SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

19 dicembre 2013 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Aiuto di Stato — Nozione di “intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali” — Energia elettrica di origine eolica — Obbligo di acquisto ad un prezzo superiore al prezzo di mercato — Compensazione integrale — Contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica»

Nella causa C‑262/12,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Francia), con decisione del 15 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2012, nel procedimento

Association Vent De Colère! Fédération nationale,

Alain Bruguier,

Jean-Pierre Le Gorgeu,

Marie-Christine Piot,

Eric Errec,

Didier Wirth,

Daniel Steinbach,

Sabine Servan-Schreiber,

Philippe Rusch,

Pierre Recher,

Jean-Louis Moret,

Didier Jocteur Monrozier

contro

Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,

Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

con l’intervento di:

Syndicat des énergies renouvelables,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J. L. da Cruz Vilaça (relatore), G. Arestis, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 aprile 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Association Vent De Colère! Fédération nationale, da A. Marlange e M. Le Berre, avocats;

per il Syndicat des énergies renouvelables, da F. Thiriez e T. Lyon-Caen, avocats;

per il governo francese, da G. de Bergues, J. Gstalter e J. Rossi, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da I. Pouli e K. Boskovits, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da T. Maxian Rusche, é. Gippini Fournier, K. Herrmann e P. Němečková, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 luglio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dall’Association Vent De Colère! Fédération nationale, nonché da undici persone fisiche avverso due decreti, rispettivamente, del ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire (Ministro dell’Ecologia, dell’Energia, dello Sviluppo sostenibile e della Pianificazione del territorio) e della ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi (Ministra dell’Economia, dell’Industria e del Lavoro), del 17 novembre 2008, che fissa le condizioni di acquisto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano l’energia meccanica del vento (JORF del 13 dicembre 2008, pag. 19032), e del 23 dicembre 2008, che integra il decreto del 17 novembre 2008 (JORF del 28 dicembre 2008, pag. 20310) (in prosieguo: i «decreti controversi»).

Contesto normativo

Il diritto francese

3

L’articolo 5 della legge n. 2000-108, del 10 febbraio 2000, relativa alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico dell’energia elettrica (JORF dell’11 febbraio 2000, pag. 2143), quale modificata dalla legge n. 2006-1537, del 7 dicembre 2006, relativa al settore dell’energia (JORF dell’8 dicembre 2006, pag. 18531) (in prosieguo: la «legge n. 2000‑108») prevede quanto segue:

«I. -

Gli oneri imputabili alle missioni di servizio pubblico assegnate agli operatori elettrici sono integralmente compensati. Essi comprendono:

a)

In materia di produzione di energia elettrica:

1o

I costi supplementari derivanti, se del caso, dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 10 rispetto ai costi evitati a Électricité de France [SA (EDF) (in prosieguo: «Électricité de France»)] o, se del caso, a quelli evitati ai distributori non nazionalizzati interessati, menzionati all’articolo 23 della legge n. 46-628 dell’8 aprile 1946 [sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica e del gas (JORF del 9 aprile 1946, pag. 2651)]. I costi evitati sono calcolati con riferimento ai prezzi di mercato dell’energia elettrica o, per i distributori non nazionalizzati, con riferimento alle tariffe di cessione menzionate all’articolo 4 in proporzione alla quota di energia elettrica acquistata a tali tariffe nell’ambito del loro approvvigionamento totale, previa deduzione dei quantitativi acquistati in forza dei summenzionati articoli 8 e 10. Gli stessi valori di costi evitati fungono da riferimento per determinare i costi supplementari compensati qualora gli impianti interessati siano gestiti da Électricité de France o da un distributore non nazionalizzato. Ove i contratti abbiano per oggetto l’acquisto di energia elettrica prodotta da un impianto di produzione installato in una zona non interconnessa alla rete metropolitana continentale, i costi supplementari sono calcolati con riferimento alla quota relativa alla produzione in base alle tariffe regolamentate di vendita di energia elettrica.

(...)

Tali oneri sono calcolati in base ad un’adeguata contabilità tenuta dagli operatori su cui essi gravano. Tale contabilità, stabilita secondo regole definite dalla Commissione per la regolamentazione dell’energia [Commission de régulation de l’énergie], viene verificata, a spese degli operatori che assolvono tali oneri, da un revisore contabile o, per le aziende pubbliche gestite da enti territoriali, dal loro contabile pubblico. (...) Il ministro incaricato dell’energia fissa l’importo degli oneri su proposta della Commissione per la regolamentazione dell’energia, presentata annualmente.

La compensazione di tali oneri, a favore degli operatori su cui gravano, viene garantita da contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica stabiliti sul territorio nazionale.

L’importo dei contributi sopra citati è calcolato in proporzione al quantitativo di energia elettrica consumata (...).

L’importo del contributo dovuto per sito di consumo, da parte dei consumatori finali menzionati all’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, non può essere superiore a EUR 500 000. Lo stesso massimale è applicabile al contributo dovuto dalle imprese menzionate all’articolo 22, paragrafo I, secondo comma, per l’energia elettrica di trazione consumata sul territorio nazionale e al contributo dovuto dalle imprese menzionate all’articolo 22, paragrafo II, quarto comma, per l’energia elettrica consumata a valle dei punti di fornitura di energia elettrica su una rete elettricamente interconnessa.

L’importo dei contributi applicabile a ciascun chilowattora è calcolato in modo tale che i contributi coprano il complesso degli oneri di cui alle lettere a) e b), nonché le spese di gestione sostenute dalla Caisse des dépôts et consignations (Cassa depositi e prestiti), qui di seguito menzionate, e il budget del mediatore nazionale per l’energia [médiateur national de l’énergie]. Il ministro incaricato dell’energia fissa tale importo su proposta della Commissione per la regolamentazione dell’energia, presentata annualmente. L’importo del contributo annuo, fissato per un anno determinato, è applicabile agli esercizi successivi qualora non entri in vigore un nuovo decreto per l’anno di cui trattasi.

(...)

I contributi dei consumatori finali beneficiari che hanno esercitato i diritti concessi dall’articolo 22, paragrafo III, alimentati tramite la rete pubblica di trasporto o tramite una rete pubblica di distribuzione sono riscossi dall’operatore incaricato della gestione della rete alla quale tali consumatori sono allacciati, sotto forma di un prelievo aggiuntivo alle tariffe per l’uso delle reti. (...) I contributi effettivamente riscossi sono trasferiti agli operatori su cui gravano gli oneri di servizio pubblico, tramite la Caisse des dépôts et consignations.

(...) Agli operatori su cui gravano gli oneri di cui alle lettere a) e b), paragrafi 1 e 3, la Caisse des dépôts et consignations trasferisce quattro volte all’anno le somme riscosse. Essa versa al mediatore nazionale per l’energia una somma pari all’importo del suo budget il 1o gennaio di ogni anno.

La Caisse des dépôts et consignations riporta queste diverse operazioni in un conto specifico. Le spese di gestione sostenute dalla Caisse des dépôts et consignations sono fissate annualmente dai ministri incaricati dell’economia e dell’energia.

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 41, in caso di mancato o insufficiente pagamento del contributo entro un termine di due mesi decorrenti dalla data in cui è dovuto, la Commissione per la regolamentazione dell’energia invia una lettera di sollecito con una penalità di mora il cui tasso è fissato al 10% dell’importo del contributo dovuto.

(...)

Qualora l’importo dei contributi riscossi non corrisponda all’importo riscontrato degli oneri dell’anno, la regolarizzazione interviene l’anno successivo a titolo di oneri dovuti per tale anno. Se le somme dovute non sono riscosse nel corso dell’anno, esse vengono aggiunte all’importo degli oneri dell’anno successivo.

Nella sua relazione annuale la Commissione per la regolamentazione dell’energia valuta ogni anno il funzionamento del dispositivo relativo agli oneri del servizio pubblico dell’energia elettrica di cui al presente paragrafo I.

(...)

III. -

In caso di mancato pagamento da parte di chi soggiace ai contributi previsti al precedente paragrafo I (...), il ministro incaricato dell’energia irroga una sanzione amministrativa alle condizioni previste dall’articolo 41 della presente legge.

IV. -

Le modalità di applicazione del presente articolo vengono definite mediante decreto, previo parere obbligatorio del Conseil d’État».

4

L’articolo 10 della legge 2000-108 così dispone:

«Fatta salva l’esigenza di salvaguardare il buon funzionamento delle reti, Électricité de France e, nell’ambito del loro scopo legale e qualora gli impianti di produzione siano allacciati alle reti pubbliche di distribuzione da essi gestite, i distributori non nazionalizzati, menzionati all’articolo 23 della citata legge n. 46‑628 dell’8 aprile 1946 sono tenuti, ove i produttori interessati ne facciano richiesta, a concludere un contratto per l’acquisto dell’energia elettrica prodotta nel territorio nazionale da:

(...)

Gli impianti che utilizzano energie rinnovabili, ad eccezione di quelli che utilizzano l’energia meccanica del vento installati nelle zone interconnesse alla rete metropolitana continentale o che adoperano tecniche efficaci in termini di efficienza energetica, quali la cogenerazione. Un decreto, previo parere obbligatorio del Conseil d’État, fissa i limiti di potenza installata degli impianti di produzione che possono beneficiare dell’obbligo di acquisto. Tali limiti, che non possono essere superiori a 12 megawatt, sono fissati per ciascuna categoria di impianto che può beneficiare dell’obbligo di acquisto su un sito di produzione. (…)

(...)

Gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano l’energia meccanica del vento, installati entro il perimetro di una zona di sviluppo eolico, definita secondo le modalità fissate all’articolo 10‑1.

(...) Vengono specificati mediante decreto gli obblighi gravanti sui produttori che beneficano dell’obbligo di acquisto, nonché le condizioni alle quali i ministri incaricati dell’economia e dell’energia definiscono, previo parere della Commissione per la regolamentazione dell’energia, le condizioni di acquisto dell’energia elettrica in tal modo prodotta. Fermo restando il mantenimento dei contratti di obbligo di acquisto in corso alla data di pubblicazione della legge n. 2004-803, del 9 agosto 2004, relativa al servizio pubblico dell’energia elettrica e del gas e alle imprese elettriche e a quelle attive nel settore del gas, gli impianti beneficiari dell’obbligo di acquisto a norma del presente articolo o a norma dell’articolo 50 della presente legge possono fruire una sola volta di un contratto di obbligo di acquisto.

Gli eventuali costi supplementari degli impianti di produzione di energia elettrica gestiti da Électricité de France o dai summenzionati distributori non nazionalizzati, rientranti nell’ambito di applicazione del presente articolo, sono oggetto di compensazione alle condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo I.

(...)

Gli eventuali costi supplementari che ne derivano sono compensati alle condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo I.

(...)».

5

L’articolo 8, punto 2, del decreto n. 2001‑410, del 10 maggio 2001, relativo alle condizioni di acquisto dell’energia elettrica generata da produttori che beneficiano dell’obbligo di acquisto modificato (JORF del 12 maggio 2001, pag. 7543), è redatto nei seguenti termini:

«Con decreti dei ministri incaricati dell’economia e dell’energia, adottati previo parere del Consiglio superiore per l’energia elettrica e il gas [Conseil supérieur de l’électricité et du gaz] e della Commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica, vengono definite le condizioni di acquisto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti beneficiari dell’obbligo di acquisto previsto dall’articolo 10 della legge del 10 febbraio 2000. (...). Tali condizioni d’acquisto precisano in particolare:

(...)

le tariffe d’acquisto dell’energia elettrica».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

6

Con i decreti controversi, il ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire e la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi hanno fissato le condizioni d’acquisto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano l’energia meccanica del vento.

7

Tali decreti sono stati in seguito oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato francese) promosso dall’Association Vent De Colère! Fédération nationale e da altri undici ricorrenti.

8

Tali ricorrenti fanno segnatamente valere che i decreti di cui trattasi istituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

9

Ad avviso del giudice del rinvio, l’acquisto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti che usano l’energia meccanica del vento ad un prezzo superiore al suo valore di mercato costituisce un vantaggio che può incidere sugli scambi tra Stati membri ed avere un impatto sulla concorrenza.

10

Per quanto riguarda il criterio attinente all’intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, il Conseil d’État ricorda che, in una decisione datata 21 maggio 2003, esso ha applicato la sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099), statuendo che l’onere finanziario dell’obbligo di acquisto di cui beneficiano gli impianti che utilizzano l’energia meccanica del vento era ripartito fra un certo numero di imprese, senza che risorse pubbliche contribuissero, direttamente o indirettamente, al finanziamento dell’aiuto e ha quindi dichiarato che il meccanismo, allora in vigore, di acquisto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti che usano l’energia meccanica del vento non costituiva un aiuto di Stato a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

11

Tale meccanismo è stato tuttavia modificato dalla legge n. 2003‑8, del 3 gennaio 2003, relativa ai mercati del gas e dell’energia elettrica e al servizio pubblico dell’energia (JORF del 4 gennaio 2003, pag. 265). Infatti, in precedenza, i costi supplementari derivanti dall’obbligo di acquisto imposto a Électricité de France e ai distributori non nazionalizzati erano oggetto di compensazione integrale mediante un fondo del servizio pubblico della produzione di energia elettrica, alimentato da contributi dovuti dai produttori, dai fornitori e dai distributori menzionati nella legge. Questi costi supplementari sono ora compensati con i contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica stabiliti sul territorio nazionale, il cui importo viene calcolato in proporzione al quantitativo di energia elettrica consumata e fissato dal ministro incaricato dell’energia su proposta della Commissione per la regolamentazione dell’energia.

12

Il Conseil d’État rileva parimenti che nella sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C-206/06, Racc. pag. I-5497) la Corte, dopo aver precisato che, nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza PreussenElektra, le imprese in questione non erano incaricate dallo Stato membro di gestire una risorsa statale, ha dichiarato che un finanziamento effettuato attraverso un supplemento di prezzo imposto dallo Stato agli acquirenti di energia elettrica, costitutivo di una tassa, con i fondi che rimangono per di più sotto il controllo dello Stato membro, doveva essere considerato come un intervento dello Stato effettuato mediante risorse statali.

13

Ciò premesso, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, tenuto conto della modifica relativa alla natura delle modalità di finanziamento della compensazione integrale dei costi supplementari imposti a Électricité de France e ai distributori non nazionalizzati, menzionati all’articolo 23 della legge n. 46‑628 (...), in conseguenza dell’obbligo di acquisto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano l’energia meccanica del vento ad un prezzo superiore al prezzo di mercato di tale energia elettrica, risultante dalla legge n. 2003‑8 (...), detto meccanismo debba essere ora considerato come un intervento dello Stato, o effettuato mediante risorse statali, ai sensi e in attuazione delle clausole dell’articolo [107 TFUE]».

Sulla questione pregiudiziale

14

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se un meccanismo di compensazione integrale dei costi supplementari imposti a talune imprese in conseguenza di un obbligo di acquisto dell’energia elettrica di origine eolica ad un prezzo superiore a quello di mercato, il cui finanziamento sia a carico dei consumatori finali, come quello risultante dalla legge n. 2000‑108, debba essere considerato un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

15

Va anzitutto precisato che sebbene la qualifica di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presupponga la presenza di quattro condizioni, ovvero che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che esso conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che falsi o minacci di falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 17 marzo 1993, Sloman Neptun, C-72/91 e C-73/91, Racc. pag. I-887, punto 18, nonché del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL‑ARREE, C‑677/11, punto 25), il presente quesito riguarda unicamente la prima di tali condizioni.

16

Affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da un lato, essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essi devono essere imputabili allo Stato (v. sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C-482/99, Racc. pag. I-4397, punto 24, nonché Doux Élevage e Coopérative agricole UKL‑ARREE, cit., punto 27).

17

Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione attinente all’imputabilità della misura, occorre esaminare se le autorità pubbliche debbano essere ritenute coinvolte nell’adozione di tale misura (v., in tal senso, sentenza Francia/Commissione, cit., punto 52).

18

A tal riguardo, occorre necessariamente constatare che il meccanismo di compensazione di cui trattasi nel procedimento principale è stato istituito dalla legge n. 2000‑108 e deve dunque essere considerato imputabile allo Stato.

19

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione che il vantaggio venga concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali, va ricordato che misure che non comportano un trasferimento di risorse statali possono rientrare nella nozione di aiuto (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Racc. pag. I-877, punto 14, e del 19 maggio 1999, Italia/Commissione, C-6/97, Racc. pag. I-2981, punto 16).

20

Infatti, la nozione di intervento effettuato mediante risorse statali mira ad includere, oltre ai vantaggi concessi direttamente dallo Stato, quelli concessi mediante enti pubblici o privati, designati o istituiti da tale Stato al fine di gestire l’aiuto (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 22 marzo 1977, Steinike e Weinlig, 78/76, Racc. pag. 595, punto 21; Sloman Neptun, cit., punto 19, nonché Doux Élevage e Coopérative agricole UKL‑ARREE, cit., punto 26).

21

La Corte ha parimenti statuito che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Di conseguenza, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso dell’Erario, il fatto che restino costantemente sotto controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come risorse statali (v. citate sentenze Francia/Commissione, punto 37; Essent Netwerk Noord e a., punto 70, nonché Doux Élevage e Coopérative agricole UKL‑ARREE, punto 35).

22

Dagli atti trasmessi alla Corte emerge che, nel procedimento principale, le somme volte a compensare i costi supplementari derivanti dall’obbligo di acquisto gravante sulle imprese sono riscosse presso tutti i consumatori finali di energia elettrica sul territorio francese ed affidati alla Caisse des dépôts et consignations.

23

In base alla normativa francese applicabile nel procedimento principale, l’importo del contributo gravante su ogni consumatore finale di energia elettrica viene fissato annualmente dal ministro incaricato dell’energia su proposta della Commissione per la regolamentazione dell’energia. In mancanza di un siffatto decreto ministeriale, l’importo del contributo viene aumentato automaticamente ogni anno.

24

Inoltre, l’articolo 5 della legge n. 2000-108 prevede una sanzione amministrativa in caso di mancato pagamento del contributo da parte di un consumatore.

25

Orbene, è già stato dichiarato che fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione possono essere considerati risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, Racc. pag. 709, punto 35).

26

Infine, in udienza è stato chiarito che la legge n. 2000-108 ha introdotto un principio di copertura integrale dell’obbligo di acquisto da parte dello Stato francese che obbliga quest’ultimo ad un azzeramento dei conti passati e ad una copertura integrale dei costi supplementari imposti alle imprese nell’ipotesi in cui l’importo dei contributi riscossi presso i consumatori finali di energia elettrica sia insufficiente per coprire tali costi supplementari.

27

Pertanto, dai punti 20, 25 e 26 della presente sentenza emerge che il fatto, invocato dal governo francese in udienza, che le imprese soggette all’obbligo di acquisto conservino i contributi riscossi presso i consumatori finali finché questi ultimi non coprano l’importo dei propri costi supplementari, cosicché una parte dei fondi non transita sul conto della Caisse des dépôts et consignations, non è sufficiente per escludere la sussistenza di un intervento effettuato mediante risorse statali.

28

Ad ogni modo, per quanto riguarda i fondi che transitano per la Caisse des dépôts et consignations, va rilevato che, conformemente alla legge n. 2000‑108, quest’ultima raccoglie le somme riscosse su un conto specifico prima di trasferirle agli operatori interessati, intervenendo in tal modo come intermediaria nella gestione dei fondi di cui trattasi.

29

La Caisse des dépôts et consignations è una persona giuridica di diritto pubblico istituita dalla legge finanziaria del 1816. Il suo direttore generale, che ne è l’organo esecutivo, viene nominato in Consiglio dei ministri dal Presidente della Repubblica. La sua commissione di vigilanza, nonché i comitati specializzati costituiti al suo interno, sono composti da persone nominate dall’Assemblea nazionale, dal Senato e da altre istituzioni pubbliche. Il presidente del suo consiglio di vigilanza viene designato da quest’ultimo tra i propri componenti. In concreto, egli è membro o dell’Assemblea nazionale o del Senato.

30

Tale ente pubblico, incaricato dallo Stato francese, esegue prestazioni di gestione amministrativa, finanziaria e contabile per conto della Commissione per la regolamentazione dell’energia, autorità amministrativa indipendente incaricata di vigilare sul corretto funzionamento del mercato dell’energia elettrica e del gas in Francia. La Caisse des dépôts et consignations accerta altresì i ritardati o omessi pagamenti da parte dei consumatori finali e li segnala a tale commissione.

31

Inoltre, siffatto ente pubblico può investire i contributi riscossi dai consumatori finali, fermo restando che la remunerazione risultante da tali investimenti viene dedotta ogni anno dall’importo dei contributi dovuti per l’anno successivo.

32

Peraltro, essa non trae alcun utile da tale attività e le sue spese di gestione sono imputate ai contributi versati dai consumatori finali di energia elettrica.

33

Di conseguenza, si deve considerare che i suddetti importi, in tal modo gestiti dalla Caisse des dépôts et consignations, restino sotto pubblico controllo.

34

L’insieme di questi elementi consente di distinguere la presente causa da quella che ha dato luogo alla citata sentenza PreussenElektra, in cui è stato giudicato che non si può considerare come intervento effettuato mediante risorse statali l’obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, nei limiti in cui esso non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica (v., in tal senso, sentenza PreussenElektra, cit., punto 59).

35

Infatti, come la Corte ha già avuto modo di rilevare al punto 74 della citata sentenza Essent Netwerk Noord e a., nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza PreussenElektra, le imprese private non erano incaricate dallo Stato membro interessato di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie.

36

Pertanto, i fondi in discussione non potevano essere considerati una risorsa statale poiché in nessun momento erano sotto controllo pubblico e non esisteva alcun meccanismo, come quello in esame nel procedimento principale, posto in essere e disciplinato dallo Stato membro, di compensazione dei costi supplementari derivanti da tale obbligo di acquisto e con il quale lo Stato garantiva a tali operatori privati la copertura integrale dei suddetti costi supplementari.

37

Di conseguenza, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che un meccanismo di compensazione integrale dei costi supplementari imposti a talune imprese in conseguenza di un obbligo di acquisto dell’energia elettrica di origine eolica ad un prezzo superiore a quello di mercato, il cui finanziamento grava su tutti i consumatori finali di energia elettrica nel territorio nazionale, come quello risultante dalla legge n. 2000‑108, costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali.

Sulla limitazione degli effetti della sentenza nel tempo

38

Per l’ipotesi in cui la Corte dovesse considerare che modalità di finanziamento come quelle in esame nel procedimento principale costituiscano un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, il governo francese chiede la limitazione degli effetti nel tempo dell’emananda sentenza.

39

In proposito si deve ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, l’interpretazione che la Corte dà di una norma del diritto dell’Unione, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne consegue che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, sempreché d’altro canto sussistano i presupposti per sottoporre ai giudici competenti una controversia relativa all’applicazione della suddetta norma (v., in particolare, sentenze del 2 febbraio 1988, Blaizot e a., 24/86, Racc. pag. 379, punto 27; del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka, C-402/03, Racc. pag. I-199, punto 50, nonché del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, punto 58).

40

Solo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto intrinseco all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, ossia la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (v., in particolare, citate sentenze Skov e Bilka, punto 51, nonché RWE Vertrieb, punto 59).

41

Per quanto riguarda il procedimento principale, va osservato, in primo luogo, circa la condizione attinente alla buona fede degli ambienti interessati, che il governo francese non poteva ignorare il divieto di esecuzione di una misura di aiuto, previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e le conseguenze giuridiche che comporta la mancata notifica della misura di cui trattasi.

42

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il requisito inerente ad un rischio di gravi inconvenienti, la Corte ha sottolineato che le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non hanno mai, di per sé, giustificato la limitazione dell’efficacia nel tempo di detta sentenza (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 19 ottobre 1995, Richardson, C-137/94, Racc. pag. I-3407, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

43

Atteso quanto precede, nella presente causa non è ravvisabile alcun elemento che possa giustificare una deroga al principio secondo cui gli effetti di una sentenza interpretativa risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata (v. sentenza del 13 febbraio 1996, Bautiaa e Société française maritime, C-197/94 e C-252/94, Racc. pag. I-505, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

44

Pertanto, non vanno limitati nel tempo gli effetti della presente sentenza.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un meccanismo di compensazione integrale dei costi supplementari imposti a talune imprese in conseguenza di un obbligo di acquisto dell’energia elettrica di origine eolica ad un prezzo superiore a quello di mercato, il cui finanziamento grava su tutti i consumatori finali di energia elettrica nel territorio nazionale, come quello risultante dalla legge n. 2000-108, del 10 febbraio 2000, relativa alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico dell’energia elettrica, quale modificata dalla legge n. 2006-1537, del 7 dicembre 2006, relativa al settore dell’energia, costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.