SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

6 settembre 2012 ( *1 )

«Ricorso di annullamento — Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 — Comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento relativi ad infrastrutture per l’energia nell’Unione europea — Scelta della base giuridica — Articoli 337 TFUE e 187 EA — Articolo 194 TFUE»

Nella causa C-490/10,

avente ad oggetto il ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto l’8 ottobre 2010,

Parlamento europeo, rappresentato da M. Gómez-Leal, J. Rodrigues e L. Visaggio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Simm e A. Lo Monaco, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues e A. Adam, in qualità di agenti,

Commissione europea, rappresentata da P. Oliver e O. Beynet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 aprile 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, il Parlamento europeo chiede alla Corte, da un lato, di annullare il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (GU L 180, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), e, dall’altro, nel caso in cui essa annullasse tale regolamento, di mantenerne gli effetti fino all’adozione di un nuovo regolamento.

Contesto normativo

2

I considerando 1-5, 7, 8, 11 e 15 del regolamento impugnato sono formulati come segue:

«(1)

Ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione è essenziale per consentire alla Commissione di svolgere i suoi compiti nel settore dell’energia. La disponibilità di dati e informazioni sistematiche e aggiornate dovrebbe consentire alla Commissione di fare i necessari raffronti e valutazioni o di proporre le misure pertinenti sulla base di cifre e analisi adeguate, in particolare per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia.

(2)

Il contesto energetico all’interno e all’esterno dell’Unione è notevolmente mutato negli ultimi anni e fa degli investimenti nelle infrastrutture dell’energia una questione cruciale per garantire le forniture di energia all’Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la transizione ad un sistema energetico a basse emissioni [di CO2] che l’Unione ha iniziato.

(3)

Il nuovo contesto energetico richiede importanti investimenti in tutti i tipi di infrastrutture e in tutti i settori dell’energia, nonché lo sviluppo di nuovi tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie che devono essere assorbite dal mercato. La liberalizzazione del settore energetico e l’ulteriore integrazione del mercato interno attribuiscono maggiormente un ruolo di primo piano agli operatori per gli investimenti. Al tempo stesso, nuovi requisiti di politica energetica, come gli obiettivi che influenzano il mix di carburanti, modificheranno le politiche degli Stati membri indirizzandole verso nuove e/o più moderne infrastrutture per l’energia.

(4)

In tale contesto, è necessario riservare una maggiore attenzione agli investimenti nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione, in particolare allo scopo di anticipare i problemi, promuovere le migliori pratiche e introdurre una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi del sistema energetico dell’Unione.

(5)

La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell’energia dovrebbero quindi avere a disposizione informazioni e dati accurati sui progetti di investimento, inclusa la disattivazione, nei componenti più importanti del sistema energetico dell’Unione.

(...)

(7)

Ai sensi degli articoli 41 e 42 [EA], le imprese hanno l’obbligo di comunicare i loro progetti di investimento. È necessario completare tali informazioni, in particolare, con una comunicazione periodica sull’attuazione dei progetti di investimento. Tale ulteriore comunicazione fa salvi gli articoli da 41 a 44 [EA].

(8)

Affinché la Commissione disponga di una visione coerente dei futuri sviluppi del sistema energetico dell’Unione nel suo complesso, è necessario disporre di un quadro armonizzato di comunicazione per i progetti di investimento basato su categorie aggiornate per dati e informazioni ufficiali che gli Stati membri devono trasmettere.

(...)

(11)

Allo scopo di evitare oneri amministrativi sproporzionati e ridurre al minimo i costi per gli Stati membri e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, il presente regolamento dovrebbe offrire la possibilità di esentare gli Stati membri e le imprese dagli obblighi di comunicazione, a condizione che informazioni equivalenti siano fornite alla Commissione ai sensi degli atti giuridici specifici del settore energetico adottati dalle istituzioni dell’Unione, finalizzati a realizzare gli obiettivi di mercati dell’energia dell’Unione competitivi, della sostenibilità del sistema dell’energia dell’Unione e della sicurezza delle forniture di energia all’Unione. Dovrebbe pertanto evitarsi qualsiasi duplicazione degli obblighi di comunicazione specificati nel terzo pacchetto sul mercato interno dell’elettricità e del gas naturale.

(...)

(15)

La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell’energia dovrebbero effettuare delle analisi periodiche e transettoriali dell’andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico dell’Unione e, se opportuno, delle analisi maggiormente focalizzate su taluni aspetti di questo sistema dell’energia. Tali analisi dovrebbero in particolare contribuire a individuare eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti ai fini dell’equilibrio della domanda e dell’offerta di energia. Le analisi dovrebbero inoltre apportare un contributo alla discussione a livello dell’Unione sulle infrastrutture per l’energia e dovrebbero pertanto essere trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, nonché essere rese disponibili ai soggetti interessati».

3

L’articolo 1 del regolamento impugnato, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», così dispone:

«1.   Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la comunicazione alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas naturale, dell’energia elettrica, compresa l’energia elettrica da fonti rinnovabili, e dei biocarburanti, nonché sui progetti di investimento connessi alla cattura e allo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta da tali settori.

2.   Il presente regolamento si applica ai progetti di investimento dei tipi elencati nell’allegato per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all’investimento.

(...)».

4

L’articolo 2 di detto regolamento, dal titolo «Definizioni», precisa in particolare che, ai fini del regolamento stesso, si intende per:

«10)

“fonti di energia”:

i)

fonti primarie di energia, come il petrolio, il gas naturale o il carbone;

ii)

fonti trasformate di energia, come l’energia elettrica;

iii)

fonti rinnovabili di energia, comprese l’energia idroelettrica, da biomasse, da biogas, eolica, solare, delle maree, delle onde e geotermica; e

iv)

prodotti dell’energia, come i prodotti petroliferi raffinati e i biocarburanti».

5

L’articolo 3 del citato regolamento, intitolato «Comunicazione dei dati», prevede quanto segue:

«1.   Pur mantenendo proporzionato l’onere amministrativo relativo alla raccolta e alla comunicazione, gli Stati membri o gli organismi a cui essi delegano questo compito compilano tutti i dati e le informazioni specificati nel presente regolamento a partire dal 1o gennaio 2011 e successivamente ogni due anni.

Essi comunicano i dati e le informazioni pertinenti relative al progetto specificati nel presente regolamento alla Commissione nel 2011, che diviene il primo anno di riferimento, e successivamente ogni due anni. (...)

(...)

2.   Gli Stati membri o i loro organismi delegati sono esenti dagli obblighi enunciati al paragrafo 1 purché e nella misura in cui, ai sensi della normativa settoriale dell’Unione in campo energetico o del trattato Euratom:

a)

lo Stato membro in questione o il suo organismo delegato abbiano già comunicato alla Commissione dati o informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento e abbiano indicato la data della comunicazione e il pertinente atto normativo specifico; o

b)

un organismo specifico sia incaricato della preparazione di un piano di investimenti pluriennale nelle infrastrutture per l’energia a livello dell’Unione e compili a questo fine dati e informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento. In questo caso e ai fini del presente regolamento, tale organismo specifico comunica tutti i dati e le informazioni pertinenti alla Commissione».

6

A mente dell’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Fonti dei dati»:

«Le imprese interessate comunicano i dati o le informazioni di cui all’articolo 3 agli Stati membri, o agli organismi da essi delegati, sul cui territorio intendono realizzare dei progetti di investimento, entro il 1o giugno di ogni anno di riferimento. (...)

Il primo comma, tuttavia, non si applica alle imprese quando lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni di cui all’articolo 3».

7

L’articolo 5 del regolamento impugnato, sotto la rubrica «Contenuto della comunicazione», dispone quanto segue:

«1.   In merito ai progetti di investimento dei tipi elencati all’allegato, la comunicazione di cui all’articolo 3 indica, ove opportuno:

a)

il volume di capacità programmata o in costruzione;

b)

il tipo e le caratteristiche principali dell’infrastruttura o le capacità programmate o in costruzione, compresa l’ubicazione dei progetti di trasmissione transfrontaliera, ove pertinente;

c)

l’anno probabile di attivazione;

d)

il tipo di fonti di energia utilizzate;

e)

gli impianti capaci di rispondere alle crisi in materia di sicurezza delle forniture, come impianti che consentano i flussi inversi o il cambio di combustibile; e

f)

l’installazione di sistemi di cattura del carbonio o di meccanismi di messa in conformità per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

2.   In merito a eventuali disattivazioni di impianti, la comunicazione di cui all’articolo 3 precisa:

a)

la natura e la capacità dell’infrastruttura interessata; e

b)

l’anno probabile di disattivazione.

3.   Le comunicazioni di cui all’articolo 3 includono, se del caso, il volume totale delle capacità installate di produzione, trasporto e stoccaggio all’inizio dell’anno di riferimento in questione o il cui funzionamento è interrotto per un periodo superiore a tre anni.

Gli Stati membri, i loro organismi delegati o l’organismo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), possono aggiungere alle loro comunicazioni osservazioni pertinenti, ad esempio sui ritardi o sugli ostacoli incontrati alla realizzazione dei progetti di investimento».

8

Sotto il titolo «Qualità e pubblicità dei dati», l’articolo 6 del regolamento enuncia:

«1.   Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi specifici mirano ad assicurare la qualità, la pertinenza, l’accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi comunicano alla Commissione.

Nel caso di organismi specifici, i dati e le informazioni comunicati possono essere accompagnati da opportune osservazioni degli Stati membri.

2.   La Commissione può pubblicare dati e informazioni ad essa trasmessi ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, a condizione che dati e informazioni siano pubblicati in forma aggregata e senza che siano diffusi o possano essere dedotti particolari concernenti singole imprese e singoli impianti.

3.   Gli Stati membri, la Commissione o gli organismi da essi delegati tutelano ciascuno la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale in loro possesso».

9

L’articolo 7 del regolamento impugnato prevede che la Commissione adotti, entro il 31 ottobre 2010, le disposizioni necessarie per l’attuazione di tale regolamento concernenti la forma e altri particolari tecnici della comunicazione dei dati e delle informazioni prevista dagli articoli 3 e 5 del regolamento medesimo.

10

L’articolo 8 del citato regolamento, intitolato «Trattamento dei dati», recita:

«La Commissione è responsabile dello sviluppo, della custodia, della gestione e del mantenimento delle risorse informatiche necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire il trattamento dei dati o delle informazioni sulle infrastrutture per l’energia notificati alla Commissione ai sensi del presente regolamento».

11

L’articolo 9 del medesimo regolamento, intitolato «Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali», prevede:

«Il presente regolamento fa salvo il diritto dell’Unione europea e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri in merito al trattamento dei dati personali stabiliti dalla direttiva 95/46/CE o gli obblighi incombenti alle istituzioni e organismi dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento dei dati personali nell’esercizio delle loro funzioni».

12

L’articolo 10 del regolamento, intitolato «Monitoraggio e relazioni», dispone al paragrafo 1 quanto segue:

«Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla Commissione, e tenendo conto delle analisi pertinenti tra cui i piani pluriennali di sviluppo della rete per gas naturale ed energia elettrica, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e pubblica ogni due anni un’analisi transettoriale dell’andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell’energia dell’Unione. Tale analisi mira in particolare a:

a)

individuare potenziali futuri divari tra la domanda e l’offerta di energia, rilevanti in una prospettiva di politica energetica dell’Unione;

b)

individuare gli ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori pratiche per superarli; e

c)

aumentare la trasparenza per gli attori di mercato e per i potenziali nuovi operatori sul mercato.

Sulla base di questi dati e informazioni, la Commissione può inoltre fornire le analisi specifiche che essa reputi necessarie o opportune».

13

A norma dell’articolo 13 del regolamento impugnato, quest’ultimo è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 15 luglio 2010.

14

L’allegato di detto regolamento, intitolato «Progetti d’investimento», stabilisce, in particolare, quanto segue:

«3.

Energia elettrica

3.1.

Produzione

Centrali termoelettriche e nucleari (gruppi di potenza di 100 MWe o più),

(...)».

Fatti all’origine della controversia

15

Il 17 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta per l’adozione di un regolamento destinato a sostituire il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell’elettricità (GU L 102, pag. 1). Tale proposta era fondata sugli articoli 284 CE e 187 EA. Anche se tali norme non prevedono alcuna forma di implicazione del Parlamento nel processo decisionale, il Consiglio ha deciso di consultare tale istituzione, come aveva fatto in occasione dell’adozione del regolamento n. 736/96.

16

A seguito dell’entrata in vigore, il 1o dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, il presidente della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento ha invitato, con una lettera dell’8 dicembre 2009, il membro della Commissione incaricato dei temi dell’energia a riesaminare la scelta della base giuridica della proposta suddetta, affinché a fondamento di quest’ultima venisse a questo punto assunto l’articolo 194 TFUE. Il commissario interpellato ha risposto che l’articolo 284 CE, divenuto articolo 337 TFUE, e l’articolo 187 EA, rimasti invariati a seguito del Trattato di Lisbona, continuavano a costituire la base giuridica da utilizzare in materia di comunicazione di informazioni.

17

Il 25 febbraio 2010 il Parlamento ha adottato una risoluzione, con la quale esprimeva il proprio parere sulla predetta proposta ed il cui emendamento n. 1 era volto a far adottare come base giuridica l’articolo 194, paragrafi 1 e 2, TFUE al posto degli articoli 337 TFUE e 187 EA.

18

Il Consiglio non ha modificato la proposta di regolamento in ordine a tale aspetto e, in data 24 giugno 2010, ha adottato il regolamento impugnato sulla base degli articoli 337 TFUE e 187 EA.

19

Ritenendo che il regolamento impugnato avrebbe dovuto essere adottato soltanto sulla base dell’articolo 194, paragrafi 1 e 2, TFUE, il Parlamento ha proposto il presente ricorso di annullamento.

Conclusioni delle parti

20

Il Parlamento conclude che la Corte voglia:

annullare il regolamento impugnato, e

condannare il Consiglio alle spese.

21

Il Consiglio conclude che la Corte voglia:

respingere il ricorso, e

condannare il Parlamento alle spese.

22

Con ordinanza del presidente della Corte del 5 aprile 2011, la Repubblica francese e la Commissione sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

23

Il Parlamento deduce un unico motivo di annullamento, relativo all’errore nella scelta della base giuridica del regolamento impugnato, in quanto quest’ultimo sarebbe stato indebitamente adottato sulla base dell’articolo 337 TFUE, quando invece il legislatore dell’Unione disponeva dei poteri necessari a tal fine in virtù dell’articolo 194, paragrafo 2, TFUE. Tale errore dovrebbe determinare l’annullamento di detto regolamento, dato che il Parlamento ha potuto partecipare alla sua adozione soltanto nei limiti di una semplice consultazione, mentre, ai sensi della seconda disposizione sopra citata, si sarebbe dovuto seguire la procedura legislativa ordinaria.

24

Secondo il Parlamento, la finalità principale del regolamento impugnato consiste nel contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’energia, elencati all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, segnatamente per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

25

Quanto al contenuto di detto regolamento, il Parlamento sostiene che dall’articolo 10, paragrafo 1, di quest’ultimo risulta che la Commissione è incaricata di elaborare periodicamente, sulla base delle informazioni trasmesse ai sensi del regolamento medesimo, un’analisi transettoriale dell’andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell’energia dell’Unione, allo scopo, in particolare, di individuare i potenziali futuri divari tra la domanda e l’offerta di energia, rilevanti in una prospettiva di politica energetica dell’Unione, e di aumentare la trasparenza per gli attori del mercato dell’energia e per i potenziali nuovi operatori. Orbene, il funzionamento di tale mercato, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l’efficienza energetica rientrerebbero nel novero degli obiettivi menzionati all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE. La raccolta di informazioni organizzata dal regolamento in parola costituirebbe nient’altro che uno strumento al servizio della realizzazione di tali obiettivi.

26

Il Parlamento non nega che sia possibile fare ricorso all’articolo 337 TFUE come base giuridica generale per quanto riguarda eventuali misure relative alla raccolta di informazioni. Tuttavia, riferendosi alle sentenze del 6 luglio 1982, Francia e a./Commissione, da 188/80 a 190/80 (Racc. pag. 2545), e del 9 novembre 1995, Germania/Consiglio, C-426/93 (Racc. pag. I-3723), detta istituzione fa valere che, quando tale raccolta di informazioni risponde specificamente alle finalità proprie di una delle politiche dell’Unione, una siffatta base giuridica generale dovrebbe cedere il passo alla base specifica corrispondente a queste finalità.

27

Ad ogni modo, anche supponendo che l’articolo 337 TFUE possa essere legittimamente utilizzato, nella fattispecie, allo stesso titolo dell’articolo 194, paragrafo 2, TFUE, il Parlamento ritiene, appellandosi alla sentenza dell’11 giugno 1991, Commissione/Consiglio, C-300/89 (Racc. pag. I-2867, punto 20), che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, quest’ultima base giuridica dovrebbe essere privilegiata rispetto alla prima, dato che essa coinvolge più strettamente il Parlamento nell’adozione dell’atto in questione.

28

Per quanto riguarda il ricorso supplementare all’articolo 187 EA, il Parlamento fa valere che esso non era necessario. Infatti, a differenza di quanto previsto dall’articolo 40 EA, il meccanismo di raccolta di informazioni istituito dal regolamento impugnato non si collocherebbe nel quadro di un obiettivo di promozione o di coordinamento degli investimenti in campo nucleare. Infatti, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, la comunicazione di dati relativi al settore nucleare sarebbe necessaria soltanto nel caso in cui tali dati non siano già stati trasmessi alla Commissione ai sensi del Trattato CEEA. Pertanto, il regolamento impugnato non avrebbe ad oggetto l’adozione di misure specificamente intese allo sviluppo del settore nucleare.

29

Ad ogni modo, anche supponendo che il ricorso all’articolo 187 EA si imponga alla luce della finalità perseguita dal regolamento impugnato e del contenuto di quest’ultimo, il Parlamento ritiene che il ricorso concomitante all’articolo 187 EA e all’articolo 194, paragrafo 2, TFUE sia possibile, stante che tali due norme non sarebbero incompatibili sul piano procedurale. Secondo la sentenza del 6 novembre 2008, Parlamento/Consiglio, C-155/07 (Racc. pag. I-8103, punto 79), sarebbe dunque applicabile la procedura legislativa ordinaria, dato che l’articolo 194, paragrafo 2, TFUE prevede una maggiore partecipazione del Parlamento. L’errore commesso dal Consiglio in ordine al punto sopra evidenziato determinerebbe di conseguenza un’irregolarità puramente formale, in quanto esso non influirebbe sulla scelta della procedura decisionale applicabile.

30

Infine, il Parlamento dichiara di non opporsi a che la Corte, in caso di annullamento del regolamento impugnato, mantenga gli effetti di quest’ultimo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 264, secondo comma, TFUE, in quanto detta istituzione non è in disaccordo né con la finalità perseguita dal regolamento in questione né con gli strumenti concepiti a tal fine, considerati nel loro insieme.

31

Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica francese e dalla Commissione, contesta l’affermazione secondo cui il regolamento impugnato avrebbe come scopo la realizzazione degli obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’energia. Infatti, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, tale regolamento sarebbe inteso ad istituire un quadro comune per la comunicazione alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nel settore energetico. Lo scopo di tale regolamento sarebbe così di permettere alla Commissione di disporre regolarmente di dati aggiornati per svolgere i propri compiti, nella misura in cui il possesso di informazioni affidabili è essenziale a tal fine. A questo proposito, il Parlamento confonderebbe la finalità del regolamento impugnato con l’obiettivo che verrà in futuro perseguito mediante misure che saranno eventualmente proposte dalla Commissione sulla base dell’analisi delle informazioni così raccolte. Lo scopo di tali proposte future non costituirebbe un elemento oggettivo ai fini della scelta della base giuridica di detto regolamento.

32

La Commissione fa osservare, a questo proposito, che una raccolta di informazioni relative agli investimenti nelle infrastrutture nel settore dell’energia non può contribuire direttamente alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica e alla sicurezza degli approvvigionamenti nell’Unione. Per fare questo sarebbero necessarie misure molto più estese di una semplice raccolta di informazioni, quali, in particolare, l’organizzazione di investimenti in certe infrastrutture, la creazione di fonti di finanziamento o l’istituzione di un sistema di incentivi per tali investimenti.

33

Per quanto riguarda il contenuto del regolamento impugnato, il Consiglio ritiene che dagli articoli 3-10 di quest’ultimo risulti chiaramente che la comunicazione di informazioni costituisce il solo aspetto disciplinato da tale atto normativo, dato che questo stabilisce l’obbligo, per gli Stati membri e le imprese, di raccogliere i dati richiesti e di trasmetterli alla Commissione in forma aggregata. In particolare, l’articolo 10 di detto regolamento definirebbe a tal fine i compiti specifici attribuiti alla Commissione, nonché le modalità di utilizzazione e di diffusione di tali dati.

34

Ad avviso del Consiglio, il ricorso all’articolo 337 TFUE esige che siano presenti tre elementi, vale a dire, rispettivamente, l’obbligo di trasmettere le informazioni alla Commissione, la fissazione di limiti e condizioni da parte del Consiglio, nonché il carattere necessario delle informazioni ai fini dell’esecuzione dei compiti affidati alla Commissione. Alla luce degli articoli 3 e 4 del regolamento impugnato, il primo di tali elementi sarebbe manifestamente presente. Anche il secondo lo sarebbe, in quanto il regolamento, agli articoli 5-9, fisserebbe i limiti riguardo al tipo di informazioni in questione nonché alla pubblicità e al trattamento dei dati, mentre l’articolo 10 del medesimo regolamento definirebbe i compiti specifici attribuiti alla Commissione nonché le modalità di utilizzazione e di diffusione di tali dati ad opera di quest’ultima. Il Consiglio aggiunge che le informazioni che la Commissione può richiedere devono essere necessarie all’esecuzione dei compiti di quest’ultima, i quali sono illustrati in modo specifico all’articolo 10 del regolamento e, in termini più generali, all’articolo 17 TUE.

35

Il Consiglio fa osservare che la Corte ha già statuito, al punto 19 della citata sentenza Germania/Consiglio, che l’articolo 337 TFUE costituisce la base giuridica corretta per la raccolta di informazioni da parte della Commissione, dato che quest’ultima si vede conferito dalla norma suddetta un potere generale di raccogliere qualsiasi informazione necessaria per l’esecuzione dei propri compiti.

36

Il Consiglio e la Repubblica francese contestano l’argomento secondo cui il ricorso all’articolo 337 TFUE dovrebbe essere escluso quando la raccolta di informazioni si ricolleghi ad una delle politiche dell’Unione. Invero, la circostanza che un atto sia correlato al settore dell’energia non sarebbe sufficiente per rendere applicabile l’articolo 194 TFUE. Infatti, nel caso di specie, sebbene il regolamento impugnato sia riconducibile al settore dell’energia, resterebbe comunque il fatto che le sue incidenze sulla politica energetica dell’Unione sono soltanto indirette e accessorie rispetto alla sua finalità principale.

37

A parere del Consiglio, della Repubblica francese e della Commissione, l’interpretazione propugnata dal Parlamento finirebbe per privare di qualunque effetto utile l’articolo 337 TFUE, dato che, in virtù del principio delle competenze di attribuzione, tale disposizione sarebbe applicabile soltanto in presenza di una competenza dell’Unione.

38

Il Consiglio sottolinea che l’eventualità che altre disposizioni del Trattato FUE possano continuare ad applicarsi nel settore dell’energia, malgrado l’introduzione in tale trattato di una base giuridica riguardante la politica energetica, è prevista dallo stesso articolo 194 TFUE, il quale si applica «fatte salve le altre disposizioni dei trattati». In tale previsione ricadrebbero non soltanto l’articolo 337 TFUE relativamente alla raccolta di informazioni da parte della Commissione, ma anche, in particolare, l’articolo 122 TFUE, che autorizza il Consiglio ad adottare misure adeguate in caso di crisi nell’approvvigionamento di determinati prodotti nel settore dell’energia, nonché l’articolo 170 TFUE, per quanto riguarda lo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture per l’energia, e l’articolo 338 TFUE in materia di statistiche.

39

Il Consiglio, la Repubblica francese e la Commissione ritengono che gli articoli 337 TFUE e 338 TFUE, inseriti tra le disposizioni generali e finali del Trattato FUE, abbiano carattere generale, nel senso che sono applicabili a tutti i settori di competenza dell’Unione. Tali disposizioni dovrebbero di conseguenza essere considerate più specifiche quanto al loro oggetto – riguardante, rispettivamente, il diritto di informazione della Commissione e l’elaborazione di statistiche – di qualsiasi altra disposizione del suddetto trattato relativa ad una politica settoriale. Pertanto, l’interpretazione della citata sentenza Germania/Consiglio operata dal Parlamento sarebbe errata.

40

Al riguardo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che, sebbene i dati raccolti grazie al regolamento impugnato riguardino le infrastrutture per l’energia, essi possono essere utilizzati dalla Commissione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento, non soltanto nell’ambito della politica energetica, ma anche a beneficio di tutte le politiche della Commissione stessa, quali quelle riguardanti lo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture per l’energia, la concorrenza, la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi o la libera circolazione dei capitali.

41

Il Consiglio, sostenuto anche in ordine a tale punto dalla Repubblica francese e dalla Commissione, ritiene che anche il ricorso all’articolo 187 EA come base giuridica supplementare del regolamento impugnato sia giustificato, in quanto le centrali nucleari rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Se invero l’articolo 41 EA obbliga le imprese a comunicare i loro progetti alla Commissione per consentirle di valutare ciascun progetto individualmente, l’articolo 187 EA sarebbe la base giuridica che conferisce a detta istituzione il potere di chiedere le informazioni che essa ritiene necessarie per l’esecuzione di tutti i suoi compiti. Orbene, le procedure previste dagli articoli 337 TFUE e 187 EA sarebbero compatibili tra loro e il cumulo di queste due disposizioni non lederebbe le prerogative del Parlamento.

42

Il Consiglio aggiunge che la partecipazione più o meno rilevante di un’istituzione alla formazione di un atto non può determinare la scelta di una base giuridica, la quale deve fondarsi esclusivamente sullo scopo e sul contenuto di tale atto. La procedura seguita per deliberare su un determinato atto sarebbe la conseguenza della base giuridica adottata, e non l’inverso.

43

In via subordinata, il Consiglio chiede che la Corte, qualora decida di annullare il regolamento impugnato, ne mantenga gli effetti fino all’adozione di un nuovo atto.

Giudizio della Corte

44

Secondo una costante giurisprudenza, la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione dev’essere fondata su elementi oggettivi verificabili in sede giurisdizionale, tra i quali rientrano lo scopo e il contenuto dell’atto, e non sulla base giuridica prescelta per l’adozione di altri atti dell’Unione presentanti, eventualmente, caratteristiche simili. Inoltre, qualora esista nel Trattato una disposizione più specifica che possa costituire la base giuridica dell’atto in questione, quest’ultimo deve fondarsi su tale disposizione (sentenza Parlamento/Consiglio, cit., punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

45

Se l’esame di un atto dimostra che esso persegue due finalità o che presenta una duplice componente e se una di queste finalità o di queste componenti è identificabile come principale, mentre l’altra è solo accessoria, l’atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante (sentenza Parlamento/Consiglio, cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

46

Riguardo ad un atto che persegua contemporaneamente più obiettivi o che abbia più componenti tra loro inscindibili, senza che l’uno sia accessorio rispetto all’altro, la Corte ha statuito che, qualora per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del Trattato, l’atto in questione dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti (sentenza Parlamento/Consiglio, cit., punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

47

Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che il ricorso ad una duplice base giuridica è escluso quando le procedure previste per ciascuna di queste basi siano incompatibili (sentenza Parlamento/Consiglio, cit., punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

48

Pertanto, al fine di valutare la fondatezza del presente ricorso, occorre esaminare, in primo luogo, la finalità e il contenuto del regolamento impugnato, al fine di stabilire, in secondo luogo, se tale regolamento potesse validamente fondarsi – così come sostengono il Consiglio, la Repubblica francese e la Commissione – sull’articolo 337 TFUE, invece che sull’articolo 194, paragrafo 2, TFUE, invocato dal Parlamento come base giuridica appropriata, per poi accertare, in terzo ed ultimo luogo, se fosse altresì necessario il ricorso supplementare all’articolo 187 EA, circostanza anche questa contestata dal Parlamento.

Sulla finalità del regolamento impugnato

49

Il considerando 1 del regolamento impugnato chiarisce che quest’ultimo mira a dotare la Commissione di informazioni precise riguardanti lo sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione, affinché detta istituzione possa svolgere i propri compiti nel settore dell’energia, adottando ogni misura opportuna per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia.

50

Al riguardo, i considerando 2-5 e 8-15 del regolamento impugnato precisano che l’obiettivo perseguito da tale regolamento è dunque quello di permettere alla Commissione di fornire un’analisi dell’andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico complessivo dell’Unione, allo scopo, in particolare, di individuare eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti ai fini dell’equilibrio della domanda e dell’offerta di energia, e quindi allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e l’ulteriore integrazione di quest’ultimo, di garantire l’approvvigionamento energetico dell’Unione, segnatamente introducendo una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi del sistema energetico dell’Unione, nonché di promuovere l’efficienza energetica e le economie di energia, in particolare assicurando la transizione verso un sistema energetico a emissioni ridotte di CO2 e sviluppando nuove tecnologie.

51

Inoltre, nell’esposizione dei motivi del regolamento impugnato, contenuta nella proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 [COM(2009) 361 def.], la Commissione sottolinea, riguardo alla motivazione e agli obiettivi della propria proposta, che quest’ultima si colloca nel contesto della nuova politica per l’energia intesa, in particolare, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e a mitigare il cambiamento climatico.

52

Da ciò risulta chiaramente che, se invero, come sostenuto dal Consiglio, dalla Repubblica francese e dalla Commissione, il regolamento impugnato ha come scopo la raccolta di informazioni, quest’ultima viene istituita da tale regolamento affinché l’Unione possa realizzare taluni obiettivi che le sono stati assegnati nel settore dell’energia.

Sul contenuto del regolamento impugnato

53

Occorre anzitutto constatare che varie disposizioni del regolamento impugnato, isolatamente prese, non appaiono di per sé collegate all’attuazione degli obiettivi assegnati alla politica dell’Unione nel settore dell’energia.

54

È questo il caso dell’articolo 4 del regolamento impugnato, il quale si limita a identificare la fonte dei dati da trasmettere alla Commissione, vale a dire le imprese che prevedono di realizzare progetti di investimento in infrastrutture per l’energia; è il caso altresì degli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento, che riguardano, rispettivamente, il trattamento di tali dati da parte della Commissione e la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati. Lo stesso vale per l’articolo 7 del citato regolamento, che riguarda l’adozione da parte della Commissione di misure di attuazione di quest’ultimo. Simili disposizioni generali possono trovare posto in qualsiasi atto dell’Unione che preveda un sistema di raccolta di informazioni.

55

Occorre nondimeno constatare che il contenuto di altre disposizioni del regolamento impugnato è strettamente collegato alla politica energetica dell’Unione.

56

Infatti, risulta dall’articolo 1 del regolamento impugnato, letto in combinato disposto con le definizioni enunciate all’articolo 2 del medesimo regolamento, che quest’ultimo prevede l’istituzione di un quadro comune per la comunicazione alla Commissione di dati e di informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture riguardanti praticamente tutti i settori dell’energia, ivi compresi l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e i biocarburanti, il che suggerisce che il suddetto regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato dell’energia, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell’Unione, nonché lo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili.

57

Allo stesso modo, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato precisa che, salvo che per i progetti di trasmissione transfrontaliera, i dati e le informazioni pertinenti che riguardano tali progetti di investimento devono essere comunicati in forma aggregata, ciò che implica che tali informazioni sono destinate ad un’attività di programmazione intesa ad assicurare un equilibrio tra l’offerta e la domanda di energia nell’Unione. Tale interpretazione è corroborata dal paragrafo 2 del succitato articolo 3, in quanto tale disposizione, al fine di evitare – come risulta dal considerando 11 del regolamento in parola – qualsiasi sovrapposizione con le misure riguardanti il mercato interno dell’elettricità e del gas naturale, esenta gli Stati membri da tale obbligo di raccolta di informazioni qualora un organismo incaricato, in base al diritto dell’Unione, della preparazione di un piano di investimenti pluriennale abbia già raccolto a questo fine informazioni equivalenti a quelle richieste da detto regolamento.

58

Inoltre, risulta dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento impugnato che quest’ultimo impone agli Stati membri di fornire informazioni precise e dettagliate riguardanti i loro progetti di investimento nel settore dell’energia, segnatamente il volume, il tipo e le caratteristiche principali delle capacità programmate o in costruzione, l’anno probabile di attivazione, il tipo di fonti di energia utilizzate e gli impianti capaci di rispondere alle crisi in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. Oltre a ciò, il paragrafo 3 di tale articolo invita gli Stati membri ad aggiungere alle loro comunicazioni osservazioni pertinenti, ad esempio sui ritardi o sugli ostacoli incontrati nella realizzazione dei progetti di investimento. È giocoforza constatare che simili obblighi sono destinati a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell’Unione.

59

Infine, e soprattutto, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento impugnato stabilisce che la Commissione deve pubblicare ogni due anni, sulla base delle informazioni ricevute e, eventualmente, di altre fonti di dati, un’analisi transettoriale dell’andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell’energia dell’Unione, la quale mira, in particolare, a individuare potenziali futuri divari tra la domanda e l’offerta di energia, rilevanti in una prospettiva di politica energetica dell’Unione, nonché ad aumentare la trasparenza per gli attori di mercato e per i potenziali nuovi operatori sul mercato. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, nel contesto di tale analisi, la Commissione può pubblicare i dati e le informazioni ricevute in forma aggregata, facendo in modo che non siano diffusi né possano essere dedotti particolari concernenti singole imprese e singoli impianti. Tali disposizioni mostrano anch’esse che la raccolta di informazioni istituita dal suddetto regolamento è concepita allo scopo di realizzare un’attività di programmazione destinata a garantire il funzionamento del mercato dell’energia e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell’Unione.

60

È giocoforza constatare che tali disposizioni, esaminate ai punti 56-59 della presente sentenza, definiscono gli elementi essenziali del regolamento impugnato, in quanto esse determinano la portata e il contenuto preciso dell’obbligo di raccolta di informazioni, là dove invece gli articoli 4 e 7-9 del medesimo regolamento, disciplinanti alcuni aspetti tecnici e più generici riguardanti tale raccolta, presentano un carattere maggiormente accessorio.

61

Date tali circostanze, occorre concludere che il contenuto del regolamento impugnato rivela che quest’ultimo concerne essenzialmente l’istituzione di un sistema di raccolta delle informazioni relative ai progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia, il quale è destinato a permettere all’Unione di realizzare determinati obiettivi nel settore dell’energia, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno dell’energia, la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell’Unione e lo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili.

Sul ricorso alla base giuridica appropriata in riferimento al Trattato FUE

62

L’articolo 337 TFUE, che è contenuto nella parte settima del Trattato FUE, intitolata «Disposizioni generali e finali», stabilisce che «la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche» per «l’esecuzione dei compiti affidatile». Nel contesto di tale disposizione, il Consiglio delibera a maggioranza semplice senza consultazione del Parlamento, anche se, nella presente fattispecie, si è proceduto a tale consultazione.

63

Come la Corte ha già statuito, la disposizione sopra citata attribuisce alla Commissione un potere generale di raccogliere qualsiasi informazione necessaria per l’esecuzione dei compiti affidatile dal Trattato FUE, così che il Consiglio non è obbligato a fondare gli atti relativi a tale attività di raccolta di informazioni sulle varie norme di detto Trattato che demandano alla Commissione compiti specifici (v., in tal senso, sentenza Germania/Consiglio, cit., punti 19 e 20).

64

L’articolo 337 TFUE costituisce dunque la base giuridica degli atti riguardanti l’attività generale di raccolta di informazioni svolta dalla Commissione, senza esigere che tale raccolta sia necessaria per la realizzazione degli obiettivi di una determinata politica dell’Unione.

65

L’articolo 194 TFUE – che trova posto nella parte terza del Trattato FUE, intitolata «Politiche e azioni interne dell’Unione», della quale esso costituisce da solo il titolo XXI, denominato «Energia» – stabilisce, al paragrafo 1, che, nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell’energia, a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, a promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, e a promuovere l’interconnessione delle reti energetiche. A termini dell’articolo 194, paragrafo 2, primo comma, TFUE, «[f]atte salve le altre disposizioni dei trattati», il Parlamento e il Consiglio stabiliscono le misure necessarie per raggiungere tali obiettivi deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria prevista dall’articolo 294 TFUE, nel cui ambito è prevista una piena partecipazione del Parlamento alla procedura.

66

L’articolo 194 TFUE, introdotto dal Trattato di Lisbona, ha dunque inserito nel Trattato FUE un’espressa base giuridica per la politica dell’Unione nel settore dell’energia. Come risulta dal suo tenore letterale, e in particolare da quello del suo paragrafo 2, tale articolo costituisce la base giuridica degli atti dell’Unione che sono «necessari» per conseguire gli obiettivi assegnati alla suddetta politica dal paragrafo 1 del medesimo articolo.

67

Una disposizione siffatta costituisce la base giuridica destinata ad applicarsi all’insieme degli atti adottati dall’Unione nel settore dell’energia che sono idonei a consentire la realizzazione di detti obiettivi, lasciando impregiudicate – come si può dedurre dai termini «[f]atte salve le altre disposizioni dei trattati» posti in esordio al paragrafo 2 dell’articolo 194 TFUE – le disposizioni più specifiche previste dal Trattato FUE in materia di energia. Come rilevato dal Consiglio, a venire in considerazione sono, in particolare, gli articoli 122 TFUE e 170 TFUE, riguardanti, rispettivamente, l’insorgenza di gravi difficoltà nell’approvvigionamento di prodotti energetici e le reti transeuropee, nonché alcune competenze che l’Unione detiene in virtù di altre disposizioni del trattato suddetto, quand’anche le misure in parola perseguano altresì uno degli obiettivi della politica energetica enunciati al paragrafo 1 del citato articolo 194.

68

Da ciò risulta che, per stabilire se la base giuridica di un atto dell’Unione avente ad oggetto, come nella presente fattispecie, la raccolta di informazioni nel settore dell’energia sia costituita dall’articolo 337 TFUE o dall’articolo 194, paragrafo 2, TFUE, occorre verificare se tale atto possa essere considerato, alla luce della sua finalità e del suo contenuto, come necessario per conseguire gli obiettivi assegnati specificamente alla politica dell’Unione nel settore dell’energia dal paragrafo 1 del citato articolo 194 TFUE. In caso di risposta affermativa, stante che la raccolta di informazioni può essere equiparata ad una componente di tale politica, l’atto dell’Unione che istituisce la raccolta stessa deve essere fondato sull’articolo 194, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, un atto dell’Unione non può ricadere nella sfera di applicazione dell’articolo 337 TFUE per il semplice fatto che istituisce un sistema di raccolta di informazioni (v., per analogia, sentenza Commissione/Consiglio, cit., punto 22).

69

Nel caso di specie, risulta dai punti 49 e 61 della presente sentenza che la finalità e il contenuto del regolamento impugnato sono strettamente collegati agli obiettivi perseguiti dalla politica dell’Unione nel settore dell’energia, enunciati specificamente all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE.

70

Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, dalla Repubblica francese e dalla Commissione, non si può ritenere che il regolamento impugnato abbia a questo riguardo un’incidenza soltanto indiretta e accessoria sulla politica energetica dell’Unione e che esso costituisca unicamente lo «sfondo» di quest’ultima per il fatto che la realizzazione degli obiettivi di tale politica esigerebbe l’adozione di misure più importanti della semplice raccolta di informazioni.

71

Infatti, il sistema di raccolta di informazioni istituito dal regolamento impugnato ha ad oggetto non informazioni a carattere generale, bensì dati e informazioni precise riguardanti le infrastrutture per l’energia dell’Unione, al fine di consentire alla Commissione di individuare eventuali divari tra la domanda e l’offerta di prodotti energetici nell’Unione.

72

La raccolta di tali informazioni appare dunque come un requisito preliminare all’adozione, da parte dell’Unione, di qualsiasi misura utile destinata a garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia, la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti energetici, la promozione dell’efficienza energetica, nonché lo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili.

73

Ne consegue che la raccolta di informazioni istituita dal regolamento impugnato è giustificata soltanto dall’obiettivo consistente nel realizzare alcune delle specifiche missioni affidate all’Unione dall’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, relativo alla politica energetica (v., per analogia, sentenza del 26 gennaio 2006, Commissione/Consiglio, C-533/03, Racc. pag. I-1025, punto 52).

74

Date tali premesse, la raccolta di informazioni istituita dal regolamento impugnato può essere considerata come un mezzo che contribuisce direttamente alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla politica dell’Unione nel settore dell’energia, quali definiti all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, e dunque – come indicato d’altronde dal considerando 8 di detto regolamento – come uno strumento «necessario» per conseguire tali obiettivi ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo sopra citato.

75

A questo proposito, risulta privo di pertinenza – contrariamente a quanto sostengono il Consiglio e la Commissione – il fatto che le informazioni raccolte a norma del regolamento impugnato possano essere utilizzate, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, di quest’ultimo, per fini diversi dalla politica energetica. Infatti, anche supponendo che la Commissione possa utilizzare le informazioni raccolte a norma di detto regolamento per fini diversi dalla politica energetica quale definita all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, resta il fatto che, come risulta dai punti 49-61 della presente sentenza, la finalità ed il contenuto del regolamento in parola rientrano nell’ambito di tale politica.

76

Del pari, la distinzione operata dal Consiglio e dalla Repubblica francese tra lo scopo immediato del regolamento impugnato, che riguarderebbe la raccolta di informazioni, e il suo obiettivo successivo, che potrebbe essere perseguito grazie alle informazioni così ottenute dalla Commissione, non può essere accettata. Infatti, come emerge in termini giuridicamente sufficienti dall’esame sopra condotto, la raccolta di informazioni istituita da tale regolamento mira appunto a consentire alla Commissione di conseguire gli obiettivi specifici della politica dell’Unione nel settore dell’energia enunciati all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE. Ne consegue che, nell’ambito di tale regolamento, la raccolta suddetta e l’obiettivo perseguito mediante quest’ultima sono intrinsecamente connessi e inscindibili.

77

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, dalla Repubblica francese e dalla Commissione, non risulta in alcun modo dall’analisi che precede che l’articolo 337 TFUE cesserebbe, in ogni caso, di costituire una base giuridica valida per gli atti dell’Unione volti a istituire un sistema di raccolta di informazioni nell’ambito di una politica settoriale dell’Unione, privando così di qualsiasi significato la disposizione suddetta. Infatti, come risulta dai punti 65-68 della presente sentenza, il ricorso all’articolo sopra citato si imporrebbe, in particolare, qualora il regolamento impugnato non potesse essere considerato necessario per conseguire gli obiettivi specificamente enunciati all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE relativamente alla politica dell’Unione nel settore dell’energia.

78

Infine, per giustificare la loro interpretazione dell’articolo 337 TFUE, il Consiglio e la Commissione non possono trovare sostegno neanche nell’articolo 338 TFUE, che riguarda le misure che devono essere adottate per l’elaborazione di statistiche. Infatti, quest’ultima norma, pur essendo collocata, al pari dell’articolo 337 TFUE, nella parte settima del Trattato FUE, intitolata «Disposizioni generali e finali», non soltanto non costituisce la base giuridica del regolamento impugnato, ma neppure può influire sull’esame della fondatezza del presente ricorso. La portata dell’articolo 338 TFUE, qualunque essa sia, non può rimettere in discussione quella degli articoli 337 TFUE e 194 TFUE, quale risultante dal loro rispettivo tenore letterale.

79

Di conseguenza, occorre concludere che il regolamento impugnato rientra non già nell’ambito dell’articolo 337 TFUE, bensì in quello dell’articolo 194 TFUE, dal momento che esso costituisce un mezzo necessario per conseguire gli obiettivi enunciati nel paragrafo 1 di quest’ultima disposizione. Di conseguenza, il suddetto regolamento avrebbe dovuto essere adottato sulla base dell’articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

Sul ricorso supplementare all’articolo 187 EA quale base giuridica del regolamento impugnato

80

L’articolo 187 EA, inserito nel titolo V del Trattato CEEA, intitolato «Disposizioni generali», stabilisce che la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le verifiche necessarie per l’esecuzione dei compiti affidatile dal suddetto trattato. Nell’ambito di tale disposizione, il Consiglio delibera, a norma degli articoli 106 bis, paragrafo 1, EA e 16, paragrafo 3, TUE, a maggioranza qualificata senza alcuna consultazione del Parlamento, anche se nel caso di specie si è proceduto a tale consultazione.

81

Tenuto conto della somiglianza del tenore letterale degli articoli 337 TFUE e 187 EA per quanto riguarda il loro ambito di applicazione sostanziale, il secondo di tali articoli deve essere considerato, per le ragioni esposte ai punti 62-64 della presente sentenza, come una base giuridica generale che riguarda l’attività generale di raccolta di informazioni svolta dalla Commissione al fine di adempiere alle missioni che le sono affidate dal Trattato CEEA.

82

Orbene, nella fattispecie, se è pur vero che – come risulta dall’articolo 1 del regolamento impugnato, letto in combinato disposto con il punto 3.1 dell’allegato di quest’ultimo – tale regolamento verte anche sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento relativi ad alcune infrastrutture nucleari, rimane il fatto che, per le ragioni illustrate ai punti 49-61 della presente sentenza, detto regolamento riguarda, alla luce della sua finalità e del suo contenuto, non già l’attuazione della politica dell’Unione nel settore specifico dell’energia nucleare quale definita dal Trattato CEEA, bensì la realizzazione della politica dell’Unione nel settore dell’energia in generale.

83

Pertanto, le informazioni relative ad infrastrutture nucleari costituiscono soltanto una componente di tutte le informazioni pertinenti sul sistema energetico dell’Unione nel suo insieme delle quali la Commissione deve disporre per poter effettuare – come risulta dal considerando 8 del regolamento impugnato – una valutazione complessiva dell’offerta e della domanda di energia, allo scopo, in particolare, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell’Unione.

84

D’altronde, occorre rilevare al riguardo che è pacifico che il regolamento impugnato – come risulta dal suo considerando 7 – non si inserisce nell’obiettivo di promozione o di coordinamento degli investimenti nel settore nucleare previsto dagli articoli 40 EA-44 EA, i quali hanno specificamente ad oggetto la comunicazione, da parte delle imprese del settore nucleare, di qualsiasi progetto individuale di investimento in tale settore riguardante impianti nuovi, nonché di qualsiasi sostituzione o trasformazione di una certa importanza. Il regolamento impugnato riguarda invece la comunicazione, da parte di tutti gli Stati membri, dei dati e delle informazioni aggregate relative a qualsiasi progetto di investimento in infrastrutture per l’energia.

85

Ne consegue che il regolamento impugnato non ricade nella sfera di applicazione dell’articolo 187 EA.

86

Di conseguenza, occorre concludere che il regolamento impugnato, nella parte in cui si fonda sull’articolo 187 EA, è stato adottato su una base giuridica erronea e avrebbe dovuto essere fondato soltanto sull’articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

87

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre in tanto annullare il regolamento impugnato in quanto fondato sugli articoli 337 TFUE e 187 EA.

Sulla domanda di mantenimento degli effetti del regolamento impugnato

88

Il Parlamento, sostenuto sul punto dal Consiglio, chiede che la Corte, qualora annulli il regolamento impugnato, ne mantenga gli effetti fino all’adozione di un nuovo regolamento.

89

A tal riguardo si deve ricordare che, ai termini dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti di un regolamento annullato che devono essere considerati definitivi.

90

Nella specie, si deve rilevare che, ai sensi del suo articolo 13, il regolamento impugnato è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 15 luglio 2010.

91

Occorre riconoscere che l’annullamento del regolamento impugnato senza il mantenimento dei suoi effetti potrebbe avere delle conseguenze negative sulla realizzazione della politica dell’Unione nel settore dell’energia, in quanto tale regolamento, consentendo di garantire la raccolta delle informazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi perseguiti da detta politica, costituisce un presupposto indispensabile all’adozione, da parte delle istituzioni dell’Unione, di qualsiasi misura utile a questo scopo. Orbene, il Parlamento, pur chiedendo l’annullamento del citato regolamento a motivo dell’assunzione di un’erronea base giuridica per quest’ultimo, non contesta né la finalità né il contenuto di tale atto.

92

Date tali circostanze, occorre ritenere che esistano importanti motivi di certezza del diritto che giustificano l’accoglimento da parte della Corte della domanda delle parti volta al mantenimento degli effetti del regolamento impugnato.

93

Di conseguenza, gli effetti di tale regolamento vanno mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento fondato sulla base giuridica appropriata, ossia sull’articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

Sulle spese

94

Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, il Consiglio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. La Repubblica francese e la Commissione, intervenute a sostegno delle conclusioni presentate dal Consiglio, sopporteranno ciascuna le proprie spese ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96, è annullato.

 

2)

Gli effetti del regolamento n. 617/2010 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza, di un nuovo regolamento fondato sulla base giuridica appropriata, ossia sull’articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

 

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dalla Repubblica francese e dalla Commissione europea.

 

4)

La Repubblica francese e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.