31993L0017

Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 30/04/1993 pag. 0007 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0133


DIRETTIVA 93/17/CEE DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1993 che determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/3/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, per l'applicazione - in un ambito privo di frontiere interne nel quale sia garantito il libero movimento delle merci ai sensi del trattato - delle disposizioni della direttiva 66/403/CEE riguardanti la commercializzazione dei tuberi seme di patate nella totalità o in una parte del territorio di uno o più Stati membri in cui siano in vigore misure più rigorose di quelle previste dagli allegati I e II della stessa direttiva, è opportuno determinare classi comunitarie di tuberi seme di base, nonché i requisiti e le denominazioni di tali classi;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate. Possono essere classificati in tali classi i tuberi seme certificabili ufficialmente come «tuberi seme di base» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A della direttiva 66/403/CEE, ed aventi i requisiti indicati al paragrafo 2 secondo quanto risulta da un esame ufficiale.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a) i requisiti fitosanitari stabiliti dalle direttive del Consiglio sotto indicate:

- 69/464/CEE del Consiglio (3),

- 69/465/CEE del Consiglio (4),

- 77/93/CEE del Consiglio (5),

- 80/665/CEE del Consiglio (6);

b) i tuberi seme devono essere stati ottenuti da materiali conformi alle condizioni di cui all'allegato I della presente direttiva e rispondere alle condizioni supplementari o più rigorose di cui all'allegato II della medesima.

Articolo 2

1. Per le classi comunitarie dei tuberi seme di base sono istituite le seguenti denominazioni:

a) «classe CEE 1», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I, escluso il punto 3.3 b), e nell'allegato II, punto 1 della presente direttiva, oppure

b) «classe CEE 2», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I, escluso il punto 3.3 a), e nell'allegato II, punto 2 della presente direttiva, oppure

c) «classe CEE 3», qualora siano soddisfatte le condizioni specificate nell'allegato I, escluso il punto 3.3 a), e nell'allegato II, punto 3 della presente direttiva.

La denominazione deve essere indicata sull'etichetta ufficiale prevista dall'allegato III della direttiva 66/403/CEE, sotto la voce «classe».

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione in quale misura applicano le singole classi comunitarie nel certificare la propria produzione di patate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio (7).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o vengono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 21.

(3) GU n. L 323 del 24. 12. 1969, pag. 1.

(4) GU n. L 323 del 24. 12. 1969, pag. 3.

(5) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(6) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 30.

(7) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

ALLEGATO I

CONDIZIONI ALLE QUALI DEVE SODDISFARE IL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DA CUI SI OTTENGONO I TUBERI SEME DI BASE APPARTENENTI ALLE CLASSI COMUNITARIE 1. Quando vengano impiegati metodi di micropropagazione, compresa la tecnica meristematica,

1.1. il tubero madre deve essere esente dai seguenti organismi nocivi:

a) Erwinia carotovora var. atroseptica,

b) Erwinia chrysanthemi,

c) virus dell'accartocciamento delle foglie di patata,

d) virus A delle patate,

e) virus M delle patate,

f) virus S delle patate,

g) virus X delle patate,

h) virus Y delle patate.

Il rispetto dei suddetti requisiti viene verificato con controlli ufficiali od eseguiti sotto sorveglianza ufficiale, secondo metodi appropriati;

1.2. il materiale moltiplicato in vitro e ottenuto dal tubero madre deve soddisfare le condizioni di cui al punto 1.1, eccezion fatta per l'obbligo del controllo ufficiale o eseguito sotto sorveglianza ufficiale, il quale non si applica.

2. Quando venga impiegato il metodo della selezione clonale, i materiali iniziali ed i tuberi direttamente ottenuti da essi devono:

2.1. essere esenti dagli organismi nocivi elencati al punto 1.1. Il rispetto dei requisiti di cui alle lettere da c) ad h) viene verificato con controlli ufficiali o eseguiti sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi appropriati;

2.2. provenire da una coltura conforme ai requisiti di cui al punto 3.

3. Le colture devono rispondere alle condizioni seguenti:

3.1. essere praticate su superfici sulle quali non siano state coltivate patate da almeno tre anni completi;

3.2. trovarsi a sufficiente distanza da colture di categoria inferiore. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo;

3.3. per quanto riguarda la gamba nera:

a) essere esenti da tale malattia, nel caso della «classe CEE 1»,

oppure

b) contenere non più dello 0,25 % di piante affette da tale malattia, nel caso della «classe CEE 2» e della «classe CEE 3».

Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo;

3.4. contenere non più dello 0,1 % di piante che presentino sintomi di virosi. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo, completata in caso di dubbio da prove di laboratorio eseguite sulle foglie secondo metodi appropriati;

3.5. qualora sia prevista un'ispezione ufficiale in campo, subire almeno due ispezioni di questo tipo;

3.6. il numero massimo di moltiplicazioni non deve superare un limite per quanto possibile basso, tenendo conto delle condizioni di produzione.

ALLEGATO II

CONDIZIONI SUPPLEMENTARI O PIÙ RIGOROSE ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE LE COLTURE E LE PARTITE DEI TUBERI SEME DI BASE APPARTENENTI ALLE CLASSI COMUNITARIE 1. «Classe CEE 1»

1.1. le colture devono rispondere alle condizioni seguenti:

1.1.1. essere praticate su superfici sulle quali non siano state coltivate patate da almeno tre anni completi;

1.1.2. non contenere piante affette da gamba nera. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo;

1.1.3. contenere non più dello 0,5 % di piante che presentino sintomi di virosi. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un'ispezione ufficiale in campo, completata in caso di dubbio da prove di laboratorio eseguite sulle foglie secondo metodi appropriati;

1.1.4. qualora sia prevista un'ispezione ufficiale in campo, subire almeno due ispezioni di questo tipo;

1.1.5. il numero massimo di moltiplicazioni non deve superare un limite per quanto possibile basso, tenendo conto delle condizioni di produzione.

1.2. Le partite devono contenere:

1.2.1. non più dell'1 % in peso di terra e sostanze estranee. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un esame ufficiale;

1.2.2. non più dello 0,5 % in peso di tuberi colpiti da cancrena secca o marciume umido. Il rispetto di questo requisito viene accertato con un esame ufficiale.

2. «Classe CEE 2»

Si applicano le condizioni elencate al punto 1, tranne quella di cui al punto 1.1.2.

Per quanto riguarda la gamba nera, può esserne colpito non più dello 0,5 % delle piante appartenenti a questa classe.

3. «Classe CEE 3»

Si applicano le condizioni elencate al punto 1, tranne quelle di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3.

Per quanto riguarda la gamba nera, può esserne colpito non più dell'1 % delle piante appartenenti a questa classe.

Inoltre, non più dell'1 % di dette piante può presentare sintomi di virosi.