società di gestione, le quali hanno la loro sede statutaria fuori dell'Unione europea e iniziano o svolgono già la loro attività, disposizioni che assicurino loro un trattamento più favorevole di quello accordato alle succursali di società di gestione la cui sede statutaria si trova in uno Stato membro.

3.  Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito all'autorizzazione di qualsiasi società di gestione che:

a) sia un'impresa figlia di un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro;

b) sia un'impresa figlia dell'impresa madre di un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro; oppure

c) sia controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro.



Titolo B

Relazioni con i paesi terzi

Articolo 5 quater

1.  Le relazioni con i paesi terzi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell'articolo 7 della DSI.

Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa/impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all'articolo 7 della DSI vanno letti come «società/società di gestione» e l'espressione «prestare servizi d'investimento» nel paragrafo 2 di detto articolo va interpretata come «prestare servizi».

2.  Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai loro OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.



Titolo C

Condizioni di esercizio

Articolo 5 quinquies

1.  Le autorità competenti dello Stato membro di origine esigono che la società di gestione da esse autorizzata soddisfi in ogni momento le condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva. I fondi propri di una società di gestione non possono scendere al di sotto del livello previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, se ciò si verificasse, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tale società, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato per rettificare la sua situazione o cessare l'attività.

2.  La vigilanza prudenziale su una società di gestione spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine indipendentemente dal fatto che la società di gestione crei una succursale o presti servizi in un altro Stato membro o meno, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza delle autorità dello Stato membro ospitante.

Articolo 5 sexies

1.  Alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 9 della DSI.

2.  Ai fini della presente direttiva, i termini «impresa/impresa d'investimento» e «imprese d'investimento» di cui all'articolo 9 della DSI vanno interpretati come «società/società di gestione».

Articolo 5 septies

1.  Lo Stato membro di origine elabora le norme prudenziali che le società di gestione, per quanto concerne l'attività di gestione degli OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, devono osservare in permanenza.

In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine, tenuto conto anche della natura degli OICVM gestiti da una società di gestione, esigono che ciascuna di tali società:

a) abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri e che assicurino, tra l'altro, che qualunque transazione in cui intervenga il fondo possa essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività dei fondi comuni di investimento o delle società di investimento gestite dalla società di gestione siano investite conformemente al regolamento del fondo o ai suoi atti costitutivi e alle norme in vigore;

b) sia strutturata e organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio che gli interessi degli OICVM o dei clienti siano lesi dai conflitti d'interessi tra la società e i suoi clienti, tra i suoi clienti, tra uno dei suoi clienti e un OICVM o tra due OICVM. Tuttavia, le modalità di tale organizzazione nel caso di costituzione di una succursale non possono contrastare con le norme di comportamento prescritte dallo Stato membro ospitante in materia di conflitti d'interessi.

2.  Le società di gestione che sono autorizzate a prestare i servizi di gestione discrezionale di portafogli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a):

 non possono investire la totalità o una parte del portafoglio di un investitore in quote di fondi comuni di investimento o di società di investimento che esse gestiscono, salvo previa autorizzazione generale del cliente,

 sono soggette, con riguardo ai servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, alle disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori ( 11 ).

Articolo 5 octies

1.  Se gli Stati membri consentono alle società di gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l'esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni, devono essere soddisfatti i presupposti seguenti:

a) le autorità competenti devono essere opportunamente informate;

b) il mandato non deve pregiudicare l'efficacia della vigilanza sulla società di gestione e in particolare non deve impedire a questa di agire, né agli OICVM di essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori;

c) se la delega riguarda la gestione degli investimenti, il mandato può essere conferito solo a società autorizzate o registrate ai fini della gestione di attività e soggette a vigilanza prudenziale e deve essere conforme ai criteri di ripartizione degli investimenti periodicamente definiti dalle società di gestione;

d) nel caso in cui il mandato abbia ad oggetto la gestione degli investimenti e sia conferito a una società di un paese terzo deve essere garantita la collaborazione tra le autorità di vigilanza interessate;

e) il mandato per la funzione principale di gestione degli investimenti non deve essere conferito né al depositario, né a una qualsiasi altra società i cui interessi possano essere in conflitto con quelli della società di gestione o dei detentori delle quote;

f) sono previste misure che consentono alle persone che dirigono la società di gestione di controllare efficacemente e in ogni momento l'attività dell'impresa alla quale il mandato viene conferito;

g) il mandato non impedisce alle persone che dirigono la società di gestione di impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni alla società titolare del mandato e di revocare il mandato stesso con effetto immediato, ove ciò sia nell'interesse degli investitori;

h) tenuto conto della natura delle funzioni delegate, il delegato deve essere qualificato ed idoneo a svolgere le funzioni di cui trattasi; e

i) i prospetti dell'OICVM specificano le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare.

2.  In nessun caso la responsabilità della società di gestione e del depositario è pregiudicata dal fatto che la società di gestione abbia delegato a terzi alcune sue funzioni. Inoltre, la società di gestione non deve delegare le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma.

Articolo 5 nonies

Ciascuno Stato membro elabora le norme di comportamento che lesocietà di gestione in esso autorizzate devono osservare in ognimomento. Tali norme devono porre in atto almeno i principi di cui aitrattini seguenti. Questi principi obbligano la società di gestione a:

a) agire, nell'esercizio della sua attività, in modo leale ed equo, nell'interessedegli OICVM che gestisce e dell'integrità del mercato;

b) agire con la competenza, l'impegno e la diligenza necessari, nell'interessedegli OICVM che gestisce e dell'integrità del mercato;

c) disporre delle risorse e delle procedure necessarie per portare a buonfine le sue attività, e ad utilizzarle in modo efficace;

d) sforzarsi di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non siapossibile, provvedere a che gli OICVM che gestisce siano trattatiin modo equo; e

e) conformarsi a tutte le prescrizioni applicabili all'esercizio delle sueattività in modo da promuovere gli interessi dei suoi investitori el'integrità del mercato.



Titolo D

Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi

Articolo 6

1.  Gli Stati membri provvedono a che le società di gestione autorizzate a norma della presente direttiva dalle autorità competenti di un altro Stato membro possano esercitare nel loro territorio le attività per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione, costituendovi una succursale o in regime di libera prestazione di servizi.

2.  Gli Stati membri non possono subordinare lo stabilimento di una succursale o la libera prestazione di servizi ad autorizzazione né al requisito di una determinata dotazione di capitale né ad altra misura di effetto equivalente.

Articolo 6 bis

1.  Oltre alle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 5 bis, una società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro comunica tale intenzione alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

2.  Gli Stati membri esigono che ogni società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro fornisca, all'atto della comunicazione di cui al paragrafo 1, le informazioni e i documenti seguenti:

a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende stabilire una succursale;

b) un programma di esercizio indicante le attività e i servizi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 che si intendono svolgere nonché la struttura organizzativa della succursale;

c) il recapito, nello Stato membro ospitante, ove possono esserle richiesti i documenti;

d) i nominativi dei dirigenti della succursale.

3.  Le autorità competenti dello Stato membro di origine, a meno che non abbiano motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria della società di gestione in rapporto alle attività che essa intende esercitare, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi dal loro ricevimento in forma completa e ne danno comunicazione alla società di gestione. Esse inoltre comunicano precisazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo che miri a tutelare gli investitori.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine, qualora rifiutino di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, rendono note le ragioni del rifiuto alla società di gestione interessata entro due mesi dal ricevimento delle informazioni in forma completa. Tale rifiuto o la mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine.

4.  Prima che la succursale di una società di gestione inizi l'attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dispongono di un periodo di due mesi, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, per predisporre la vigilanza sulla società di gestione e per indicare, se del caso, le condizioni, ivi incluse le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 in vigore nello Stato membro ospitante e le norme di comportamento da rispettare qualora sia prestato il servizio di gestione di portafoglio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, i servizi di consulenza in materia di investimenti e i servizi di custodia, secondo cui, per motivi di interesse generale l'attività deve essere esercitata nello Stato membro ospitante.

5.  La succursale può essere stabilita e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione in tal senso dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio di dette autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4. Dal momento in cui inizia la sua attività la società di gestione può iniziare anche la commercializzazione delle quote di fondi comuni di investimento e di società di investimento che essa gestisce, soggette alla presente direttiva, a meno che le autorità competenti dello Stato membro ospitante non dichiarino, con decisione motivata presa prima dello scadere del termine di due mesi di cui sopra e comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di origine, che le modalità di commercializzazione delle quote non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45.

6.  In caso di prevista modifica delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, lettere b), c) o d), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine possano adottare una decisione su detta modifica ai sensi del paragrafo 3 e le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono pronunciarsi ai sensi del paragrafo 4.

7.  In caso di modifica delle informazioni notificate ai sensi del paragrafo 3, primo comma, le autorità dello Stato membro di origine ne informano le autorità dello Stato membro ospitante.

Articolo 6 ter

1.  Ogni società di gestione che intenda esercitare per la prima volta la sua attività nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine:

a) lo Stato membro nel cui territorio la società di gestione intende operare;

b) un programma d'esercizio indicante le attività e i servizi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, che si intendono svolgere.

2.  Le autorità competenti dello Stato membro di origine notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le informazioni di cui al paragrafo 1, entro un mese dal ricevimento di queste ultime.

Esse inoltre comunicano precisazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo applicabile che miri a tutelare gli investitori.

3.  La società di gestione può quindi iniziare l'attività nello Stato membro ospitante, fermo restando l'articolo 46.

Se del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante, a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, indicano alla società di gestione le condizioni, ivi incluse le norme di comportamento da rispettare, qualora sia prestato il servizio di gestione del portafoglio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, i servizi di consulenza in materia di investimenti e i servizi di custodia, che, per motivi di interesse generale, tale società deve soddisfare nello Stato membro ospitante.

4.  In caso di prevista modifica del contenuto delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, lettera b), la società di gestione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante possano, se del caso, comunicare alla società eventuali cambiamenti o integrazioni da apportare alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 3.

5.  Una società di gestione è tenuta a seguire la procedura di notifica di cui al presente articolo anche qualora affidi a un terzo la commercializzazione delle quote in uno Stato membro ospitante.

Articolo 6 quater

1.  Gli Stati membri ospitanti possono esigere, ai fini statistici, che tutte le società di gestione aventi una succursale nel loro territorio presentino periodicamente alle loro autorità competenti un resoconto delle attività svolte nel paese.

2.  Nell'esercizio delle competenze loro conferite a norma della presente direttiva gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali delle società di gestione le stesse informazioni che esigono a tal fine dalle società di gestione nazionali.

Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle società di gestione che svolgono attività nel loro territorio in regime di libera prestazione di servizi le informazioni necessarie per verificare l'osservanza da parte di tali società delle norme loro applicabili degli Stati membri ospitanti. Non possono tuttavia essere richieste informazioni maggiori di quelle che sono tenute a comunicare allo stesso fine le società di gestione stabilite nello Stato membro ospitante.

3.  Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, ove accertino che una società di gestione, la quale abbia una succursale o presti servizi nel loro territorio, non ottempera alle disposizioni legislative o regolamentari adottate da detto Stato in attuazione delle disposizioni della presente direttiva che attribuiscono poteri alle autorità competenti dello Stato membro, esigono che la società di gestione in questione ponga termine alle irregolarità.

4.  Se la società di gestione in questione non prende le opportune misure, le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano in proposito le autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché la società di gestione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

5.  Se la società di gestione persiste nell'infrazione alle disposizioni legislative o regolamentari di cui al paragrafo 2 nonostante le misure adottate dallo Stato membro di origine o in quanto tali misure risultano inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare misure adeguate per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire a tale società di gestione di avviare nuove transazioni nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle società di gestione gli atti necessari a tali misure.

6.  Le disposizioni precedenti lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri ospitanti di prendere misure idonee a prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel loro territorio, contrarie alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire alle società di gestione responsabili delle infrazioni di avviare nuove transazioni nel loro territorio.

7.  Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 e che comporti sanzioni o restrizioni alle attività della società di gestione deve essere debitamente motivata e comunicata alla società di gestione interessata. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata presa.

8.  Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 e 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e delle altre persone cui sono prestati i servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere informate di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure.

9.  In caso di revoca dell'autorizzazione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante sono informate e prendono misure adeguate per impedire alla società di gestione in questione di avviare nuove transazioni nel suo territorio e per salvaguardare gli interessi degli investitori. ►M7  Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi. ◄

10.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui ci sia stato rifiuto ai sensi dell'articolo 6 bis in cui siano state adottate misure a norma del paragrafo 5. ►M7  Ogni due anni la Commissione elabora una relazione su tali casi. ◄



▼M4

SEZIONE III bis

Obblighi relativi al depositario

▼B

Articolo 7

1.  La custodia del patrimonio del fondo comune d'investimento deve essere affidata a un depositario.

2.  La responsabilità del depositario di cui all'articolo 9 non è intaccata dall'avere affidato a un terzo la totalità o una parte del partimonio che ha in custodia.

3.  Il depositario deve inoltre:

a) accertare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento delle quote effettuati per conto del fondo o dalla società di gestione avvengano conformemente alla legge o al regolamento del fondo;

b) accertare che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla legge o al regolamento del fondo;

c) eseguire le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alla legge o al regolamento del fondo;

d) accertare che nelle operazioni relative al patrimonio del fondo il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso;

e) accertare che i redditi del fondo ricevano la destinazione conforme alla legge o al regolamento del fondo.

Articolo 8

1.  Il depositario deve avere la propria sede statutaria nello stato membro in cui la società di gestione ha la sua sede statutaria oppure esservi stabilito se la sua sede statutaria si trova in un altro stato membro.

2.  Il depositario dev'essere un istituto soggetto a controllo pubblico. Esso deve presentare garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter assolvere efficacemente le incombenze che gli derivano dalla sua funzione di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall'esercizio di tale funzione.

3.  Gli stati membri stabiliscono le categorie di istituti di cui al paragrafo 2 fra le quali possono essere scelti i depositari.

Articolo 9

Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello stato in cui è situata la sede statutaria della società di gestione, nei confronti della società di gestione e dei partecipanti, di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o errato adempimento dei suoi obblighi. Nei confronti dei partecipanti la responsabilità può essere diretta o indiretta attraverso la società di gestione, a seconda della natura giuridica dei rapporti esistenti fra il depositario, la società di gestione e i partecipanti.

Articolo 10

1.  Le funzioni di società di gestione e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società.

2.  Nell'esercizio delle rispettive funzioni la società di gestione ed il depositario devono agire in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dei partecipanti.

Articolo 11

La legge o il regolamento del fondo definiscono le condizioni di sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei partecipanti al momento di tale sostituzione.



▼M4

SEZIONE IV

Obblighi relativi alle società di investimento



Titolo A

Condizioni per accedere all'attività

Articolo 12

L'accesso all'attività delle società di investimento è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Gli Stati membri determinano la forma giuridica che deve assumere una società di investimento.

▼B

Articolo 13

La società di investimento non può svolgere attività diverse da quelle previste all'articolo 1, paragrafo 2.

▼M4

Articolo 13 bis

1.  Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti non autorizzano una società di investimento che non ha designato una società di gestione, salvo che la società di investimento disponga di un capitale iniziale sufficiente, pari ad almeno 300 000 EUR.

Inoltre, quando una società di investimento non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva:

 l'autorizzazione è negata, salvo che la domanda di autorizzazione sia corredata di un programma di attività indicante in particolare la struttura organizzativa della società di investimento,

 i dirigenti della società di investimento devono avere i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla società di investimento. A tal fine i nominativi dei dirigenti e di chiunque subentri loro nella loro carica devono essere comunicati quanto prima all'autorità competente. La scelta dell'attività della società di investimento deve essere operata da almeno due persone che soddisfino tali requisiti. Si intende per dirigente la persona che a norma di legge o degli atti costitutivi, rappresenta la società di investimento o determina effettivamente l'indirizzo dell'attività,

 inoltre, se esistono stretti legami tra la società di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti rilasciano l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti negano l'autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di investimento ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti all'applicazione di tali disposizioni, ostacolino l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti impongono alle società di investimento di comunicare alle autorità stesse tutte le informazioni richieste.

2.  Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione della concessione o del rifiuto dell'autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato.

3.  Se l'autorizzazione è rilasciata, la società di investimento può immediatamente iniziare la sua attività.

4.  Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata a una società di investimento soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società:

a) non utilizza l'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare l'attività disciplinata dalla presente direttiva da più di 6 mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;

b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

d) ha violato in modo grave e/o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o

e) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale.



Titolo B

Condizioni di esercizio

Articolo 13 ter

Gli articoli 5 octies e 5 nonies si applicano alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva. Ai fini del presente articolo, i termini «società di gestione» vanno letti come «società di investimento».

Le società di investimento possono gestire soltanto le attività del loro portafoglio e non possono, in nessun caso, ricevere incarichi riguardanti la gestione di attività per conto terzi.

Articolo 13 quater

Ciascuno Stato membro di origine elabora le norme prudenziali che le società di investimento, che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva, devono osservare in permanenza.

In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine, tenuto conto anche della natura della società di investimento, esigono che essa abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento del proprio capitale iniziale e che assicurino, tra l'altro, che qualunque transazione in cui intervenga la società possa essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività della società di investimento siano investite conformemente agli atti costitutivi e alle norme in vigore.



SEZIONE IV BIS

Obblighi riguardanti il depositario

▼B

Articolo 14

1.  La custodia del patrimonio di una società d'investimento deve essere affidata a un depositario.

2.  La responsabilità del depositario di cui all'articolo 16 non è intaccata dall'avere affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia.

3.  Il depositario deve inoltre:

a) accertare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle quote effettuati dalla società di investimento o per conto di questa avvengano conformemente alla legge o ai documenti costitutivi della società;

b) accertare che nelle operazioni relative al patrimonio della società il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso;

c) accertare che i redditi della società ricevano la destinazione conforme alla legge e ai documenti costitutivi.

4.  Gli stati membri possono stabilire che le società di investimento situate sul loro territorio che commercializzano le loro quote esclusivamente attraverso una o più borse valori alla cui quotazione ufficiale tali quote sono ammesse non abbiano l'obbligo di avere un depositario ai sensi della presente direttiva.

Gli articoli 34, 37 e 38 non si applicano a tali società. Tuttavia, le norme per la valutazione del patrimonio di dette società devono essere indicate nella legge e/o nei documenti costitutivi.

5.  Gli stati membri possono stabilire che le società d'investimento situate sul loro territorio, che commercializzano ameno l'80 % delle loro quote attraverso una o più borse valori indicate nei documenti costitutivi, non abbiano l'obbligo di avere un depositario ai sensi della presente direttiva, purché tali quote siano ammesse alla quotazione ufficiale delle borse valori degli stati membri sul cui territorio le quote sono commercializzate e purché le operazioni fuori borsa siano effettuate dalla società soltanto al corso di borsa. Nei documenti costitutivi della società deve essere indicata la borsa del paese di commercializzazione la cui quotazione determina il prezzo delle operazioni fuori borsa effettuate in questo paese da detta società.

Lo stato membro si avvale della facoltà di cui al comma precedente solo se ritiene che i partecipanti beneficino di una tutela equivalente a quella di cui beneficiano i partecipanti degli o.i.c.v.m. che hanno un depositario ai sensi della presente direttiva.

In particolare queste società e quelle di cui al paragrafo 4 devono:

a) in mancanza di una disposizione nella legge, indicare nei documenti costitutivi i metodi di calcolo del valore netto d'inventario delle quote;

b) intervernire sul mercato per evitare che il valore delle loro quote in borsa si discosti dal valore netto d'inventario più del 5 %;

c) stabilire il valore netto d'inventario delle quote, comunicarlo alle autorità competenti almeno due volte alla settimana e pubblicarlo due volte al mese.

Un revisore dei conti indipendente deve accertare almeno due volte al mese che il valore delle quote sia calcolato in conformità della legge e dei documenti costitutivi della società. In questa occasione il revisore deve verificare che le attività della società siano investite secondo le norme previste dalla legge e dai documenti costitutivi.

Gli stati membri comunicano alla Commissione le generalità delle società che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5.

▼M7 —————

▼B

Articolo 15

1.  Il depositario deve avere la propria sede statutaria nello stato membro in cui la società di investimento ha la sua sede statutaria oppure esservi stabilito se la sua sede statutaria si trova in un altro stato membro.

2.  Il depositario dev'essere un istituto soggetto a controllo pubblico. Esso deve presentare garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter assolvere efficacemente le incombenze che gli derivano dalla sua funzione di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall'esercizio di tale funzione.

3.  Gli stati membri stabiliscono le categorie di istituti di cui al paragrafo 2 fra i quali possono essere scelti i depositari.

Articolo 16

Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello stato in cui è situata la sede statutaria della società d'investimento, nei confronti della società di investimento stessa e dei partecipanti, di ogni danno da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o errato adempimento dei suoi obblighi.

Articolo 17

1.  Le funzioni di società di investimento e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società.

2.  Nell'esercizio delle sue funzioni, il depositario deve agire esclusivamente nell'interesse dei partecipanti.

Articolo 18

La legge o i documenti costitutivi delle società di investimento definiscono le condizioni di sostituzione del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei partecipanti al momento di tale sostituzione.



SEZIONE V

Obblighi relativi alla politica d'investimento degli o.i.c.v.m.

Articolo 19

1.  Gli investimenti di un fondo comune di investimento o di una società di investimento devono essere effettuati esclusivamente in:

▼M5

a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato, ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della DSI e/o:

▼B

b) valori mobiliari ►M5  e strumenti del mercato monetario ◄ negoziali su un altro mercato di uno stato membro, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico:

c) valori mobiliari ►M5  e strumenti del mercato monetario ◄ ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno stato terzo o negoziati su un altro mercato di uno stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dei documenti costitutivi della società d'investimento;

d) valori mobiliari emessi recentemente a condizione che:

 le modalità di emissione prevedano l'impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o a un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dei documenti costitutivi della società di investimento;

 l'ammissione sia ottenuta al più tardi entro la fine del periodo di un anno dall'emissione, ►M5  e/o ◄

▼M5

e) quote di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva e/o di altri organismi di investimento collettivo ai sensi del primo e del secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2, a prescindere dal fatto che siano situati o meno in uno Stato membro, purché:

 tali altri organismi di investimento collettivo siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che essi sono soggetti ad una vigilanza che le autorità competenti per gli OICVM considerano equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita,

 il livello di protezione garantito ai detentori di quote degli altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e in particolare le norme concernenti la segregazione degli attivi, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano soggetti a regole equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva,

 l'operatività degli altri organismi di investimento collettivo sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento,

 non oltre il 10 % delle attività degli OICVM o altri organismi di investimento collettivo di cui si prospetta l'acquisizione possa, conformemente al regolamento del fondo o agli atti costituitivi, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o organismi di investimento collettivo; e/o

f) depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza non superiore a dodici mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia la sede legale in uno Stato membro o, in caso contrario, che sia soggetto a norme prudenziali considerate, dalle autorità competenti per gli OICVM, equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria; e/o

g) strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) e c), compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti; e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa («strumenti derivati OTC»), a condizione che:

 l'attività sottostante consista in strumenti di cui al presente paragrafo, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali l'OICVM può investire in base agli obiettivi indicati nel regolamento del fondo o negli atti costitutivi dell'OICVM stesso,

 le controparti di tali contratti siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti per gli OICVM, e

 gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi con una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro equo valore su iniziativa dell'OICVM; e/o

h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, contemplati all'articolo 1, paragrafo 9, la cui emissione o il cui emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, purché siano:

 emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da un paese terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri, o

 emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) o c), o

 emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario, o

 emessi da altri istituti che appartengono alle categorie approvate dalle autorità competenti per gli OICVM nella misura in cui gli investimenti in tali strumenti godano di una protezione degli investitori equivalente a quella prevista al primo, secondo o terzo trattino e purché l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno 10 milioni di EUR, presenti e pubblichi i conti annuali conformemente alla direttiva 78/660/CEE ( 12 ), oppure sia un soggetto che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate in borsa, sia dedicato al finanziamento del gruppo ovvero si tratti di un ente dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una «liquidity line» bancaria.

▼B

2.  Tuttavia:

a) un o.i.c.v.m. può investire sino ad un massimo del 10 % del proprio patrimonio in valori mobiliari ►M5  e strumenti del mercato monetario ◄ diversi da quelli previsti dal paragrafo 1;

▼M5 —————

▼B

c) una società di investimento può acquistare i beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto della sua attività;

d) un o.i.c.v.m. non può acquistare metalli preziosi né i loro certificati rappresentativi.

▼M5 —————

▼B

4.  Un fondo comune di investimento e una società di investimento possono detenere, a titolo accessorio, liquidità.

▼M5 —————

▼M5

Articolo 21

1.  La società di gestione o di investimento deve utilizzare una procedura di gestione dei rischi che le consenta di controllare e di valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo di queste al profilo di rischio generale del portafoglio; deve utilizzare una procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. Deve comunicare sistematicamente alle autorità competenti, conformemente alle modalità da esse definite, i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi scelti per stimare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati per ciascun OICVM che essa gestisce.

2.  Gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a ricorrere, alle condizioni e entro i limiti che essi stabiliscono, a tecniche e strumenti che abbiano per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario purché tali tecniche e strumenti vengano impiegati in vista della buona gestione del portafoglio. Se queste operazioni implicano l'uso di strumenti derivati, tali condizioni e limiti devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva.

In nessun caso queste operazioni determineranno il discostamento dell'OICVM dagli obiettivi di investimento definiti nel suo regolamento di gestione o nei suoi atti costitutivi o nel prospetto.

3.  Un OICVM assicura che la sua esposizione complessiva a fronte di strumenti derivati non superi il valore totale netto del suo portafoglio.

L'esposizione è calcolata tenendo conto del valore corrente delle attività sottostanti, del rischio controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche ai commi seguenti.

Un OICVM può investire, nell'ambito della sua politica di investimento e nei limiti fissati all'articolo 22, paragrafo 5, in strumenti finanziari derivati, purché l'esposizione a fronte delle attività sottostanti non superi, in totale, i limiti di investimento stabiliti all'articolo 22. Se un OICVM investe in strumenti finanziari derivati su indici, gli Stati membri possono consentire che questi investimenti non siano cumulati ai fini dei limiti stabiliti all'articolo 22.

Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorpora uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione ai fini della conformità ai requisiti di cui al presente articolo.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni complete ed eventuali modifiche successive sulla loro normativa applicabili ai metodi usati per calcolare l'esposizione di cui al paragrafo 3, compresa l'esposizione verso una controparte in transazioni su strumenti finanziari derivati OTC, entro il 13 febbraio 2004. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri. ►M7  Tali informazioni sono oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari. ◄

Articolo 22

1.  Un OICVM non può investire più del 5 % delle sue attività in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. Un OICVM non può investire più del 20 % delle sue attività in depositi costituiti presso uno stesso organismo.

L'esposizione verso una controparte dell'OICVM in una transazione su strumenti finanziari derivati OTC non può superare:

 il 10 % delle sue attività se la controparte è un ente creditizio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f),

 o il 5 % delle sue attività negli altri casi.

2.  Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % contemplato dalla prima frase del paragrafo 1 sino ad un massimo del 10 %. Tuttavia, l'importo totale rappresentato dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario detenuti dall'OICVM in emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5 % delle sue attività non deve superare il 40 % del valore delle attività dell'OICVM. Questa limitazione non si applica ai depositi costituiti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale e alle transazioni su strumenti finanziari derivati OTC effettuate con detti istituti.

Fermi restando i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, un OICVM non può cumulare, in relazione ad un solo organismo:

 investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso,

 depositi costituiti presso di esso, e/o

 esposizioni risultanti da transazioni su strumenti finanziari derivati OTC nei suoi confronti

che rappresentano oltre il 20 % delle attività dell'OICVM stesso.

3.  Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui alla prima frase del paragrafo 1 sino ad un massimo del 35 % se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri.

4.  Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui alla prima frase del paragrafo 1 sino ad un massimo del 25 % per determinate obbligazioni emesse da istituti di credito che abbiano la sede statutaria in uno Stato membro e siano soggetti a controllo pubblico ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Quando un OICVM investe più del 5 % delle proprie attività nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80 % del valore delle attività dell'OICVM.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle categorie di obbligazioni di cui sopra e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge ed alle disposizioni in materia di controllo di cui al primo comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri sopra enunciati. Questi elenchi sono corredati di una descrizione del regime delle garanzie offerte. La Commissione comunica immediatamente agli altri Stati membri queste informazioni, con i commenti a suo giudizio opportuni, e le rende accessibili al pubblico. ►M7  Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari. ◄

5.  I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono presi in considerazione per l'applicazione del limite del 40 % di cui al paragrafo 2.

I limiti previsti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non possono essere cumulati e pertanto gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo o in depositi o strumenti derivati costituiti presso tale organismo, effettuati a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, non possono comunque superare, in totale, il 35 % delle attività dell'OICVM.

Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, quali definite conformemente alla direttiva 83/349/CEE ( 13 ) o alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono autorizzare il cumulo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito di uno stesso gruppo fino ad un limite massimo del 20 %.

▼M5

Articolo 22 bis

1.  Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 25, gli Stati membri possono elevare i limiti stabiliti dall'articolo 22 fino ad un massimo del 20 % per gli investimenti in azioni e/o obbligazioni di uno stesso emittente, quando, conformemente al regolamento del fondo o agli atti costitutivi, l'obiettivo della politica di investimento dell'OICVM è riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalle autorità competenti, a condizione che:

 la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata,

 l'indice rappresenti un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce,

 l'indice sia reso pubblico in modo adeguato.

2.  Gli Stati membri possono elevare il limite fissato al paragrafo 1 sino a un massimo del 35 % allorché lo giustifichino condizioni eccezionali del mercato, in particolare dei mercati regolamentati nei quali prevalgono taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. L'investimento entro detto limite è possibile solo con riferimento ad un unico emittente.

▼B

Articolo 23

1.  In deroga dell'articolo 22 e senza pregiudizio dell'articolo 68, paragrafo 3 del trattato, gli stati membri possono autorizzare gli o.i.c.v.m. ad investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, sino al 100 % del loro patrimonio in diverse emissioni di valori mobiliari ►M5  e strumenti del mercato monetario ◄ emessi o garantiti da uno stato membro, dai suoi enti locali, da uno stato terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri.

Le autorità competenti accordano tale deroga solo se ritengono che i partecipanti degli o.i.c.v.m. beneficino di una protezione equivalente a quella di cui beneficiano i partecipanti agli o.i.c.v.m. che rispetti i limiti dell'articolo 22.

Tali o.i.c.v.m. devono detenere valori di almeno sei emissioni differenti, senza che i valori di una stessa emissione superino il 30 % dell'importo totale del suo patrimonio.

2.  Gli o.i.c.v.m. di cui al paragrafo 1 devono menzionare esplicitamente, nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi della società d'investimento, gli stati, gli enti locali o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori nei quali essi intendono investire più del 35 % del loro patrimonio; questo regolamento o questi documenti costitutivi devono essere approvati dalle autorità competenti.

3.  Inoltre gli o.i.c.v.m. di cui al paragrafo 1 devono includere, nel prospetto o materiale promozionale, una dichiarazione ben visible che richiami l'attenzione su detta autorizzazione e indichi gli stati e/o gli enti locali nonché gli organismi internazionali a carattere pubblico nei cui valori intendono investire o hanno investito più del 35 % del loro patrimonio.

▼M5

Articolo 24

1.  Un OICVM può acquistare quote di OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), purché non oltre il 10 % delle sue attività sia investito nelle quote di uno stesso OICVM o altro organismo di investimento collettivo. Gli Stati membri possono elevare questo limite ad un massimo del 20 %.

2.  Gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM non possono superare, in totale, il 30 % delle attività dell'OICVM.

Se un OICVM ha acquisito quote di OICVM e/o di altri organismi di investimento collettivo, gli Stati membri possono permettere che le attività di questi OICVM o altri organismi di investimento collettivo non siano obbligatoriamente cumulate ai fini dei limiti stabiliti all'articolo 22.

3.  Allorché un OICVM investe in quote di altri OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o grazie ad una partecipazione diretta o indiretta rilevante, la società di gestione o l'altra società non può imputare diritti di sottoscrizione o di rimborso per gli investimenti dell'OICVM nelle quote di tali OICVM e/o organismi di investimento collettivo.

Un OICVM che investe una quota cospicua delle proprie attività in altri OICVM e/o organismi di investimento collettivo deve indicare nel prospetto l'ammontare massimo delle commissioni di gestione che possono essere imputate sia all'OICVM stesso sia agli altri OICVM e/o organismi di investimento collettivo nei quali intende investire. Esso indica nella relazione annuale la percentuale massima delle spese di gestione sostenute dall'OICVM stesso e dagli OICVM e/o dagli altri organismi di investimento collettivo nei quali investe.

▼M5

Articolo 24 bis

1.  Il prospetto precisa le categorie di attività nelle quali un OICVM è autorizzato a investire. Esso indica se sono autorizzate operazioni in strumenti finanziari derivati, nel qual caso deve contenere ben visibile la precisazione se tali operazioni possono essere effettuate a copertura o in vista del conseguimento di obiettivi di investimento, nonché la possibile incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio.

2.  Quando un OICVM investe principalmente in una categoria di attività di cui all'articolo 19 diversa dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario o riproduce un indice azionario o obbligazionario a norma dell'articolo 22 bis, il suo prospetto e, se del caso, tutte le altre pubblicazioni a scopo promozionale devono contenere una menzione ben visibile che richiami l'attenzione sulla sua politica d'investimento.

3.  Quando il valore netto del patrimonio di un OICVM può, per la composizione del portafoglio o per le tecniche di gestione impiegate, presentare un'elevata volatilità, il prospetto e, se del caso, qualsiasi altra documentazione promozionale devono contenere ben visibile un riferimento a detta caratteristica.

4.  Su richiesta di un investitore la società di gestione deve anche fornire ulteriori informazioni relative ai limiti quantitativi che si applicano nella gestione del rischio degli OICVM, ai metodi scelti a tal fine e all'evoluzione recente dei rischi e dei rendimenti delle principali categorie di strumenti.

▼B

Articolo 25

1.  Una società di investimento o una società di gestione, per l'insieme dei fondi comuni di investimento che essa gestisce e che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, non può acquistare azioni che diano diritto di voto e che le consentano di esercitare un'influenza notevole sulla gestione di un emittente.

Fino ad un successivo coordinamento, gli stati membri devono tener conto delle norme esistenti nelle legislazioni degli altri stati membri che definiscono il principio di cui al primo comma.

2.  Inoltre, una società d'investimento o un fondo comune non può acquistare più del:

 10 % di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente,

 10 % di obbligazioni di uno stesso emittente,

▼M5

 25 % di quote di uno stesso OICVM e/o altro organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino,

▼M5

 10 % di strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

▼M5

I limiti di cui al secondo, al terzo e al quarto trattino possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

▼B

3.  Gli stati membri possono rinunciare ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda;

a) i valori mobiliari ►M5  e gli strumenti del mercato monetario ◄ emessi o garantiti da uno stato membro o dai suoi enti locali;

b) i valori mobiliari ►M5  e gli strumenti del mercato monetario ◄ emessi o garantiti da uno stato terzo;

c) i valori mobiliari ►M5  e gli strumenti del mercato monetario ◄ emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri;

d) le azioni detenute da un o.i.c.v.m. nel capitale di una società di uno stato terzo che investe il suo patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti appartenenti a questo stato qualora, in virtù della legislazione di quest'ultimo, una tale partecipazione rappresenti per l'o.i.c.v.m. l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di questo stato. Questa deroga è tuttavia applicabile soltanto se la società dello stato terzo rispetta nella sua politica di investimento i limiti stabiliti dagli articoli 22 e 24 e dall'articolo 25, paragrafi 1 e 2. Qualora vengano superati i limiti di cui agli articoli 22 e 24, l'articolo 26 si applica mutatis mutandis;

▼M5

e) le azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale delle società affiliate che esercitano solo attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nel paese in cui la società affiliata è ubicata, per quanto riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori, esclusivamente per suo o loro conto.

▼B

Articolo 26

▼M5

1.  Gli OICVM non sono tenuti ad osservare i limiti stabiliti nella presente sezione qualora esercitino il loro diritto di sottoscrizione su valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che formano parte delle loro attività.

Gli Stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono concedere deroghe agli articoli 22, 22 bis, 23 e 24 agli OICVM appena costituiti durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione.

▼B

2.  Se un superamento dei limiti di cui al paragrafo 1 ha luogo indipendentemente dalla volontà dell'o.i.c.v.m. o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, quest'ultimo, nelle sue operazioni di vendita, deve prefiggersi come obiettivo prioritario la regolarizzazione di tale situazione tenendo conto dell'interesse dei partecipanti.



SEZIONE VI

Obblighi relativi all'informazione dei partecipanti



A.

Pubblicazione del prospetto e delle relazioni periodiche

Articolo 27

▼M4

1.  La società di gestione, per ognuno dei fondi comuni che gestisce, e la società di investimento devono pubblicare:

 un prospetto semplificato,

 un prospetto completo,

 una relazione annuale per ogni esercizio e

 una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio.

▼B

2.  Le relazioni annuali e semestrali devono essere pubblicate entro i seguenti termini, a partire dalla fine del periodo al quale dette relazioni si riferiscono:

 quattro mesi per la relazione annuale,

 due mesi per la relazione semestrale.

▼M4

Articolo 28

1.  Il prospetto semplificato e il prospetto completo devono contenere le informazioni necessarie perché gli investitori possano formulare un giudizio fondato sull'investimento che è loro proposto ed in particolare sui relativi rischi. Queste informazioni devono comprendere, indipendentemente dagli strumenti in cui viene effettuato l'investimento, una illustrazione chiara e facilmente comprensibile dei profili di rischio del fondo.

2.  Il prospetto completo contiene almeno le informazioni previste nello schema A, allegato I, della presente direttiva, sempre che queste non siano contenute nel regolamento del fondo o negli atti costitutivi allegati al prospetto completo a norma dell'articolo 29, paragrafo 1.

3.  Il prospetto semplificato contiene in forma sintetica le informazioni fondamentali di cui allo schema C, allegato I, della presente direttiva. Esso è strutturato e redatto in modo tale da riuscire facilmente comprensibile per l'investitore medio. Gli Stati membri possono consentire che il prospetto semplificato sia allegato al prospetto completo come parte staccabile del medesimo. Il prospetto semplificato può essere impiegato come strumento di commercializzazione da utilizzarsi senza modifiche in tutti gli Stati membri, fatta salva la traduzione. Pertanto gli Stati membri si astengono dal prescrivere ulteriori documenti o informazioni.

4.  Il prospetto completo e il prospetto semplificato possono presentarsi nella forma di un documento cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole avente lo stesso valore legale, approvato dalle autorità competenti.

5.  La relazione annuale deve contenere un bilancio o uno stato patrimoniale, un conto dettagliato dei redditi e delle spese dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente e le altre informazioni previste dallo schema B, allegato I, della presente direttiva, nonché ogni dato significativo che permetta agli investitori di valutare con cognizione di causa l'evoluzione dell'attività e i risultati dell'OICVM.

6.  La relazione semestrale deve contenere almeno le informazioni previste dai capitoli da I a IV dello schema B, allegato I, della presente direttiva. Quando un OICVM ha versato o intende versare acconti sui dividendi, le cifre devono indicare i risultati previa detrazione delle imposte per il semestre considerato e gli acconti sui dividendi versati o previsti.

Articolo 29

1.  Il regolamento del fondo o gli atti costitutivi della società di investimento formano parte integrante del prospetto completo, al quale devono essere allegati.

2.  I documenti di cui al paragrafo 1 possono tuttavia non essere allegati al prospetto completo, purché i detentori delle quote siano informati della possibilità di ottenere, a richiesta, l'invio di tali documenti o l'indicazione del luogo in cui potranno consultarli in ciascuno degli Stati membri in cui le quote sono commercializzate.

Articolo 30

Gli elementi essenziali del prospetto completo e del prospetto semplificato devono essere tenuti aggiornati.

▼B

Articolo 31

I dati contabili contenuti nelle relazioni annuali devono essere controllati da una o più persone abilitate, per legge, alla revisione dei conti conformemente all'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili ( 14 ). L'attestazione rilasciata da queste persone e le eventuali riserve sono riprodotte integralmente in ciascuna relazione annuale.

▼M4

Articolo 32

L'OICVM deve trasmettere il prospetto completo e il prospetto semplificato e le relative modifiche, nonché le relazioni annuali e semestrali, alle autorità competenti.

Articolo 33

1.  Il prospetto semplificato deve essere rilasciato gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto.

Inoltre, il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate devono essere messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne fa richiesta.

2.  Le relazioni annuali e semestrali devono essere trasmesse gratuitamente ai detentori di quote che ne fanno richiesta.

3.  Le relazioni annuali e semestrali devono essere messe a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nel prospetto completo e nel prospetto semplificato o essere consultabili attraverso altri mezzi approvati dalle autorità competenti.

▼B



B.

Pubblicazione di altre informazioni

Articolo 34

L'o.i.c.v.m. deve rendere pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote e almeno due volte al mese. Tuttavia, le autorità competenti possono permettere ad un o.i.c.v.m. di ridurre il ritmo ad una volta al mese, a condizione che tale deroga non pregiudichi gli interessi dei partecipanti.

▼M4

Articolo 35

Ogni pubblicità che contenga l'invito all'acquisto di quote di un OICVM deve indicare l'esistenza dei prospetti e i luoghi in cui il pubblico li può ottenere, nonché gli eventuali altri mezzi attraverso i quali può consultarli.

▼B



SEZIONE VII

Obblighi generali dell'o.i.c.v.m.

Articolo 36

1.  Non possono contrarre prestiti:

 né la società di investimento,

 né la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.

Un o.i.c.v.m. può tuttavia acquistare divise estere mediante un prestito «back-to-back».

2.  In deroga al paragrafo 1, gli stati membri possono autorizzare gli o.i.c.v.m. a contrarre prestiti:

a) fino ad un massimo del 10 %

 del patrimonio, nel caso di società d'investimento,

 del valore del fondo, nel caso di un fondo comune d'investimento,

sempreché si tratti di prestiti temporanei;

b) fino ad un massimo del 10 % del patrimonio, nel caso di società d'investimento, purché si tratti di prestiti per l'acquisto di beni immobili indispensabili alla prosecuzione diretta delle loro attività. In tal caso, questi prestiti nonché quelli di cui alla lettera a) non possono superare, insieme, il 15 % del patrimonio.

Articolo 37

1.  Un o.i.c.v.m. deve riacquistare o rimborsare le sue quote a richiesta del partecipante.

2.  In deroga al paragrafo 1:

a) un o.i.c.v.m. può sospendere provvisoriamente, nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società d'investimento, il riacquisto o il rimborso delle proprie quote. La sospensione può essere prevista soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedono e quando la sospensione è giustificata, tenuto conto degli interessi dei partecipanti;

b) gli stati membri possono consentire alle autorità competenti di esigere la sospensione del riacquisto o del rimborso delle quote, nell'interesse dei partecipanti o nell'interesse pubblico.

3.  Nei casi in cui al paragrafo 2, lettera a), l'o.i.c.v.m. deve immediatamente informare della propria decisione le autorità competenti nonché, qualora commercializzi le sue quote in altri stati membri, le autorità di questi ultimi.

Articolo 38

Le norme di valutazione del patrimonio, nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione o di vendita e del prezzo di riacquisto o di rimborso delle quote di un o.i.c.v.m. devono essere indicati nella legge, nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi della società d'investimento.

Articolo 39

La distribuzione o il reinvestimento dei redditi del fondo o della società d'investimento sono effettuati conformemente alla legge e al regolamento del fondo o ai documenti costitutivi della società d'investimento.

Articolo 40

Le quote di un o.i.c.v.m. possono essere emesse solo con versamento nel patrimonio dell'o.i.c.v.m., nei termini d'uso, di un importo equivalente al prezzo di emissione netto. Tale disposizione non osta alla distribuzione di quote gratuite.

Articolo 41

1.  Fatta salva l'applicazione degli articoli 19 e 21, non possono concedere crediti o avallarli per conto terzi:

 né la società d'investimento,

 né la società di gestione o il depositario, per conto di fondi comuni d'investimento.

▼M5

2.  Il paragrafo 1 non osta all'acquisto, da parte degli organismi in questione, di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all'articolo 19, paragrafo 1), lettere e), g), h), non interamente liberati.

Articolo 42

Non possono effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere e), g), h):

 né la società d'investimento,

 né la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.

▼B

Articolo 43

La legge o il regolamento del fondo deve indicare le remunerazioni e le spese che la società di gestione è autorizzata a prelevare sul fondo, nonché il modo di calcolare tali remunerazioni.

La legge o i documenti costitutivi della società d'investimento devono indicare la natura delle spese a carico della società.



SEZIONE VIII

Disposizioni speciali applicabili agli o.i.c.v.m. che commercializzano le loro quote negli stati membri diversi da quelli in cui sono situati

Articolo 44

1.  Un o.i.c.v.m. che commercializzi le sue quote in un altro stato membro deve osservare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in tale stato, che non rientrano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2.  Un o.i.c.v.m. può fare pubblicità nello stato di commercializzazione. Esso deve rispettare le disposizoni di questo stato che disciplinano la pubblicità.

3.  Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Articolo 45

Nell'ipotesi di cui all'articolo 44, l'o.i.c.v.m. deve prendere, tra l'altro, le misure necessarie, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello stato membro di commercializzazione, affinché i pagamenti ai partecipanti, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni che l'o.i.c.v.m. deve fornire siano assicurati nello stato dei partecipanti.

▼M4

Articolo 46

Un OICVM che si proponga di commercializzare le sue quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato deve preventivamente informare di tale intenzione le autorità competenti di quest'ultimo. Deve inoltre trasmettere contemporaneamente a dette autorità:

 un attestato delle autorità competenti in cui si certifichi che esso soddisfa le condizioni di cui alla presente direttiva,

 il suo regolamento del fondo o i suoi atti costitutivi,

 il prospetto completo e il prospetto semplificato,

 se del caso, l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva,

 informazioni sulle modalità di commercializzazione delle sue quote in quest'altro Stato membro.

La società di investimento o la società di gestione può iniziare la commercializzazione delle sue quote nell'altro Stato membro dopo due mesi a decorrere da tale comunicazione, a meno che le autorità competenti dello Stato membro in questione non dichiarino, con decisione motivata adottata prima dello scadere del termine di due mesi di cui sopra, che le modalità previste per la commercializzazione di quote non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45.

Articolo 47

Un OICVM che commercializzi le sue quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato deve diffondere in questo altro Stato membro, secondo le modalità identiche a quelle in vigore nello Stato membro di origine, il prospetto completo e il prospetto semplificato, la relazione annuale e la relazione semestrale e le altre informazioni di cui agli articoli 29 e 30.

Tali documenti devono essere forniti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante oppure in una lingua approvata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

▼B

Articolo 48

Per l'esercizio delle loro attività gli o.i.c.v.m. soggetti alla presente direttiva possono utilizzare nel territorio della Comunità la stessa denominazione generica (come «società d'investimento», «fondo comune di investimento») utilizzata nello stato membro in cui sono situati. Nel caso che vi fosse rischio di confusione, gli stati membri di commercializzazione possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.



SEZIONE IX

Disposizioni concernenti le autorità incaricate dell'autorizzazione e del controllo

Articolo 49

1.  Gli stati membri designano le autorità incaricate di esercitare le attribuzioni previste dalla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze.

2.  Le autorità di cui al paragrafo 1 devono essere autorità pubbliche o un organo da esse designate.

3.  Le autorità dello stato in cui è situato un o.i.c.v.m. sono competenti per esercitare il controllo dell'o.i.c.v.m. Tuttavia, le autorità dello stato in cui un o.i.c.v.m. commercializza le sue quote in applicazione dell'articolo 44 sono competenti per esercitare il controllo dell'osservanza della sezione VIII.

4.  Alle autorità si devono attribuire tutte le competenze e tutti i poteri di controllo necessari per assolvere la loro funzione.

Articolo 50

1.  Le autorità di cui all'articolo 49 degli stati membri collaborano strettamente al fine di assolvere la loro funzione e soltanto a tal fine devono comunicarsi tutte le informazioni richieste.

▼M2

2.  Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché per i revisori o esperti che agiscono per conto delle autorità competenti, l'obbligo del segreto d'ufficio. Quest'obbligo comporta che le informazioni riservate, ricevute da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni, non possano essere rivelate ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o aggregata, in modo che gli OICVM nonché le società di gestione e i depositari, qui di seguito denominati «imprese che concorrono alla loro attività», non possano essere identificati individualmente, fatti salvi i casi disciplinati dal diritto penale.

Tuttavia, qualora un OICVM o un'impresa che concorre alla sua attività sia stato dichiarato fallito o un tribunale ne abbia ordinato la liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi impegnati nei tentativi di salvataggio possono essere rivelate nell'ambito di procedure civili o commerciali.

3.  Il paragrafo 2 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri si scambino informazioni ai sensi della presente direttiva e delle altre direttive applicabili agli OICVM o alle imprese che concorrono alla loro attività. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2.

▼M3

4.  Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi definiti ai paragrafi 6 e 7 solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.

▼M2

5.  Le autorità competenti che, in forza dei paragrafi 2 o 3, ricevono informazioni riservate possono servirsi delle stesse soltanto nell'esercizio delle loro funzioni:

 per verificare l'adempimento delle condizioni a cui è soggetto l'accesso all'attività degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività e per facilitare il controllo delle condizioni di esercizio di tale attività, l'organizzazione amministrativa e contabile e i meccanismi interni di controllo, o

 per imporre sanzioni, o

 nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione delle autorità competenti, o

 nel caso di procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

6.  I paragrafi 2 e 5 non ostano allo scambio di informazioni:

a) all'interno di uno Stato membro, quando esistono più autorità competenti, ovvero

b) all'interno di uno Stato membro, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:

 le autorità investite di una funzione pubblica di vigilanza nei confronti degli enti creditizi, delle imprese di investimento, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari,

 gli organi che intervengono nella liquidazione, nel fallimento e in altri procedimenti analoghi nei confronti degli OICVM e delle imprese che concorrono alla loro attività,

 le persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari,

nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, né alla comunicazione, agli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo, delle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni. Queste informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2.

7.  Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

 le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o delle imprese che concorrono alla loro attività e in altri procedimenti analoghi, o

 le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari.

Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

 le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

 le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2;

 quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

8.  Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

 le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

 le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2;

 quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso l'informazione l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

9.  Le disposizioni del presente articolo non ostano a che un'autorità competente trasmetta alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, le informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 5. Le informazioni ricevute in questo contesto sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.

10.  Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le autorità competenti comunichino le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù del paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal presente paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.

11.  Inoltre, fatti salvi i paragrafi 2 e 5, gli Stati membri possono autorizzare, in forza di disposizioni legislative, la comunicazione di talune informazioni ad altri servizi dell'amministrazione centrale competenti in materia di legislazione relativa alla vigilanza sugli OICVM e sulle imprese che concorrono alla loro attività, sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sulle imprese di investimento e sulle imprese di assicura zione, nonché agli ispettori che agiscono per conto di tali servizi.

Tuttavia, tali informazioni possono essere fornite unicamente quando ciò sia necessario a fini di vigilanza prudenziale.

Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 3 e 6 non possano mai essere rivelate nei casi previsti dal presente paragrafo se non con l'assenso esplicito delle autorità competenti che hanno comunicato le informazioni.

▼M2

Articolo 50 bis

1.  Gli Stati membri dispongono almeno che:

a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE ( 15 ), che esercita presso un'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un'impresa che concorre alla sua attività l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE ( 16 ), all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

 costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o delle imprese che concorrono alla loro attività, o

 pregiudicare la continuità dell'attività dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o dell'impresa che concorre alla sua attività, ovvero

 comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve;

b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o con l'impresa che concorrono alla loro attività presso la quale detta persona svolge l'incarico sopra citato.

2.  La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

▼B

Articolo 51

1.  Le autorità di cui all'articolo 49 devono motivare qualsiasi decisione di rifiuto di autorizzazione e qualsiasi decisione negativa presa in applicazione delle misure generali adottate in esecuzione della presente direttiva e comunicarla al richiedente.

2.  Gli stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un o.i.c.v.m. in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso giurisdizionale; ciò vale anche nel caso che non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda presentata dall'o.i.c.v.m. contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 52

1.  Solo le autorità dello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato sono autorizzate a prendere misure nei confronti di tale o.i.c.v.m. in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché delle norme previste dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società di investimento.

2.  Tuttavia le autorità dello stato membro in cui ha luogo la commercializzazione delle quote dell'o.i.c.v.m. possono prendere misure nei confronti di tale o.i.c.v.m. in caso di violazione delle disposizioni della sezione VIII.

3.  Qualsiasi decisione concernente la revoca dell'autorizzazione nonché qualsiasi altra misura grave presa nei confronti dell'o.i.c.v.m. o qualsiasi sospensione del riacquisto o del rimborso che gli sia imposta devono essere comunicate senza indugio dalle autorità dello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato alle autorità degli altri stati membri in cui le quote di questo organismo sono commercializzate.

▼M4

Articolo 52 bis

1.  Qualora una società di gestione operi in uno o più Stati membri ospitanti, in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursali ivi costituite, le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati collaborano strettamente.

Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni concernenti la gestione e la proprietà di tali società di gestione atte a facilitare la vigilanza nonché tutte le informazioni che possono facilitare il monitoraggio di tali imprese. Le autorità dello Stato membro di origine collaborano, in particolare, per assicurare che le autorità degli Stati membri ospitanti possano raccogliere le informazioni di cui all'articolo 6 quater, paragrafo 2.

2.  Ove ciò risulti necessario per l'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, le autorità competenti dello Stato membro di origine sono informate dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti circa le misure prese da queste ultime ai sensi dell'articolo 6 quater, paragrafo 6, che comportano l'imposizione di sanzioni o restrizioni dell'attività di una società di gestione.

Articolo 52 ter

1.  Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché, in casi in cui una società di gestione autorizzata in un altro Stato membro eserciti nel loro territorio la sua attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possano, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere esse stesse o tramite persone all'uopo designate alla verifica in loco delle informazioni di cui all'articolo 52 bis.

2.  Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione possono parimenti chiedere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto tale richiesta devono darvi seguito, nell'ambito delle loro competenze, procedendo esse stesse a tale verifica, o permettendo alle autorità che hanno presentato la richiesta di procedervi oppure permettendo ad un revisore contabile od esperto di procedervi.

3.  Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a verifiche in loco nelle succursali costituite nel loro territorio nell'esercizio delle competenze loro conferite dalla presente direttiva.

▼B



SEZIONE X

▼M7

Comitato europeo dei valori mobiliari

▼M7 —————

▼M7

Articolo 53 bis

Le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei settori seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 2:

a) chiarimento delle definizioni volto a garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità,

b) allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.

▼M7

Articolo 53 ter

1.  La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione ( 17 ), in seguito denominato il «comitato».

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio ( 18 ), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B



SEZIONE XI

Disposizioni transitorie, derogatorie e finali

Articolo 54

Per uso esclusivo degli o.i.c.v.m. danesi, i «pantebreve» emessi in Danimarca sono assimilati ai valori mobiliari di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 55

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 14, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare gli o.i.c.v.m., che alla data dell'adozione della presente direttiva disponevano di più depositari in conformità della loro legislazione nazionale, a conservare tale pluralità di depositari se esse hanno la garanzia che le funzioni da esercitare in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 3 siano state effettivamente esercitate.

Articolo 56

1.  In deroga all'articolo 6, gli stati membri possono autorizzare le società di gestione a emettere certificati al portatore rappresentativi di titoli nominativi di altre società.

2.  Gli stati membri possono autorizzare le società di gestione che alla data dell'adozione della presente direttiva esercitano anche attività diverse da quelle di cui all'articolo 6 a continuare tali altre attività per un periodo di cinque anni a decorrere da questa data.

Articolo 57

1.  Gli stati membri mettono in vigore entro e non oltre il 1o ottobre 1989 le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Gli stati membri possono concedere agli o.i.c.v.m. esistenti alla data di messa in applicazione della presente direttiva un periodo massimo di dodici mesi, a decorrere da questa data, per conformarsi alle nuove disposizioni nazionali.

3.  La Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese sono autorizzate a rinviare fino al 1o aprile 1992 al più tardi la messa in applicazione della presente direttiva.

Un anno prima di quest'ultima data la Commissione farà una relazione al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva e sulle difficoltà che la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese potrebbero eventualmente incontrare per rispettare la data di cui al primo comma.

Se necessario, essa proporrà al Consiglio di prorogare questa data per un periodo non superiore a quattro anni.

Articolo 58

Gli stati membri provvedono a comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali legislative, regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 59

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO ►M4  I ◄

SCHEMA A



1.  Informazioni concernenti il fondo comune d'investimento

1.  Informazioni concernenti la società di gestione

1.  Informazioni concernenti la società d'investimento

1.1.  Denominazione

1.1.  Denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede sociale e principale sede amministrativa se questa è diversa dalla sede sociale

1.1.  Denominazione o ragione sociale, sede sociale e principale sede amministrativa se questa è diversa dalla sede sociale

1.2.  Data di costituzione del fondo. Indicazione della durata se questa è limitata

1.2.  Data di costituzione della società. Indicazione della durata se questa è limitata

1.2.  Data di costituzione della società. Indicazione della durata se questa è limitata

 

1.3.  Se la società gestisce altri fondi comuni di investimento, indicazione di questi altri fondi

►M4  

1.3.  Per le società di investimento che hanno più comparti, indicazione dei comparti

 ◄

1.4.  Indicazione del luogo dove si possono ottenere il regolamento del fondo, se esso non è allegato, e le relazioni periodiche

 

1.4.  Indicazione del luogo dove si possono ottenere i documenti constitutivi, se essi non sono allegati, e le relazioni periodiche

1.5.  Indicazioni succinte concernenti il regime fiscale applicabile al fondo, qualora abbiano un interesse per il partecipante. Indicazione dell'esistenza di ritenute alla fonte prelevate sui redditi e sugli incrementi di capitale versati dal fondo ai partecipanti

 

1.5.  Indicazioni succinte concernenti il regime fiscale applicabile alla società qualora abbiano un interesse per il partecipante. Indicazione dell'esistenza di ritenute alla fonte prelevate sui redditi e sugli incrementi di capitale versati dalla società ai partecipanti

1.6.  Data di chiusura dei conti e frequenza delle distribuzioni

 

1.6.  Data di chiusura dei conti e frequenza delle distribuzioni

1.7.  Identità delle persone incaricate della verifica dei dati contabili di cui all'articolo 31

 

1.7.  Identità delle persone incaricate della verifica dei dati contabili di cui all'articolo 31

 

1.8.  Identità e funzioni nella società dei membri degli organi amministrativi, direttivi e di controllo. Menzione delle principali attività esercitate da queste persone al di fuori della società quando sono significative in relazione a quest'ultima

1.8.  Identità e funzioni nella società dei membri degli organi amministrativi, direttivi e di controllo. Menzione delle principali attività esercitate da queste persone al di fuori della società quando sono significative in relazione a quest'ultima

 

1.9.  Capitale: Importo del capitale sottoscritto con indicazione del capitale liberato

1.9.  Capitale

1.10.  Menzione della natura e delle principali caratteristiche delle quote, precisando in particolare:

— natura del diritto (reale, di credito o altro) che la quota rappresenta

— titoli originari o certificati rappresentativi dei medesimi, iscrizione in un registro o in un conto

— caratteristiche delle quote: nominative o al portatore; indicazione dei tagli eventualmente previsti

— descrizione del diritto di voto dei partecipanti, se esistente

— circostanze nelle quali la liquidazione del fondo può essere deliberata e modalità della liquidazione, in particolare riguardo ai diritti dei partecipanti

 

1.10.  Menzione della natura e delle principali caratteristiche delle quote, precisando in particolare:

— titoli originari o certificati rappresentativi dei medesimi, iscrizione in un registro o in un conto

— caratteristiche delle quote: nominative o al portatore; indicazione dei tagli eventualmente previsti

— descrizione del diritto di voto dei partecipanti

— circostanze nelle quali la liquidazione della società d'investimento può essere deliberata e modalità della liquidazione, in particolare riguardo ai diritti dei partecipanti

1.11.  Indicazione eventuale delle borse o dei mercati nei quali le quote sono quotate o negoziate

 

1.11.  Indicazione eventuale delle borse o dei mercati nei quali le quote sono quotate o negoziate

1.12.  Modalità e condizioni di emissione e/o di vendita delle quote

 

1.12.  Modalità e condizioni di emissione e/o di vendita delle quote

1.13.  Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e circostanze in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso

 

1.13.  Modalità e condizioni di riacquisto o di rimborso delle quote e circostanze in cui il riacquisto o il rimborso può essere sospeso. ►M4  Per le società di investimento che hanno più comparti, informazioni sul modo in cui i detentori di quote possono passare da un comparto all'altro e sugli oneri addebitati in tale caso ◄

1.14.  Descrizione delle norme che regolano la determinazione e la destinazione del reddito

 

1.14.  Descrizione delle norme che regolano la determinazione e la destinazione del reddito

1.15.  Descrizione degli obiettivi di investimento del fondo, compresi gli obiettivi finanziari (ad es., incrementi di capitale o di reddito), la politica di investimento (ad es., specializzazione in settori geografici o industriali), ogni limitazione a tale politica di investimento e l'indicazione delle tecniche e degli strumenti o poteri di contrarre prestiti che possono essere utilizzati nella gestione del fondo

 

1.15.  Descrizione degli obiettivi di investimento della società, compresi gli obiettivi finanziari (ad es., incrementi di capitale o di reddito), la politica di investimento (ad es., specializzazione in settori geografici o industriali), ogni limitazione a tale politica di investimento e l'indicazione delle tecniche e degli strumenti o poteri di contrarre prestiti che possono essere utilizzati nella gestione della società

1.16.  Norme per la valutazione del patrimonio

 

1.16.  Norme per la valutazione del patrimonio

1.17.  Determinazione dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto delle quote, in particolare:

— metodo e frequenza di calcolo di tali prezzi

— indicazione degli oneri relativi alle operazioni di vendita, di emissione, di riacquisto o di rimborso delle quote

— indicazioni relative ai mezzi, ai luoghi e alla frequenza con cui i prezzi sono pubblicati

 

1.17.  Determinazione dei prezzi di vendita o di emissione e di rimborso o di riacquisto delle quote, in particolare:

— metodo e frequenza di calcolo di tali prezzi

— indicazione degli oneri relativi alle operazioni di vendita, di emissione, di riacquisto o di rimborso delle quote

— indicazioni relative ai mezzi, ai luoghi e alla frequenza con cui i prezzi sono pubblicati (1)

1.18.  Indicazioni relative alle modalità, all'importo ed al calcolo delle remunerazioni a carico del fondo che sono a profitto della società di gestione, del depositario o di terzi, e dei rimborsi di ogni spesa effettuati dal fondo alla società di gestione, al depositario o a terzi

 

1.18.  Indicazioni relative alle modalità, all'importo e al calcolo delle remunerazioni pagate dalla società ai suoi dirigenti e membri degli organi amministrativi, direttivi e di vigilanza, al depositario o a terzi e dei rimborsi di ogni spesa effettuati dalla società ai suoi dirigenti, al depositario o ai terzi

(1)   Le società di investimento contemplate dall'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva indicano inoltre:

— modalità e frequenza di calcolo del valore dell'inventario netto delle quote;

— modalità, luogo e frequenza della pubblicazione di questo valore;

— borsa valori del paese di commercializzazione la cui quotazione determina il prezzo delle transazioni effettuate fuori borsa in tale paese.

2. Informazioni concernenti il depositario:

2.1. Denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede sociale e principale sede amministrativa, se questa è diversa dalla sede sociale.

2.2. Attività principale.

3. Indicazione delle ditte di consulenza o dei consulenti di investimento esterni qualora il ricorso ai loro servizi sia previsto per contratto e retribuito mediante prelievo dal patrimonio dell'o.i.c.v.m.

3.1. Identità o ragione sociale della ditta o nome dei consulenti.

3.2. Elementi del contratto con la società di gestione o la società di investimento che possono interessare i partecipanti, esclusi quelli relativi alle remunerazioni.

3.3. Altre attività significative.

4. Informazioni sulle misure adottate per effettuare i pagamenti ai partecipanti, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni concernenti l'o.i.c.v.m. Tali informazioni devono in ogni caso essere fornite nello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato. Inoltre, qualora le quote siano commercializzate in un altro stato membro, tali informazioni sono date per quanto concerne tale stato membro e sono contenute nel prospetto ivi distribuito.

▼M4

5. Altre informazioni sugli investimenti:

5.1. Rendimento storico del fondo comune di investimento o della società di investimento (se del caso) — queste informazioni possono figurare nel prospetto o essere allegate ad esso.

5.2. Profilo dell'investitore tipo per le esigenze del quale il fondo comune di investimento o la società di investimento sono concepiti.

6. Informazioni economiche:

6.1. Eventuali spese e commissioni, diverse dagli oneri di cui al punto 1.17, distinguendo tra quelle addebitate ai detentori di quote e quelle imputate a carico delle attività del fondo comune di investimento o della società di investimento.

▼B

SCHEMA B

Informazioni da inserire nelle relazioni periodiche

I.   Stato patrimoniale

 valori mobiliari

 altri valori del tipo indicato all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b)

 saldo bancario

 altre attività

 totale

 passivo

 valore netto d'inventario

II.   Numero delle quote in circolazione

III.   Valore netto d'inventario per quota

IV.   Portafoglio — titoli, distinguendo tra:

a) i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori;

b) i valori mobiliari negoziati su un altro mercato ufficiale;

c) i valori mobiliari di recente emissione, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d);

d) gli altri valori mobiliari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a);

c) i titoli di credito di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b),

e ripartiti secondo i criteri più appropriati, tenendo conto della politica di investimento dell'o.i.c.v.m. (per esempio, criteri economici, geografici, per valuta, ecc.) in percentuale rispetto all'attivo netto, indicando inoltre per ciascuno di questi valori la sua quota riferita all'attivo totale dell'o.i.c.v.m.

Indicazione del movimenti della composizione del portafoglio-titoli durante il periodo di riferimento.

V.   Indicazione dei movimenti dell'attivo dell'o.i.c.v.m. durante il periodo di riferimento mediante i seguenti dati:

 redditi da investimento

 altri redditi

 costi di gestione

 costi di deposito

 altri oneri, tasse e imposte

 reddito netto

 redditi distribuiti e reinvestiti

 aumento o diminuzione del conto capitale

 plusvalenze o minusvalenze degli investimenti;

 qualsiasi altra modifica che incida sull'attivo e sugli impegni dell'o.i.c.v.m.

IV.   Tabella comparativa relativa ai tre ultimi esercizi in cui in particolare viene indicato per ciascun esercizio, alla fine del medesimo:

 il valore netto di inventario globale,

 il valore netto d'inventario per quota.

VII.   Indicazione, per categoria di operazioni ai sensi dell'articolo 21, realizzate dall'o.i.c.v.m. nel periodo di riferimento, dell'importo degli impegni che ne derivano.

▼M4

SCHEMA C

Contenuto del prospetto semplificato

Breve presentazione dell'OICVM

 data di costituzione del fondo comune di investimento o della società di investimento e indicazione dello Stato membro nel quale il fondo comune di investimento o la società di investimento sono registrati/sono stati costituiti,

 se si tratta di OICVM con più comparti, indicazione di tali comparti,

 società di gestione (se del caso),

 durata prevista (se del caso),

 depositario,

 revisori,

 gruppo finanziario (ad es. banca) promotore dell'OICVM.

Informazione sugli investimenti

 breve indicazione degli obiettivi dell'OICVM,

 politica di investimento del fondo comune di investimento o della società di investimento e breve valutazione dei profili di rischio del fondo (comprendente, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 24 bis e per comparto),

 rendimento storico del fondo comune di investimento o della società di investimento (se del caso) e avvertimento che ciò non costituisce un indicatore del rendimento futuro — queste informazioni possono figurare nel prospetto o essere allegate ad esso,

 profilo dell'investitore tipo per le esigenze del quale il fondo comune di investimento o la società di investimento sono concepiti.

Informazioni economiche

 regime fiscale,

 commissioni di ingresso e di uscita,

 eventuali altre spese e commissioni, distinguendo tra quelle addebitate ai detentori di quote e quelle imputate a carico delle attività del fondo comune di investimento o della società di investimento.

Informazioni commerciali

 modalità di acquisto delle quote,

 modalità di vendita delle quote,

 per gli OICVM che hanno più comparti, modalità di passaggio da un comparto ad un altro e oneri addebitati per il passaggio,

 data e modalità di distribuzione dei dividendi sulle quote o sulle azioni degli OICVM (se del caso),

 periodicità, luogo e modalità di pubblicazione o di consultazione dei prezzi.

Informazioni aggiuntive

 avvertenza indicante che, a richiesta, il prospetto completo e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente, prima della conclusione del contratto e successivamente,

 autorità competente,

 indicazione di un punto di contatto (persona/ufficio, orario ecc.) presso il quale possono essere richieste ulteriori informazioni,

 data di pubblicazione del prospetto.




ALLEGATO II

Funzioni comprese nell'attività di gestione di portafogli collettivi

 Gestione degli investimenti

 Amministrazione

 

a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo

b) servizio di informazione per i clienti

c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali)

d) controllo dell'osservanza della normativa applicabile

e) tenuta del registro dei detentori delle quote

f) distribuzione dei proventi

g) emissione e riscatto delle quote

h) regolamento dei contratti (compreso l'invio dei certificati)

i) tenuta dei libri.

 Commercializzazione



( 1 ) GU n. C 171 del 26. 7. 1976, pag. 1.

( 2 ) GU n. C 57 del 7. 3. 1977, pag. 31.

( 3 ) GU n. C 75 del 26. 3. 1977, pag. 10.

( 4 ) GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7.

( 5 ) GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62.

( 6 ) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

( 7 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

( 8 ) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

( 9 ) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).

( 10 ►C1  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. ◄

( 11 ) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

( 12 ) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 65).

( 13 ) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

( 14 ) GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.

( 15 ) GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.

( 16 ) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).

( 17 ) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).

( 18 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.